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Decisione

52.2005.243

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 15

ottobre 2003 la ricorrente RI 1, proprietaria del mappale 2027 RT (117 mq) situato

nel Nucleo tradizionale __________ in località __________, ha chiesto l'autorizzazione per ricostruire il rustico

preesistente (54 mq), crollato. Il progetto prevedeva l'apertura di due finestre nella facciata ovest, una al primo piano e

l'altra nel sottotetto. I proprietari

contermini CO 1 (part. n. 2025 RT) si sono opposti a questa soluzione, poiché

la costruzione poteva sorgere a confine soltanto se non presentava aperture verso

il loro fondo.

Raccolto

il preavviso cantonale, il 17 maggio 2004 il municipio di CO 2 ha rilasciato la

licenza edilizia per la variante 18 marzo 2004, che prevedeva la sostituzione

di queste aperture con elementi in vetrocemento.

Su segnalazione dei vicini, il municipio ha

constatato che ogni porzione di vetrocemento presentava nel centro due

mattonelle mobili con funzione di aeratori e finestrelle. Rilevata la violazione

delle distanze da confine (art. 31 NAPR), il 3 maggio 2005 l'Esecutivo comunale ha ordinato all'istante di eliminare tali aperture.

B. Con

giudizio 28 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato

da RI 1. Dopo aver rilevato che il municipio era legittimato ad emanare subito

un ordine di rettifica dell'opera

senza prima procedere all'accertamento

della violazione materiale con l'esame di una domanda di costruzione in sanatoria, il Governo ha

ricordato che la dottrina parifica una parete in vetrocemento ad un muro anche

se lascia filtrare la luce. Delle finestrelle integrate nel vetrocemento, se

aperte, lasciano passare tanto l'aria quanto la luce e permettono pure la visuale all'esterno, alla stessa stregua di una vera

finestra. Pertanto, l'intervento

adottato dalla ricorrente contrasta con l'art. 31 cpv. 5 NAPR, che vuole che un edificio può essere edificato

a confine soltanto se non ha aperture verso il fondo confinante.

C. Contro il

predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato. La ricorrente chiede di tutelare

la sua buona fede, poiché le finestrelle in questione sarebbero state create

dopo aver ricevuto da parte del tecnico comunale conferma telefonica della loro

legittimità. Per questo motivo, anche la tassa di giustizia di fr. 500.-

sarebbe eccessiva. Ribadisce la necessità di aerare i locali, ma in caso di

risposta negativa chiede di sigillare le finestrelle con il silicone e di

pitturare le fughe della parete di vetrocemento di bianco per unificarle al

colore del contorno di queste aperture.

D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il

Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i vicini,

che contestano la soluzione di sigillatura suggerita dalla ricorrente.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE.

La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria dell'ordine di ripristino, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Le norme

sulle distanze minime tra edifici mirano ad assicurare l'igiene e la sicurezza

delle costruzioni, assicurando una buona insolazione, un'aerazione sufficiente

e un'adeguata illuminazione naturale delle abitazioni e dei locali di lavoro,

riducendo le immissioni e prevenendo i pericoli d'incendio (Adelio Scolari,

Commentario, II ed., ad art. 39 LE, n. 1175). Le norme sulle distanze da

confine stabiliscono invece come le distanze tra edifici debbano essere ripartite

fra fondi confinanti.

Le norme sulle distanze tra edifici, a

differenza di quelle dal confine, fanno astrazione dai confini e prescindono

dai rapporti di proprietà dei fondi. Determinante è unicamente la situazione delle

costruzioni. Salvo eccezioni espressamente previste dall'ordinamento edilizio,

le distanze tra edifici sono imperative ed inderogabili. Sono dunque sottratte

alla libera disposizione dei proprietari, che non possono accordarsi per ridurle.

3.

3.1. L'art. 9.2 NAPR di __________ regola le

distanze da confine. Le distanze da confine per gli edifici situati nelle zone

dei nuclei sono invece disciplinate dagli art. 30 e 31. Per il rustico riattato

dall'insorgente, situato nella

zona dei Nuclei tradizionali __________, valgono le seguenti distanze (art. 31 cpv.

