52.2005.228
irricevibilità di un'istanza di revisione contro una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo in materia di revoca di un permesso di dimora
11 luglio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2005.228
Data decisione, Autorità:
11.07.2005, TRAM
Titolo:
irricevibilità di un'istanza di revisione contro una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo in materia di revoca di un permesso di dimora
IRRECEVIBILITÀ
REVISIONE
art. 35 let. d LPAMM
art. 36 LPAMM
art. 38 LPAMM
art. 48 LPAMM
Incarto n.
52.2005.228
Lugano
11 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di revisione 1° luglio 2005 di
RI 1
patrocinata dalla PA 1
contro
la sentenza 15 giugno 2005 con cui il Tribunale
cantonale amministrativo ha respinto il ricorso 26 aprile 2005 inoltrato
dall'istante avverso la decisione 5 aprile 2005 del Consiglio di Stato che
conferma la revoca del suo permesso di dimora pronunciata il 28 febbraio 2005
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la cittadina serbomontenegrina RI 1
(1968) si è sposata il 15 aprile 2002 nel proprio paese d'origine con il
cittadino elvetico M__________;
che il 7 agosto 2002, ella è entrata in
Svizzera per vivere insieme al marito, ottenendo per questo motivo un permesso
di dimora annuale, con prossima scadenza fissata per il 6 agosto 2005;
che con risoluzione 28 febbraio 2005 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha
deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1 in quanto dal mese di settembre
2003 ella non viveva più insieme al marito, ritenendo pertanto che invocasse il
suo matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare
nel nostro paese;
che la predetta decisione è stata confermata
sia dal Consiglio di Stato il 5 aprile 2005 sia dal Tribunale cantonale
amministrativo il 15 giugno 2005;
che con istanza di revisione 1° luglio 2005,
RI 1 chiede al tribunale di rivedere il predetto giudizio, sostenendo di essere
ritornata a vivere insieme al marito a partire dal 1°giugno 2005;
che a comprova di tale fatto ella produce il
contratto di locazione sottoscritto insieme al marito, non datato, per un
appartamento di 3 locali a partire dal 1° giugno 2005;
che l'istante rileva di avere notificato tale
documento a questo tribunale già il 15 giugno 2005, il quale non ha potuto
prenderlo in considerazione in quanto ricevuto proprio il giorno dell'intimazione
della sentenza;
che l'istanza non è stata intimata alla
controparte;
considerato, in
diritto
che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che la norma è applicabile anche alle
istanze di revisione (RDAT 1983 n. 32; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 48);
che giusta l'art. 35 lett. d PAmm è dato il
rimedio della revisione se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza
di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto
fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;
che nuovi, ai sensi dell'art. 35 lett. d
PAmm, sono soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui
potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono
stati addotti perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria
diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (cfr.
Marco Borghi/ Guido Corti, op. cit., ad art. 35 n. 2);
che giusta l'art. 36 PAmm, la domanda deve
essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni
dalla scoperta del motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. d PAmm;
che la revisione è un mezzo di impugnazione
straordinario, in principio non sospensivo (art. 38 PAmm);
che la revisione non è data quando il
difetto lamentato può essere censurato impugnando la decisione attraverso la
via ordinaria di ricorso (RDAT II-1995, n. 17);
che in concreto la sentenza 15 giugno 2005
Fatti
di questo tribunale è tuttora impugnabile mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale e di conseguenza l'istanza di revisione si
rivela, già per questo motivo, inammissibile poiché prematura;
che l'istanza è in ogni caso irricevibile,
perché il motivo di revisione invocato dall'interessata non è dato nel caso di
specie;
che ella sostiene di essere tornata a vivere
con il marito a partire dall'inizio di giugno 2005: a comprova di tale fatto,
produce un contratto di locazione sottoscritto dai coniugi, ancorché non datato,
per un appartamento di 3 locali con effetto dal 1° giugno 2005;
che secondo le dichiarazioni dell'istante, l'asserita
Considerandi
riconciliazione si sarebbe quindi verificata ben due settimane prima dell'emanazione
della sentenza di questo tribunale (cfr. istanza, pag. 4 in fondo);
che, oltretutto, è perlomeno dubbio che, se
versato tempestivamente agli atti, il contratto di locazione in parola avrebbe
potuto rappresentare un elemento suscettibile di influire sull'esito della
causa;
che, di conseguenza, l'istante non è venuta
a conoscenza di fatti nuovi e rilevanti dopo la decisione, né ha scoperto prove
decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;
che in esito alle considerazioni che
precedono, l'istanza di revisione va dichiarata irricevibile e non merita
ulteriore disamina;
che la tassa di giudizio segue la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 28, 35, 38, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. L'istanza è
irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.– è a carico dell'istante.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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