52.2005.249
fornitura e installazione dell'arredamento della cucina
7 settembre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.249
Data decisione, Autorità:
07.09.2005, TRAM
Titolo:
fornitura e installazione dell'arredamento della cucina
BANDO
art. 29 LCPUBB
art. 6 cpv. 1 RLCPUBB
art. 9 cpv. 2 RLCPUBB
art. 35 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.249
Lugano
7 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 agosto 2005 delle
RI 1
RI 2
tutte patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 28 luglio 2005 del municipio
di Sementina, che esclude le offerte delle ricorrenti ed aggiudica alla CO 1
la fornitura e l'installazione dell'arredamento della cucina della palestra e
della sala multiuso;
vista la risposta 22 agosto
2005 del municipio di Sementina;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 9 maggio 2005 il municipio di Sementina ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e
l'installazione dell'arredamento della cucina della palestra e della sala
multiuso (FU n. 38/2005 pag. 3346). Il capitolato avvertiva che:
le posizioni base del modulo d'offerta
comprendono in principio apparecchi della ditta Electrolux. Con il consenso
della ditta stessa e segnatamente del suo rappresentante in Ticino vengono
allegati all'offerta i disegni redatti dalla ditta Electrolux. Sono possibili varianti
alle posizioni purché il livello qualitativo degli apparecchi e degli accessori
sia almeno equivalente.
L'oggetto della commessa era definito come
segue (pos. 1.01):
BE2-WS-C.3
Forno per friggere, cuocere e per
pasticceria
58015/89x800x1510 mm
Descrizione
Dimensioni 800x800x1410 mm
Potenza 12 kW
Tensione 400V/3-N
2 vani di cottura frittura GN2/1
Dimensioni 550x700x270 mm
Potenza 5.5 kW
Armadio riscaldante
Dimensioni 540x700x370 mm
Potenza 1.4 kW
Esecuzione:
Costruzione autoportante, completamente in
acciaio inossidabile
Vani di cottura in acciaio inossidabile con
appoggi laterali in lamiera, estraibile per la pulizia. Con robusta porta
autochiudente a cerniera, isolazione termica efficace e scarico vapore
Elementi riscaldanti all'interno.
Riscaldamento inferiore coperto da placca in ferro fucinato. Riscaldamento
inferiore e superiore regolabili individualmente tramite termostato con spia.
Riscaldamento superiore con regolatore di potenza in aggiunta.
Armadio riscaldante con pareti interne in
acciaio inossidabile e appoggi laterali. Ponte a battente con cerniere a desta
e sinistra. Riscaldamento regolabile tramite termostato con lampada spia
2 vassoi per torte e 2 griglie compresi.
Con zoccolo in acciaio al cromonichelio H
mm 110
La posizione 1.08 del capitolato prevedeva
inoltre la fornitura di una
Stufa da ristorazione
Consistente in:
Te 69
Elemento tavolo in ACN
594855 / 600x900x900
Accessibile da un lato solo
Esecuzione:
Costruzione autoportante, completamente in
acciaio inossidabile.
Ripostiglio aperto con 1 ripiano regolabile
in altezza. Copertura con un pannello in masonite impregnato e incollato sotto
e collegato all'apparecchio vicino tramite un binario di collegamento senza
viti.
LE 129-100.A
Elemento batteria miscelatrice
590011/200x900x900 mm
Sopra: batteria miscelatrice 3/4”
Sotto: scomparto installazioni 200 mm
Costruzione autoportante in acciaio
inossidabile
LE259-347.D
Cucina elettrica, MS94.EI.WS.a
590603/1000x900x900 mm
Descrizione:
Potenza 18 kW; Tensione: 400 V/3N
Sicurezza: 30.4 A
Sopra: piastra a grande superficie
“Supertherm”
840x740 mm 16 kW
Sotto:
Armadio riscaldante,
Dimensioni: 760x800x40 mm
Potenza: 2.0 kW
Esecuzione:
Costruzione autoportante completamente in
acciaio inossidabile. Copertura a conca
Piastra ad alta potenza “Supertherm”
incassata fissa, isolata verso il basso, con comando automatico ed elettronico
delle 4 zone di cottura, regolabili individualmente in modo continuo.
Delimitazione della temperatura
Armadio riscaldante con porte a battente
completamente in acciaio inossidabile.
Riscaldamento regolabile tramite termostato
con lampada spia.
La posizione
224.100 stabiliva infine che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior
offerente tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione:
Considerandi
Economicità 70%
Qualità dell'offerta 25%
-
Organizzazione dell'esecutore
per lo svolgimento dell'opera 40%
-
Referenze per lavori
analoghi
negli ultimi cinque anni 60%
Formazione apprendisti
5%
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte, fra cui quella
della CO 1 di fr. 115'132.00 e quelle delle ricorrenti RI 1 di fr. 83'345.88 e RI
2.
di fr. 89'273.55, che hanno offerto prodotti sostanzialmente analoghi.
Valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione,
con decisione il municipio ha scartato le offerte della RI 1 e della RI 2 ed
aggiudicato la commessa alla CO 1, prima in graduatoria con 5.613 punti. L'autorità
comunale ha giustificato l'esclusione delle offerte delle ditte qui ricorrenti,
asserendo che alle pos. 1.01 e 1.08 avevano proposto apparecchi
diversi da quelli richiesti e nemmeno simili, non idonei.
