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Decisione

52.2005.228

irricevibilità di un'istanza di revisione contro una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo in materia di revoca di un permesso di dimora

11 luglio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di questo tribunale è tuttora impugnabile mediante ricorso di diritto

amministrativo al Tribunale federale e di conseguenza l'istanza di revisione si

rivela, già per questo motivo, inammissibile poiché prematura;

che l'istanza è in ogni caso irricevibile,

perché il motivo di revisione invocato dall'interessata non è dato nel caso di

specie;

che ella sostiene di essere tornata a vivere

con il marito a partire dall'inizio di giugno 2005: a comprova di tale fatto,

produce un contratto di locazione sottoscritto dai coniugi, ancorché non datato,

per un appartamento di 3 locali con effetto dal 1° giugno 2005;

che secondo le dichiarazioni dell'istante, l'asserita

Considerandi

riconciliazione si sarebbe quindi verificata ben due settimane prima dell'emanazione

della sentenza di questo tribunale (cfr. istanza, pag. 4 in fondo);

che, oltretutto, è perlomeno dubbio che, se

versato tempestivamente agli atti, il contratto di locazione in parola avrebbe

potuto rappresentare un elemento suscettibile di influire sull'esito della

causa;

che, di conseguenza, l'istante non è venuta

a conoscenza di fatti nuovi e rilevanti dopo la decisione, né ha scoperto prove

decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;

che in esito alle considerazioni che

precedono, l'istanza di revisione va dichiarata irricevibile e non merita

ulteriore disamina;

che la tassa di giudizio segue la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 35, 38, 48 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. L'istanza è

irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.– è a carico dell'istante.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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