52.2005.225
autorizzazione per il taglio di un cipresso protetto
23 agosto 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.225
Data decisione, Autorità:
23.08.2005, TRAM
Titolo:
autorizzazione per il taglio di un cipresso protetto
DIRITTO AUTONOMO COMUNALE
art. 21 LE
art. 208 LOC
Incarto n.
52.2005.225
Lugano
23 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 giugno 2005 del
RI 1
contro
la decisione 8 giugno 2005 del Consiglio di Stato
(n. 2766), che riforma la decisione 13 aprile 2005 con cui il municipio di RI
1 ha autorizzato il taglio di un cipresso protetto alla condizione di sostituirlo
con un cedro dell'A__________;
vista le risposte:
- 5 luglio 2005 del
municipio di RI 1;
- 12 luglio 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
resistenti dr. CO 1 e la comunione ereditaria fu ing. CO 2 sono proprietari di
un bel palazzo nel quartiere __________ di L__________ (part. n. 173).
Nell'angolo nordest del giardino annesso v'è un vecchio cipresso alto una
ventina di metri, censito come albero protetto.
Il 14 febbraio 2005 i resistenti hanno
chiesto al municipio il permesso di tagliarlo siccome parzialmente rinsecchito.
Il 19 aprile 2005 il municipio ha
autorizzato il taglio alla condizione che fosse messo a dimora quale pianta
sostitutiva un cedro atlantica glauca alto almeno 6 m.
Contro questa decisione qui i resistenti
sono insorti davanti al Consiglio di Stato, contestando l'obbligo di sostituire
il cipresso tagliato.
B. In parziale
accoglimento del ricorso, con giudizio 8 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha
riformato il provvedimento, imponendo di sostituire il cipresso con un altro cipresso
alto almeno 3 m.
Confermato l'obbligo di sostituzione, il
Governo ha in sostanza ritenuto ingiustificato il cambiamento di specie.
Eccessiva, dal profilo dei costi, sarebbe pure l'altezza minima.
C. Contro il
predetto giudizio il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il ripristino della decisione municipale riformata.
L'insorgente rimprovera in sostanza al
Consiglio di Stato di aver violato l'autonomia comunale.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed i resistenti L__________, che contestano succintamente le tesi dell'autorità
comunale.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli
art. 21 LE e 208 LOC. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1.
Giusta l'art. 29 cpv. 4 RE di L__________, l'autorizzazione di taglio di
alberi protetti deve essere, di regola, condizionata all'obbligo di
piantagione sostitutiva con facoltà del municipio di fissare il numero, il tipo
e la grandezza dei nuovi alberi.
La norma, appartenente al diritto comunale
autonomo, conferisce al municipio un ampio margine d'apprezzamento in ordine alla
definizione del numero, del tipo e della grandezza degli alberi sostitutivi. Il
Consiglio di Stato deve rispettare il margine d'autonomia che la norma riserva
al municipio. Pur disponendo di potere di cognizione pieno (art. 56 PAmm), non
può sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità comunale, ma deve limitarsi
a verificare che sia stato esercitato correttamente. Censurabili, da questo
profilo, sono unicamente le decisioni che violano il diritto in quanto prive di
ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee alla materia od
altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto (RDAT I–1996 n. 14
consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 56 PAmm, n. 3).
2.2. Decidere secondo apprezzamento
significa scegliere tra più soluzioni possibili nel quadro prestabilito dalla
legge quella che maggiormente si adatta al caso concreto, tenendo conto di
tutte le circostanze e ponderando correttamente tutti gli interessi in gioco.
Non significa decidere come pare e piace (DTF 98 Ia 460 consid. 3; Max
Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwal-tungsrechtsprechung, V. ed., n. 67 B
Fatti
I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 380 seg.).
Quando l'applicazione di una norma implica esercizio del
potere di apprezzamento, le esigenze di motivazione delle decisioni aumentano.
Tanto più esse diventano rigorose, quanto maggiore è l'apprezzamento riservato
all'autorità e quanto più numerose sono le premesse fattuali su cui tale
apprezzamento si fonda (DTF 104 Ia 201 consid. 5g e rimandi).
