52.2005.244
pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da impresario costruttore
9 settembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2005.244
Data decisione, Autorità:
09.09.2005, TRAM
Titolo:
pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da impresario costruttore
AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA
art. 33 cpv. 2 LCPUBB
art. 38 cpv. 3 LCPUBB
Incarto n.
52.2005.244
Lugano
9 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 luglio 2005 della
RI 1, ,
contro
la decisione 7 luglio 2005 del municipio di Minusio,
che aggiudica alla CO 2 le opere da impresario costruttore relative ai lavori
di rifacimento delle canalizzazioni, di potenziamento della rete di distribuzione
dell'acqua potabile e di posa di infrastrutture in via dell'Acqua;
viste le risposte:
- 28 agosto 2005 del
municipio di Minusio;
- 2 agosto 2005 della CO
2;
vista la replica 25 agosto
2005 della ricorrente e le dupliche:
- 2 settembre 2005 del
municipio di Minusio;
- 7 settembre 2005 della CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19
aprile 2005 il municipio di Minusio ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione
delle opere da impresario costruttore relative ai lavori di rifacimento delle
canalizzazioni, di potenziamento della rete di distribuzione dell'acqua
potabile e di posa di infrastrutture Metanord, SES, Cablecom e Swisscom in via
dell'Acqua (FU n. 31/2005).
Il bando di concorso stabiliva che la
commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei
seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
- prezzo 50%
- termini d'esecuzione 25%
termini d'esecuzione 50%
attendibilità dei termini 30%
programma lavori 20%
- qualità 20%
referenze lavori analoghi 50%
esperienza tecnica 50%
formazione
apprendisti 5%
Fatti
I metodi di valutazione dei singoli criteri
erano precisati in dettaglio dalla posizione 224.100 del capitolato. Per la
valutazione dei termini e della qualità era prevista l'assegnazione di note
varianti da 1 a 10.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte, fra cui quella
della ricorrente RI 1 di fr. 395'348.95 e quella della resistente CO 2 di fr.
421'172.55.
La RI 1 ha allegato alla sua offerta un
elenco di 43 lavori eseguiti tra il 2003 ed il 2005, costituito in prevalenza
da costruzioni di abitazioni per importi che soltanto in cinque casi superano
il mezzo milione di franchi.
La ditta CO 2, dal canto suo, ha addotto 12
referenze per lavori di canalizzazioni, eseguiti per enti pubblici a partire
dal 1997, per importi varianti da fr. 74'205.00 a fr. 1'227'207.00.
Le offerte delle ditte qui comparenti sono
state valutate come segue:
CO 2
RI 1
nota
punti
nota
punti
prezzo
50%
8.49
42.45
10.00
50.00
termini d'esecuzione
- termini
- attendibilità
- programma lavori
50%
30%
20%
25%
8.90
9.80
10.00
5.00
22.25
7.54
7.07
10.00
5.00
18.85
qualità
- referenze lavori analoghi
- esperienza tecnica
50%
50%
20%
10.00
10.00
10.00
20.00
3.00
1.00
5.00
6.00
formazione apprendisti
5%
8.33
4.17
5.42
2.71
TOTALE
100%
88.87
77.56
Fondandosi sulla classifica allestita dal
suo consulente, il 7 luglio 2005 il municipio ha deliberato i lavori alla ditta
CO 2, classificatasi al primo posto.
C. Contro la
predetta decisione la RI 1, terza in graduatoria, si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il rinvio degli atti al municipio affinché
si pronunci nuovamente.
L'insorgente contesta anzitutto il peso
assegnato alle referenze, obiettando che penalizzerebbe eccessivamente le ditte
di recente formazione. Essa contesta in seguito la nota assegnatale per le
referenze (1.00), ritenendola immotivata e sostenendo di aver eseguito 18
lavori per opere di canalizzazione in ambito privato per un valore complessivo
di fr. 994'400.00 negli ultimi due anni.
