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Decisione

52.2005.226

licenza edilizia per la costruzione di una cabina di trasformazione a corrente forte

23 agosto 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.226

Data decisione, Autorità:

23.08.2005, TRAM

Titolo:

licenza edilizia per la costruzione di una cabina di trasformazione a corrente forte

NOTIFICA DI COSTRUZIONE

PUBBLICAZIONE

art. 6 LE

art. 11 LE

art. 12 LE

art. 6 RLE

Incarto n.

52.2005.226

Lugano

23 agosto

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 giugno 2005 del

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione 14 giugno 2005 del Consiglio di Stato

(n. 2993) che annulla la licenza edilizia 7 dicembre 2004 con cui il

municipio di CO 2 ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione di una

cabina di trasformazione a corrente forte sulla part. n. 2019 RF;

viste le risposte:

- 6 luglio 2005 del

municipio di CO 2;

- 12 luglio 2005 del

Dipartimento del territorio (UDC);

- 16 agosto 2005 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che nell'ambito della procedura

d'espropriazione promossa a suo tempo nei confronti della resistente CO 1, il

1. gennaio 2004 il comune di CO 2 ha ottenuto l'anticipata immissione in

possesso su una porzione di 15'708 mq della part. 146 RF, di 24'871 mq;

che il 25

ottobre 2004 le Aziende municipalizzate di __________ (AMB) hanno chiesto al

municipio di CO 2 il permesso di costruire una cabina di trasformazione a

corrente forte sulla porzione di terreno dedotta in espropriazione, che verrà

intavolata come part. 2019 RF;

che il manufatto di m 5.20 x 3.25 x 2.50

verrebbe a distare una cinquantina di metri dalla part. 2020 di nuova

formazione, che rimarrà di proprietà della resistente ad espropriazione

conclusa;

che, ritenendo che l'opera non toccasse

interessi di terzi, il municipio si è limitato a pubblicare la domanda all'albo

senza notificarla ai proprietari confinanti;

che, venuta a conoscenza della domanda, il

1. dicembre 2004 CO 1 ha chiesto all'Ufficio domande di costruzione (UDC) del Dipartimento

del territorio di rinviarla al municipio, affinché avvisasse i confinanti come

prescritto dall'art. 6 cpv. 3 LE o trasmettesse lo scritto al Servizio dei

ricorsi (SR) del Consiglio di Stato;

che, preso atto del preavviso favorevole del

Considerandi

2.

dicembre 2004 del Dipartimento del territorio, il 7 di quello stesso mese il

municipio ha rilasciato la licenza richiesta;

che con giudizio 14 giugno 2004 il Consiglio

di Stato ha annullato la licenza per violazione di formalità essenziali;

che, configurato alla stregua di un ricorso

lo scritto 1. dicembre 2004 inoltrato da CO 1 all'UDC e da questo trasmesso al

SR, il Governo ha in sostanza ritenuto che la mancata notifica ai proprietari

confinanti dell'avviso l’art. 6 cpv. 3 LE costituisse un'insanabile violazione

di norme di procedura;

che contro il predetto giudizio il comune di

RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia

annullato e che la licenza concessa alle sue aziende sia ripristinata;

che l'insorgente si limita a sostenere che

la pubblicazione all'albo della domanda di costruzione doveva essere

considerata sufficiente;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato, che non formula osservazioni;

che ad identica conclusione perviene la

resistente, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che

non occorre qui riassumere;

che il municipio di CO 2 condivide invece

l'impugnativa;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione

attiva dell'insorgente, istante in licenza (art. 43 PAmm) e la tempestività del

gravame (art. 46 PAmm) sono indiscutibilmente date;

che il

ricorso è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l’art. 6 cpv. 1 LE, il municipio

pubblica sollecitamente la domanda di costruzione presso la cancelleria comunale

per un periodo di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può

prenderne conoscenza;

che della pubblicazione è dato avviso negli

albi comunali e ai proprietari confinanti (art. 6 cpv. 3 LE); le mutazioni

dello stato dei luoghi devono inoltre essere adeguatamente indicate sul terreno

con picchetti e modine (art. 6 cpv. 2 LE);

che la pubblicazione della domanda serve in

primo luogo a portarla a conoscenza del pubblico, permettendo agli interessati

di far tempestivamente valere i loro diritti di difesa opponendosi semmai al

rilascio della licenza (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 6 LE, n. 764);

che la pubblicazione della domanda di

costruzione costituisce una formalità essenziale della procedura di rilascio

del permesso di costruzione; nella misura in cui viola il diritto di essere

sentito di potenziali opponenti, l'inosservanza delle formalità di pubblicazione

può, a determinate condizioni, comportare l'annullamento della licenza;

che per lavori di secondaria importanza,

elencati dall'art. 6 RLE, è applicabile la procedura della notifica (art. 11

cpv. 1 LE), nell'ambito della quale il municipio può prescindere dalla pubblicazione

qualora appaia escluso il coinvolgimento di interessi pubblici o privati

particolari (art. 12 cpv. 3 LE);

che, nell'evenienza concreta, va anzitutto

rilevato che la controversa cabina di trasformazione verrebbe a sorgere su un

fondo che, formalmente, è ancora di proprietà della resistente; il comune di

Sementina ne ha soltanto il possesso;

che se si può ammettere che la domanda di

costruzione non dovesse necessariamente essere firmata dalla proprietaria tabulare

(cfr. art. 4 cpv. 1 LE), bastando la firma del municipio di CO 2 in

rappresentanza del comune possessore, v'è comunque da chiedersi se la stessa

non dovesse comunque essere almeno portata a conoscenza della resistente già

perché risultava ancora proprietaria del fondo dedotto in edificazione;

che la questione può rimanere indecisa,

poiché l'avviso di pubblicazione le andava in ogni caso notificato in veste di

proprietaria del fondo (part. 2020), che verrà a trovarsi ad una cinquantina di

metri dalla cabina di trasformazione una volta conclusa la procedura di

espropriazione;

che, esclusa comunque l'applicabilità della

procedura di semplice notifica, la particolare destinazione dell'opera, fonte

di radiazioni non ionizzanti (RNI), non permette in effetti di affermare che la

distanza dal futuro confine fra le part. 2019 e 2020 sia tale da negare a

priori alla resistente la legittimazione attiva ad opporvisi;

che la domanda di costruzione non contiene peraltro

alcuna indicazione che permetta di valutare le RNI connesse all'impianto in

oggetto; aspetto, questo, che l'UDC ha omesso di esaminare;

che infondata è la pretesa del ricorrente di

giustificare la mancata notifica dell'avviso di pubblicazione con il fatto che

sulla part. 2019, lungo il confine con la part. 2020, verrà realizzata una

strada di raccolta; l'opera viaria non costituisce di certo un ostacolo atto a

contenere le RNI;

che, stando così le cose, il giudizio

governativo impugnato va senz'altro confermato;

che dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune

di RI 1 secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 6, 12, 21 LE; 6 RLE; 3, 18, 28, 31,

43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune di RI 1 rifonderà fr. 600.- alla

resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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