52.2005.238
Deliberazione del consiglio comunale
8 marzo 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
52.2005.238
Data decisione, Autorità:
08.03.2006, TRAM
Titolo:
Deliberazione del consiglio comunale
BENE AMMINISTRATIVO
BENE PATRIMONIALE
COMMISSIONE COMUNALE
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DIRITTO DI PETIZIONE
MESSAGGIO
MUNICIPIO
PARROCCHIA
REFERENDUM FACOLTATIVO
art. 33 COST
art. 34 cpv. 2 COST
art. 8 cpv. 2 let. l COST TI
art. 13 cpv. 1 let. h LOC
art. 42 cpv. 2 LOC
art. 177 LOC
art. 180 LOC
art. 212 LOC
Incarto n.
52.2005.238
Lugano
8 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
RI 6
RI 7
RI 8
contro
la risoluzione 21 giugno 2005 (n. 3113) del
Consiglio di Stato, che respinge le impugnative inoltrate dagli insorgenti, nonché da CO 1, avverso la decisione 14 febbraio 2005 con cui il consiglio
comunale di Stabio, nell'ambito dell'approvazione del messaggio municipale n.
21/2004, ha risolto, tra l'altro, di inserire l'ex scuola di San Pietro, di
proprietà comunale (sub. A fondo n. 296 RFD), nella categoria dei beni
patrimoniali e ha autorizzato il municipio a vendere a trattative private
questo immobile alla parrocchia di Stabio;
viste le risposte:
- 17 agosto 2005 del
Consiglio di Stato;
- 29 agosto 2005 del
presidente del consiglio comunale di Stabio;
- 29 agosto 2005 del municipio
di Stabio;
preso atto della replica 15
settembre 2005 dei ricorrenti e delle dupliche:
- 29 settembre 2005 del
municipio di Stabio;
- 30 settembre 2005 del
presidente del consiglio comunale di Stabio;
- 28 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 21
dicembre 2004, il municipio di Stabio ha licenziato il messaggio n. 21/2004,
contenete le seguenti proposte di delibera:
1. È
autorizzato l'acquisto di ca. 8'000 mq di terreno da staccare dal mappale n.
684 di proprietà della Prebenda Parrocchiale di Stabio, al prezzo di fr.
200.–/mq + spese legali e di trapasso.
2. A questo scopo è stanziato un credito
di investimento di fr. 1'600'000.– che dovrà essere utilizzato entro il 31
dicembre 2005.
3. È
autorizzata la progettazione di una nuova sede di scuola dell'infanzia e
stanziato un credito di fr. 634'000.– che andrà iscritto al Conto Investimenti
e dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2005.
4. L'edificio di proprietà del comune al
sub. A del mappale n. 296 inserito nella categoria dei beni amministrativi è
trasferito ai beni patrimoniali.
5. Il municipio è autorizzato a procedere
per trattative dirette alla vendita dell'ex scuola di San Pietro, sub. A di mq
76 del mappale n. 296, per fr. 95'000.– alla Parrocchia di Stabio.
6. Il municipio è altresì autorizzato a
procedere all'acquisto dell'Asilo Infantile Fondazione Meotti, dalla particella
n. 6 RFD di Stabio alle condizioni sopraccitate. A questo scopo è stanziato un
credito di investimento di fr. 493'200.– + spese legali e di trapasso.
7. Il credito di investimento per la
revisione del Piano Regolatore, dovrà essere aggiornato con l'inclusione degli
oneri derivanti per l'allestimento della variante di Piano Regolatore relativa
a questa operazione che sono quantificati in ca. fr. 10'000.–.
b) Sull'argomento, la commissione della
gestione ha presentato due rapporti: uno di maggioranza, che invitava il
consiglio comunale ad approvare il messaggio municipale, e uno di minoranza,
che chiedeva invece di stralciare dalla discussione i punti 4 e 5 concernenti
la ex scuola di San Pietro.
