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Decisione

52.2005.222

pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere di pavimentazione occorrenti per il risanamento di un cavalcavia

11 luglio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti di concorso era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 10 giorni dalla messa a disposizione degli atti di concorso

(9 giugno 2005).

Con questa indicazione, il committente ha in

sostanza inteso attribuire alla messa a disposizione dei documenti del

concorso il valore di intimazione. La tesi non può essere condivisa, poiché i

termini di ricorso sono fissati inderogabilmente dalla legge (art. 11 PAmm) al

pari delle modalità di intimazione delle decisioni.

Manifestamente lesiva della perentorietà dei

termini fissati dalla legge è la pretesa del committente di far decorrere

soltanto dal 9 giugno 2005 il termine d'impugnazione del bando, pubblicato sul

FU il 3 di quello stesso mese. Considerato che l'avviso di gara è intimato con

effetto erga omnes mediante pubblicazione, il termine di 10 giorni per

impugnarlo è iniziato a decorrere il 4, giorno in cui il FU è stato

distribuito.

Non conforme al diritto è tuttavia anche la

pretesa del committente di ravvisare un atto d'intimazione nella semplice e non

meglio precisata messa a disposizione dei documenti del concorso.

L'art. 14 cpv. 1 PAmm impone infatti di

intimare gli atti mediante invio postale semplice o raccomandato. L'intimazione

nella forma editale è prevista soltanto per l'avviso di gara, mentre la notifica

mediante messa a disposizione non è contemplata dalla legge.

Non potendo la violazione del diritto posta

in essere dal committente menomare i diritti di difesa dei concorrenti, l'impugnativa,

inoltrata dalla Costra il 21 giugno 2005 contro gli atti di gara intimatile mediante

invio postale il 14 precedente, risulta dunque tempestiva.

2. 2.1. Il

bando di concorso deve fornire ai concorrenti tutte le informazioni necessarie

per allestire l'offerta. Esso deve in particolare definire in modo preciso e

completo l'oggetto della commessa attraverso un capitolato, che stabilisca in

modo inequivocabile e privo di contraddizioni la natura e le caratteristiche

esatte della prestazione effettivamente richiesta e serva da base per la successiva

stipulazione del contratto (Peter Galli/André Moser/ Elisabeth Lang, Praxis des

öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 192 seg.). Lo esige, in ultima

analisi, il principio della parità di trattamento, che impone, fra l'altro, al

committente di creare le premesse affinché le offerte inoltrate dai concorrenti

possano essere comparate secondo criteri oggettivi e rispettosi della parità di

trattamento. L'esigenza di completezza e di precisione deve soltanto evitare di

tradursi nell'imposizione di condizioni tali da limitare illecitamente la

cerchia dei potenziali concorrenti. Salvo casi eccezionali, giustificati dal

particolare oggetto della commessa, tale esigenza non deve, in altri termini,

giungere a chiedere una prestazione definita in modo da favorire determinati concorrenti

o di escluderne altri (art. 9 cpv. 1 lett. a LCPubb; STA 23.3.2004 in re P.).

Nell'allestimento del capitolato, il

committente dispone comunque di un'ampia libertà d'impostazione. Censurabili da

parte dell'autorità di ricorso sono unicamente le disposizioni che violano il

diritto, segnatamente dal profilo dei principi che governano l'ordinamento

delle commesse pubbliche.

2.2. Nel caso concreto, l'insorgente

rimprovera al committente di non aver ancora deliberato il lotto 80-M146a. I

concorrenti non disporrebbero dunque dei dati necessari, in particolare dei prezzi,

Considerandi

per definire l'onere aggiuntivo sulle prestazioni del subappaltatore

convenzionato che verrà scelto. Non necessariamente infatti i prezzi di

riferimento, indicati dal committente nel fascicolo denominato "preappalto

pavimentazione", corrisponderanno a quelli dell'aggiudicatario dei lavori

di pavimentazione. L'entità dell'onere aggiuntivo, soggiunge l'insorgente,

dipende inoltre da chi effettivamente conseguirà l'aggiudicazione del lotto

80-M146a. Qualora entrambi i lotti fossero deliberati alla stessa ditta, l'onere

aggiuntivo infatti si azzererebbe.

