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Decisione

52.2005.224

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 agosto 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

ricorrenti RI 1 e la RI 2 sono proprietari dei fondi n. 1931 RT rispettivamente

n. 1926 RT, situati fuori della zona edificabile in località __________ e __________,

ai quali si accede passando dal mappale 1932 RT (84 mq), una coattiva in comproprietà

tra i due fondi. Queste particelle appartengono al nuovo riparto dei fondi del

raggruppamento terreni nel comune, approvato e pubblicato dal Consiglio di

Stato il 19 dicembre 2003.

B. Il 9

dicembre 2004 i ricorrenti hanno presentato una domanda di costruzione per realizzare

sulla coattiva una strada d'accesso ai loro fondi larga 3 m e lunga una

trentina di metri, in terra battuta, con corsie in elementi grigliati (tipo Erbabloc)

e manto erboso. Raccolto il preavviso negativo del Dipartimento del territorio,

il 30 marzo 2005 il municipio ha negato la licenza richiesta.

C. Con

giudizio 14 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto

dagli istanti contro la predetta risoluzione municipale.

Il Governo ha escluso che la costruzione

della strada d'accesso ai fondi dei ricorrenti fosse conforme alla zona in cui

dovrebbe essere realizzata, e che il progettato intervento potesse beneficiare

di un permesso eccezionale giusta l'art. 24 LPT. La via d'accesso non sarebbe

ad ubicazione vincolata ed interessi preponderanti di protezione della natura e

del paesaggio, come pure di tutela del territorio e della sua pianificazione,

si opporrebbero alla sua realizzazione. Inoltre, il fatto che la procedura di

raggruppamento terreni abbia espressamente concepito la part. n. 1932 quale via

d'accesso ai nuovi fondi degli insorgenti non comporta che anche dal profilo

del diritto edilizio si debba automaticamente autorizzare la realizzazione dell'opera.

D. Contro il

predetto giudizio governativo i ricorrenti insorgono davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione

ad edificare la strada d'accesso.

Essi rilevano che la formazione della strada

sarebbe dettata dall'ubicazione vincolata e dall'interesse pubblico dei

consorziati a concretizzare il nuovo piano RT approvato dal Consiglio di Stato.

Negare solo ora, al momento della realizzazione, la licenza edilizia dopo che

la pianificazione del piano RT considerava il fondo 1932 come strada d'accesso,

configurerebbe un abuso di diritto.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e l'UDC, senza formulare particolari

osservazioni.

Il municipio propone d'accogliere il

ricorso, riallacciandosi alle motivazioni già esposte in prima istanza.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite

emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti. Un sopralluogo non

appare pertanto idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Raggruppamento

dei terreni

2.1

Gli

insorgenti pretendono che il diritto di creare la strada d'accesso ai loro

fondi discenda direttamente dal nuovo riparto scaturito dal raggruppamento dei

terreni del 2003. Il raggruppamento ha principalmente per scopo: a. la

migliore utilizzazione del suolo in generale; b. la sistemazione e la

formazione di aziende agricole razionali e l'organizzazione della produzione agraria

e dell'economia forestale e pastorizia; c. la misurazione dei fondi e l'impianto

del registro fondiario (art. 1 cpv. 1 LRPT). Inoltre il raggruppamento dei

terreni, ove occorre, è uno strumento per l'attuazione dei piani regolatori,

dei piani particolareggiati o dei piani di utilizzazione. Esso deve, in ogni

caso, concordare con le norme pianificatorie in vigore o in via di formazione

(cpv. 2).

2.2

La LRPT ha quale scopo una migliore utilizzazione del

territorio, mentre dell'attuazione di determinati interventi sul suolo e sugli

edifici o impianti che vi insistono si occupa la LE. Le finalità di queste due

leggi sono manifestamente distinte. Pertanto, errano gli insorgenti quando

sostengono che dalla procedura di raggruppamento dei terreni discenda

automaticamente l'autoriz-zazione ordinaria di polizia per costruire la strada

d'accesso alle loro particelle. Infatti, in conformità dell'art.

1.

cpv. 1 LE, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con

la licenza edilizia, la quale è in particolare necessaria per la costruzione,

ricostruzione, trasformazione rilevante di edifici ed altre opere, nonché per

la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 2 cpv. 2 LE). Anche

nel caso di specie non si può quindi prescindere dall'ottenimento di una licenza edilizia, ossia di un atto amministrativo mediante il quale

l'autorità accerti che nessun impedimento di diritto pubblico si opponga all'esecuzione

dei lavori previsti (art. 1 RLE). Dalla sola procedura di RT i ricorrenti

non possono dunque dedurre alcun diritto alla realizzazione della strada d'accesso

in esame.

3.

Conformità di zona

3.1

Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione

a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla

funzione prevista per la zona di utilizzazione. La norma sancisce il principio

della conformità di zona, che permette di autorizzare soltanto interventi

edilizi la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della

zona interessata.

3.2

La progettata strada d'accesso è una

via di comunicazione e quindi costituisce un impianto (art. 7 cpv. 7 LPAmb)

che, in virtù del diritto federale applicabile, necessita un'autorizzazione

edilizia. Nel caso concreto, l'intervento verrebbe realizzato su un fondo

prativo situato fuori dalla zona edificabile, che non fa parte del comparto

agricolo secondo il PR. Essendo la zona priva di destinazione specifica, il requisito della conformità

funzionale già non può, di principio, risultare adempiuto. Mancando i presupposti

per il rilascio di un permesso ordinario, va esaminato se quanto progettato

possa eventualmente beneficiare di un'autorizzazione eccezionale.

