52.2005.246
procedura ad invito: concorso per l'assegnazione del mandato di elaborazione di un PR
26 settembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.246
Data decisione, Autorità:
26.09.2005, TRAM
Titolo:
procedura ad invito: concorso per l'assegnazione del mandato di elaborazione di un PR
PROCEDURA
TERMINE
art. 11 LCPUBB
art. 37 LCPUBB
art. 46 LPAMM
Incarto n.
52.2005.246
Lugano
26 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 luglio 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 8/20 giugno 2005 del municipio di
Capriasca che invita cinque studi di pianificazione del territorio ad un
concorso indetto per assegnare il mandato di elaborare un PR per il nuovo
comune;
viste le risposte:
- 10 agosto 2005 della CO
2;
- 10 agosto 2005 della CO
3;
- 16 agosto 2005 dell'arch.
CO 6;
- 24 agosto 2005 del
municipio di Capriasca;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30
maggio 2005 il municipio di Capriasca ha chiesto al consiglio comunale di
stanziare un credito di fr. 350'000.- per l'elaborazione del PR del nuovo comune,
che era scaturito dalla recente fusione di sei comuni. Il credito richiesto era
calcolato in base alla stima dei costi preventivati per l'elaborazione del
piano d'indirizzo (fr. 70'000.-), per l'allestimento della documentazione di PR
(fr. 200'000.-), delle spese e dell'IVA (fr. 35'000.-) e dell'assistenza legale
nelle procedure di ricorso (fr. 45'000.-). Nella voce relativa all'allestimento
della documentazione di PR erano compresi anche i costi, non ulteriormente
quantificati, per i mandati che il municipio si riservava di conferire a
specialisti esterni per l'accertamento del limite del bosco, per il rilievo
delle componenti naturalistiche, per l'individuazione delle zone di pericolo,
ecc.
B. L'8 giugno 2005 lo stesso municipio ha invitato cinque studi di
pianificazione del territorio a formulare un'offerta per l'elaborazione del
nuovo PR. Il capitolato d'oneri precisava che il mandato messo a concorso era
volto a:
–
allestire il piano d'indirizzo
–
elaborare gli atti costitutivi del PR
–
precisare i mandati ad esperti per gli studi
specialistici che si rendessero necessari (compendi dell'urbanizzazione, rilievo
delle componenti naturali, accertamento del limite del bosco, studio delle zone
di pericolo, studio delle zone di pericolo, aggiornamento della cartografia,
ecc.)
Il 9 giugno 2005 la RI 1 ha chiesto al municipio
di essere invitata a presentare un'offerta. Il 15 di quel mese, il municipio ha
respinto la richiesta.
C. Con ricorso
26 luglio 2005 la RI 1 ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo
la decisione del municipio di indire un concorso ad invito, chiedendone l'annullamento.
Rivendicata la legittimazione attiva in
quanto ditta operante nel campo della pianificazione del territorio, l'insorgente
rileva anzitutto di essere venuta a conoscenza del messaggio municipale di cui
si è detto sopra soltanto il 19 luglio 2005 per il tramite del suo
amministratore, ing. S__________ R__________. Affermata la tempestività dell'impugnativa,
l'insorgente contesta l'ammissibilità della procedura ad invito, ritenendo che
l'importo della commessa, risultante dalla somma dei costi preventivati per l'elaborazione
del piano d'indirizzo (fr. 70'000.-) e di quelli preventivati per l'allestimento
della documentazione di PR (fr. 200'000.-), superi il valore massimo (fr. 250'000.-),
fissato dall'art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb per le prestazioni di servizio. Il
costo dei mandati agli specialisti esterni, obietta, non potrebbe inoltre essere
scorporato senza violare il divieto di suddividere la commessa sancito dall'art.
6 cpv. 1 LCPubb.
C. All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, che rileva come
nella somma di fr. 200'000.-, prevista per l'allestimento della documentazione
di PR, siano compresi anche gli onorari per gli specialisti esterni. Dedotti
questi costi, il valore della commessa non supererebbe il limite di fr. 250'000.-.
