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Decisione

52.2005.25

Autorizzazione a portare il titolo di professore

12 luglio 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12 novembre

2002 il ricorrente dr. RI 1, medico specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha chiesto al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

di accertare che era autorizzato a portare il titolo di “professore”, da

anteporre al grado accademico di dottore in medicina seguito dalla specifica

dicitura per esteso riguardo l'ambito della docenza stessa.

A sostegno dell'istanza, ha allegato:

a)

la dichiarazione del

prof. __________, direttore del Dipartimento di Scienze Antropologiche dell'Università

degli studi di __________, fatta a __________ il 2 ottobre 2000, attestante che

il Prof. RI 1 è docente presso il Dottorato di Ricerca in Antropologia per l'A.A.

2000/2001 in qualità di specialista in psichiatria nell'indirizzo etnomedico.

b)

il decreto 12 aprile

2000 del Rettore della L.U.de.S., Università degli Studi di Scienze Umane e

Tecnologiche di __________, che nomina il prof. RI 1 Professore Titolare

della Cattedra di Psichiatria presso la Facoltà di Medicina.

c)

il decreto 12 aprile

2000 del Rettore della L.U.de.S., Università degli Studi di Scienze Umane e

Tecnologiche di __________, che nomina il prof. RI 1 Professore Titolare

della Cattedra di Psichiatria presso la Facoltà di Medicina, nella Scuola di specializzazione in

Psicoterapia.

d)

la dichiarazione 10

ottobre 2000 con cui la

Direttrice del Dipartimento

di lavoro sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera

italiana (SUPSI) certifica che il prof. RI 1 svolge funzioni d'insegnamento

per le materia di psicopatologia e psichiatria presso il

dipartimento in questione.

e)

il calendario

provvisorio del corso di formazione di clinica analitica integrata nel

lavoro istituzionale, organizzato dall'Istituto freudiano per la clinica,

terapia e la scienza durante l'anno accademico 2002-2003 in collaborazione con il Centro di Clinica Psicoanalitica

di __________, dal quale risulta che il 31 gennaio 2003 il dr. RI 1 ed un altro

docente avrebbero tenuto una lezione sugli psicofarmaci nella clinica

integrata.

Il giorno seguente il ricorrente ha

ulteriormente prodotto il programma del dottorato di ricerca in criminologia

clinica della L.U.de.S. per l'anno accademico 2000/2001 dal quale risulta che

faceva parte del corpo docente.

B. Sentito il

parere del Medico cantonale, il 13 marzo 2003 l'Ufficio di sanità ha comunicato

al richiedente che le attestazioni b, c, d ed e,

allegate all'istanza erano irrilevanti, poiché si tratta di attività di

insegnamento in istituti privi di riconoscimento universitario ufficiale. L'ha

inoltre invitato a documentare con una dichiarazione ufficiale del Rettorato

dell'Università di __________, il conferimento e l'ulteriore sussistenza del

titolo di professore, che l'avrebbe abilitato a portarlo secondo la variante

“università straniere”.

Il 25 novembre 2003 il ricorrente ha

trasmesso al DSS la dichiarazione 10 novembre 2003, rilasciatagli dal rettore

dell'università di ____________________, attestante che the Prof. Doctor in Med.

RI 1 is a professor by this University at the

Faculty of Medicine, Chair of Psichiatry, in quality of Visiting Professor.

Il 15 luglio 2004 il dr. RI 1 ha

ulteriormente informato il DSS di aver rassegnato le dimissioni dalla L.U.de.S.,

ma di avere nel frattempo iniziato a svolgere le seguenti attività accademiche:

f)

docente all'Università

Statale di __________ (sede __________), Facoltà di sociologia, responsabile

dell'insegnamento e del laboratorio I gruppi giovanili nella metropoli

(dal 2003);

g)

Università Statale di __________

(sede __________), Facoltà di sociologia, nonché cultore della materia

in Criminologia minorile ed in Sociologia della devianza;

h)

Università degli Studi

di __________, Dipartimento di Scienze Antropologiche. Dottorato di ricerca in

Antropologia, docente di Psicopatologia (dal 2000 al 2004);

i)

Università degli Studi

di __________, Dipartimento di Scienze Antropologiche. Dottorato di ricerca in

Antropologia; indirizzo etnomedico; docente di Psicopatologia (dal

2004);

j)

Università degli Studi

dell'__________ in collaborazione con la L.U.de.S.