Il capitolato del lotto 80-M146, qui in

discussione, riprende testualmente anche le posizioni delle prestazioni che

formano oggetto del "preappalto". Pur sapendo che le relative

prestazioni saranno fornite dal concorrente che si aggiudicherà il lotto

80-M146a, i concorrenti del lotto 80-M146 sono comunque tenuti a compilarle,

poiché il capitolato di quest'ultimo lotto servirà da base all'unico contratto

d'appalto, che verrà stipulato per entrambi i concorsi con l'aggiudicatario del

secondo concorso, ritenuto che il vincitore della gara indetta per il lotto

80-M146a avrà unicamente veste di subappaltatore convenzionato, imposto dal committente.

Alla posizione 262.110 lett. b, il

capitolato stabilisce che:

l'impresa esecutrice farà la sua offerta per una determinata

prestazione adottando quale prezzo base il prezzo risultato dal preappalto,

aggiungendo tutti gli oneri necessari (prestazioni d'impresa, posa, supplementi,

ecc.). I prezzi base saranno indicati nel presente fascicolo.

I prezzi base, indicati nel fascicolo

"preappalto pavimentazione", annesso al capitolato qui impugnato, non

sono tuttavia i prezzi del miglior offerente nel concorso per il lotto 80-M146a.

Sono soltanto i prezzi del minor offerente di quel concorso, sul quale il

committente non ha ancora deliberato. Il margine di incertezza che ne deriva

non può essere tollerato, poiché - per principio - il capitolato deve essere

formulato in termini precisi e certi nella misura massima possibile.

Invano reputa il committente di poter

procedere alle necessarie correzioni in sede di stipulazione del contratto,

qualora l'aggiudicatario del lotto 80-M146a non dovesse risultare il minor

offerente. A prescindere dal fatto che gli atti di gara non menzionano questa

eventualità, il contratto non può divergere dal capitolato (Galli/Moser/Lang,

op. cit., n. 193 e 534). La norma SIA 118, richiamata dalle disposizioni

particolari del capitolato (CPN 102), non soccorre il committente, poiché

regola soltanto le modifiche dell'ordinazione intervenute successivamente alla

stipulazione del contratto.

Entro questi limiti, le censure sollevate

dall'insorgente appaiono dunque fondate.

2.3

Questa conclusione non sta comunque a

significare che il committente non possa procedere mediante preappalti

destinati a scegliere subappaltatori da imporre all'aggiudicatario del concorso

principale, rinviando la delibera sul preappalto al momento in cui statuisce

sulla seconda gara. Sta soltanto a significare che se intende procedere in

questo modo deve per motivi di trasparenza illustrarlo preventivamente,

precisando anche il metodo che intende applicare per correggere eventuali

divergenze tra i prezzi del subappaltatore indicati a titolo di riferimento e

quelli offerti dall'aggiudicatario del preappalto.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto. Per

motivi di proporzionalità, non occorre annullare il concorso. È sufficiente modificare

la clausola di cui alla posizione 262.110 lett. b del capitolato nel senso che

i prezzi base sono quelli risultanti dall'offerta della ditta che conseguirà l'aggiudicazione

nel concorso per il lotto 80-M146a. Gli atti vanno quindi retrocessi al committente

affinché deliberi sul concorso per il lotto 80-M146a e rinvii a sua volta ai

mittenti, senza aprirle, le offerte inoltrate per il lotto 80-M146,

allegando i prezzi effettivi dell'offerta del subappaltatore imposto ed assegnando

loro un nuovo termine per ripresentarle.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Non sono assegnate ripetibili, poiché la ricorrente non

è patrocinata da un avvocato iscritto nel registro degli avvocati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 4, 5, 6 RLCPubb;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, gli atti sono rinviati al

committente affinché proceda come all'ultimo considerando.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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