52.2005.247
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario
7 dicembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.247
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, TRAM
Titolo:
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario
FIDUCIARIO E FIDUCIARIA
art. 8 LFID
Incarto n.
52.2005.247
Lugano
7 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 luglio 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1 ,
contro
la decisione 12 luglio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3585) che revoca all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la
professione di fiduciario finanziario;
vista la risposta 22 agosto 2005 del Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della giustizia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 5
agosto 1987 il Consiglio di Stato ha rilasciato a RI 1, qui ricorrente, l'autorizzazione
ad esercitare la professione di fiduciario finanziario (ris. gov. n. 4193).
b. Il 9
agosto 2004, nell'ambito dell'aggiornamento annuale dei dati relativi ai fiduciari
iscritti all'albo, il ricorrente ha dichiarato l'esistenza a suo carico di due
attestati di carenza beni (ACB), per un totale di fr. 16'602'811.80. Tali ACB sarebbero
da ricondurre alle note vicende della liquidazione di __________, di cui egli era
amministratore delegato. A tal proposito evidenzia che per questi fatti è stato
pronunciato nei suoi confronti un decreto di non luogo a procedere. Egli
sarebbe stato dolosamente costretto a sottoscrivere delle cambiali che hanno appunto
condotto all'emissione degli ACB. In ogni caso, a mente dell'insorgente, la
semplice esistenza di ACB non potrebbe portare alla revoca della patente di
fiduciario finanziario.
B. Il 23
novembre 2004 il Consiglio di Vigilanza (CV) sull'esercizio delle professioni
di fiduciario ha prospettato al ricorrente la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio della professione di fiduciario per decadenza del requisito di
solvibilità posto dall'art. 8 cpv. 1 d LFid.
C. Raccolto il
preavviso del CV, con decisione 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha revocato
a RI 1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario.
D. Avverso
tale risoluzione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
postulando che venga annullata. Egli ripercorre innanzitutto gli eventi che
hanno portato all'emissione degli ACB, riprendendo in sostanza quanto già evidenziato
nelle proprie osservazioni 9 agosto 2004. Ribadisce la propria condotta irreprensibile
e la professionalità nello svolgimento dell'attività di fiduciario finanziario.
Per di più contesta la tesi secondo cui la sussistenza di ACB sarebbe un
criterio determinante per la revoca della patente di fiduciario. Tale criterio può
portare alla revoca unicamente se realizza gli estremi di cui all'art. 8 cpv. 2
LFid. Una diversa interpretazione sarebbe, a suo avviso, contraria al principio
della proporzionalità.
Infine
evidenzia che in concreto la revoca sarebbe contraria alla libertà di commercio
e dell'industria (art. 27 Cost). Nei suoi confronti potrebbero essere adottate misure
meno incisive e rispettose del principio di proporzionalità.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia,
con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8a LFid. La
legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Nel
Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi e a
titolo professionale sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid).
L’autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Stato a chi soddisfa i requisiti
posti dall’art. 8 LFid, tra i quali figura il presupposto secondo cui il
titolare non deve trovarsi in stato d'insolvenza comprovato da ACB (art. 8 cpv.
1.
lett. d LFid). Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorizzazione all'esercizio
della professione è revocata previo avviso del CV quando l'interessato non
adempie più i presupposti per il rilascio (cfr. art. 8 LFid).
Il requisito posto dall'art. 8 cpv. 1 lett.
d LFid, noto ad altre professioni liberali (cfr. art. 8 lett. e Lavv; art. 13
cpv. 4 LN; art. 6 lett. d legge cantonale sull'esercizio delle professioni
d'ingegnere e di architetto; art. 8 lett. c LLCA), si fonda su pertinenti
motivi di polizia oltre ad essere sorretto da un interesse pubblico sufficiente:
l'esigenza di tutelare la clientela dai rischi derivanti dall'attività di
professionisti versanti in uno stato d'insolvenza comprovato da ACB (cfr.
messaggio alla LFID 8 marzo 1983 punto 2-3).
Come ha già avuto modo di rilevare questo
tribunale la causale degli ACB è irrilevante dal profilo del rischio indotto (STA
8.
agosto 1997 in re F.).
2.2
È
considerato fiduciario finanziario ai sensi dell’art. 7 LFid chi svolge
un’attività non occasionale nel campo finanziario, in particolare una o più
delle seguenti attività: consulenza negli investimenti (lett. a), gestione e
amministrazione di patrimoni (lett. b), intermediazione, commercio e
amministrazione di titoli e quote di proprietà (lett. c), intermediazione di
investimenti in materie prime e metalli e pietre preziose, divise e valori
segnatamente attraverso le borse operanti nei rispettivi rami (lett. d), operazioni
di cambio eseguite a titolo principale (lett. e), intermediazione e raccolta di
fondi per investimenti in generale (lett. f).
