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Decisione

52.2005.249

fornitura e installazione dell'arredamento della cucina

7 settembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9 maggio 2005 il municipio di Sementina ha indetto un pubblico concorso,

retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e

l'installazione dell'arredamento della cucina della palestra e della sala

multiuso (FU n. 38/2005 pag. 3346). Il capitolato avvertiva che:

le posizioni base del modulo d'offerta

comprendono in principio apparecchi della ditta Electrolux. Con il consenso

della ditta stessa e segnatamente del suo rappresentante in Ticino vengono

allegati all'offerta i disegni redatti dalla ditta Electrolux. Sono possibili varianti

alle posizioni purché il livello qualitativo degli apparecchi e degli accessori

sia almeno equivalente.

L'oggetto della commessa era definito come

segue (pos. 1.01):

BE2-WS-C.3

Forno per friggere, cuocere e per

pasticceria

58015/89x800x1510 mm

Descrizione

Dimensioni 800x800x1410 mm

Potenza 12 kW

Tensione 400V/3-N

2 vani di cottura frittura GN2/1

Dimensioni 550x700x270 mm

Potenza 5.5 kW

Armadio riscaldante

Dimensioni 540x700x370 mm

Potenza 1.4 kW

Esecuzione:

Costruzione autoportante, completamente in

acciaio inossidabile

Vani di cottura in acciaio inossidabile con

appoggi laterali in lamiera, estraibile per la pulizia. Con robusta porta

autochiudente a cerniera, isolazione termica efficace e scarico vapore

Elementi riscaldanti all'interno.

Riscaldamento inferiore coperto da placca in ferro fucinato. Riscaldamento

inferiore e superiore regolabili individualmente tramite termostato con spia.

Riscaldamento superiore con regolatore di potenza in aggiunta.

Armadio riscaldante con pareti interne in

acciaio inossidabile e appoggi laterali. Ponte a battente con cerniere a desta

e sinistra. Riscaldamento regolabile tramite termostato con lampada spia

2 vassoi per torte e 2 griglie compresi.

Con zoccolo in acciaio al cromonichelio H

mm 110

La posizione 1.08 del capitolato prevedeva

inoltre la fornitura di una

Stufa da ristorazione

Consistente in:

Te 69

Elemento tavolo in ACN

594855 / 600x900x900

Accessibile da un lato solo

Esecuzione:

Costruzione autoportante, completamente in

acciaio inossidabile.

Ripostiglio aperto con 1 ripiano regolabile

in altezza. Copertura con un pannello in masonite impregnato e incollato sotto

e collegato all'apparecchio vicino tramite un binario di collegamento senza

viti.

LE 129-100.A

Elemento batteria miscelatrice

590011/200x900x900 mm

Sopra: batteria miscelatrice 3/4”

Sotto: scomparto installazioni 200 mm

Costruzione autoportante in acciaio

inossidabile

LE259-347.D

Cucina elettrica, MS94.EI.WS.a

590603/1000x900x900 mm

Descrizione:

Potenza 18 kW; Tensione: 400 V/3N

Sicurezza: 30.4 A

Sopra: piastra a grande superficie

“Supertherm”

840x740 mm 16 kW

Sotto:

Armadio riscaldante,

Dimensioni: 760x800x40 mm

Potenza: 2.0 kW

Esecuzione:

Costruzione autoportante completamente in

acciaio inossidabile. Copertura a conca

Piastra ad alta potenza “Supertherm”

incassata fissa, isolata verso il basso, con comando automatico ed elettronico

delle 4 zone di cottura, regolabili individualmente in modo continuo.

Delimitazione della temperatura

Armadio riscaldante con porte a battente

completamente in acciaio inossidabile.

Riscaldamento regolabile tramite termostato

con lampada spia.

La posizione

224.100 stabiliva infine che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior

offerente tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione:

Considerandi

Economicità 70%

Qualità dell'offerta 25%

-

Organizzazione dell'esecutore

per lo svolgimento dell'opera 40%

-

Referenze per lavori

analoghi

negli ultimi cinque anni 60%

Formazione apprendisti

5%

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte, fra cui quella

della CO 1 di fr. 115'132.00 e quelle delle ricorrenti RI 1 di fr. 83'345.88 e RI

2.

di fr. 89'273.55, che hanno offerto prodotti sostanzialmente analoghi.

Valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione,

con decisione il municipio ha scartato le offerte della RI 1 e della RI 2 ed

aggiudicato la commessa alla CO 1, prima in graduatoria con 5.613 punti. L'autorità

comunale ha giustificato l'esclusione delle offerte delle ditte qui ricorrenti,

asserendo che alle pos. 1.01 e 1.08 avevano proposto apparecchi

diversi da quelli richiesti e nemmeno simili, non idonei.

C. Contro la

predetta decisione la RI 1 e la RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Le ricorrenti sostengono anzitutto che il

capitolato è stato allestito al precipuo scopo di favorire i prodotti

Electrolux, commercializzati dall'aggiudicataria e dall'altra ditta rimasta in

gara. La decisione censurata, proseguono, sarebbe inoltre motivata in misura

insufficiente. Non permetterebbe in particolare di capire per qual motivo le loro

offerte non sarebbero conformi.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il municipio di Sementina, spiegando che il forno offerto

(pos. 1.01) servirebbe per la pizza e non per cuocere, friggere e per

pasticceria come richiesto dal capitolato. Le dimensioni della cucina elettrica

proposta dalle ricorrenti (pos. 1.08) sarebbero invece diverse da quelle

prescritte dal capitolato. Le ricorrenti non avrebbero inoltre dimostrato di

essere in grado di adattarle a quelle prescritte.