4.

Autorizzazione

eccezionale

4.1

In

deroga al principio della conformità di zona, l'art. 24 LPT permette di rilasciare

eccezionalmente fuori dalle zone edificabili autorizzazioni per la costruzione

o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista

per la zona di utilizzazione, soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione

fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi

preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente.

Il requisito

dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale

requisito devono essere poste esigenze severe (Scolari, Commentario, n. 530

segg.). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto

fuori del territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio

o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Motivi puramente

finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 124 II 252

consid. 4a). Il vincolo può essere positivo ed essere dettato dall'esigenza di

una determinata ubicazione, oppure negativo ed essere imposto dall'esclusione

di ogni altra ubicazione (DTF 114 Ib 186 seg. e rinvii). Solo la funzione

oggettiva dell'opera progettata può giustificare la concessione di una deroga;

non per contro la destinazione dichiarata dall'istante (DFGP/UPT, Commento

LPT, ad art. 24 n. 20).

4.2

La

realizzazione della nuova via d'accesso che si dipartirebbe dalla strada comunale

(part. n. 1900) in direzione ovest verso il fondo n. 1926 appartenente alla RI

2, costeggiando tre nuovi fondi (nn. 1027, 1930 e 1931 RT), non è

oggettivamente necessaria per l'utilizzazione dei sedimi in questione. Non

esiste in effetti alcun motivo oggettivo - e nemmeno i ricorrenti ne invocano

uno - che possa giustificare l'esistenza di una strada in quel luogo. Anche

ipotizzando la sola necessità di falciare i prati o di “far legna”, queste

attività possono avvenire, come in passato, senza che sia necessario modificare

la conformazione del terreno creando una strada carrozzabile. Su questi fondi

non insistono infatti né abitazioni primarie né aziende agricole. A maggior

ragione, l'opera in questione non si giustifica neppure se si considera che i

fondi degli insorgenti distano soltanto una ventina di metri dalla strada pubblica:

essi possono quindi essere raggiunti a piedi attraverso la nuova coattiva

oppure eventualmente, come accadeva fino a prima del raggruppamento dei terreni,

anche con veicoli attraverso la part. n. 1930. Concedere la realizzazione della

strada, equivarrebbe ad ammettere che i proprietari di prati situati in luoghi

discosti fuori della zona edificabile possano esigere la costruzione di una

strada d'accesso carrozzabile ai propri fondi per puri motivi personali,

venendo meno al rispetto dei principi posti dalla LPT. Di

conseguenza, non si può affermare che la destinazione della progettata strada d'accesso

sulla coattiva esiga un'ubicazione vincolata fuori della zona edificabile (art.

24.

lett. a LPT).

Venendo meno i suddetti

presupposti oggettivi, l'unico interesse pare essere quello soggettivo dei

ricorrenti ad avere un accesso veicolare comodo ai loro fondi (RDAT 1998 I n.

67).

4.3

All'attuazione dell'opera si oppongono anche degli

interessi pubblici preponderanti (art. 24 lett. b LPT). Concedere infatti in

questo caso un'autorizzazione eccezionale, significherebbe contrastare il

principio generale della pianificazione del territorio, che vuole liberi da

costruzioni i fondi situati fuori della zona edificabile. Anche l'esigenza di

salvaguardare il bosco, con cui confinerebbe la via d'accesso, prevale sull'interesse

dei privati di creare una strada per meri motivi soggettivi e di comodo. Va

pure considerato che il fondo è posto in una zona di protezione delle bellezze

naturali e del paesaggio come pure di protezione dei monumenti storici ed

artistici, dove la tutela delle componenti naturali del paesaggio deve

prevalere su ogni altra forma d'utilizzazione. Tale principio va applicato

indipendentemente dal fatto che la progettata via d'accesso deturpi o meno l'ambiente

circostante. Sebbene l'intervento da realizzare preveda la formazione di una

strada in terra battuta con corsie in erbabloc e manto erboso che, di

per sé, dovrebbe ben amalgamarsi con il territorio, l'ambiente naturale

circostante sarebbe ugualmente compromesso, poiché l'opera si inserirebbe come

elemento estraneo. Non va dimenticato che la realizzazione della strada prevede

pure un intervento di modifica del profilo del terreno esistente. Ne discende

che nemmeno il requisito previsto all'art. 24 lett. b LPT risulta soddisfatto,

per cui la licenza di costruzione per la strada d'accesso sulla coattiva 1932

non può essere concessa.

Neppure gli artt. 24a, 24b, 24c e 24d LPT

tornano applicabili.

5.

In esito

alle considerazioni esposte, il ricorso deve dunque essere respinto, confermando

la risoluzione municipale di diniego della licenza postulata ed il giudizio impugnato

che la conferma.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 cpv. 2 lett. a, 24 LPT; 7 cpv. 7 LPAmb;

1, 2 e 21 LE; 1 RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, cifrate in fr. 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti

in ragione di metà ciascuno.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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