Ingiustificata sarebbe pure la nota 5 che le
è stata attribuita per l'esperienza tecnica. La valutazione non terrebbe
debitamente conto né del fatto che, pur esistendo da soli due anni, ha ripreso
l'inventario e le maestranze della T__________ Sagl, vantante un'esperienza trentennale
nel settore edile, né del fatto che due suoi dirigenti vantano una lunga
esperienza lavorativa in altre imprese di costruzione.
Lesiva del diritto, siccome incongruente,
sarebbe infine anche la nota (5) assegnatale per il programma dei lavori,
ritenuto poco dettagliato, benché attendibile (nota 10).
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il municipio e la CO 2, contestando in dettaglio le
tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
nei seguenti considerandi.
E. Con la
replica l'insorgente ribadisce e sviluppa le tesi sostenute con il ricorso,
sottolineando in particolare come gli allacciamenti per edifici privati
eseguiti siano sostanzialmente analoghi alle opere messe a concorso.
Delle dupliche del municipio e della CO 2 si
dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara la RI 1 è senz'altro legittimata ad
impugnare la decisione di aggiudicazione. Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv.
1 LCPubb); è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Nessuna delle parti postula l'assunzione di particolari
prove.
Considerandi
2.
Giusta l'art. 38 cpv. 3 LCPubb, contro le decisioni di aggiudicazione
non sono proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante
impugnazione del bando.
La ricorrente contesta il peso, a suo avviso
eccessivo, attribuito alle referenze, obiettando che discriminerebbe le ditte
di recente costituzione. L'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata impugnando
il bando. Partecipando al concorso senza riserve, la ricorrente ne ha accettato
le regole (art. 31 cpv. 2 RLCPubb). Le conseguenze derivanti dall'applicazione
del fattore di ponderazione previsto per le referenze erano d'altro canto
facilmente prevedibili. Non v'è dunque ragione per prescindere dalla regola,
riconducibile al principio della buona fede, sancita dall'art. 38 cpv. 3 LCPubb.
3.
3.1.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto
ed intimata alle parti. In quest'ordine di idee, l'art. 33 cpv. 2 LCPubb
dispone a sua volta che la decisione di aggiudicazione deve indicare
succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati
offerenti od offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di
diritto con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto
sospensivo (cfr. anche art. 45 RLCPubb). L'obbligo di motivazione è volto ad
assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione
del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del
diritto di difesa dei concorrenti soccombenti ed a permettere all'istanza di
ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31
consid. 2 c; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 26 PAmm, n. 1).
Di principio, la motivazione di una
decisione con cui il committente aggiudica la commessa può essere considerata
sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della bontà della
scelta operata sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando di
concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una
spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai
singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e
sollevare eventuali contestazioni. La motivazione della decisione può anche
essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla
documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in
particolare i concorrenti soccombenti, devono tuttavia essere posti nella condizione
di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
La violazione dell'obbligo di motivazione
trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113
consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono tuttavia essere sanate
davanti all'istanza di ricorso a condizione che il committente adduca la
motivazione mancante in sede di osservazioni al ricorso e che all'insorgente
sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti
soltanto a posteriori.
3.2
In concreto, la decisione di
aggiudicazione è soltanto succintamente motivata. Dalla tabella di valutazione,
messa a disposizione dei concorrenti, emergono tuttavia indicazioni più
dettagliate circa i motivi che hanno indotto il committente a preferire l'offerta
della ditta qui resistente. Ulteriori motivazioni sono state fornite dal
committente con le osservazioni al ricorso. La ricorrente ha potuto contestarle
con la replica. Tutto sommato, l'insieme dei motivi addotti dal committente non
ha limitato la ricorrente nell'esercizio dei suoi diritti di difesa. Vanno
quindi disattese le censure di violazione del diritto di essere sentito da
questa sollevate.
4.
4.1. Le
cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del
concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire
la prestazione oggetto della commessa. Le referenze forniscono quindi anzitutto
informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. La
giurisprudenza e la prassi, scostandosi dalla dottrina, ammettono comunque la
possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione di natura qualitativa
(AGVE 1999, 329 e rimandi).
Di
regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente
con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per
quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri,
specialisti).
