52.2005.248
istanza di riesame concernente un ordine di ripristino
28 agosto 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
52.2005.248
Data decisione, Autorità:
28.08.2005, TRAM
Titolo:
istanza di riesame concernente un ordine di ripristino
REVISIONE
art. 29 COST
art. 65 LPAMM
Incarto n.
52.2005.248
Lugano
28 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 febbraio 1997 di
RI 1
RI 2
RI 3
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 5 febbraio 1997 (n. 513) del Consiglio
di Stato, che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dai ricorrenti
avverso la risoluzione 5 dicembre 1996 con cui il CO 1 ha evaso negativamente
l’istanza di riesame 23 ottobre 1996 presentata dagli insorgenti, confermando
il precedente ordine di ripristinare la piazzuola d’accesso sul fondo n. __________
RFD Minusio secondo i piani approvati;
vista la risposta 5 marzo
1997 del Consiglio di Stato;
richiamata la sentenza 14 luglio 2005 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che RI 1,
RI 2 e RI 3 sono comproprietari del fondo n. __________ RFD di Minusio su cui verso
la metà degli anni novanta è stato edificato uno stabile di 11 appartamenti;
che i ricorrenti hanno costruito una piazzuola
di scambio di dimensioni inferiori rispetto a quelle indicate nei piani di
costruzione;
che il
municipio, negato il permesso edilizio in sanatoria, ha loro ordinato il 17 novembre
1995 di rettificare l'accesso secondo il progetto approvato;
che il suddetto provvedimento municipale è
stato confermato dapprima dal Consiglio di Stato ed in seguito dal Tribunale cantonale
amministrativo con decisione 23 settembre 1996, cresciuta in giudicato;
che il 23
ottobre 1996 i ricorrenti hanno presentato un'istanza di riesame al municipio,
sostenendo che erano intervenuti importanti cambiamenti nella situazione
viaria, suscettibili di imporre la riconsiderazione dell'ordine di rettifica;
che il 5
dicembre seguente il municipio ha risposto di non poter ritornare sull'ordine
di rettifica confermato dalle autorità superiori;
che con
decisione 5 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il
ricorso interposto dai ricorrenti contro questa risoluzione municipale;
che il 9
agosto 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame interposto
contro il giudizio governativo, confermando essenzialmente l'inammissibilità
dell'istanza di riesame, ritenuto che il proprio precedente giudizio relativo
all'ordine di ripristino era cresciuto in giudicato;
che,
adito dai ricorrenti mediante ricorso di diritto pubblico, il 14 luglio 2005 il
Tribunale federale ha tuttavia annullato il giudizio di questo Tribunale e gli
ha rinviato gli atti di causa per nuova decisione;
che secondo
l'Alta corte le nuove circostanze intervenute dopo la chiusura dell'istruttoria
del precedente procedimento (declassamento della strada comunale d'accesso a
strada di quartiere dotata di posteggi e di dossi per moderare la velocità) assumono
un'importanza decisiva, tale da dover riesaminare il controverso provvedimento di
rettifica;
che,
stante quanto precede, il ricorso va pertanto accolto, annullando la
risoluzione municipale ed il giudizio governativo impugnato, rinviando gli atti
al CO 1 affinché, eseguiti gli accertamenti istruttori del caso, riesamini
l'ordine di ripristino da esso pronunciato il 17 novembre 1995;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo
Stato verserà ai ricorrenti, patrocinati da un legale, una congrua indennità
per ripetibili di entrambe le istanze ricorsuali cantonali.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
Fatti
1.1.
la decisione 5 febbraio 1997 del Consiglio di
Stato è annullata;
1.2.
la decisione 5 dicembre 1996 del CO 1 è
annullata;
1.3.
gli atti vengono rinviati al CO 1 affinché riesamini
l'ordine di ripristino pronunciato il 17 novembre 1995.
2. Non si
prelevano né tasse né spese.
3. Lo Stato
della Repubblica e cantone del Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 1'500.– a
titolo di ripetibili di entrambe le istanze ricorsuali cantonali.
4. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
Considerandi
2.
CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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