52.2005.224
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29 agosto 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2005.224
Data decisione, Autorità:
29.08.2005, TRAM
Titolo:
non è possibile concedere la licenza edilizia per la creazione di una via d'accesso a fondi situati fuori della zona edificabile.Mancano la conformità di zona,l'ubicazione vincolata e l'interesse preponderante.È ininfluente che il raggruppamento terreni abbia creato questo fondo come via d'accesso
BENE PAESAGGISTICO
CONFORMITÀ DI ZONA
DOMANDA DI COSTRUZIONE
FUORI ZONA
RAGGRUPPAMENTO DEI TERRENI
SALVAGUARDIA DELLA PIANIFICAZIONE
STRADA
UBICAZIONE VINCOLATA
art. 1 LE
art. 2 cpv. 2 LE
art. 21 LE
art. 7 cpv. 7 LPAMB
art. 22 cpv. 2 let. a LPT
art. 24 let. a LPT
art. 24 let. b LPT
art. 1 RLE
Incarto n.
52.2005.224
Lugano
29 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 giugno 2005 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 14 giugno 2005 (n. 2998) del
Consiglio di Stato, che conferma la risoluzione 30 marzo 2005 con cui il
municipio di CO 1 ha negato loro la licenza edilizia per la formazione di una
strada d'accesso sulla part. n. 1932 RT, situata fuori della zona edificabile
in località __________;
viste le risposte:
- 4 luglio 2005 del
Dipartimento del Territorio, UDC;
- 5 luglio 2005 del municipio
di CO 1;
- 5 luglio 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. I
ricorrenti RI 1 e la RI 2 sono proprietari dei fondi n. 1931 RT rispettivamente
n. 1926 RT, situati fuori della zona edificabile in località __________ e __________,
ai quali si accede passando dal mappale 1932 RT (84 mq), una coattiva in comproprietà
tra i due fondi. Queste particelle appartengono al nuovo riparto dei fondi del
raggruppamento terreni nel comune, approvato e pubblicato dal Consiglio di
Stato il 19 dicembre 2003.
B. Il 9
dicembre 2004 i ricorrenti hanno presentato una domanda di costruzione per realizzare
sulla coattiva una strada d'accesso ai loro fondi larga 3 m e lunga una
trentina di metri, in terra battuta, con corsie in elementi grigliati (tipo Erbabloc)
e manto erboso. Raccolto il preavviso negativo del Dipartimento del territorio,
il 30 marzo 2005 il municipio ha negato la licenza richiesta.
C. Con
giudizio 14 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto
dagli istanti contro la predetta risoluzione municipale.
Il Governo ha escluso che la costruzione
della strada d'accesso ai fondi dei ricorrenti fosse conforme alla zona in cui
dovrebbe essere realizzata, e che il progettato intervento potesse beneficiare
di un permesso eccezionale giusta l'art. 24 LPT. La via d'accesso non sarebbe
ad ubicazione vincolata ed interessi preponderanti di protezione della natura e
del paesaggio, come pure di tutela del territorio e della sua pianificazione,
si opporrebbero alla sua realizzazione. Inoltre, il fatto che la procedura di
raggruppamento terreni abbia espressamente concepito la part. n. 1932 quale via
d'accesso ai nuovi fondi degli insorgenti non comporta che anche dal profilo
del diritto edilizio si debba automaticamente autorizzare la realizzazione dell'opera.
D. Contro il
predetto giudizio governativo i ricorrenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione
ad edificare la strada d'accesso.
Essi rilevano che la formazione della strada
sarebbe dettata dall'ubicazione vincolata e dall'interesse pubblico dei
consorziati a concretizzare il nuovo piano RT approvato dal Consiglio di Stato.
Negare solo ora, al momento della realizzazione, la licenza edilizia dopo che
la pianificazione del piano RT considerava il fondo 1932 come strada d'accesso,
configurerebbe un abuso di diritto.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e l'UDC, senza formulare particolari
osservazioni.