Dal canto suo, la commissione opere
pubbliche ha aderito integralmente alla proposta municipale.
c) Il consiglio comunale di Stabio si è
riunito il 14 febbraio 2005, alla presenza di 22 membri su 25.
Dopo avere preso atto dell'esistenza di una
petizione sottoscritta da 330 cittadini che chiedevano ai consiglieri comunali di
opporsi alla cessione della ex scuola di San Pietro e dopo avere respinto una
proposta in questo senso contenuta nel rapporto di minoranza della commissione
della gestione, il legislativo ha approvato la trattanda relativa al messaggio
n. 21/2004 con 20 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 contrario.
La risoluzione è stata pubblicata all'albo
comunale il 16 febbraio 2005.
B. Con un
unico giudizio del 21 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione, respingendo le impugnative contro di essa interposte, da una parte
da RI 1, dall'altra da RI 2, RI 3, RI 4 RI 5, RI 6, RI 7, RI 8, __________ e __________.
Congiunti i ricorsi, il Governo ha ritenuto
che la presentazione di un unico messaggio, comprensivo delle varie proposte in
esso contenute, fosse giustificato, in quanto le stesse costituivano il
risultato di un accordo globale tra comune e chiesa per poter ottenere nuovi
spazi da destinare alla realizzazione della futura scuola dell'infanzia di
Stabio. Anche la scelta di approvare tutti gli oggetti con un'unica votazione doveva
essere tutelata, in quanto adottata con piena cognizione di causa dopo che i
consiglieri comunali erano stati informati dell'esistenza di una petizione che
chiedeva di opporsi alla vendita della ex scuola e dopo che il legislativo aveva
respinto la proposta contenuta nel rapporto di minoranza della commissione
della gestione su questo oggetto.
Per quanto riguarda la pretesa violazione
del diritto di petizione sollevata dai ricorrenti, il Governo ha rilevato che
il legislativo aveva preso atto dell'esistenza della petizione solo nell'ambito
della discussione sul messaggio municipale e senza un preventivo rapporto della
commissione delle petizioni, ma che tale disattenzione non costituiva un motivo
di annullamento della decisione, ritenuto che nessuno aveva sollevato obiezioni
su tale modo di procedere e la petizione non era oggetto della trattanda.
Infine, ha ritenuto immune da violazioni del
diritto sia la procedura di commutazione dello stabile ex scuola da bene
amministrativo a bene patrimoniale, sia la decisione del legislativo di autorizzare
la vendita a trattative dirette di questo immobile alla parrocchia, tenuto
conto della posizione e dello stato di conservazione dell'edificio, inutilizzato
ormai dalla metà degli anni '70.
C. Contro il
predetto giudicato governativo, RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 RI 5, RI 6, RI 7 e RI 8
insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento.
Gli insorgenti sostengono che i diversi
oggetti contenuti nel messaggio municipale n. 21/2004 andavano sottoposti al
voto del consiglio comunale separatamente. La loro approvazione con un'unica
decisione adottata da parte del legislativo comunale ha impedito loro di lanciare
un referendum circoscritto alla sola questione inerente alla cessione della ex
scuola alla parrocchia. In ogni caso, sarebbe stato necessario indire un
pubblico concorso per la vendita dell'edificio in parola e non lasciare al municipio
l'iniziativa di aprire delle trattative dirette con la parrocchia, tanto più
che esse sono state condotte senza l'avallo del legislativo.
Anche in questa sede i ricorrenti
ribadiscono che la procedura seguita nel caso di specie dal consiglio comunale sarebbe
lesiva dei loro diritti politici, dal momento che la petizione inoltrata contro
la vendita dell'ex scuola di San Pietro è stata evasa senza alcun preavviso
commissionale.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Dal
canto loro, il municipio e il presidente del consiglio comunale di Stabio
propongono di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, se
necessario, in seguito.
E. In sede di
replica e di dupliche le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro rispettive
tesi, confermando le domande di giudizio formulate in precedenza.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC),
il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei
ricorrenti, cittadini attivi di Stabio, certa (art. 43 PAmm e 209 lett. a LOC).
