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Decisione

52.2005.244

pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da impresario costruttore

9 settembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I metodi di valutazione dei singoli criteri

erano precisati in dettaglio dalla posizione 224.100 del capitolato. Per la

valutazione dei termini e della qualità era prevista l'assegnazione di note

varianti da 1 a 10.

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte, fra cui quella

della ricorrente RI 1 di fr. 395'348.95 e quella della resistente CO 2 di fr.

421'172.55.

La RI 1 ha allegato alla sua offerta un

elenco di 43 lavori eseguiti tra il 2003 ed il 2005, costituito in prevalenza

da costruzioni di abitazioni per importi che soltanto in cinque casi superano

il mezzo milione di franchi.

La ditta CO 2, dal canto suo, ha addotto 12

referenze per lavori di canalizzazioni, eseguiti per enti pubblici a partire

dal 1997, per importi varianti da fr. 74'205.00 a fr. 1'227'207.00.

Le offerte delle ditte qui comparenti sono

state valutate come segue:

CO 2

RI 1

nota

punti

nota

punti

prezzo

50%

8.49

42.45

10.00

50.00

termini d'esecuzione

- termini

- attendibilità

- programma lavori

50%

30%

20%

25%

8.90

9.80

10.00

5.00

22.25

7.54

7.07

10.00

5.00

18.85

qualità

- referenze lavori analoghi

- esperienza tecnica

50%

50%

20%

10.00

10.00

10.00

20.00

3.00

1.00

5.00

6.00

formazione apprendisti

5%

8.33

4.17

5.42

2.71

TOTALE

100%

88.87

77.56

Fondandosi sulla classifica allestita dal

suo consulente, il 7 luglio 2005 il municipio ha deliberato i lavori alla ditta

CO 2, classificatasi al primo posto.

C. Contro la

predetta decisione la RI 1, terza in graduatoria, si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo il rinvio degli atti al municipio affinché

si pronunci nuovamente.

L'insorgente contesta anzitutto il peso

assegnato alle referenze, obiettando che penalizzerebbe eccessivamente le ditte

di recente formazione. Essa contesta in seguito la nota assegnatale per le

referenze (1.00), ritenendola immotivata e sostenendo di aver eseguito 18

lavori per opere di canalizzazione in ambito privato per un valore complessivo

di fr. 994'400.00 negli ultimi due anni.

Ingiustificata sarebbe pure la nota 5 che le

è stata attribuita per l'esperienza tecnica. La valutazione non terrebbe

debitamente conto né del fatto che, pur esistendo da soli due anni, ha ripreso

l'inventario e le maestranze della T__________ Sagl, vantante un'esperienza trentennale

nel settore edile, né del fatto che due suoi dirigenti vantano una lunga

esperienza lavorativa in altre imprese di costruzione.

Lesiva del diritto, siccome incongruente,

sarebbe infine anche la nota (5) assegnatale per il programma dei lavori,

ritenuto poco dettagliato, benché attendibile (nota 10).

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il municipio e la CO 2, contestando in dettaglio le

tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi

nei seguenti considerandi.

E. Con la

replica l'insorgente ribadisce e sviluppa le tesi sostenute con il ricorso,

sottolineando in particolare come gli allacciamenti per edifici privati

eseguiti siano sostanzialmente analoghi alle opere messe a concorso.

Delle dupliche del municipio e della CO 2 si

dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara la RI 1 è senz'altro legittimata ad

impugnare la decisione di aggiudicazione. Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv.

1 LCPubb); è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). Nessuna delle parti postula l'assunzione di particolari

prove.

Considerandi

2.

Giusta l'art. 38 cpv. 3 LCPubb, contro le decisioni di aggiudicazione

non sono proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante

impugnazione del bando.

La ricorrente contesta il peso, a suo avviso

eccessivo, attribuito alle referenze, obiettando che discriminerebbe le ditte

di recente costituzione. L'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata impugnando

il bando. Partecipando al concorso senza riserve, la ricorrente ne ha accettato

le regole (art. 31 cpv. 2 RLCPubb). Le conseguenze derivanti dall'applicazione

del fattore di ponderazione previsto per le referenze erano d'altro canto

facilmente prevedibili. Non v'è dunque ragione per prescindere dalla regola,

riconducibile al principio della buona fede, sancita dall'art. 38 cpv. 3 LCPubb.

3.

3.1.

Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto

ed intimata alle parti. In quest'ordine di idee, l'art. 33 cpv. 2 LCPubb

dispone a sua volta che la decisione di aggiudicazione deve indicare

succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati

offerenti od offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di

diritto con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto

sospensivo (cfr. anche art. 45 RLCPubb). L'obbligo di motivazione è volto ad

assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione

del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del

diritto di difesa dei concorrenti soccombenti ed a permettere all'istanza di

ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31

consid. 2 c; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 26 PAmm, n. 1).

Di principio, la motivazione di una

decisione con cui il committente aggiudica la commessa può essere considerata

sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della bontà della

scelta operata sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando di

concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una

spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai

singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e

sollevare eventuali contestazioni. La motivazione della decisione può anche

essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla

documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in

particolare i concorrenti soccombenti, devono tuttavia essere posti nella condizione

di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.

La violazione dell'obbligo di motivazione

trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113

consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono tuttavia essere sanate

davanti all'istanza di ricorso a condizione che il committente adduca la

motivazione mancante in sede di osservazioni al ricorso e che all'insorgente

sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti

soltanto a posteriori.

