52.2005.220
Fornitura apparecchi industriali per la cucina
26 luglio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2005.220
Data decisione, Autorità:
26.07.2005, TRAM
Titolo:
Fornitura apparecchi industriali per la cucina
BANDO
art. 32 LCPUBB
art. 31 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.220
Lugano
26 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in
sostituzione del giudice Stefano Bernasconi impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 giugno 2005 della
RI 1
contro
la decisione 15 giugno 2005 del municipio di CO 2,
che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura di apparecchi industriali per la
cucina della scuola dell'infanzia Nord;
viste le risposte:
- 30 giugno 2005 della CO
1;
- 4 luglio 2005 del
municipio di CO 2;
preso atto della replica 7
luglio 2005 della ricorrente e delle dupliche;
- 13 luglio 2005 della CO
1;
- 15 luglio 2005 del
municipio di CO 2:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'11 marzo 2005 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per
aggiudicare la fornitura e la posa di apparecchi industriali per la cucina
della scuola dell'infanzia Nord.
Il capitolato, alla posizione 201,
contemplava la fornitura dei seguenti apparecchi:
- 201.100 forno
elettrico per cottura a vapore ed aria calda
- 201.200 marmitta
ribaltabile
- 201.300 cucina
elettrica con forno incorporato
- 201.400
lavastoviglie
- 201.500
frigorifero in acciaio inox
- 201.600 altri
apparecchi
601
pelapatate
602
impastatrice universale
Esso stabiliva inoltre che la commessa
sarebbe stata deliberata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti
criteri e sottocriteri d'aggiudicazione (pos. 224.100):
Criteri
Ponderazione
Valutazione
Note
Prezzo
1 - 6 x 35%
miglior offerta
miglior offerta + 20%
peggior offerta
ponderazione intermedia lineare
6 punti
4 punti
1 punto
Caratteristiche e
prestazioni degli apparecchi offerti
1 - 6 x 20%
tutti i modelli offerti ottemperano i requisiti
un apparecchio non ottempera tutti i
requisiti
due apparecchi non rispettano tutti i
requisiti
tre o più modelli non ottemperano i
requisiti
6 punti
4 punti
Considerandi
2.
punti
1.
punto
Completezza
documentazione tecnica
1.
- 6 x 15%
documentazione completa e chiara
documentazione tecnica incompleta
documentazione tecnica molto incompleta
documentazione tecnica mancante
6.
punti
4-5 punti
2-3 punti
1.
punto
Termini di fornitura
1.
- 6 x 15%
fornitura e montaggio prima del termine
fornitura e montaggio secondo il termine
fornitura e montaggio oltre il termine
previsto
6.
punti
4.
punti
1.
punto
Servizio clientela
1.
- 6 x 10%
Servizio clientela in TI e interventi <
4.
ore
Servizio clientela in TI e interventi
>4 e < 8 ore
Servizio clientela fuori TI o > 8 ore
6.
punti
3.
punti
1.
punto
Formazione apprendisti
1.
- 6 x 5%
Secondo scheda centro consulenza
La posizione 201.200 relativa alla marmitta
era descritta come segue:
Marmitta ribaltabile elettrica con
contenuto netto da 100 lt.
Montaggio a muro.
Comparto per miscelazioni e batteria
miscelatrice dell'acqua ¾" sulla destra. Attacco acqua da ¾ "
Batteria miscelatrice in acciaio inox
incorporata nella cucina con rubinetto orientabile
Recipiente e coperchio a doppio metallo
senza giunti in acciaio inossidabile.
Telaio portante in acciaio inossidabile
Sistema riscaldante indiretto, chiuso e
stagno all'acqua a al vapore.
Fondo interno piatto.
Sistema di protezione contro l'uso a secco.
Comando e preselezione dell'inizio del
tempo di cottura con orologio incorporato.
Pot5enza di riscaldamento a stadi
Timer regolabile 0-60 min.
Ribaltamento tramite motore
elettromeccanico a velocità variabile
Dimensioni: 1200 x 930 x 800 mm ca
Potenza 18 kW ca.
Tensione: 3 x 400 V
Marca e tipo proposto dall'offerente:
(allegare la documentazione completa)
.......................................................... fr.
..........
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di otto ditte, fra cui quella della
ricorrente RI 1 di fr. 88'167.40 e quella della resistente CO 1 di fr. 69'059.85.
Alla posizione 201.200 (marmitta), la CO 1 ha offerto una brasiera manuale della ditta E__________ s.r.l. modello F 94, che
stando al prospetto allegato è montata su piedi, ha un contenuto di 80 l, una potenza di 10.8 kW ed è ribaltabile manualmente.
Valutate in base ai criteri d'aggiudicazione
prestabiliti le offerte pervenutegli, il 15 giugno 2006 il committente ha
aggiudicato la commessa alla CO 1, che si è classificata al primo posto con
5.04
punti nonostante avesse offerto due apparecchi che non rispettano tutti i
requisiti.
C. Contro
questa decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone implicitamente l'annullamento.
L'insorgente si è limitata a rilevare che la
marmitta offerta dalla RI 1 non risponde alle caratteristiche tecniche fissate
dal capitolato.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio che rileva come il capitolato permettesse ai
concorrenti d'offrire prodotti che non rispondevano compiutamente ai requisiti
fissati.
Ad identica conclusione perviene la CO 1 che produce una dichiarazione datata 29 giugno 2005 della E__________ s.r.l., che si
dice disponibile ad apportare le modifiche necessarie all'apparecchi mod. EBRE F94
per renderlo conforme alle esigenze del capitolato.
E. Con la
replica e le dupliche le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive
tesi, che hanno ulteriormente sviluppato.