L'aggiudicataria non ha inoltrato

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipanti al concorso, le ricorrente sono legittimate a

contestare la decisione di esclusione. Se le eccezioni sollevate in proposito

risulteranno fondate, saranno ammesse ad impugnare l'aggiudicazione. Con questa

riserva, il ricorso – tempestivo – è ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno le ricorrenti postulano l'assunzione di

particolari prove.

2.2.1

Il committente è sostanzialmente libero nell'allestimento del

capitolato, ovvero nella definizione della prestazione richiesta e messa a

concorso. Il capitolato va comunque allestito in modo chiaro, completo e

preciso, descrivendo le prestazioni messe a concorso in modo univoco e privo di

contraddizioni, che permetta al committente di comparare le offerte tra loro e

di individuare quella migliore in modo oggettivo e rispettoso della parità di

trattamento (STA 26.7.05 in re __________; __________, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 193 seg.). Per le commesse edili e le

forniture il capitolato d'appalto deve basarsi sulle norme professionali in

vigore ed essere allestito secondo posizioni standardizzate e riconosciute

dalle categorie professionali (art. 6 cpv. 1 RLCPubb).

Nell'allestimento del capitolato va in ogni

caso tenuto presente che l'art. 9 cpv. 2 RLCPubb vieta - a meno che ciò

non sia giustificato dal particolare oggetto della commessa - di introdurvi prescrizioni

che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure

che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione

determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione “o

equivalente” sono ammesse soltanto nei casi in cui non sia possibile una descrizione

dell'og-getto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise.

L'esigenza di completezza e di precisione

deve in altri termini evitare di tradursi nell'imposizione di condizioni tali

da limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti (STA 23.4.04 in

re O.P.).

2.2

Secondo l'art. 29 LCPubb, offerte

deroganti dai moduli e dai progetti, oppure varianti nei metodi e nei programmi

d'esecuzione sono ammesse unicamente nei casi contemplati nell'avviso di gara.

Se i documenti di gara prevedono la possibilità di inoltrare varianti, precisa

l'art. 35 RLCPubb, essi stabiliscono le condizioni minime che devono

rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Il committente deve

in altri termini stabilire preventivamente i limiti entro i quali i concorrenti

possono inoltrare offerte deroganti dalle condizioni fissate dal bando. Deve

inoltre creare le premesse affinché le varianti ammissibili possano essere

valutate secondo gli stessi criteri d'aggiudicazione prestabiliti per le offerte

conformi al capitolato (Galli/Moser/Lang, op. cit., n. 369).

3.

Nell'evenienza concreta, il capitolato allestito dal municipio di

Sementina disattende manifestamente il divieto sancito dall'art. 9 RLCPubb. Per

esplicita ammissione del committente, esso è in effetti stato allestito sulla

base degli apparecchi Electrolux. Senza alcuna necessità, tuttavia, poiché l'oggetto

della commessa non presenta alcunché di particolare che possa giustificare

siffatta impostazione del capitolato. La possibilità di offrire varianti equivalenti

non elimina il difetto.

Le ricorrenti, pur avendo invano chiesto

ragguagli circa le modalità di valutazione delle varianti, non hanno impugnato

il capitolato. Inoltrando le loro offerte con prodotti alternativi l'hanno accettato

(art. 31 cpv. 2 RLCPubb). Da questo profilo non possono sollevare eccezioni

(art. 38 cpv. 3 LCPubb).

Nulla impedisce loro, tuttavia, di

contestare con successo le conseguenze che derivano dall'applicazione di un

capitolato affetto da vizi ai quali non può essere posto rimedio. Impostando il

capitolato in questo modo, il committente non ha in effetti disatteso

unicamente il divieto sancito dall'art. 9 RLCPubb, ma ha anche violato l'art.

35.

RLCPubb, omettendo di definire preventivamente i limiti delle varianti

ammissibili. Esso non ha in particolare stabilito quali aspetti della fornitura

messa a concorso fossero vincolanti ed inderogabili e quali condizioni invece

potessero essere soddisfatte mediante prodotti alternativi. Ha pertanto reso

illusoria la facoltà di inoltrare varianti (cfr. BEZ 2002 N. 11 pag. 40 seg. =

VB.2000.00275 - ZH).

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto e la decisione

impugnata annullata. Data la gravità dei difetti del capitolato, si prescinde

da un rinvio degli atti al municipio.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste

a carico del comune, poiché l'aggiudicataria non ha resistito all'impugnativa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29, 32, 36, 37, 38 LCPubb; 9, 35

RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 28 luglio 2005 del

municipio di Sementina è annullata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di Sementina, che rifonderà fr.

1'500.- alle ricorrenti a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. TM 9000

SA Tecnologia Moderna, 6592 S. Antonino,

2. municipio

di Sementina, 6514 Sementina,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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