Dottorato di ricerca in criminologia, docente di Psicopatologia. Anno

accademico 2003-2004;

k)

Università degli Studi

dell'__________, Facoltà di scienze della formazione, corso di laurea in

scienze dell'investigazione; docente responsabile dei seminari e laboratori di psicologia,

psicologia giuridica e psicopatologia; dal 2003;

l)

Università di __________

Facoltà di medicina, Cattedra di psichiatria, Docente di psichiatria e

psicopatologia. Dal 2003;

m)

Università di __________.

Dipartimento di psicologia. Sezione di psicologia investigativa e

psicopatologia delle condotte criminali. Corso di perfezionamento di psicopatologia

delle condotte criminali. Docente di psicopatologia. Dal 2004;

n)

Docente titolare di psichiatria

e psicopatologia in altre due università italiane, Facoltà di Medicina,

Cattedra di psichiatria, di cui tuttavia non riteneva prudente indicare il nome

perché erano state oggetto di telefonate anonime diffamatorie, il cui autore

non era ancora stato individuato dalla magistratura presso la quale era stata inoltrata

una querela contro ignoti.

Allo scritto non era allegata particolare

documentazione.

Il 9 agosto 2004 il ricorrente ha infine

trasmesso al DSS una copia della lettera 19 luglio 2004 con cui il Direttore

della Scuola di specializzazione in medicina legale dell'Università degli studi

di __________ gli comunicava che il Consiglio della scuola gli aveva conferito

un incarico di insegnamento di 10 ore di criminologia (4° anno).

C. Con

decisione 16 settembre 2004 il DSS ha respinto l'istanza, rilevando che il richiedente

non aveva comprovato che gli incarichi di insegnamento di cui si prevaleva gli

conferissero il diritto di portare il titolo di professore.

D. Con

giudizio 11 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal dr. RI 1.

Disattese le censure di natura formale,

sollevate dal ricorrente con riferimento al diritto di essere sentito

personalmente in contraddittorio, alla sufficienza della motivazione, alla

posizione del Medico cantonale che gli sarebbe particolarmente ostile, il Governo

ha anzitutto rilevato che i membri della FMH possono anteporre il titolo di professore

al grado accademico soltanto se riconducibile alla facoltà di medicina di

un'università svizzera riconosciuta. Titoli accademici riferiti ad altre

facoltà vanno invece posposti al nome ed al cognome con l'indicazione della

relativa facoltà.

Richiamato l'obbligo sancito dall'art. 70 LSan

di pubblicizzare le attività degli operatori sanitari in modo corretto e misurato,

informando oggettivamente l'utenza, l'Esecutivo cantonale ha poi negato che gli

incarichi universitari fatti valere dall'insorgente potessero giustificare il

porto del titolo di professore anteposto al nome.

E. Contro il

predetto giudizio il dr. RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione rifiutata

con effetto retroattivo al momento della segnalazione.

Nel suo lungo, articolato e circostanziato

allegato, l'insorgente si sofferma anzitutto lungamente sull'atteggiamento

ostile che il medico cantonale avrebbe assunto nei suoi confronti, stigmatizzandone

gli interventi nell'ambito della presenta procedura.

Dal profilo dei fatti, rileva poi di aver

ottenuto nuovi incarichi d'insegnamento presso l'università di __________, di __________

e di __________ __________ e di essere in predicato per diventare professore

associato presso l'università __________ di __________. Dal profilo del

diritto, dopo alcune censure di natura procedurale, il ricorrente osserva

invece che non esistono norme di regolamento che disciplinino il porto del

titolo di professore. Sussisterebbe una lacuna che non potrebbe essere colmata

dalle prese di posizione del medico cantonale. Chiede che venga indetta un'udienza

in contraddittorio per accertare in particolare la presentazione tempestiva

della documentazione attestante l'attribuzione di incarichi di insegnamento

giustificanti l'autorizzazione a fare uso del titolo di professore. Contesta

in seguito che il Consiglio di Stato non abbia tenuto conto dell'incarico di

professore a contratto conferitogli dalla Scuola di specializzazione in

medicina legale della Facoltà di medicina dell'università di __________. Nega

infine che il titolo spetti soltanto ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il DSS, che non formulano

particolari osservazioni.

G. Con la

replica, l'insorgente evidenzia che il Bollettino FMH /n. 9/2005 pag. 261) ha

recentemente reso noto che l'università di __________ gli conferito un incarico

d'insegnamento quale professore a contratto. Censura nuovamente che il giudizio

impugnato abbia omesso di considerare l'incarico d'insegnamento conferitogli

dall'università di __________. Chiede di essere autorizzato a definirsi Prof.

dr. med. RI 1, docente di criminologia psicopatologica alla facoltà di medicina

dell''università di __________.

