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Decisione

52.2005.238

Deliberazione del consiglio comunale

8 marzo 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I membri del consiglio comunale sono pure stati informati dell'esistenza di una

petizione che chiedeva loro di opporsi alla vendita della ex scuola. Nel corso

della discussione in seno al consiglio comunale ha pure preso la parola il

Considerandi

sindaco per fornire ulteriori ragguagli sull'intera operazione concordata con

la parrocchia e con la fondazione Meotti e, prima di votare sul messaggio, il

consesso si è potuto esprimere sulla proposta contenuta nel rapporto di

minoranza della commissione della gestione di stralciare i punti 4 e 5 dal

Dispositivo

dispositivo della risoluzione, respingendola.

Ne discende che, per i motivi appena esposti,

le censure sollevate dagli insorgenti si rivelano infondate.

4. Gli

insorgenti criticano inoltre il municipio per avere presentato al legislativo

comunale la petizione inoltrata contro la cessione della scuola al legislativo,

senza il relativo preavviso commissionale. Censurano a questo proposito la

violazione del diritto di petizione.

4.1. L'art. 33 cpv. 1 Cost sancisce che ognuno

ha il diritto di rivolgere alle autorità delle petizioni, senza che da ciò

possa derivargli qualsiasi pregiudizio. Il cpv. 2 della medesima disposizione dispone

poi che quest'ultime devono semplicemente prenderne atto (cpv. 2).

A livello cantonale, il diritto di petizione

è invece garantito in modo più esteso: la costituzione ticinese riconosce infatti

anche il diritto di ottenere una risposta entro un termine ragionevole (art. 8

cpv. 2 lett. l Cost TI).

Per quanto riguarda in particolare le

petizioni a livello comunale, le stesse devono essere innanzitutto

esaminate da una commissione, la quale le trasmette poi all'organo legislativo

per evasione (Ratti, Il comune, vol. I, pag. 505).

L'art. 47 del regolamento comunale di Stabio

prevede che la commissione delle petizioni ha tra le altre cose il compito di

preavvisare le petizioni indirizzate al consiglio comunale che non rientrano

nella competenza di altre commissioni (lett. f).

4.2. Nell'evenienza concreta, l'8 maggio

2002 RI 5 e __________ hanno lanciato una petizione con cui chiedevano al

municipio di Stabio di non cedere l'ex scuola di San Pietro alla parrocchia e

al consiglio comunale di opporvisi qualora l'esecutivo avesse mantenuto l'intenzione

di venderla. Sottoscritta da 330 cittadini, la domanda è stata trasmessa il 5

giugno 2002 alla cancelleria comunale e all'allora presidente del consiglio comunale.

Ora, se il municipio si è chinato sulla stessa

l'11 marzo 2003, comunicando ai promotori di non volervi aderire e spiegandone i

motivi, è solo nel corso della seduta del 14 febbraio 2005 che tale atto è stato

trasmesso ai consiglieri comunali.

Aprendo la discussione sull'entrata in

materia del MM 21/2004, il presidente del legislativo ha informato i presenti che

una delle proposte contemplate dal medesimo, segnatamente quella inerente alla

vendita dello stabile della ex scuola di San Pietro, era interessata dalla

petizione. Dopo averne illustrato i contenuti e riconosciuto lo stretto legame con

tale trattanda, egli ha comunicato ai consiglieri che la petizione sarebbe

stata evasa in quella sede, in concomitanza con suddetto messaggio.

Il fatto che la stessa sia stata consegnata ai

consiglieri al momento della seduta senza alcun preavviso da parte della competente

commissione, così come previsto dal regolamento comunale, non permette ancora di

affermare che il diritto di petizione degli interessati sia stato

nell'occasione leso. In primo luogo, ciò che chiedevano i petenti all'allora

presidente del legislativo era semplicemente di rendere edotti i consiglieri

comunali della richiesta contenuta nella petizione, rispettivamente del risultato

ottenuto a livello di adesioni, cosa questa che è stata fatta. Inoltre, con l'approvazione

del messaggio litigioso il legislativo ha pure evaso nel merito la richiesta contenuta

in questa petizione, respingendola. Viste le circostanze la censurata irregolarità

procedurale non si è dunque tradotta in una limitazione dei diritti politici dei

petenti, le cui domande hanno ottenuto sia da parte del municipio, sia da parte

del consiglio comunale una risposta, seppur negativa.

Di conseguenza, anche questa censura si

rivela infondata.

5. I

ricorrenti si dolgono infine del fatto che il consiglio comunale abbia approvato

la proposta del municipio di vendere l'ex scuola di San Pietro alla parrocchia

senza dare la possibilità a terzi di acquistarla mediante pubblico concorso.

5.1. Giusta i combinati art. 13 cpv. 1 lett.

h e 42 cpv. 2 LOC, il consiglio comunale autorizza, tra le altre cose,

l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali.

