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Decisione

52.2005.220

Fornitura apparecchi industriali per la cucina

26 luglio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'11 marzo 2005 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per

aggiudicare la fornitura e la posa di apparecchi industriali per la cucina

della scuola dell'infanzia Nord.

Il capitolato, alla posizione 201,

contemplava la fornitura dei seguenti apparecchi:

- 201.100 forno

elettrico per cottura a vapore ed aria calda

- 201.200 marmitta

ribaltabile

- 201.300 cucina

elettrica con forno incorporato

- 201.400

lavastoviglie

- 201.500

frigorifero in acciaio inox

- 201.600 altri

apparecchi

601

pelapatate

602

impastatrice universale

Esso stabiliva inoltre che la commessa

sarebbe stata deliberata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti

criteri e sottocriteri d'aggiudicazione (pos. 224.100):

Criteri

Ponderazione

Valutazione

Note

Prezzo

1 - 6 x 35%

miglior offerta

miglior offerta + 20%

peggior offerta

ponderazione intermedia lineare

6 punti

4 punti

1 punto

Caratteristiche e

prestazioni degli apparecchi offerti

1 - 6 x 20%

tutti i modelli offerti ottemperano i requisiti

un apparecchio non ottempera tutti i

requisiti

due apparecchi non rispettano tutti i

requisiti

tre o più modelli non ottemperano i

requisiti

6 punti

4 punti

Considerandi

2.

punti

1.

punto

Completezza

documentazione tecnica

1.

- 6 x 15%

documentazione completa e chiara

documentazione tecnica incompleta

documentazione tecnica molto incompleta

documentazione tecnica mancante

6.

punti

4-5 punti

2-3 punti

1.

punto

Termini di fornitura

1.

- 6 x 15%

fornitura e montaggio prima del termine

fornitura e montaggio secondo il termine

fornitura e montaggio oltre il termine

previsto

6.

punti

4.

punti

1.

punto

Servizio clientela

1.

- 6 x 10%

Servizio clientela in TI e interventi <

4.

ore

Servizio clientela in TI e interventi

>4 e < 8 ore

Servizio clientela fuori TI o > 8 ore

6.

punti

3.

punti

1.

punto

Formazione apprendisti

1.

- 6 x 5%

Secondo scheda centro consulenza

La posizione 201.200 relativa alla marmitta

era descritta come segue:

Marmitta ribaltabile elettrica con

contenuto netto da 100 lt.

Montaggio a muro.

Comparto per miscelazioni e batteria

miscelatrice dell'acqua ¾" sulla destra. Attacco acqua da ¾ "

Batteria miscelatrice in acciaio inox

incorporata nella cucina con rubinetto orientabile

Recipiente e coperchio a doppio metallo

senza giunti in acciaio inossidabile.

Telaio portante in acciaio inossidabile

Sistema riscaldante indiretto, chiuso e

stagno all'acqua a al vapore.

Fondo interno piatto.

Sistema di protezione contro l'uso a secco.

Comando e preselezione dell'inizio del

tempo di cottura con orologio incorporato.

Pot5enza di riscaldamento a stadi

Timer regolabile 0-60 min.

Ribaltamento tramite motore

elettromeccanico a velocità variabile

Dimensioni: 1200 x 930 x 800 mm ca

Potenza 18 kW ca.

Tensione: 3 x 400 V

Marca e tipo proposto dall'offerente:

(allegare la documentazione completa)

.......................................................... fr.

..........

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di otto ditte, fra cui quella della

ricorrente RI 1 di fr. 88'167.40 e quella della resistente CO 1 di fr. 69'059.85.

Alla posizione 201.200 (marmitta), la CO 1 ha offerto una brasiera manuale della ditta E__________ s.r.l. modello F 94, che

stando al prospetto allegato è montata su piedi, ha un contenuto di 80 l, una potenza di 10.8 kW ed è ribaltabile manualmente.

Valutate in base ai criteri d'aggiudicazione

prestabiliti le offerte pervenutegli, il 15 giugno 2006 il committente ha

aggiudicato la commessa alla CO 1, che si è classificata al primo posto con

5.04

punti nonostante avesse offerto due apparecchi che non rispettano tutti i

requisiti.

C. Contro

questa decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone implicitamente l'annullamento.

L'insorgente si è limitata a rilevare che la

marmitta offerta dalla RI 1 non risponde alle caratteristiche tecniche fissate

dal capitolato.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il municipio che rileva come il capitolato permettesse ai

concorrenti d'offrire prodotti che non rispondevano compiutamente ai requisiti

fissati.

Ad identica conclusione perviene la CO 1 che produce una dichiarazione datata 29 giugno 2005 della E__________ s.r.l., che si

dice disponibile ad apportare le modifiche necessarie all'apparecchi mod. EBRE F94

per renderlo conforme alle esigenze del capitolato.

E. Con la

replica e le dupliche le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive

tesi, che hanno ulteriormente sviluppato.

Considerato, in

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata ad

impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo

(art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno le parti sollecitano peraltro l'assunzione

di prove.

2.

Per

principio, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara, in particolare

del capitolato d'appalto, entrano in considerazione ai fini dell'aggiudicazione.

Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso.

