52.2005.236
riammissione alla guida di veicoli a motore - ricorso irricevibile in quanto non adempie i requisiti formali
13 settembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
52.2005.236
Data decisione, Autorità:
13.09.2005, TRAM
Titolo:
riammissione alla guida di veicoli a motore - ricorso irricevibile in quanto non adempie i requisiti formali
ESAME D'UFFICIO
ESAME PRELIMINARE
FORMA DEL RICORSO
IRRECEVIBILITÀ
RIAMMISSIONE ALLA GUIDA
art. 9 LPAMM
art. 46 LPAMM
Incarto n.
52.2005.236
Lugano
13 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione 28 giugno 2005 (n. 3260) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della
circolazione, gli nega la riammissione alla guida di veicoli a motore;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che l'8 luglio 2005 RI 1 ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo
un ricorso contro la risoluzione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato in
materia di riammissione alla guida di veicoli a motore;
che giusta l'art. 9 PAmm, istanze e ricorsi che non adempiono i
requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati
all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto
comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati
irricevibili;
che dopo un preliminare esame del ricorso, ritenuto che lo stesso
non appariva sufficientemente motivato e non era stata allegata la risoluzione
governativa impugnata, questo tribunale ha assegnato l'11 luglio 2005 all'insorgente
un termine perentorio per provvedervi, indicandogli quanto segue:
"in possesso del suo scritto citato a
margine, le comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46
della Legge di procedura per le cause amministrative:
"Il
ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante
copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni
dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione
impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.
Esso
deve contenere:
-
la menzione della decisione querelata;
-
una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova
richiesti;
-
una breve motivazione;
-
le conclusioni del ricorrente.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione querelata, ogni altro documento ed
inoltre una dichiarazione postale che attesti la tempestività del ricorso."
Richiamato l'art. 9 PAmm le assegnamo un
termine di 10 giorni per presentare il ricorso nella forma indicata, con
l'avvertenza che, scaduto infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà
dichiarato irricevibile.”
che nel caso concreto, malgrado la comminatoria, il ricorrente ha
lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli;
che, pertanto, l'impugnativa deve essere dichiarata irricevibile;
che la tassa di
giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 46, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Fatti
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giudizio, di fr.
100.–, è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
Considerandi
2.
CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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