52.2005.226
licenza edilizia per la costruzione di una cabina di trasformazione a corrente forte
23 agosto 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.226
Data decisione, Autorità:
23.08.2005, TRAM
Titolo:
licenza edilizia per la costruzione di una cabina di trasformazione a corrente forte
NOTIFICA DI COSTRUZIONE
PUBBLICAZIONE
art. 6 LE
art. 11 LE
art. 12 LE
art. 6 RLE
Incarto n.
52.2005.226
Lugano
23 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 giugno 2005 del
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 14 giugno 2005 del Consiglio di Stato
(n. 2993) che annulla la licenza edilizia 7 dicembre 2004 con cui il
municipio di CO 2 ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione di una
cabina di trasformazione a corrente forte sulla part. n. 2019 RF;
viste le risposte:
- 6 luglio 2005 del
municipio di CO 2;
- 12 luglio 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 16 agosto 2005 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nell'ambito della procedura
d'espropriazione promossa a suo tempo nei confronti della resistente CO 1, il
1. gennaio 2004 il comune di CO 2 ha ottenuto l'anticipata immissione in
possesso su una porzione di 15'708 mq della part. 146 RF, di 24'871 mq;
che il 25
ottobre 2004 le Aziende municipalizzate di __________ (AMB) hanno chiesto al
municipio di CO 2 il permesso di costruire una cabina di trasformazione a
corrente forte sulla porzione di terreno dedotta in espropriazione, che verrà
intavolata come part. 2019 RF;
che il manufatto di m 5.20 x 3.25 x 2.50
verrebbe a distare una cinquantina di metri dalla part. 2020 di nuova
formazione, che rimarrà di proprietà della resistente ad espropriazione
conclusa;
che, ritenendo che l'opera non toccasse
interessi di terzi, il municipio si è limitato a pubblicare la domanda all'albo
senza notificarla ai proprietari confinanti;
che, venuta a conoscenza della domanda, il
1. dicembre 2004 CO 1 ha chiesto all'Ufficio domande di costruzione (UDC) del Dipartimento
del territorio di rinviarla al municipio, affinché avvisasse i confinanti come
prescritto dall'art. 6 cpv. 3 LE o trasmettesse lo scritto al Servizio dei
ricorsi (SR) del Consiglio di Stato;
che, preso atto del preavviso favorevole del
Considerandi
2.
dicembre 2004 del Dipartimento del territorio, il 7 di quello stesso mese il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che con giudizio 14 giugno 2004 il Consiglio
di Stato ha annullato la licenza per violazione di formalità essenziali;
che, configurato alla stregua di un ricorso
lo scritto 1. dicembre 2004 inoltrato da CO 1 all'UDC e da questo trasmesso al
SR, il Governo ha in sostanza ritenuto che la mancata notifica ai proprietari
confinanti dell'avviso l’art. 6 cpv. 3 LE costituisse un'insanabile violazione
di norme di procedura;
che contro il predetto giudizio il comune di
RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia
annullato e che la licenza concessa alle sue aziende sia ripristinata;
che l'insorgente si limita a sostenere che
la pubblicazione all'albo della domanda di costruzione doveva essere
considerata sufficiente;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione perviene la
resistente, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
non occorre qui riassumere;
che il municipio di CO 2 condivide invece
l'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione
attiva dell'insorgente, istante in licenza (art. 43 PAmm) e la tempestività del
gravame (art. 46 PAmm) sono indiscutibilmente date;
che il
ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l’art. 6 cpv. 1 LE, il municipio
pubblica sollecitamente la domanda di costruzione presso la cancelleria comunale
per un periodo di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può
prenderne conoscenza;
che della pubblicazione è dato avviso negli
albi comunali e ai proprietari confinanti (art. 6 cpv. 3 LE); le mutazioni
dello stato dei luoghi devono inoltre essere adeguatamente indicate sul terreno
con picchetti e modine (art. 6 cpv. 2 LE);
che la pubblicazione della domanda serve in
primo luogo a portarla a conoscenza del pubblico, permettendo agli interessati
di far tempestivamente valere i loro diritti di difesa opponendosi semmai al
rilascio della licenza (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 6 LE, n. 764);
che la pubblicazione della domanda di
costruzione costituisce una formalità essenziale della procedura di rilascio
del permesso di costruzione; nella misura in cui viola il diritto di essere
sentito di potenziali opponenti, l'inosservanza delle formalità di pubblicazione
può, a determinate condizioni, comportare l'annullamento della licenza;
che per lavori di secondaria importanza,
elencati dall'art. 6 RLE, è applicabile la procedura della notifica (art. 11
cpv. 1 LE), nell'ambito della quale il municipio può prescindere dalla pubblicazione
qualora appaia escluso il coinvolgimento di interessi pubblici o privati
particolari (art. 12 cpv. 3 LE);
che, nell'evenienza concreta, va anzitutto
rilevato che la controversa cabina di trasformazione verrebbe a sorgere su un
fondo che, formalmente, è ancora di proprietà della resistente; il comune di
Sementina ne ha soltanto il possesso;
che se si può ammettere che la domanda di
costruzione non dovesse necessariamente essere firmata dalla proprietaria tabulare
(cfr. art. 4 cpv. 1 LE), bastando la firma del municipio di CO 2 in
rappresentanza del comune possessore, v'è comunque da chiedersi se la stessa
non dovesse comunque essere almeno portata a conoscenza della resistente già
perché risultava ancora proprietaria del fondo dedotto in edificazione;
che la questione può rimanere indecisa,
poiché l'avviso di pubblicazione le andava in ogni caso notificato in veste di
proprietaria del fondo (part. 2020), che verrà a trovarsi ad una cinquantina di
metri dalla cabina di trasformazione una volta conclusa la procedura di
espropriazione;
che, esclusa comunque l'applicabilità della
procedura di semplice notifica, la particolare destinazione dell'opera, fonte
di radiazioni non ionizzanti (RNI), non permette in effetti di affermare che la
distanza dal futuro confine fra le part. 2019 e 2020 sia tale da negare a
priori alla resistente la legittimazione attiva ad opporvisi;
che la domanda di costruzione non contiene peraltro
alcuna indicazione che permetta di valutare le RNI connesse all'impianto in
oggetto; aspetto, questo, che l'UDC ha omesso di esaminare;
che infondata è la pretesa del ricorrente di
giustificare la mancata notifica dell'avviso di pubblicazione con il fatto che
sulla part. 2019, lungo il confine con la part. 2020, verrà realizzata una
strada di raccolta; l'opera viaria non costituisce di certo un ostacolo atto a
contenere le RNI;
che, stando così le cose, il giudizio
governativo impugnato va senz'altro confermato;
che dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune
di RI 1 secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 6, 12, 21 LE; 6 RLE; 3, 18, 28, 31,
43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di RI 1 rifonderà fr. 600.- alla
resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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