3. Controverse,
in concreto, sono la specie e le dimensioni della pianta, che il municipio ha
imposto ai resistenti di mettere a dimora al posto del cipresso da tagliare
siccome parzialmente rinsecchito. Non avendo impugnato il giudizio in esame, i
resistenti non possono rimettere in discussione l'obbligo di sostituzione.
3.1. Per quanto riguarda il cambiamento di specie, da
cipresso a cedro dell'Atlante, imposto dal municipio, occorre anzitutto rilevare
che tra un cipresso, verosimilmente del tipo arizonica, ed un cedro del
tipo atlantica glauca, intercorrono sostanziali differenze. Il cupressus
arizonica è un albero che raggiunge i 20 m d'altezza, con chioma densa,
strettamente piramidale, quindi gradualmente espansa e disordinata. Il cedrus
atlantica è invece un albero alto fino a 45 m, con una chioma sempre
eretta, rada e piramidale che si espande con l'età. (cfr. Enrico
Banfi/Francesca Consolino, Alberi, ed. DeAgostini 1998, 62 e 108). L'ingombro
verticale ed orizzontale di un cedro è di gran lunga superiore a quello di un
cipresso. Considerati gli oneri che la presenza di un albero protetto comporta
dal profilo delle possibilità edificatorie di un fondo, la sostituzione di un
cipresso con un cedro andava pertanto giustificata con ragioni oggettive di
particolare rilievo, atte a legittimare il sacrificio imposto ai resistenti.
Con la decisione impugnata, il municipio si è limitato ad
Considerandi
imporre il cambiamento di specie senza fornire alcuna spiegazione. In questa
sede, dopo aver sottolineato che il cipresso è doppio, l'autorità comunale
sostiene di aver voluto evitare che i fattori che hanno determinato il
deperimento del cipresso influissero negativamente anche sul nuovo cipresso.
Tale motivazione è tuttavia del tutto insufficiente per giustificare la scelta
adottata. Anzitutto, perché non è dimostrato che l'attuale cipresso non sia
rinsecchito semplicemente per l'età. In secondo luogo, perché non è nemmeno provato
che il cedro sia più resistente del cipresso ad eventuali fattori esterni. Da
ultimo, perché un cedro dell'A__________ è di gran lunga più voluminoso anche
di un cipresso che si biforca poco sopra il livello del terreno.
Rilevando che il municipio non aveva giustificato in modo adeguato
la decisione di imporre la sostituzione del cipresso con un cedro, il Consiglio
di Stato non ha dunque violato l'autonomia comunale. Non si è in particolare
arrogato un potere di cognizione che non gli compete.
3.2
Diversa è invece la conclusione per quel che concerne la
riduzione dell'altezza da 6 a 3 m del cipresso sostitutivo. L'altezza fissata
dal municipio risponde chiaramente all'esigenza di non lasciare troppo a lungo
vuoto lo spazio attualmente occupato dal cipresso. Da questo profilo, la misura
procede da un esercizio sostanzialmente corretto del potere d'apprezzamento che
l'art. 29 cpv. 4 RE riserva all'autorità comunale. È certo che la messa a
dimora di un albero di minori dimensioni è meno onerosa. Questa considerazione,
tenuto conto della prevedibile differenza di costo tra le due misure,
valutabile, secondo l'esperienza di questo tribunale in un paio di migliaia di
franchi, non permette tuttavia ancora di ritenere la misura scelta del municipio
insostenibile, in quanto lesiva del principio di proporzionalità.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, riformando di conseguenza il giudizio impugnato, che va precisato nel
senso che il cipresso sostitutivo deve essere della specie di quello esistente.
La tassa di giustizia è a carico dei
resistenti proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne
va esente siccome non è insorto a difesa di suoi interessi particolari. Le ripetibili
sono invece a carico del comune nella misura in cui è soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 208 LOC; 29 RE di L__________;
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 8 giugno 2005 del
Consiglio di Stato (n. 2766) è riformata nel senso che il cipresso sostitutivo,
dello stesso genere di quello da abbattere, deve essere alto almeno 6 m.
2.La tassa di giustizia è a carico dei resistenti in solido nella
misura di fr. 400.-.
3. Il comune
di RI 1 rifonderà ai resistenti fr. 400.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
,
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
1, 2 patrocinati da: PA 1
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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