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Un sopralluogo presso la ex
scuola, volto a verificarne lo stato e l'eventuale incompatibilità di utilizzo
con le attività di culto, non appare invero atto ad apportare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori elementi determinanti per il presente giudizio.
Per quanto riguarda invece la richiesta dei
ricorrenti di essere sentiti personalmente, giova ricordare che né la legislazione
cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di essere udite
oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano far valere le loro ragioni
per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, n. 141 e 146).
2. Le
decisioni del legislativo comunale sono annullabili non soltanto quando
risultano sostanzialmente contrarie a norme della costituzione, di legge o di
regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi
decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole espressione
del voto (art. 212 lett. b - e LOC).
Presupposto irrinunciabile di una libera e
consapevole espressione del voto è un’oggettiva ed esauriente informazione sul
tema della deliberazione. Un’adeguata conoscenza dell’oggetto in discussione è
garanzia di correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999 n. 2, consid.
3.1.).
3. I
ricorrenti ripropongono anche in questa sede la censura secondo cui il
messaggio municipale in parola doveva essere suddiviso in più messaggi distinti
per tenere conto delle differenti proposte di deliberazione in esso contenute e
che con la sua approvazione in blocco da parte del legislativo è stato di fatto
impedito il lancio di un referendum contro la decisione di autorizzare la
vendita della ex scuola di San Pietro alla parrocchia di Stabio.
3.1. Il principio dell'unità della materia, deducibile
dall'art. 34 cpv. 2 Cost., vieta che due o più proposte diverse siano integrate
nel medesimo oggetto in votazione, in modo tale da impedire alle persone chiamate
a pronunciarsi sul medesimo di esprimere
un'opinione che rispetti pienamente la loro volontà, essendo queste obbligate
ad accettare l'intero oggetto pur non condividendone alcuni aspetti o a rifiutarlo
pur approvandolo su altri punti (DTF 130 I 185 consid. 3; 129 I 366 consid. 2.2.
con numerosi riferimenti).
Detto principio non impedisce però la riunione
di oggetti diversi in un'unica trattanda, purché perseguano un obiettivo comune
e sussista tra loro una certa connessione materiale.
Il principio in parola ha carattere relativo e assume una diversa portata a seconda
delle circostanze del caso (DTF 129 I consid. 2.3.; 97 I 669 consid. 3 con
rinvii).
3.2. Nel caso concreto, il messaggio
municipale n. 21/2004 del 21 dicembre 2004 propone al consiglio comunale di
approvare una serie di provvedimenti che traggono la loro origine da un accordo
raggiunto tra il municipio, la parrocchia di Stabio e la fondazione Meotti, vertente
sui seguenti punti:
-
vendita da parte della parrocchia al comune di
8'000 mq di terreno da staccare dalla part. n. 684 RFD di Stabio al prezzo di
fr. 200.- mq per la costruzione della seconda scuola dell'infanzia;
-
inserimento dei restanti 10'665 mq del citato
fondo in zona AP/EP, con destinazione parco giochi/giardino pubblico, e locazione
di questa superficie al comune dietro versamento alla parrocchia di una pigione
di fr. 4'000.- all'anno;
-
vendita da parte della fondazione Meotti al
comune della part. n. 6 RFD di Stabio, libera da costruzioni, al prezzo di fr.
200.- al mq per la realizzazione di un parco giochi/area di svago;
-
vendita da parte del comune alla parrocchia del
sub. A della part. n. 296 RFD di Stabio (ex scuola di San Pietro) al prezzo di
fr. 95'000.-;
-
versamento da parte del comune del prezzo
d'acquisto per i fondi n. 684 (in parte) e 6 RFD di Stabio in due rate e versamento
da parte della parrocchia del prezzo d'acquisto del sub. A del mappale n. 296
RFD di Stabio al momento dell'iscrizione del trapasso a RF.