Nella
valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale,
il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente
nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente
sotto il profilo dell'abuso di potere (STA 9.1.04 in re C.; art. 61 cpv. 2
PAmm; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 61 PAmm, n. 2 d). Lesive del diritto da questo profilo sono unicamente le
valutazioni sprovviste di giustificazioni oggettive, fondate su criteri
estranei o altrimenti insostenibili.
4.2
Nell'evenienza concreta, la ricorrente
contesta anzitutto la nota (1.00) che le è stata assegnata in base al
sottocriterio referenze per lavori analoghi. Il capitolato stabiliva che
le referenze sarebbero state valutate come segue:
nota 10 per
almeno 5 lavori analoghi negli ultimi 5 anni
nota 5 per
almeno 2 lavori analoghi negli ultimi 5 anni
nota 1
nessun lavoro analogo negli ultimi 5 anni.
La ricorrente pretende di aver allegato
referenze per 18 lavori analoghi eseguiti negli ultimi due anni per un importo complessivo
di fr. 994'400.00. L'obiezione va disattesa siccome palesemente infondata.
La RI 1 ha invero prodotto con l'offerta un
elenco di 43 referenze costituito in prevalenza da costruzioni di case d'abitazione
uni- e plurifamiliari. È senz'altro verosimile che la ricorrente abbia anche
eseguito l'allacciamento alle canalizzazioni, ma reputando che questi lavori
non fossero analoghi a quelli formanti l'oggetto della commessa, il municipio
non ha di certo abusato della latitudine di giudizio che il termine lavori
analoghi gli riservava. Anche un profano infatti è in grado di rilevare le
significative differenze che intercorrono fra gli allacciamenti privati alla
rete pubblica delle canalizzazioni e dell'acqua potabile ed il rifacimento
della rete delle canalizzazioni a sistema misto, con contemporaneo potenziamento
della rete di adduzione e di distribuzione dell'acqua potabile e posa delle
infrastrutture per il gas, l'elettricità ed i collegamenti telefonici e
televisivi. Il fatto che ad entrambe le categorie di lavori sia applicabile la
medesima norma SIA non giustifica una diversa conclusione. Un conto è
allacciare una costruzione alla rete delle canalizzazioni e dell'acqua potabile,
un altro conto è realizzare un intero troncone di queste reti.
Non avendo eseguito negli ultimi cinque anni
alcun lavoro comparabile a quelli messi a concorso, la RI 1 alla voce referenze
non poteva tutto sommato ambire ad un punteggio superiore a quello che le è
stato assegnato.
Già per questo motivo, il ricorso andrebbe
respinto, poiché, anche aumentando nella misura massima rivendicata dalla ricorrente
(10.00) le note che le sono stati attribuite per l'esperienza tecnica (5.00) e
per il programma (5.00), il punteggio complessivo (85.06) che scaturirebbe da
questi adeguamenti non sarebbe comunque sufficiente per permetterle di
conseguire l'aggiudicazione.
5.5.1
Per completezza, si può comunque ancora rilevare che, giudicando
ugualmente dettagliati i programmi di lavoro presentati dalle ditte qui comparenti,
il municipio non è affatto incorso in una violazione del diritto sotto il
profilo di un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento, che il relativo
criterio d'aggiudicazione gli riservava. Il giudizio non appare affatto
insostenibile. Nemmeno la ricorrente sostiene peraltro che il suo programma è
sensibilmente migliore di quello della CO 2.
Non potendo rivendicare con successo un
punteggio superiore a quello assegnato alla resistente, non mette conto di
verificare in che misura si giustifichi la nota massima (10.00) che è stata attribuita
alle altre ditte concorrenti per i rispettivi programmi di lavoro.
5.2
Dagli atti non emergono elementi che
permettano di considerare insostenibile il giudizio espresso dal municipio sui
tecnici della RI 1. La questione può comunque rimanere indecisa, poiché anche
attribuendole la stessa nota che il municipio ha assegnato alla CO 2 il
punteggio finale risulterebbe comunque inferiore a quello conseguito dall'aggiudicataria.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giudizio e le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in gioco, sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico
importo alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
patr. da:.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
patrocinata da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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