Considerato, in
diritto
1.
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata ad
impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno le parti sollecitano peraltro l'assunzione
di prove.
2.
Per
principio, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara, in particolare
del capitolato d'appalto, entrano in considerazione ai fini dell'aggiudicazione.
Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso.
In linea di massima, offerte non conformi vanno quindi escluse dall'aggiudicazione
(STA 1.10.2003 in re D.; M__________, Principali novità introdotte dalla
LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452). Una delibera fatta a condizioni diverse da
quelle prescritte risulterebbe in effetti lesiva dei principi di legalità e
della parità di trattamento.
3.3.1
Nel caso concreto, la posizione 201.200 del capitolato stabilisce
per la marmitta una serie di requisiti fissati in modo inflessibile. Capacità,
potenza e funzionamento sono prescritti in modo da escludere qualsiasi margine
d'apprezzamento.
Questa discutibile rigidità è essenzialmente
riconducibile ad un difetto comune a numerosi capitolati, in particolare per
forniture, che vengono allestiti sulla base delle caratteristiche specifiche di
determinati prodotti, non menzionati a causa del divieto di cui all'art. 9 cpv.
2.
RLCPubb, senza introdurre adeguate indicazioni, volte a relativizzare i
parametri tecnici. La mancata introduzione di disposizioni come circa, almeno,
analogo fa poi sì che in sede di aggiudicazione questi parametri assurgano
a prescrizioni di gara vincolanti, comportanti l'esclusione delle offerte che
non li soddisfano.
3.2
Per porre rimedio all'inconveniente
appena illustrato, il municipio ha concesso ai concorrenti, attraverso il
criterio d'aggiudicazione riferito alle caratteristiche
ed alle prestazioni degli apparecchi offerti, la
possibilità di proporre anche prodotti non conformi alle prescrizioni.
Siffatta impostazione del capitolato non può
essere ammessa, poiché omettendo di fissare degli standard minimi, che le offerte
devono in ogni caso rispettare, non è più possibile verificare se rispondano
effettivamente alle esigenze del committente. Il capitolato va allestito in
modo chiaro, completo e preciso, descrivendo le prestazioni messe a concorso in
modo univoco e privo di contraddizioni, che permetta al committente di
comparare le offerte tra loro e di individuare quella migliore in modo oggettivo
e rispettoso della parità di trattamento (Peter Galli/André Moser/E-lisabeth
Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 193 seg.). Per
evitare di descrivere l'oggetto della commessa in modo eccessivamente rigido e
quindi, per finire, lesivo della libera concorrenza, è sufficiente fissare dei
parametri minimi ed eventualmente massimi. Il grado di difformità che presenta
l'offerta rispetto ad uno standard predefinito può assurgere a criterio di
aggiudicazione. Deve tuttavia essere sempre valutabile secondo criteri
oggettivi.
3.3
Stando alle indicazioni tecniche del
prospetto allegato dalla CO 1 alla sua offerta, il modello EBRE F 94 si scosta
in misura non trascurabile alle prescrizioni fissate dalla pos. 201.200. La capacità,
le dimensioni e la potenza (80 l; 80 x 90 x 94 mm; 10.8 kW) sono inferiori ai parametri (100 l, 120 x 93 x 80 mm, 18 kW) prescritti dal capitolato. L'apparecchio offerto (brasiera) servirebbe a scopi diversi da quelli
di una marmitta (pentola). Non è inoltre montato a muro, ma appoggiato su
piedi. Il ribaltamento non è infine elettrico, ma manuale.
In sede di risposta al ricorso, la
resistente, producendo lo scritto 29 giugno 2005 del suo fabbricante, che si
dichiara disposto a modificare l'apparecchio offerto in modo da renderlo
conforme alle prescrizioni del capitolato, ha indirettamente riconosciuto che l'offerta
inoltrata non risponde alle prescrizioni di gara.
Il committente ha ritenuto che queste
innegabili difformità non giustificassero l'esclusione dell'offerta della CO 1,
ma soltanto l'attribuzione di un punteggio ridotto (2 punti su un massimo di 6)
in base al criterio concernente le caratteristiche e le prestazioni degli
apparecchi offerti.
La valutazione non può essere condivisa,
poiché procede da un criterio d'aggiudicazione che contraddice l'essenza stessa
della procedura di pubblico concorso, relativizzando i rigidi parametri del
capitolato ad un punto tale da rendere del tutto irreperibile qualsiasi
esigenza minima del committente in merito al prodotto effettivamente richiesto.
Con il criterio in discussione, i requisiti tecnici fissati dal capitolato non
vengono solo relativizzati, ma svuotati di contenuto, poiché non è più
possibile stabilire a quali esigenze minime debba rispondere il prodotto
offerto per entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Relativizzando
in questo modo, ad esempio, la capacità prescritta (100 l), non è più possibile
stabilire a partire da quale capienza l'apparecchio offerto risponde ancora
alle necessità del committente ed è atto a conseguire l'aggiudicazione.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
l'aggiudicazione e rinviando gli atti al municipio affinché indica un nuovo concorso
sulla base di un capitolato che stabilisca i parametri minimi ed eventualmente
massimi entro i quali le offerte devono situarsi.
Non avendo la CO 1 opposto resistenza al ricorso, la tassa di giustizia è posta a carico del comune.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37, 38 LCPubb; 31 RLCPubb; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1.
la decisione 15 giugno 2005 del municipio di CO
2, che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura di apparecchi industriali per la
cucina della scuola dell'infanzia Nord è annullata.
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio affinché
proceda come all'ultimo considerando.
2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del comune.
3. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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