Come emerge dagli atti, attraverso la
conclusione di questo accordo il municipio ha inteso principalmente procurare
al comune gli spazi necessari alla realizzazione di una seconda scuola dell'infanzia,
in un luogo ritenuto particolarmente interessante. Inoltre, per tutte le parti contraenti
è stata l'occasione per definire su nuove basi i loro rapporti, che in passato erano
stati caratterizzati da alcune tensioni.
Ora, non vi è dubbio che quella appena illustrata è una convenzione globale,
nel senso che le varie clausole che la caratterizzano sono interdipendenti tra
loro, per cui la mancata approvazione di una di esse per opera di una delle
parti avrebbe quale effetto di far fallire l'intera intesa. In simili
circostanze, il municipio non poteva dunque fare altro che sottoporre al legislativo,
con un unico messaggio, le varie proposte di delibera necessarie alla ratifica
della convenzione. Considerato l'oggettivo legame materiale esistente tra le
stesse, un simile modo di procedere non può affatto essere considerato contrario
al principio dell'unità della materia.
Per i medesimi motivi, neppure il fatto che
tutti gli oggetti contemplati dal messaggio siano stati approvati dal consiglio
comunale con una singola votazione permette di ravvisare nella querelata delibera
una violazione del citato principio e di riflesso una limitazione del diritto
di referendum dei cittadini.
Il legislativo ha d'altro canto potuto determinarsi con la necessaria
cognizione di causa sui vari punti del messaggio. Come giustamente rilevato dal
Consiglio di Stato, il metodo di votazione adottato nell'occasione ha comunque permesso
ai consiglieri comunali di chinarsi sui vari punti del messaggio municipale e
di discuterli. Inoltre sulla trattanda si sono espressi sia la commissione
delle opere pubbliche sia quella della gestione, quest'ultima presentando un rapporto
di maggioranza e uno di minoranza.
Fatti
I membri del consiglio comunale sono pure stati informati dell'esistenza di una
petizione che chiedeva loro di opporsi alla vendita della ex scuola. Nel corso
della discussione in seno al consiglio comunale ha pure preso la parola il
Considerandi
sindaco per fornire ulteriori ragguagli sull'intera operazione concordata con
la parrocchia e con la fondazione Meotti e, prima di votare sul messaggio, il
consesso si è potuto esprimere sulla proposta contenuta nel rapporto di
minoranza della commissione della gestione di stralciare i punti 4 e 5 dal
Dispositivo
dispositivo della risoluzione, respingendola.
Ne discende che, per i motivi appena esposti,
le censure sollevate dagli insorgenti si rivelano infondate.
4. Gli
insorgenti criticano inoltre il municipio per avere presentato al legislativo
comunale la petizione inoltrata contro la cessione della scuola al legislativo,
senza il relativo preavviso commissionale. Censurano a questo proposito la
violazione del diritto di petizione.
4.1. L'art. 33 cpv. 1 Cost sancisce che ognuno
ha il diritto di rivolgere alle autorità delle petizioni, senza che da ciò
possa derivargli qualsiasi pregiudizio. Il cpv. 2 della medesima disposizione dispone
poi che quest'ultime devono semplicemente prenderne atto (cpv. 2).
A livello cantonale, il diritto di petizione
è invece garantito in modo più esteso: la costituzione ticinese riconosce infatti
anche il diritto di ottenere una risposta entro un termine ragionevole (art. 8
cpv. 2 lett. l Cost TI).
Per quanto riguarda in particolare le
petizioni a livello comunale, le stesse devono essere innanzitutto
esaminate da una commissione, la quale le trasmette poi all'organo legislativo
per evasione (Ratti, Il comune, vol. I, pag. 505).
L'art. 47 del regolamento comunale di Stabio
prevede che la commissione delle petizioni ha tra le altre cose il compito di
preavvisare le petizioni indirizzate al consiglio comunale che non rientrano
nella competenza di altre commissioni (lett. f).
