52.2005.235
revoca di un permesso di dimora a un cittadino non membro di uno Stato dell'UE o dell'AELS
14 settembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.235
Data decisione, Autorità:
14.09.2005, TRAM
Titolo:
revoca di un permesso di dimora a un cittadino non membro di uno Stato dell'UE o dell'AELS
ABUSO DI DIRITTO
COMPETENZA
DIMORA E RESIDENZA
ESAME D'UFFICIO
PERMESSO DI DIMORA
REVOCA
art. 10 let. a LALPS
art. 17 LDDS
art. 3 LPAMM
art. 100 cpv. 1 let. b cf. 3 OG
art. 101 let. d OG
Incarto n.
52.2005.235
Lugano
14 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 luglio 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione 21 giugno 2005 (n. 3117) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 7 aprile 2005 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
- 23 agosto 2005 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 30 agosto 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 2 settembre 2001 il cittadino
bosniaco RI 1 (1958) è entrato in Svizzera per ricongiungersi con la moglie
connazionale R__________ (1954), titolare di un permesso di domicilio, con la
quale si era sposato nel suo paese d'origine il 2 febbraio precedente;
che a tal fine gli è stato rilasciato un
permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al
1° settembre 2005;
che con decreto supercautelare 11 novembre
2004, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha
autorizzato i coniugi RI 1 a vivere separati e ha assegnato alla moglie l'appartamento
coniugale situato in via __________ a __________;
che il 31 marzo 2005 R__________ ha
informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni di avere cessato la vita in comune con il marito il 26 ottobre 2004
e che in Bosnia-Erzegovina è pendente la procedura di divorzio;
che, fondandosi sulle premesse emergenze, il
7 aprile 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a RI 1 e gli ha
fissato un termine con scadenza il 31 maggio 2005, in seguito prorogato fino al
30 settembre successivo, per lasciare il territorio cantonale in quanto egli
non viveva più insieme alla moglie (art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS);
che contro la predetta decisione RI 1 è
insorto dinnanzi al Consiglio di Stato sostenendo, in ordine, che prima di procedere
alla revoca del suo permesso il dipartimento avrebbe dovuto dargli la
possibilità di esprimersi al riguardo e trasmettergli gli atti di causa che il
suo patrocinatore aveva formalmente richiesto, nel merito che una separazione
di fatto non comporta la perdita della sua autorizzazione di soggiorno;
che con giudizio 21 giugno 2005 il Consiglio
di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta da RI 1;
che il Governo, dopo avere respinto le
censure di violazione del diritto di essere sentito sollevate dall'insorgente, ha
ritenuto che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato
concesso (ricongiungimento famigliare) era venuto a mancare a seguito della
separazione di fatto dei coniugi nell'ottobre 2004, considerando inoltre
esigibile il rientro del ricorrente in Bosnia-Erzegovina;
che contro la predetta pronunzia
governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora;
che il ricorrente ribadisce in sostanza gli
argomenti sollevati dinnanzi al Consiglio di Stato;
che all'accoglimento del gravame si
oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito;
considerato, in
diritto
che in materia di diritto degli stranieri la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai
gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto
nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);
che, in concreto, con decisione 7 aprile
Fatti
2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora che RI 1 deteneva in
quel momento e valido sino al 1° settembre 2005;
che contro questo genere di provvedimenti è,
in linea di principio, proponibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (art. 101 lett. d OG);
che l'autorizzazione di soggiorno di cui
beneficiava l'insorgente è tuttavia scaduta nelle more della procedura
ricorsuale: dato che egli non ha un interesse pratico e attuale a impugnare
tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto;
che il giudizio impugnato non concerne
tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1
il permesso di dimora di cui era titolare;
che occorre dunque esaminare se il ricorso
di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo;
che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio, il rinnovo o il
rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce
un diritto;
che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,
126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che l'interessato non può prevalersi di una
Considerandi
disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da
cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora;
che non esiste infatti alcun trattato
conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina
(o l'allora ex Jugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal
senso;
che l'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase
dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di
domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con
il coniuge;
che l'unione coniugale deve pertanto
sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti
sull'entrata, la dimora e il mercato del lavoro", n. 653, emanate
dall'IMES: stato gennaio 2004) e poco importa il motivo in virtù del quale i
coniugi non vivono (più) insieme, purché non si tratti di una separazione di breve
durata (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 278);
che autorizzato il 2 settembre 2001 a
risiedere in Svizzera per vivere insieme alla moglie R__________ titolare di un
permesso di domicilio, l'insorgente è stato posto per questo motivo al beneficio
di un permesso di dimora sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS;
che i coniugi RI 1 non vivono più insieme ormai
dall'ottobre 2004 ed hanno già avviato le pratiche per il divorzio;
che l'art. 17 cpv. 2 LDDS è pertanto
inapplicabile nel caso di specie;
che l'ammissibilità del gravame non può
essere data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto il ricorrente non può prevalersi
della protezione della vita famigliare garantita da tale disposto, non
essendovi più vita coniugale;
che in esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di
competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra
esaminarne la tempestività;
che tassa e spese di giustizia sono poste a
carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 9, 17 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.
3 e 101 lett. d OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 400.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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