H. Con la

duplica il Consiglio di Stato ed il DSS hanno ribadito la richiesta di conferma

del giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Prima

di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre accertare la competenza

del Tribunale cantonale amministrativo. Notoriamente, la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo non è stabilita per clausola generale, ma

secondo il cosiddetto sistema enumerativo. Il ricorso ad esso è dato unicamente

nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2).

1.2. La decisione governativa impugnata si

fonda sull'art. 70 LSan, che regola la pubblicità degli operatori sanitari,

subordinando la menzione di titoli accademici esteri all'autorizzazione del

dipartimento. Nessuna disposizione di legge prevede la possibilità di impugnare

davanti a questo tribunale le decisioni di rifiuto dell'autorità cantonale. A

dispetto dell'indicazione data dal Consiglio di Stato nel giudizio censurato,

il ricorso dovrebbe di conseguenza essere dichiarato irricevibile.

1.3. Il controverso diniego dell'autorizzazione

limita tuttavia il ricorrente nell'esercizio di un'attività lucrativa. La

vertenza in esame si configura pertanto come una contestazione di carattere civile

ai sensi dell'art. 6 CEDU (cfr. DTF 125 I 7, consid. 4; DTF 21.6.2000 in re B.,

in RDAT II-2000 N. 94; DTF 15. 7.1994 in re S., in RDAT I-1995 N. 11; 7.9.2001

in re B.). Deve quindi essere data la possibilità di sottoporla al sindacato di

un'autorità giudiziaria indipendente. Non prevedendo questa possibilità, la LSan

non risponde alle esigenze minime poste dalla succitata norma convenzionale.

Per porre rimedio all'insufficienza dell'ordinamento

giuridico cantonale, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituirsi

al legislatore arrogandosi competenze che la legge non gli conferisce. Esso può

tutt'al più dedurre la propria competenza da un'interpretazione della legge

conforme all'art. 6 CEDU (DTF 121 II 122; contra Borghi/Corti, op. cit.,

ad art. 60 PAmm, n. 3 in fine).

Da questo profilo, considerato che il

provvedimento in esame è strettamente connesso all'esercizio di un'attività

soggetta ad autorizzazione, il cui diniego è deducibile a questo tribunale

(art. 59 cpv. 5 LSan), non appare lesivo del diritto ammettere che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo non si limiti alle vertenze

relative al rilascio od al rifiuto di tali permessi, ma si estenda alle

contestazioni di natura accessoria.

Di fronte alle gravi carenze dell'ordinamento

dei mezzi d'impugnazione istituito dalla LSan ed ai ritardi accumulati dal

legislatore nell'adattare l'ordinamento giudiziario cantonale alle esigenze

poste dall'art. 6 CEDU, non si può invero pretendere che questo tribunale

continui a declinare la propria competenza, emanando giudizi di irricevibilità,

che possono essere impugnati con sicuro successo davanti al Tribunale federale

(cfr. RDAT II-2000 N. 94).

1.4. Il ricorso, tempestivamente proposto

dal diretto interessato, può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove richieste non appaiono invero idonee a

procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

giudizio. Parimenti da respingere è la domanda di indire un'udienza in

contraddittorio per permettere al ricorrente di documentare la tempestiva presentazione

della documentazione che a suo avviso giustificherebbe il rilascio dell'autorizzazione

negata.

La procedura davanti a questo tribunale è

scritta.

1.5. Le lunghe disquisizioni, sviluppate

dall'insorgente attorno all'atteggiamento, a suo dire ostile, che il Medico

cantonale avrebbe assunto nei suoi confronti, non giovano in nessun caso alla

sua causa. Il Medico cantonale si è limitato ad esprimere un preavviso. Il

ricorrente non l'ha mai d'altro canto formalmente ricusato (art. 32 PAmm, 27

CPC), ma è passato ad atti successivi, perdendo così il diritto di ricusarlo

(art. 29 cpv. 4 CPC). Nell'atteggiamento del Medico cantonale non sono infine riscontrabili

motivi che avrebbero potuto giustificare una ricusa.

