52.2005.243
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7 settembre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.243
Data decisione, Autorità:
07.09.2005, TRAM
Titolo:
un tavolato in vetrocemento che permette alla luce d'entrare nel locale, ma non di essere visti né di vedere sul fondo del vicino è parificato ad un muro, per cui una costruzione può sorgere a confine.Tuttavia,l'inserimento di un'apertura nel vetrocemento configura una finestra
CONTIGUITÀ
DISTANZA DAL CONFINE
ZONA NUCLEO
art. 9 COST
art. 21 LE
art. 28 LPAMM
Incarto n.
52.2005.243
Lugano
7 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 luglio 2005 di
RI 1
contro
la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3254), che respinge il ricorso presentato dall'insorgente avverso la
risoluzione 3 maggio 2005 con la quale il municipio di CO 2 le ha ordinato di
eliminare l'apertura inserita nel vetrocemento realizzato nella facciata ovest
della sua abitazione (part. n. 2027 RT);
viste le risposte:
- 27 luglio 2005 di CO 1;
- 4 agosto 2005 del
Dipartimento del territorio, Ufficio domande di costruzione;
- 17 agosto 2005 del
Consiglio di Stato;
- 18 agosto 2005 del
comune di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 15
ottobre 2003 la ricorrente RI 1, proprietaria del mappale 2027 RT (117 mq) situato
nel Nucleo tradizionale __________ in località __________, ha chiesto l'autorizzazione per ricostruire il rustico
preesistente (54 mq), crollato. Il progetto prevedeva l'apertura di due finestre nella facciata ovest, una al primo piano e
l'altra nel sottotetto. I proprietari
contermini CO 1 (part. n. 2025 RT) si sono opposti a questa soluzione, poiché
la costruzione poteva sorgere a confine soltanto se non presentava aperture verso
il loro fondo.
Raccolto
il preavviso cantonale, il 17 maggio 2004 il municipio di CO 2 ha rilasciato la
licenza edilizia per la variante 18 marzo 2004, che prevedeva la sostituzione
di queste aperture con elementi in vetrocemento.
Su segnalazione dei vicini, il municipio ha
constatato che ogni porzione di vetrocemento presentava nel centro due
mattonelle mobili con funzione di aeratori e finestrelle. Rilevata la violazione
delle distanze da confine (art. 31 NAPR), il 3 maggio 2005 l'Esecutivo comunale ha ordinato all'istante di eliminare tali aperture.
B. Con
giudizio 28 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato
da RI 1. Dopo aver rilevato che il municipio era legittimato ad emanare subito
un ordine di rettifica dell'opera
senza prima procedere all'accertamento
della violazione materiale con l'esame di una domanda di costruzione in sanatoria, il Governo ha
ricordato che la dottrina parifica una parete in vetrocemento ad un muro anche
se lascia filtrare la luce. Delle finestrelle integrate nel vetrocemento, se
aperte, lasciano passare tanto l'aria quanto la luce e permettono pure la visuale all'esterno, alla stessa stregua di una vera
finestra. Pertanto, l'intervento
adottato dalla ricorrente contrasta con l'art. 31 cpv. 5 NAPR, che vuole che un edificio può essere edificato
a confine soltanto se non ha aperture verso il fondo confinante.
C. Contro il
predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato. La ricorrente chiede di tutelare
la sua buona fede, poiché le finestrelle in questione sarebbero state create
dopo aver ricevuto da parte del tecnico comunale conferma telefonica della loro
legittimità. Per questo motivo, anche la tassa di giustizia di fr. 500.-
sarebbe eccessiva. Ribadisce la necessità di aerare i locali, ma in caso di
risposta negativa chiede di sigillare le finestrelle con il silicone e di
pitturare le fughe della parete di vetrocemento di bianco per unificarle al
colore del contorno di queste aperture.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il
Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini,
che contestano la soluzione di sigillatura suggerita dalla ricorrente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE.
La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria dell'ordine di ripristino, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Le norme
sulle distanze minime tra edifici mirano ad assicurare l'igiene e la sicurezza
delle costruzioni, assicurando una buona insolazione, un'aerazione sufficiente
e un'adeguata illuminazione naturale delle abitazioni e dei locali di lavoro,
riducendo le immissioni e prevenendo i pericoli d'incendio (Adelio Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 39 LE, n. 1175). Le norme sulle distanze da
confine stabiliscono invece come le distanze tra edifici debbano essere ripartite
fra fondi confinanti.
Le norme sulle distanze tra edifici, a
differenza di quelle dal confine, fanno astrazione dai confini e prescindono
dai rapporti di proprietà dei fondi. Determinante è unicamente la situazione delle
costruzioni. Salvo eccezioni espressamente previste dall'ordinamento edilizio,
le distanze tra edifici sono imperative ed inderogabili. Sono dunque sottratte
alla libera disposizione dei proprietari, che non possono accordarsi per ridurle.