Nella misura in cui hanno inoltrato
osservazioni, i concorrenti invitati si rimettono al giudizio del Tribunale
cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. Oggetto del ricorso è la scelta della procedura ad
invito. Di per sé, la scelta della procedura non rientra nel novero delle
decisioni impugnabili secondo l'art. 37 LCPubb (STA 2.5.05 in re MS/D). La
controversa scelta procedurale non si traduce tuttavia in una decisione a sé
stante, ma è parte integrante di un bando di concorso. Nella misura in cui può
essere considerata rivolta contro un elemento del bando, l'impugnativa appare
dunque proponibile (art. 37 lett. a LCPubb).
1.2. La ricorrente è notoriamente attiva del
campo della pianificazione del territorio. Qualora la commessa fosse messa a concorso
secondo la procedura libera sarebbe abilitata a partecipare alla gara. In
quanto potenziale concorrente alla RI 1 va quindi riconosciuta la
legittimazione ad agire in giudizio contro una decisione, che, limitando la
concorrenza, appare suscettibile di pregiudicarla nei suoi interessi personali
(art. 43 PAmm).
1.3. La decisione municipale impugnata,
ovvero il bando del concorso ad invito, non è stata notificata alla ricorrente.
Torna quindi applicabile l'art. 46 PAmm che, in assenza di intimazione, sospende
il termine di ricorso, facendolo decorrere dalla conoscenza dell'atto.
La Planidea afferma di essere venuta a
conoscenza del messaggio municipale e dei valori ivi indicati, di cui si è
detto in narrativa, soltanto il 19 luglio 2005 per il tramite del suo amministratore,
ing. R__________. Ne deduce che il ricorso, inoltrato nei 10 giorni seguenti,
sarebbe tempestivo. A torto.
La mancata intimazione dell'atto non
sospende il termine di ricorso a tempo indeterminato. Il decorso del termine è
sospeso soltanto nei limiti del principio della buona fede e della sicurezza
del diritto. Chi intende impugnare una decisione che non gli è stata notificata
non può in particolare differire a piacimento l'inizio del decorso del termine,
ma deve intraprendere quanto si può da lui ragionevolmente esigere per
impugnare il provvedimento con sollecitudine (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 1 con rinvio ad art.
26 n. 4).
In concreto, la RI 1, pur sapendo sin dal 9
giugno precedente che il municipio intendeva procedere mediante concorso ad invito,
non ha intrapreso alcunché per verificare se ne fossero dati i presupposti dal
profilo del valore. Secondo la diligenza esigibile da una ditta particolarmente
competente non solo in materia di pianificazione, ma anche in tema di commesse
pubbliche, qual è la ricorrente, il ritardo non può essere scusato. Il ricorso
va quindi respinto già perché tardivo.
2. Per
completezza, si può comunque brevemente rilevare che il ricorso andrebbe respinto
anche nel merito.
2.1. Contrariamente a quanto sostiene la
ricorrente, il valore della commessa non supera il limite di fr. 250'000.-, fissato
dall'art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb per i concorsi ad invito. Alla somma di fr.
200'000.-, preventivata per l'allestimento della documentazione di PR, che la
ricorrente non contesta, non va aggiunto l'intero importo dei costi
preventivati per l'elaborazione del piano d'indirizzo (fr. 70'000.-), ma una
somma, che secondo la prudente stima di questo tribunale è sicuramente
inferiore a fr. 50'000.-. Nell'importo di fr. 70'000.- è infatti compreso il
costo, sicuramente superiore a fr. 20'000.-, degli studi che il municipio si
riservava di conferire a specialisti esterni per l'accertamento del limite del
bosco, per il rilievo delle componenti naturalistiche, per l'individuazione
delle zone di pericolo, ecc.
2.2. Né può essere accreditata la tesi della
ricorrente, secondo cui il valore della commessa andrebbe calcolato cumulando
tutti i costi per l'allestimento del nuovo PR, preventivati dal messaggio
sottoposto dal municipio al consiglio comunale. Vero è che l'art. 6 cpv. 1
LCPubb vieta di suddividere una commessa con l'intento di eludere la
procedura del pubblico concorso (procedura libera e selettiva), rispettivamente
della procedura ad invito. Non appare tuttavia lesivo di tale divieto considerare
Fatti
i diversi mandati occorrenti per l'allestimento di un PR alla stregua di
distinte commesse (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des
öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 156-158 e riferimenti).
Considerandi
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile.
La tassa di giustizia, commisurata al valore della commessa
ed al lavoro occasionato dall'impugnativa a questo tribunale, è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LCPubb).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 11, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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