I beni comunali si suddividono in beni patrimoniali

e beni amministrativi. Questi ultimi, in quanto servono all'adempimento di

compiti di diritto pubblico, sono inalienabili (art. 177 LOC). Per poterli

vendere bisogna pertanto commutarli in un bene patrimoniale seguendo la procedura

retta dagli art. 13 cpv. 1 lett. h e 42 cpv. 2 LOC.

Secondo l'art. 180 LOC, le alienazioni di

beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso (cpv. 1). In

casi eccezionali e quando al comune non ne può derivare danno, soggiunge il

cpv. 3 della medesima norma, il municipio può procedere per licitazione privata

oppure per trattative dirette (cpv. 3).

Tale disposto mira, da un lato, a

salvaguardare gli interessi della comunità permettendo all'ente pubblico di

scegliere fra più offerte quella che maggiormente vi risponde e, dall'altro, ad

assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (STA 12 aprile

2005, in re M. Sagl, consid. 2.1.).

Bisogna comunque tenere presente che l'istituto

del pubblico concorso può rispondere a questi requisiti soltanto in generale. A

volte conviene invece procedere tramite licitazione privata o trattative

dirette. Infatti, in alcuni casi come quelli strettamente legati alla proprietà

fondiaria, il pubblico concorso, oltre a non raggiungere lo scopo, potrebbe

anche essere fonte di ostacoli (Ratti, op. cit., vol. II, pag. 1340; RDAT

I-1998 n. 4, 1989 n. 7).

5.2. La decisione dell'organo legislativo di

autorizzare la vendita alla parrocchia dell'ex scuola di San Pietro dev'essere

tutelata.

Innanzitutto occorre chiarire che, contrariamente

a quanto sostengono i ricorrenti, anche per l'alienazione di beni immobiliari è

possibile procedere, laddove ne sono date le condizioni, tramite trattativa

diretta. Né il tenore dell'art. 180 LOC, né gli scopi perseguiti da questa

disposizione permettono infatti di affermare che in questi casi il comune debba

sempre far capo al pubblico concorso.

Fatta questa premessa, va rilevato come nel

caso di specie la scelta di procedere alla vendita a trattative dirette del

sub. A della part. n. 296 RFD di Stabio alla parrocchia tragga origine dall'esigenza del comune di giungere

ad un'intesa con quest'ultima per l'acquisto del mappale n. 684, necessario

alla realizzazione della nuova scuola dell'infanzia. La cessione del citato

edificio appare dunque strettamente collegata all'acquisizione da parte del

comune di quest'ultimo fondo (cfr. in proposito consid. 3.1).

Viste le circostanze si deve dunque riconoscere l'esistenza di una situazione eccezionale,

ai sensi dell'art. 180 cpv. 3 LOC, tale da giustificare una deroga al principio

dell'alienazione tramite pubblico concorso. Certo, il prezzo concordato per la

vendita dell'edificio risulta tutto sommato modesto: come spiegato nel messaggio

municipale, l'importo di fr. 95'000.– offerto dev'essere tuttavia valutato tenendo

conto dell'intero accordo concluso con la parrocchia e dei vari negozi

giuridici che sono stati pattuiti in quell'ambito.

Poco importa quindi che vi fossero altre proposte di utilizzo dell'edificio. Del resto, la proposta formulata nel marzo

del 2000 da un membro della commissione cultura di collaborare con una famiglia

per creare un piccolo angolo museale a testimonianza degli anni vissuti nella

frazione dal filosofo e scrittore __________, di esporre la ricerca

storico-architettonica su quell'edificio settecentesco e di sistemare le aule anche

per altri usi (v. doc. R), è stata considerata dai ricorrenti stessi una

soluzione interessante, ma non necessariamente da accogliere (ricorso ad C,

pag. 11).

Nemmeno il fatto che le trattative con la

parrocchia siano state condotte dal municipio senza l'avallo del consiglio comunale

permette di giungere a conclusioni più favorevoli agli insorgenti: l'esecutivo

è infatti l'organo abilitato a rappresentare il comune verso terzi ed è quindi

senz'altro legittimato a stipulare degli accordi con quest'ultimi, ritenuto in

ogni caso che, allorquando i medesimi concernono - come in concreto - la

vendita di un bene comunale, si rende comunque necessaria la loro ratifica da

parte del consiglio comunale, giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. h LOC.

Il fatto poi che lo stabile in questione sia

contiguo alla chiesa S.S. Pietro e Lucia e che entrambi questi edifici abbiano

in comune l'impianto idraulico e una finestra interna, con l'abside che si inserisce

nel corpo dell'ex scuola, non costituisce per il vero un aspetto di particolare

rilievo ai fini del presente giudizio.

Anche su questo punto, le decisioni adottate

dagli organi comunali non prestano dunque il fianco ad alcuna critica.

6. In esito

alle considerazioni che precedono, la decisione impugnata va quindi confermata,

siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall’impugnativa, è posta a carico dei ricorrenti soccombenti (art.

28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 33 Cost; 8 Cost TI; 13, 42, 55, 56, 74,

177, 178, 180, 208, 209 e 212 LOC; 1, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 1'200.–, sono a carico dei ricorrenti,

in solido.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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