C. Contro la
predetta decisione la RI 1 e la RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Le ricorrenti sostengono anzitutto che il
capitolato è stato allestito al precipuo scopo di favorire i prodotti
Electrolux, commercializzati dall'aggiudicataria e dall'altra ditta rimasta in
gara. La decisione censurata, proseguono, sarebbe inoltre motivata in misura
insufficiente. Non permetterebbe in particolare di capire per qual motivo le loro
offerte non sarebbero conformi.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio di Sementina, spiegando che il forno offerto
(pos. 1.01) servirebbe per la pizza e non per cuocere, friggere e per
pasticceria come richiesto dal capitolato. Le dimensioni della cucina elettrica
proposta dalle ricorrenti (pos. 1.08) sarebbero invece diverse da quelle
prescritte dal capitolato. Le ricorrenti non avrebbero inoltre dimostrato di
essere in grado di adattarle a quelle prescritte.
L'aggiudicataria non ha inoltrato
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipanti al concorso, le ricorrente sono legittimate a
contestare la decisione di esclusione. Se le eccezioni sollevate in proposito
risulteranno fondate, saranno ammesse ad impugnare l'aggiudicazione. Con questa
riserva, il ricorso – tempestivo – è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno le ricorrenti postulano l'assunzione di
particolari prove.
2.2.1
Il committente è sostanzialmente libero nell'allestimento del
capitolato, ovvero nella definizione della prestazione richiesta e messa a
concorso. Il capitolato va comunque allestito in modo chiaro, completo e
preciso, descrivendo le prestazioni messe a concorso in modo univoco e privo di
contraddizioni, che permetta al committente di comparare le offerte tra loro e
di individuare quella migliore in modo oggettivo e rispettoso della parità di
trattamento (STA 26.7.05 in re __________; __________, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 193 seg.). Per le commesse edili e le
forniture il capitolato d'appalto deve basarsi sulle norme professionali in
vigore ed essere allestito secondo posizioni standardizzate e riconosciute
dalle categorie professionali (art. 6 cpv. 1 RLCPubb).
Nell'allestimento del capitolato va in ogni
caso tenuto presente che l'art. 9 cpv. 2 RLCPubb vieta - a meno che ciò
non sia giustificato dal particolare oggetto della commessa - di introdurvi prescrizioni
che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure
che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione
determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione “o
equivalente” sono ammesse soltanto nei casi in cui non sia possibile una descrizione
dell'og-getto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise.
L'esigenza di completezza e di precisione
deve in altri termini evitare di tradursi nell'imposizione di condizioni tali
da limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti (STA 23.4.04 in
re O.P.).
2.2
Secondo l'art. 29 LCPubb, offerte
deroganti dai moduli e dai progetti, oppure varianti nei metodi e nei programmi
d'esecuzione sono ammesse unicamente nei casi contemplati nell'avviso di gara.
Se i documenti di gara prevedono la possibilità di inoltrare varianti, precisa
l'art. 35 RLCPubb, essi stabiliscono le condizioni minime che devono
rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Il committente deve
in altri termini stabilire preventivamente i limiti entro i quali i concorrenti
possono inoltrare offerte deroganti dalle condizioni fissate dal bando. Deve
inoltre creare le premesse affinché le varianti ammissibili possano essere
valutate secondo gli stessi criteri d'aggiudicazione prestabiliti per le offerte
conformi al capitolato (Galli/Moser/Lang, op. cit., n. 369).
3.
Nell'evenienza concreta, il capitolato allestito dal municipio di
Sementina disattende manifestamente il divieto sancito dall'art. 9 RLCPubb. Per
esplicita ammissione del committente, esso è in effetti stato allestito sulla
base degli apparecchi Electrolux. Senza alcuna necessità, tuttavia, poiché l'oggetto
della commessa non presenta alcunché di particolare che possa giustificare
siffatta impostazione del capitolato. La possibilità di offrire varianti equivalenti
non elimina il difetto.
Le ricorrenti, pur avendo invano chiesto
ragguagli circa le modalità di valutazione delle varianti, non hanno impugnato
il capitolato. Inoltrando le loro offerte con prodotti alternativi l'hanno accettato
(art. 31 cpv. 2 RLCPubb). Da questo profilo non possono sollevare eccezioni
(art. 38 cpv. 3 LCPubb).
Nulla impedisce loro, tuttavia, di
contestare con successo le conseguenze che derivano dall'applicazione di un
capitolato affetto da vizi ai quali non può essere posto rimedio. Impostando il
capitolato in questo modo, il committente non ha in effetti disatteso
unicamente il divieto sancito dall'art. 9 RLCPubb, ma ha anche violato l'art.
35.
RLCPubb, omettendo di definire preventivamente i limiti delle varianti
ammissibili. Esso non ha in particolare stabilito quali aspetti della fornitura
messa a concorso fossero vincolanti ed inderogabili e quali condizioni invece
potessero essere soddisfatte mediante prodotti alternativi. Ha pertanto reso
illusoria la facoltà di inoltrare varianti (cfr. BEZ 2002 N. 11 pag. 40 seg. =
VB.2000.00275 - ZH).
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto e la decisione
impugnata annullata. Data la gravità dei difetti del capitolato, si prescinde
da un rinvio degli atti al municipio.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste
a carico del comune, poiché l'aggiudicataria non ha resistito all'impugnativa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29, 32, 36, 37, 38 LCPubb; 9, 35
RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 28 luglio 2005 del
municipio di Sementina è annullata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di Sementina, che rifonderà fr.
1'500.- alle ricorrenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. TM 9000
SA Tecnologia Moderna, 6592 S. Antonino,
2. municipio
di Sementina, 6514 Sementina,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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