5):

·

a confine se non vi

sono aperture, altrimenti a ml 1.50 da confine sul fondo aperto;

·

minimo ml 3.00 verso un

edificio senza aperture o in contiguità;

·

minimo ml 4.00 verso un

edificio con aperture;

·

la distanza verso

strade senza linee di arretramento, strade e posteggi, ed in deroga all'articolo 9.5.2 lett. b) e d), è fissata in ml 3.00 dal ciglio stradale

o marciapiede, ritenuta la possibilità di derogare, da parte del Municipio, a

questa norma, al fine di permettere l'allineamento con

edifici esistenti.

Per ottemperare alla possibilità di

costruire a confine, la ricorrente ha dovuto conformarsi al citato disposto sostituendo

le due finestre inserite sul lato ovest della sua abitazione con un muro di

mattonelle di vetro. Una finestra, infatti, è per definizione una cavità praticata

nello spessore esterno di un muro allo scopo di illuminare e di arieggiare il

locale interno, permettendo a chi si trova all'interno di vedere all'esterno e viceversa (Vincenzo Jacomella/Marco Lucchini, I rapporti

di vicinato nel Cantone Ticino, 1996, pag. 66). Per contro, pur lasciando

filtrare la luce, i muri in vetrocemento non permettono di vedere né di farsi

vedere, per cui non possono essere parificati a finestre. Assumendo invece la stabilità

e la solidità tipica di un normale muro, non impediscono la costruzione in

contiguità (Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 81 e seg.; Adelio Scolari, op. cit.,

ad art. 125/128 LAC n. 1458).

3.2

L'inserimento di una cavità, seppure piccola e non definitiva, in questa parete di vetrocemento,

fa sì che la stessa perda la connotazione di muro e diventi a tutti gli effetti

un'apertura che permette tanto all'aria quanto alla

luce di penetrare all'interno della costruzione e nel contempo di avere la

visuale sul fondo dei resistenti. Questa nuova situazione contrasta indubbiamente

con l'autorizzazione rilasciata dal municipio per la realizzazione di due

pareti in vetrocemento senza aperture. Anche il citato disposto delle NAPR,

che permette di costruire a confine soltanto se non vi sono aperture verso il

fondo contiguo, verrebbe così aggirato. L'esigenza del rispetto della privacy

dei vicini s'impone infine sul desiderio - e non certo di necessità si tratta -

della ricorrente di creare degli aeratori sul lato ovest della sua abitazione.

Pertanto, l'ordine di chiusura definitiva delle due finestrelle ordinata dal

municipio trova piena conferma. L'insorgente dovrà adottare una soluzione che

escluda in tutti i casi qualsiasi apertura. La proposta di unificare il colore

delle fughe esterne delle altre mattonelle potrà essere concordata con i

resistenti.

4.

Il

principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la fiducia riposta tra l'altro anche in un'informazione ricevuta dall'autorità quando quest'ultima sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a

determinate persone, quando tale autorità era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla

competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili

senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti

legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (DTF 129 II 361 consid. 7.1). Il solo fatto che

la ricorrente abbia fatto affidamento sul nulla osta rilasciato dal tecnico

comunale - persona la cui funzione non include la concessione di permessi

edilizi (tanto meno telefonicamente) - sulla legittimità dell'inserimento di queste mattonelle di vetro

mobili nella facciata ovest, non è sufficiente né decisivo per ammettere una

violazione dell'invocata

garanzia costituzionale. I diritti dei vicini sono comunque prevalenti.

5.

In virtù

dell'art. 28 cpv. 1 PAmm, la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza,

ossia il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo possono

applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia che varia da fr. 10.- a

fr. 5'000.- nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario e da fr.

10.

- a fr. 10'000.- in quelli pecuniari. Soccombente è la parte o il soggetto

del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda

totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte,

ingiustamente resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31).

Considerata

la natura della lite di esiguo valore patrimoniale, per il procedimento ricorsuale

dinanzi all'autorità di prima istanza l'attribuzione di fr. 500.- appare equa e

plausibile.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni esposte, il ricorso va dunque respinto e la risoluzione

governativa impugnata confermata in quanto immune da violazioni del diritto.

Anche in questa sede si giustifica di accollare

alla ricorrente, soccombente, un ammontare ridotto a titolo di tasse di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 e 45 LE; 9.2 e 31 cpv. 5 NAPR di __________;

3, 18, 28, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le tasse di

giustizia e le spese, fissate in complessivi fr. 600.-, sono poste a carico

della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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