In linea di massima, offerte non conformi vanno quindi escluse dall'aggiudicazione

(STA 1.10.2003 in re D.; M__________, Principali novità introdotte dalla

LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452). Una delibera fatta a condizioni diverse da

quelle prescritte risulterebbe in effetti lesiva dei principi di legalità e

della parità di trattamento.

3.3.1

Nel caso concreto, la posizione 201.200 del capitolato stabilisce

per la marmitta una serie di requisiti fissati in modo inflessibile. Capacità,

potenza e funzionamento sono prescritti in modo da escludere qualsiasi margine

d'apprezzamento.

Questa discutibile rigidità è essenzialmente

riconducibile ad un difetto comune a numerosi capitolati, in particolare per

forniture, che vengono allestiti sulla base delle caratteristiche specifiche di

determinati prodotti, non menzionati a causa del divieto di cui all'art. 9 cpv.

2.

RLCPubb, senza introdurre adeguate indicazioni, volte a relativizzare i

parametri tecnici. La mancata introduzione di disposizioni come circa, almeno,

analogo fa poi sì che in sede di aggiudicazione questi parametri assurgano

a prescrizioni di gara vincolanti, comportanti l'esclusione delle offerte che

non li soddisfano.

3.2

Per porre rimedio all'inconveniente

appena illustrato, il municipio ha concesso ai concorrenti, attraverso il

criterio d'aggiudicazione riferito alle caratteristiche

ed alle prestazioni degli apparecchi offerti, la

possibilità di proporre anche prodotti non conformi alle prescrizioni.

Siffatta impostazione del capitolato non può

essere ammessa, poiché omettendo di fissare degli standard minimi, che le offerte

devono in ogni caso rispettare, non è più possibile verificare se rispondano

effettivamente alle esigenze del committente. Il capitolato va allestito in

modo chiaro, completo e preciso, descrivendo le prestazioni messe a concorso in

modo univoco e privo di contraddizioni, che permetta al committente di

comparare le offerte tra loro e di individuare quella migliore in modo oggettivo

e rispettoso della parità di trattamento (Peter Galli/André Moser/E-lisabeth

Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 193 seg.). Per

evitare di descrivere l'oggetto della commessa in modo eccessivamente rigido e

quindi, per finire, lesivo della libera concorrenza, è sufficiente fissare dei

parametri minimi ed eventualmente massimi. Il grado di difformità che presenta

l'offerta rispetto ad uno standard predefinito può assurgere a criterio di

aggiudicazione. Deve tuttavia essere sempre valutabile secondo criteri

oggettivi.

3.3

Stando alle indicazioni tecniche del

prospetto allegato dalla CO 1 alla sua offerta, il modello EBRE F 94 si scosta

in misura non trascurabile alle prescrizioni fissate dalla pos. 201.200. La capacità,

le dimensioni e la potenza (80 l; 80 x 90 x 94 mm; 10.8 kW) sono inferiori ai parametri (100 l, 120 x 93 x 80 mm, 18 kW) prescritti dal capitolato. L'apparecchio offerto (brasiera) servirebbe a scopi diversi da quelli

di una marmitta (pentola). Non è inoltre montato a muro, ma appoggiato su

piedi. Il ribaltamento non è infine elettrico, ma manuale.

In sede di risposta al ricorso, la

resistente, producendo lo scritto 29 giugno 2005 del suo fabbricante, che si

dichiara disposto a modificare l'apparecchio offerto in modo da renderlo

conforme alle prescrizioni del capitolato, ha indirettamente riconosciuto che l'offerta

inoltrata non risponde alle prescrizioni di gara.

Il committente ha ritenuto che queste

innegabili difformità non giustificassero l'esclusione dell'offerta della CO 1,

ma soltanto l'attribuzione di un punteggio ridotto (2 punti su un massimo di 6)

in base al criterio concernente le caratteristiche e le prestazioni degli

apparecchi offerti.

La valutazione non può essere condivisa,

poiché procede da un criterio d'aggiudicazione che contraddice l'essenza stessa

della procedura di pubblico concorso, relativizzando i rigidi parametri del

capitolato ad un punto tale da rendere del tutto irreperibile qualsiasi

esigenza minima del committente in merito al prodotto effettivamente richiesto.

Con il criterio in discussione, i requisiti tecnici fissati dal capitolato non

vengono solo relativizzati, ma svuotati di contenuto, poiché non è più

possibile stabilire a quali esigenze minime debba rispondere il prodotto

offerto per entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Relativizzando

in questo modo, ad esempio, la capacità prescritta (100 l), non è più possibile

stabilire a partire da quale capienza l'apparecchio offerto risponde ancora

alle necessità del committente ed è atto a conseguire l'aggiudicazione.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

l'aggiudicazione e rinviando gli atti al municipio affinché indica un nuovo concorso

sulla base di un capitolato che stabilisca i parametri minimi ed eventualmente

massimi entro i quali le offerte devono situarsi.

Non avendo la CO 1 opposto resistenza al ricorso, la tassa di giustizia è posta a carico del comune.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37, 38 LCPubb; 31 RLCPubb; 3,

18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.

la decisione 15 giugno 2005 del municipio di CO

2, che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura di apparecchi industriali per la

cucina della scuola dell'infanzia Nord è annullata.

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio affinché

proceda come all'ultimo considerando.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del comune.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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