3.2

In concreto, la decisione di

aggiudicazione è soltanto succintamente motivata. Dalla tabella di valutazione,

messa a disposizione dei concorrenti, emergono tuttavia indicazioni più

dettagliate circa i motivi che hanno indotto il committente a preferire l'offerta

della ditta qui resistente. Ulteriori motivazioni sono state fornite dal

committente con le osservazioni al ricorso. La ricorrente ha potuto contestarle

con la replica. Tutto sommato, l'insieme dei motivi addotti dal committente non

ha limitato la ricorrente nell'esercizio dei suoi diritti di difesa. Vanno

quindi disattese le censure di violazione del diritto di essere sentito da

questa sollevate.

4.

4.1. Le

cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del

concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire

la prestazione oggetto della commessa. Le referenze forniscono quindi anzitutto

informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. La

giurisprudenza e la prassi, scostandosi dalla dottrina, ammettono comunque la

possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione di natura qualitativa

(AGVE 1999, 329 e rimandi).

Di

regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente

con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per

quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri,

specialisti).

Nella

valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale,

il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente

nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente

sotto il profilo dell'abuso di potere (STA 9.1.04 in re C.; art. 61 cpv. 2

PAmm; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 61 PAmm, n. 2 d). Lesive del diritto da questo profilo sono unicamente le

valutazioni sprovviste di giustificazioni oggettive, fondate su criteri

estranei o altrimenti insostenibili.

4.2

Nell'evenienza concreta, la ricorrente

contesta anzitutto la nota (1.00) che le è stata assegnata in base al

sottocriterio referenze per lavori analoghi. Il capitolato stabiliva che

le referenze sarebbero state valutate come segue:

nota 10 per

almeno 5 lavori analoghi negli ultimi 5 anni

nota 5 per

almeno 2 lavori analoghi negli ultimi 5 anni

nota 1

nessun lavoro analogo negli ultimi 5 anni.

La ricorrente pretende di aver allegato

referenze per 18 lavori analoghi eseguiti negli ultimi due anni per un importo complessivo

di fr. 994'400.00. L'obiezione va disattesa siccome palesemente infondata.

La RI 1 ha invero prodotto con l'offerta un

elenco di 43 referenze costituito in prevalenza da costruzioni di case d'abitazione

uni- e plurifamiliari. È senz'altro verosimile che la ricorrente abbia anche

eseguito l'allacciamento alle canalizzazioni, ma reputando che questi lavori

non fossero analoghi a quelli formanti l'oggetto della commessa, il municipio

non ha di certo abusato della latitudine di giudizio che il termine lavori

analoghi gli riservava. Anche un profano infatti è in grado di rilevare le

significative differenze che intercorrono fra gli allacciamenti privati alla

rete pubblica delle canalizzazioni e dell'acqua potabile ed il rifacimento

della rete delle canalizzazioni a sistema misto, con contemporaneo potenziamento

della rete di adduzione e di distribuzione dell'acqua potabile e posa delle

infrastrutture per il gas, l'elettricità ed i collegamenti telefonici e

televisivi. Il fatto che ad entrambe le categorie di lavori sia applicabile la

medesima norma SIA non giustifica una diversa conclusione. Un conto è

allacciare una costruzione alla rete delle canalizzazioni e dell'acqua potabile,

un altro conto è realizzare un intero troncone di queste reti.

Non avendo eseguito negli ultimi cinque anni

alcun lavoro comparabile a quelli messi a concorso, la RI 1 alla voce referenze

non poteva tutto sommato ambire ad un punteggio superiore a quello che le è

stato assegnato.

Già per questo motivo, il ricorso andrebbe

respinto, poiché, anche aumentando nella misura massima rivendicata dalla ricorrente

(10.00) le note che le sono stati attribuite per l'esperienza tecnica (5.00) e

per il programma (5.00), il punteggio complessivo (85.06) che scaturirebbe da

questi adeguamenti non sarebbe comunque sufficiente per permetterle di

conseguire l'aggiudicazione.

5.5.1

Per completezza, si può comunque ancora rilevare che, giudicando

ugualmente dettagliati i programmi di lavoro presentati dalle ditte qui comparenti,

il municipio non è affatto incorso in una violazione del diritto sotto il

profilo di un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento, che il relativo

criterio d'aggiudicazione gli riservava. Il giudizio non appare affatto

insostenibile. Nemmeno la ricorrente sostiene peraltro che il suo programma è

sensibilmente migliore di quello della CO 2.

Non potendo rivendicare con successo un

punteggio superiore a quello assegnato alla resistente, non mette conto di

verificare in che misura si giustifichi la nota massima (10.00) che è stata attribuita

alle altre ditte concorrenti per i rispettivi programmi di lavoro.

5.2

Dagli atti non emergono elementi che

permettano di considerare insostenibile il giudizio espresso dal municipio sui

tecnici della RI 1. La questione può comunque rimanere indecisa, poiché anche

attribuendole la stessa nota che il municipio ha assegnato alla CO 2 il

punteggio finale risulterebbe comunque inferiore a quello conseguito dall'aggiudicataria.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giudizio e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in gioco, sono

poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico

importo alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

patr. da:.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

patrocinata da: PA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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