4.2. Nell'evenienza concreta, l'8 maggio
2002 RI 5 e __________ hanno lanciato una petizione con cui chiedevano al
municipio di Stabio di non cedere l'ex scuola di San Pietro alla parrocchia e
al consiglio comunale di opporvisi qualora l'esecutivo avesse mantenuto l'intenzione
di venderla. Sottoscritta da 330 cittadini, la domanda è stata trasmessa il 5
giugno 2002 alla cancelleria comunale e all'allora presidente del consiglio comunale.
Ora, se il municipio si è chinato sulla stessa
l'11 marzo 2003, comunicando ai promotori di non volervi aderire e spiegandone i
motivi, è solo nel corso della seduta del 14 febbraio 2005 che tale atto è stato
trasmesso ai consiglieri comunali.
Aprendo la discussione sull'entrata in
materia del MM 21/2004, il presidente del legislativo ha informato i presenti che
una delle proposte contemplate dal medesimo, segnatamente quella inerente alla
vendita dello stabile della ex scuola di San Pietro, era interessata dalla
petizione. Dopo averne illustrato i contenuti e riconosciuto lo stretto legame con
tale trattanda, egli ha comunicato ai consiglieri che la petizione sarebbe
stata evasa in quella sede, in concomitanza con suddetto messaggio.
Il fatto che la stessa sia stata consegnata ai
consiglieri al momento della seduta senza alcun preavviso da parte della competente
commissione, così come previsto dal regolamento comunale, non permette ancora di
affermare che il diritto di petizione degli interessati sia stato
nell'occasione leso. In primo luogo, ciò che chiedevano i petenti all'allora
presidente del legislativo era semplicemente di rendere edotti i consiglieri
comunali della richiesta contenuta nella petizione, rispettivamente del risultato
ottenuto a livello di adesioni, cosa questa che è stata fatta. Inoltre, con l'approvazione
del messaggio litigioso il legislativo ha pure evaso nel merito la richiesta contenuta
in questa petizione, respingendola. Viste le circostanze la censurata irregolarità
procedurale non si è dunque tradotta in una limitazione dei diritti politici dei
petenti, le cui domande hanno ottenuto sia da parte del municipio, sia da parte
del consiglio comunale una risposta, seppur negativa.
Di conseguenza, anche questa censura si
rivela infondata.
5. I
ricorrenti si dolgono infine del fatto che il consiglio comunale abbia approvato
la proposta del municipio di vendere l'ex scuola di San Pietro alla parrocchia
senza dare la possibilità a terzi di acquistarla mediante pubblico concorso.
5.1. Giusta i combinati art. 13 cpv. 1 lett.
h e 42 cpv. 2 LOC, il consiglio comunale autorizza, tra le altre cose,
l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali.
I beni comunali si suddividono in beni patrimoniali
e beni amministrativi. Questi ultimi, in quanto servono all'adempimento di
compiti di diritto pubblico, sono inalienabili (art. 177 LOC). Per poterli
vendere bisogna pertanto commutarli in un bene patrimoniale seguendo la procedura
retta dagli art. 13 cpv. 1 lett. h e 42 cpv. 2 LOC.
Secondo l'art. 180 LOC, le alienazioni di
beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso (cpv. 1). In
casi eccezionali e quando al comune non ne può derivare danno, soggiunge il
cpv. 3 della medesima norma, il municipio può procedere per licitazione privata
oppure per trattative dirette (cpv. 3).
Tale disposto mira, da un lato, a
salvaguardare gli interessi della comunità permettendo all'ente pubblico di
scegliere fra più offerte quella che maggiormente vi risponde e, dall'altro, ad
assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (STA 12 aprile
2005, in re M. Sagl, consid. 2.1.).
Bisogna comunque tenere presente che l'istituto
del pubblico concorso può rispondere a questi requisiti soltanto in generale. A
volte conviene invece procedere tramite licitazione privata o trattative
dirette. Infatti, in alcuni casi come quelli strettamente legati alla proprietà
fondiaria, il pubblico concorso, oltre a non raggiungere lo scopo, potrebbe
anche essere fonte di ostacoli (Ratti, op. cit., vol. II, pag. 1340; RDAT
I-1998 n. 4, 1989 n. 7).
