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Decisione

52.2005.237

Licenza edilizia per ampliare un'area destinata agli attendamenti a permanenta prolungata

10 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.237

Data decisione, Autorità:

10.11.2005, TRAM

Titolo:

Licenza edilizia per ampliare un'area destinata agli attendamenti a permanenta prolungata

LEGITTIMAZIONE

art. 21 LE

Incarto n.

52.2005.237

Lugano

10 novembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 del

RI 1

contro

la decisione 21 giugno 2005 del Consiglio di Stato

(n. 3106) che annulla la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciata dal

municipio di RI 1 alla CO 1 per ampliare l'area destinata agli attendamenti a

permanenza prolungata;

viste le risposte:

- 16 agosto 2005 del

Dipartimento del territorio;

- 17 agosto 2005 del

Consiglio di Stato;

- 8 settembre 2005 della

CO 1;

preso atto della replica 3

ottobre 2005 del ricorrente e delle dupliche:

- 6 ottobre 2005 della CO

1;

- 12 ottobre 2005 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 5

ottobre 2005 la CO 1 ha chiesto al municipio di RI 1 il permesso di aggiungere

33 nuovi stalli all'area destinata agli attendamenti a permanenza prolungata

del campeggio di cui è titolare alla foce della M__________;

che alla domanda si è opposto il

Dipartimento del territorio, rilevando che l'intervento esigeva un preventivo

Considerandi

adeguamento della pianificazione, poiché riguardava un fondo situato fuori

della zona edificabile;

che, disattendendo il preavviso negativo del

Dipartimento del territorio, il 4 marzo 2005 il municipio ha rilasciato alla CO

1.

la licenza richiesta;

che con giudizio 21 giugno 2005 il Consiglio

di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di

esso inoltrata dal Dipartimento del territorio e rinviando gli atti al municipio

affinché respingesse la domanda di costruzione;

che contro il predetto giudizio il comune di

RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciata alla CO 1;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato e dal Dipartimento del territorio, mentre la CO 1 ne sollecita l'accoglimento;

che in sede di replica e di duplica le parti

si sono sostanzialmente confermate nelle precedenti tesi e domande di giudizio;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;

che l’art. 21 cpv. 2 LE legittima il comune

ad impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo i giudizi emanati

dal Consiglio di Stato in applicazione della stessa legge;

che, di regola, i ricorsi inoltrati dal

comune a questo tribunale in materia edilizia sono rivolti contro giudizi del

Consiglio di Stato favorevoli all'istante in licenza, poiché autorizzano

interventi edilizi ai quali il comune si oppone;

che la LE non impedisce comunque ai comuni

di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo anche i giudizi del

Consiglio di Stato, che annullano decisioni del municipio favorevoli all'istante

in licenza (ricorsi ad adiuvandum);

che simili ricorsi presuppongono tuttavia

che il giudizio del Consiglio di Stato venga impugnato anche dal diretto

interessato, che si vede annullare il permesso di costruzione rilasciatogli dal

municipio;

che, in effetti, qualora il beneficiario

della licenza non insorga a tutela dei suoi interessi davanti a questo

tribunale, chiedendo il ripristino del permesso di costruzione rilasciatogli

dal municipio, il giudizio con cui il Consiglio di Stato glielo annulla cresce

in giudicato formale nei suoi confronti;

che in questi casi, il ricorso del comune

diventa privo d'oggetto, poiché il beneficiario del permesso annullato dal

Consiglio di Stato, accettando il giudizio a lui sfavorevole, dimostra per atti

concludenti di rinunciare all'intervento edilizio oggetto della domanda di costruzione;

che, nell'evenienza concreta, la CO 1 ha

rinunciato a dedurre davanti a questo tribunale il giudizio con cui il

Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciatale

dal municipio in contrasto con il preavviso negativo del Dipartimento del

territorio;

che, non essendo stato tempestivamente

impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo dalla diretta

interessata, il giudizio governativo è cresciuto in giudicato nei confronti

della CO 1, beneficiaria della licenza annullata;

che, adagiandosi al giudizio ad essa

sfavorevole, la CO 1 ha in definitiva dimostrato per atti concludenti di

rinunciare all'intervento;

che il ricorso del comune va quindi

dichiarato privo d'oggetto;

che irrilevante è il fatto che la CO 1 abbia

aderito al ricorso del comune, chiedendone l'accoglimento; la procedura

amministrativa non conosce in effetti l'istituto del ricorso adesivo;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è privo d'oggetto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

a;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 rappr. da: RA 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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