3.
3.1. L'art. 9.2 NAPR di __________ regola le
distanze da confine. Le distanze da confine per gli edifici situati nelle zone
dei nuclei sono invece disciplinate dagli art. 30 e 31. Per il rustico riattato
dall'insorgente, situato nella
zona dei Nuclei tradizionali __________, valgono le seguenti distanze (art. 31 cpv.
5):
·
a confine se non vi
sono aperture, altrimenti a ml 1.50 da confine sul fondo aperto;
·
minimo ml 3.00 verso un
edificio senza aperture o in contiguità;
·
minimo ml 4.00 verso un
edificio con aperture;
·
la distanza verso
strade senza linee di arretramento, strade e posteggi, ed in deroga all'articolo 9.5.2 lett. b) e d), è fissata in ml 3.00 dal ciglio stradale
o marciapiede, ritenuta la possibilità di derogare, da parte del Municipio, a
questa norma, al fine di permettere l'allineamento con
edifici esistenti.
Per ottemperare alla possibilità di
costruire a confine, la ricorrente ha dovuto conformarsi al citato disposto sostituendo
le due finestre inserite sul lato ovest della sua abitazione con un muro di
mattonelle di vetro. Una finestra, infatti, è per definizione una cavità praticata
nello spessore esterno di un muro allo scopo di illuminare e di arieggiare il
locale interno, permettendo a chi si trova all'interno di vedere all'esterno e viceversa (Vincenzo Jacomella/Marco Lucchini, I rapporti
di vicinato nel Cantone Ticino, 1996, pag. 66). Per contro, pur lasciando
filtrare la luce, i muri in vetrocemento non permettono di vedere né di farsi
vedere, per cui non possono essere parificati a finestre. Assumendo invece la stabilità
e la solidità tipica di un normale muro, non impediscono la costruzione in
contiguità (Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 81 e seg.; Adelio Scolari, op. cit.,
ad art. 125/128 LAC n. 1458).
3.2
L'inserimento di una cavità, seppure piccola e non definitiva, in questa parete di vetrocemento,
fa sì che la stessa perda la connotazione di muro e diventi a tutti gli effetti
un'apertura che permette tanto all'aria quanto alla
luce di penetrare all'interno della costruzione e nel contempo di avere la
visuale sul fondo dei resistenti. Questa nuova situazione contrasta indubbiamente
con l'autorizzazione rilasciata dal municipio per la realizzazione di due
pareti in vetrocemento senza aperture. Anche il citato disposto delle NAPR,
che permette di costruire a confine soltanto se non vi sono aperture verso il
fondo contiguo, verrebbe così aggirato. L'esigenza del rispetto della privacy
dei vicini s'impone infine sul desiderio - e non certo di necessità si tratta -
della ricorrente di creare degli aeratori sul lato ovest della sua abitazione.
Pertanto, l'ordine di chiusura definitiva delle due finestrelle ordinata dal
municipio trova piena conferma. L'insorgente dovrà adottare una soluzione che
escluda in tutti i casi qualsiasi apertura. La proposta di unificare il colore
delle fughe esterne delle altre mattonelle potrà essere concordata con i
resistenti.
4.
Il
principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la fiducia riposta tra l'altro anche in un'informazione ricevuta dall'autorità quando quest'ultima sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a
determinate persone, quando tale autorità era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla
competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili
senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti
legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (DTF 129 II 361 consid. 7.1). Il solo fatto che
la ricorrente abbia fatto affidamento sul nulla osta rilasciato dal tecnico
comunale - persona la cui funzione non include la concessione di permessi
edilizi (tanto meno telefonicamente) - sulla legittimità dell'inserimento di queste mattonelle di vetro
mobili nella facciata ovest, non è sufficiente né decisivo per ammettere una
violazione dell'invocata
garanzia costituzionale. I diritti dei vicini sono comunque prevalenti.
5.
In virtù
dell'art. 28 cpv. 1 PAmm, la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza,
ossia il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo possono
applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia che varia da fr. 10.- a
fr. 5'000.- nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario e da fr.
10.
- a fr. 10'000.- in quelli pecuniari. Soccombente è la parte o il soggetto
del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda
totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte,
ingiustamente resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31).
Considerata
la natura della lite di esiguo valore patrimoniale, per il procedimento ricorsuale
dinanzi all'autorità di prima istanza l'attribuzione di fr. 500.- appare equa e
plausibile.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni esposte, il ricorso va dunque respinto e la risoluzione
governativa impugnata confermata in quanto immune da violazioni del diritto.
Anche in questa sede si giustifica di accollare
alla ricorrente, soccombente, un ammontare ridotto a titolo di tasse di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 e 45 LE; 9.2 e 31 cpv. 5 NAPR di __________;
3, 18, 28, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le tasse di
giustizia e le spese, fissate in complessivi fr. 600.-, sono poste a carico
della ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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