5.2. La decisione dell'organo legislativo di
autorizzare la vendita alla parrocchia dell'ex scuola di San Pietro dev'essere
tutelata.
Innanzitutto occorre chiarire che, contrariamente
a quanto sostengono i ricorrenti, anche per l'alienazione di beni immobiliari è
possibile procedere, laddove ne sono date le condizioni, tramite trattativa
diretta. Né il tenore dell'art. 180 LOC, né gli scopi perseguiti da questa
disposizione permettono infatti di affermare che in questi casi il comune debba
sempre far capo al pubblico concorso.
Fatta questa premessa, va rilevato come nel
caso di specie la scelta di procedere alla vendita a trattative dirette del
sub. A della part. n. 296 RFD di Stabio alla parrocchia tragga origine dall'esigenza del comune di giungere
ad un'intesa con quest'ultima per l'acquisto del mappale n. 684, necessario
alla realizzazione della nuova scuola dell'infanzia. La cessione del citato
edificio appare dunque strettamente collegata all'acquisizione da parte del
comune di quest'ultimo fondo (cfr. in proposito consid. 3.1).
Viste le circostanze si deve dunque riconoscere l'esistenza di una situazione eccezionale,
ai sensi dell'art. 180 cpv. 3 LOC, tale da giustificare una deroga al principio
dell'alienazione tramite pubblico concorso. Certo, il prezzo concordato per la
vendita dell'edificio risulta tutto sommato modesto: come spiegato nel messaggio
municipale, l'importo di fr. 95'000.– offerto dev'essere tuttavia valutato tenendo
conto dell'intero accordo concluso con la parrocchia e dei vari negozi
giuridici che sono stati pattuiti in quell'ambito.
Poco importa quindi che vi fossero altre proposte di utilizzo dell'edificio. Del resto, la proposta formulata nel marzo
del 2000 da un membro della commissione cultura di collaborare con una famiglia
per creare un piccolo angolo museale a testimonianza degli anni vissuti nella
frazione dal filosofo e scrittore __________, di esporre la ricerca
storico-architettonica su quell'edificio settecentesco e di sistemare le aule anche
per altri usi (v. doc. R), è stata considerata dai ricorrenti stessi una
soluzione interessante, ma non necessariamente da accogliere (ricorso ad C,
pag. 11).
Nemmeno il fatto che le trattative con la
parrocchia siano state condotte dal municipio senza l'avallo del consiglio comunale
permette di giungere a conclusioni più favorevoli agli insorgenti: l'esecutivo
è infatti l'organo abilitato a rappresentare il comune verso terzi ed è quindi
senz'altro legittimato a stipulare degli accordi con quest'ultimi, ritenuto in
ogni caso che, allorquando i medesimi concernono - come in concreto - la
vendita di un bene comunale, si rende comunque necessaria la loro ratifica da
parte del consiglio comunale, giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. h LOC.
Il fatto poi che lo stabile in questione sia
contiguo alla chiesa S.S. Pietro e Lucia e che entrambi questi edifici abbiano
in comune l'impianto idraulico e una finestra interna, con l'abside che si inserisce
nel corpo dell'ex scuola, non costituisce per il vero un aspetto di particolare
rilievo ai fini del presente giudizio.
Anche su questo punto, le decisioni adottate
dagli organi comunali non prestano dunque il fianco ad alcuna critica.
6. In esito
alle considerazioni che precedono, la decisione impugnata va quindi confermata,
siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall’impugnativa, è posta a carico dei ricorrenti soccombenti (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 33 Cost; 8 Cost TI; 13, 42, 55, 56, 74,
177, 178, 180, 208, 209 e 212 LOC; 1, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 1'200.–, sono a carico dei ricorrenti,
in solido.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
;
;
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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