Il municipio propone d'accogliere il
ricorso, riallacciandosi alle motivazioni già esposte in prima istanza.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite
emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti. Un sopralluogo non
appare pertanto idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Raggruppamento
dei terreni
2.1
Gli
insorgenti pretendono che il diritto di creare la strada d'accesso ai loro
fondi discenda direttamente dal nuovo riparto scaturito dal raggruppamento dei
terreni del 2003. Il raggruppamento ha principalmente per scopo: a. la
migliore utilizzazione del suolo in generale; b. la sistemazione e la
formazione di aziende agricole razionali e l'organizzazione della produzione agraria
e dell'economia forestale e pastorizia; c. la misurazione dei fondi e l'impianto
del registro fondiario (art. 1 cpv. 1 LRPT). Inoltre il raggruppamento dei
terreni, ove occorre, è uno strumento per l'attuazione dei piani regolatori,
dei piani particolareggiati o dei piani di utilizzazione. Esso deve, in ogni
caso, concordare con le norme pianificatorie in vigore o in via di formazione
(cpv. 2).
2.2
La LRPT ha quale scopo una migliore utilizzazione del
territorio, mentre dell'attuazione di determinati interventi sul suolo e sugli
edifici o impianti che vi insistono si occupa la LE. Le finalità di queste due
leggi sono manifestamente distinte. Pertanto, errano gli insorgenti quando
sostengono che dalla procedura di raggruppamento dei terreni discenda
automaticamente l'autoriz-zazione ordinaria di polizia per costruire la strada
d'accesso alle loro particelle. Infatti, in conformità dell'art.
1.
cpv. 1 LE, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con
la licenza edilizia, la quale è in particolare necessaria per la costruzione,
ricostruzione, trasformazione rilevante di edifici ed altre opere, nonché per
la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 2 cpv. 2 LE). Anche
nel caso di specie non si può quindi prescindere dall'ottenimento di una licenza edilizia, ossia di un atto amministrativo mediante il quale
l'autorità accerti che nessun impedimento di diritto pubblico si opponga all'esecuzione
dei lavori previsti (art. 1 RLE). Dalla sola procedura di RT i ricorrenti
non possono dunque dedurre alcun diritto alla realizzazione della strada d'accesso
in esame.
3.
Conformità di zona
3.1
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione
a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla
funzione prevista per la zona di utilizzazione. La norma sancisce il principio
della conformità di zona, che permette di autorizzare soltanto interventi
edilizi la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della
zona interessata.
3.2
La progettata strada d'accesso è una
via di comunicazione e quindi costituisce un impianto (art. 7 cpv. 7 LPAmb)
che, in virtù del diritto federale applicabile, necessita un'autorizzazione
edilizia. Nel caso concreto, l'intervento verrebbe realizzato su un fondo
prativo situato fuori dalla zona edificabile, che non fa parte del comparto
agricolo secondo il PR. Essendo la zona priva di destinazione specifica, il requisito della conformità
funzionale già non può, di principio, risultare adempiuto. Mancando i presupposti
per il rilascio di un permesso ordinario, va esaminato se quanto progettato
possa eventualmente beneficiare di un'autorizzazione eccezionale.
4.
Autorizzazione
eccezionale
4.1
In
deroga al principio della conformità di zona, l'art. 24 LPT permette di rilasciare
eccezionalmente fuori dalle zone edificabili autorizzazioni per la costruzione
o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista
per la zona di utilizzazione, soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione
fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi
preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente.
Il requisito
dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale
requisito devono essere poste esigenze severe (Scolari, Commentario, n. 530
segg.). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto
fuori del territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio
o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Motivi puramente
finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 124 II 252
consid. 4a). Il vincolo può essere positivo ed essere dettato dall'esigenza di
una determinata ubicazione, oppure negativo ed essere imposto dall'esclusione
di ogni altra ubicazione (DTF 114 Ib 186 seg. e rinvii). Solo la funzione
oggettiva dell'opera progettata può giustificare la concessione di una deroga;
non per contro la destinazione dichiarata dall'istante (DFGP/UPT, Commento
LPT, ad art. 24 n. 20).
