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Decisione

52.2005.235

revoca di un permesso di dimora a un cittadino non membro di uno Stato dell'UE o dell'AELS

14 settembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora che RI 1 deteneva in

quel momento e valido sino al 1° settembre 2005;

che contro questo genere di provvedimenti è,

in linea di principio, proponibile il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale (art. 101 lett. d OG);

che l'autorizzazione di soggiorno di cui

beneficiava l'insorgente è tuttavia scaduta nelle more della procedura

ricorsuale: dato che egli non ha un interesse pratico e attuale a impugnare

tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto;

che il giudizio impugnato non concerne

tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1

il permesso di dimora di cui era titolare;

che occorre dunque esaminare se il ricorso

di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo;

che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3

OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio, il rinnovo o il

rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce

un diritto;

che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità

competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei

trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di

domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile

permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare

del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,

126 II 425 consid. 1 con rinvii);

che l'interessato non può prevalersi di una

Considerandi

disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da

cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora;

che non esiste infatti alcun trattato

conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina

(o l'allora ex Jugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal

senso;

che l'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase

dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di

domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con

il coniuge;

che l'unione coniugale deve pertanto

sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti

sull'entrata, la dimora e il mercato del lavoro", n. 653, emanate

dall'IMES: stato gennaio 2004) e poco importa il motivo in virtù del quale i

coniugi non vivono (più) insieme, purché non si tratti di una separazione di breve

durata (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 278);

che autorizzato il 2 settembre 2001 a

risiedere in Svizzera per vivere insieme alla moglie R__________ titolare di un

permesso di domicilio, l'insorgente è stato posto per questo motivo al beneficio

di un permesso di dimora sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS;

che i coniugi RI 1 non vivono più insieme ormai

dall'ottobre 2004 ed hanno già avviato le pratiche per il divorzio;

che l'art. 17 cpv. 2 LDDS è pertanto

inapplicabile nel caso di specie;

che l'ammissibilità del gravame non può

essere data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto il ricorrente non può prevalersi

della protezione della vita famigliare garantita da tale disposto, non

essendovi più vita coniugale;

che in esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di

competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra

esaminarne la tempestività;

che tassa e spese di giustizia sono poste a

carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 9, 17 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.

3 e 101 lett. d OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 400.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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