3.
3.1. Nell'evenienza
concreta RI 1 si trova da tempo in stato d'insolvenza comprovato da ACB. Tale
fatto non è peraltro contestato. La situazione, che perdura da oltre quattro
anni, non è migliorata in corso di causa.
Alla luce di quanto appena esposto, i
presupposti per la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 20 LFid sono
chiaramente soddisfatti (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LFid). Il termine assegnato
dal Consiglio di Stato (cfr. decisione 25 gennaio 2005) è trascorso infruttuoso.
Concedere al ricorrente ulteriori dilazioni per saldare i propri debiti
finirebbe per rendere responsabile lo Stato di eventuali danni patiti nel
frattempo dai clienti dello stesso.
3.2
Come già anticipato, la causale degli
ACB è irrilevante. Nell'ambito della procedura di revoca dell'autorizzazione,
non possono infatti più essere rimessi in discussione né i fatti e neppure le
sentenze civili che hanno condotto all'emissione degli ACB (cfr. sentenze agli
atti, 14 aprile 2000 e 13 marzo 2002). In concreto, neppure le ripercussioni
penali degli eventi che hanno condotto agli ACB in oggetto sono di rilevanza
per il presente giudizio. Ininfluente è in particolare il fatto che per gli
stessi fatti sia stato pronunciato, a livello penale, un decreto di non luogo a
procedere. In concreto, la revoca non è infatti fondata sui requisiti di
"ottima reputazione" o di "attività irreprensibile" posti
dai combinati art. 8 cpv. 1 lett. c e 8 cpv. 2 LFid (cfr. M. Mini, La legge
sull'esercizio delle professioni di fiduciario, CFPG, p 73).
Contrariamente a quanto addotto dall'insorgente,
non viola il principio di proporzionalità precludere all'autorità qualsiasi valutazione
circa la natura degli ACB. Come ha già avuto modo di rilevare questo tribunale,
una diversa conclusione arrischierebbe infatti di portare a conclusioni
contrarie al principio di uguaglianza sancito dalla costituzione federale.
3.3
Pure la censura relativa ai principi
generali che disciplinano l'istituto della revoca di un atto amministrativo va
disattesa. I principi enumerati dall'insorgente vanno infatti applicati unicamente
nel caso in cui la legge non determini tali presupposti. Come rilevato,
l'oggetto del contendere è disciplinato dalla LFid che fissa dettagliatamente i
motivi della revoca.
3.4
Per quanto attiene alla
costituzionalità della legge, messa in discussione dal ricorrente, si rileva
che la stessa è già stata ammessa dal Tribunale federale (cfr. M. Bianchetti,
Aspetti giuridici concernenti la LFid, in RDAT I-2000 p. 33), proprio in relazione
alla libertà di commercio e d'industria (art. 31 vCost).
Come già evidenziato l'autorizzazione in
oggetto è un permesso di polizia mediante il quale l'autorità accerta che il
richiedente può essere ammesso al libero esercizio della professione di fiduciario.
La misura in esame è sorretta da una sufficiente base legale (LFid) (M. Mini,
op. cit., pag. 40).
Ritenuto che l'attività di fiduciario pone
quest'ultimo a contatto con interessi patrimoniali altrui, che gli sono
affidati in cura, risponde senz'altro ad un interesse pubblico preponderante
revocare l'autorizzazione all'esercizio della professione agli operatori che
non offrono sufficienti garanzie di solvibilità. Occorre in particolare
tutelare il cliente dai rischi derivanti dall'attività di fiduciari
professionisti versanti in uno stato d'insolvenza comprovato da ACB. Le norme
legali devono preservare il cittadino da un danno possibile, e scongiurarlo. Il
requisito posto dall'art. 8 LFID è pertanto sorretto da un interesse pubblico
sufficiente.
La misura in esame, proporzionata allo
scopo, non viola pertanto la libertà economica nella sua essenza (art. 27, 36
Cost).
Vanno pertanto respinte siccome infondate le
censure sollevate dal ricorrente in ordine alla costituzionalità del requisito
posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso, infondato, dev'essere respinto. La tassa di giustizia,
proporzionata al lavoro occasionato dall'impugnativa è posta a carico dell'insorgente
secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dell'insorgente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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