52.2005.237
Licenza edilizia per ampliare un'area destinata agli attendamenti a permanenta prolungata
10 novembre 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.237
Data decisione, Autorità:
10.11.2005, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per ampliare un'area destinata agli attendamenti a permanenta prolungata
LEGITTIMAZIONE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.237
Lugano
10 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 del
RI 1
contro
la decisione 21 giugno 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3106) che annulla la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciata dal
municipio di RI 1 alla CO 1 per ampliare l'area destinata agli attendamenti a
permanenza prolungata;
viste le risposte:
- 16 agosto 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 17 agosto 2005 del
Consiglio di Stato;
- 8 settembre 2005 della
CO 1;
preso atto della replica 3
ottobre 2005 del ricorrente e delle dupliche:
- 6 ottobre 2005 della CO
1;
- 12 ottobre 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 5
ottobre 2005 la CO 1 ha chiesto al municipio di RI 1 il permesso di aggiungere
33 nuovi stalli all'area destinata agli attendamenti a permanenza prolungata
del campeggio di cui è titolare alla foce della M__________;
che alla domanda si è opposto il
Dipartimento del territorio, rilevando che l'intervento esigeva un preventivo
Considerandi
adeguamento della pianificazione, poiché riguardava un fondo situato fuori
della zona edificabile;
che, disattendendo il preavviso negativo del
Dipartimento del territorio, il 4 marzo 2005 il municipio ha rilasciato alla CO
1.
la licenza richiesta;
che con giudizio 21 giugno 2005 il Consiglio
di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata dal Dipartimento del territorio e rinviando gli atti al municipio
affinché respingesse la domanda di costruzione;
che contro il predetto giudizio il comune di
RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciata alla CO 1;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dal Dipartimento del territorio, mentre la CO 1 ne sollecita l'accoglimento;
che in sede di replica e di duplica le parti
si sono sostanzialmente confermate nelle precedenti tesi e domande di giudizio;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;
che l’art. 21 cpv. 2 LE legittima il comune
ad impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo i giudizi emanati
dal Consiglio di Stato in applicazione della stessa legge;
che, di regola, i ricorsi inoltrati dal
comune a questo tribunale in materia edilizia sono rivolti contro giudizi del
Consiglio di Stato favorevoli all'istante in licenza, poiché autorizzano
interventi edilizi ai quali il comune si oppone;
che la LE non impedisce comunque ai comuni
di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo anche i giudizi del
Consiglio di Stato, che annullano decisioni del municipio favorevoli all'istante
in licenza (ricorsi ad adiuvandum);
che simili ricorsi presuppongono tuttavia
che il giudizio del Consiglio di Stato venga impugnato anche dal diretto
interessato, che si vede annullare il permesso di costruzione rilasciatogli dal
municipio;
che, in effetti, qualora il beneficiario
della licenza non insorga a tutela dei suoi interessi davanti a questo
tribunale, chiedendo il ripristino del permesso di costruzione rilasciatogli
dal municipio, il giudizio con cui il Consiglio di Stato glielo annulla cresce
in giudicato formale nei suoi confronti;
che in questi casi, il ricorso del comune
diventa privo d'oggetto, poiché il beneficiario del permesso annullato dal
Consiglio di Stato, accettando il giudizio a lui sfavorevole, dimostra per atti
concludenti di rinunciare all'intervento edilizio oggetto della domanda di costruzione;
che, nell'evenienza concreta, la CO 1 ha
rinunciato a dedurre davanti a questo tribunale il giudizio con cui il
Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciatale
dal municipio in contrasto con il preavviso negativo del Dipartimento del
territorio;
che, non essendo stato tempestivamente
impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo dalla diretta
interessata, il giudizio governativo è cresciuto in giudicato nei confronti
della CO 1, beneficiaria della licenza annullata;
che, adagiandosi al giudizio ad essa
sfavorevole, la CO 1 ha in definitiva dimostrato per atti concludenti di
rinunciare all'intervento;
che il ricorso del comune va quindi
dichiarato privo d'oggetto;
che irrilevante è il fatto che la CO 1 abbia
aderito al ricorso del comune, chiedendone l'accoglimento; la procedura
amministrativa non conosce in effetti l'istituto del ricorso adesivo;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è privo d'oggetto.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
;
a;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 rappr. da: RA 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster