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Decisione

52.2005.225

autorizzazione per il taglio di un cipresso protetto

23 agosto 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 380 seg.).

Quando l'applicazione di una norma implica esercizio del

potere di apprezzamento, le esigenze di motivazione delle decisioni aumentano.

Tanto più esse diventano rigorose, quanto maggiore è l'apprezzamento riservato

all'autorità e quanto più numerose sono le premesse fattuali su cui tale

apprezzamento si fonda (DTF 104 Ia 201 consid. 5g e rimandi).

3. Controverse,

in concreto, sono la specie e le dimensioni della pianta, che il municipio ha

imposto ai resistenti di mettere a dimora al posto del cipresso da tagliare

siccome parzialmente rinsecchito. Non avendo impugnato il giudizio in esame, i

resistenti non possono rimettere in discussione l'obbligo di sostituzione.

3.1. Per quanto riguarda il cambiamento di specie, da

cipresso a cedro dell'Atlante, imposto dal municipio, occorre anzitutto rilevare

che tra un cipresso, verosimilmente del tipo arizonica, ed un cedro del

tipo atlantica glauca, intercorrono sostanziali differenze. Il cupressus

arizonica è un albero che raggiunge i 20 m d'altezza, con chioma densa,

strettamente piramidale, quindi gradualmente espansa e disordinata. Il cedrus

atlantica è invece un albero alto fino a 45 m, con una chioma sempre

eretta, rada e piramidale che si espande con l'età. (cfr. Enrico

Banfi/Francesca Consolino, Alberi, ed. DeAgostini 1998, 62 e 108). L'ingombro

verticale ed orizzontale di un cedro è di gran lunga superiore a quello di un

cipresso. Considerati gli oneri che la presenza di un albero protetto comporta

dal profilo delle possibilità edificatorie di un fondo, la sostituzione di un

cipresso con un cedro andava pertanto giustificata con ragioni oggettive di

particolare rilievo, atte a legittimare il sacrificio imposto ai resistenti.

Con la decisione impugnata, il municipio si è limitato ad

Considerandi

imporre il cambiamento di specie senza fornire alcuna spiegazione. In questa

sede, dopo aver sottolineato che il cipresso è doppio, l'autorità comunale

sostiene di aver voluto evitare che i fattori che hanno determinato il

deperimento del cipresso influissero negativamente anche sul nuovo cipresso.

Tale motivazione è tuttavia del tutto insufficiente per giustificare la scelta

adottata. Anzitutto, perché non è dimostrato che l'attuale cipresso non sia

rinsecchito semplicemente per l'età. In secondo luogo, perché non è nemmeno provato

che il cedro sia più resistente del cipresso ad eventuali fattori esterni. Da

ultimo, perché un cedro dell'A__________ è di gran lunga più voluminoso anche

di un cipresso che si biforca poco sopra il livello del terreno.

Rilevando che il municipio non aveva giustificato in modo adeguato

la decisione di imporre la sostituzione del cipresso con un cedro, il Consiglio

di Stato non ha dunque violato l'autonomia comunale. Non si è in particolare

arrogato un potere di cognizione che non gli compete.

3.2

Diversa è invece la conclusione per quel che concerne la

riduzione dell'altezza da 6 a 3 m del cipresso sostitutivo. L'altezza fissata

dal municipio risponde chiaramente all'esigenza di non lasciare troppo a lungo

vuoto lo spazio attualmente occupato dal cipresso. Da questo profilo, la misura

procede da un esercizio sostanzialmente corretto del potere d'apprezzamento che

l'art. 29 cpv. 4 RE riserva all'autorità comunale. È certo che la messa a

dimora di un albero di minori dimensioni è meno onerosa. Questa considerazione,

tenuto conto della prevedibile differenza di costo tra le due misure,

valutabile, secondo l'esperienza di questo tribunale in un paio di migliaia di

franchi, non permette tuttavia ancora di ritenere la misura scelta del municipio

insostenibile, in quanto lesiva del principio di proporzionalità.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, riformando di conseguenza il giudizio impugnato, che va precisato nel

senso che il cipresso sostitutivo deve essere della specie di quello esistente.

La tassa di giustizia è a carico dei

resistenti proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne

va esente siccome non è insorto a difesa di suoi interessi particolari. Le ripetibili

sono invece a carico del comune nella misura in cui è soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 208 LOC; 29 RE di L__________;

3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 8 giugno 2005 del

Consiglio di Stato (n. 2766) è riformata nel senso che il cipresso sostitutivo,

dello stesso genere di quello da abbattere, deve essere alto almeno 6 m.

2.La tassa di giustizia è a carico dei resistenti in solido nella

misura di fr. 400.-.

3. Il comune

di RI 1 rifonderà ai resistenti fr. 400.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

,

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

1, 2 patrocinati da: PA 1

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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