4.2
La
realizzazione della nuova via d'accesso che si dipartirebbe dalla strada comunale
(part. n. 1900) in direzione ovest verso il fondo n. 1926 appartenente alla RI
2, costeggiando tre nuovi fondi (nn. 1027, 1930 e 1931 RT), non è
oggettivamente necessaria per l'utilizzazione dei sedimi in questione. Non
esiste in effetti alcun motivo oggettivo - e nemmeno i ricorrenti ne invocano
uno - che possa giustificare l'esistenza di una strada in quel luogo. Anche
ipotizzando la sola necessità di falciare i prati o di “far legna”, queste
attività possono avvenire, come in passato, senza che sia necessario modificare
la conformazione del terreno creando una strada carrozzabile. Su questi fondi
non insistono infatti né abitazioni primarie né aziende agricole. A maggior
ragione, l'opera in questione non si giustifica neppure se si considera che i
fondi degli insorgenti distano soltanto una ventina di metri dalla strada pubblica:
essi possono quindi essere raggiunti a piedi attraverso la nuova coattiva
oppure eventualmente, come accadeva fino a prima del raggruppamento dei terreni,
anche con veicoli attraverso la part. n. 1930. Concedere la realizzazione della
strada, equivarrebbe ad ammettere che i proprietari di prati situati in luoghi
discosti fuori della zona edificabile possano esigere la costruzione di una
strada d'accesso carrozzabile ai propri fondi per puri motivi personali,
venendo meno al rispetto dei principi posti dalla LPT. Di
conseguenza, non si può affermare che la destinazione della progettata strada d'accesso
sulla coattiva esiga un'ubicazione vincolata fuori della zona edificabile (art.
24.
lett. a LPT).
Venendo meno i suddetti
presupposti oggettivi, l'unico interesse pare essere quello soggettivo dei
ricorrenti ad avere un accesso veicolare comodo ai loro fondi (RDAT 1998 I n.
67).
4.3
All'attuazione dell'opera si oppongono anche degli
interessi pubblici preponderanti (art. 24 lett. b LPT). Concedere infatti in
questo caso un'autorizzazione eccezionale, significherebbe contrastare il
principio generale della pianificazione del territorio, che vuole liberi da
costruzioni i fondi situati fuori della zona edificabile. Anche l'esigenza di
salvaguardare il bosco, con cui confinerebbe la via d'accesso, prevale sull'interesse
dei privati di creare una strada per meri motivi soggettivi e di comodo. Va
pure considerato che il fondo è posto in una zona di protezione delle bellezze
naturali e del paesaggio come pure di protezione dei monumenti storici ed
artistici, dove la tutela delle componenti naturali del paesaggio deve
prevalere su ogni altra forma d'utilizzazione. Tale principio va applicato
indipendentemente dal fatto che la progettata via d'accesso deturpi o meno l'ambiente
circostante. Sebbene l'intervento da realizzare preveda la formazione di una
strada in terra battuta con corsie in erbabloc e manto erboso che, di
per sé, dovrebbe ben amalgamarsi con il territorio, l'ambiente naturale
circostante sarebbe ugualmente compromesso, poiché l'opera si inserirebbe come
elemento estraneo. Non va dimenticato che la realizzazione della strada prevede
pure un intervento di modifica del profilo del terreno esistente. Ne discende
che nemmeno il requisito previsto all'art. 24 lett. b LPT risulta soddisfatto,
per cui la licenza di costruzione per la strada d'accesso sulla coattiva 1932
non può essere concessa.
Neppure gli artt. 24a, 24b, 24c e 24d LPT
tornano applicabili.
5.
In esito
alle considerazioni esposte, il ricorso deve dunque essere respinto, confermando
la risoluzione municipale di diniego della licenza postulata ed il giudizio impugnato
che la conferma.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 2 lett. a, 24 LPT; 7 cpv. 7 LPAmb;
1, 2 e 21 LE; 1 RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, cifrate in fr. 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti
in ragione di metà ciascuno.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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