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 70 LSan, disciplinante la pubblicità degli operatori sanitari, la pubblicità

relativa alle attività degli operatori sanitari deve essere fatta in modo

corretto e misurato. Essa ha per scopo un'oggettiva informazione dell'utenza. Pertanto

è vietato l'uso di denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno

il pubblico (cpv. 1). L'indicazione delle specialità FMH, FVH e SSO è autorizzata

d'ufficio (cpv. 2). La menzione di diplomi di istituti privati, di titoli di

specialista o di titoli accademici esteri deve essere autorizzata dal

Dipartimento (cpv. 3).

Il testo attuale della norma è scaturito

dall'emendamento apportato il 19 dicembre 2002 (BU 2001, 189) allo scopo di

introdurre un criterio generale ed astratto, che

definisse in positivo il concetto e le finalità della pubblicità (cfr.

messaggio n. 4544 del 26 giugno 1996 concernente alcune modifiche della legge

sulla promozione della salute).

È considerata pubblicità ogni comportamento

specificatamente finalizzato all'acquisizione di clientela. Se un determinato

atteggiamento costituisca o meno una forma di pubblicità, va stabilito secondo

l'opinione comune, applicando criteri oggettivi. Decisivo è l'effetto prodotto

dal messaggio pubblicitario sul suo destinatario (cfr. in tal senso Fehlmann/Zindel,

Kommentar zum Anwalts-gesetz, ad art. 12 n. 113).

La pubblicità degli operatori sanitari, un

tempo praticamente vietata (Heinrich Honsell, Handbuch des Arztrechts, Zurigo

1994, pag. 232), è ora ammessa nella misura in cui costituisce una forma d'informazione

volta a facilitare l'utente nella scelta del professionista che meglio risponde

alle sue esigenze specifiche. Essa deve quindi essere anzitutto veritiera,

trasparente e completa. Vietata è di riflesso la pubblicità ingannevole, in

quanto deliberatamente menzognera o anche solo fuorviante per omissione. La

pubblicità deve inoltre essere commisurata al bisogno d'informazione dell'utente

ed evitare di suscitare aspettative ingiustificate. Inammissibili sono in particolare

forme di pubblicità aggressive, insistenti od adescanti mediante suggestione. Il

messaggio pubblicitario deve limitarsi a facilitare la scelta dell'operatore

sanitario da parte dell'utente; obbiettivo, al quale deve rimanere subordinato

l'interesse dell'operatore sanitario alla sua promozione professionale. Deve

quindi essere chiaro ed insuscettibile di creare confusione.

L'uso di titoli di studio, di

specializzazione e di ulteriori qualifiche professionali è ammesso a condizione

che corrispondano a competenze effettivamente acquisite. Oltre alle regole sin

qui illustrate, tale uso deve in particolare rispettare il principio sancito

dall'art. 2 LCSl, che considera sleale e illecito qualsiasi comportamento o

pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede,

che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.

Principio, questo, che è concretizzato dall'art. 3 lett. c LCSl, secondo cui

agisce in modo sleale chiunque si serve di titoli o denominazioni professionali

non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali (cfr. DTF

50.

I 150 seg.; Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, II. ed., Berna

1997, n. 193 seg.; Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, ad art. 3 lett. c UWG

n. 19).

2.2

Secondo l'art. 21 del codice

deontologico della Federazione dei medici svizzeri (FMH), disciplinante l'uso

di titoli, l'uso abusivo di titoli è vietato. Il medico può usare unicamente

titoli universitari rilasciati da un'università svizzera o da università estere

riconosciute equivalenti. I titoli accademici esteri devono sempre essere citati

con il loro luogo di provenienza.

Di per sé, la norma è applicabile soltanto

ai medici membri della FMH. Non appare tuttavia inammissibile farvi riferimento

nella misura in cui, codificando le regole valide per la maggior parte dei

medici svizzeri, consente indirettamente anche di valutare l'impatto che l'uso

dei titoli produce a livello di opinione pubblica.

Da questa norma, l'autorità cantonale ha

dedotto che il titolo di professore, abilitato presso un'università estera

riconosciuta equivalente, non possa precedere il nome del detentore. Questa

prerogativa sarebbe riservata ai professori accreditati presso un'università

svizzera. La deduzione può essere condivisa soltanto nella misura in cui l'anteposizione

del titolo di professore, dal profilo pratico, non appare conciliabile con l'obbligo

di abbinare i titoli accademici esteri con il loro luogo di provenienza (Prof.

Università estera A dr. med. XY). Come viene tollerato che il titolo di

dottore, conseguito presso un'università estera, venga anteposto al nome, senza

nemmeno specificarne la provenienza, non sembrerebbe tuttavia fuori luogo

ammettere che per il titolo di professore l'indicazione del luogo di

provenienza possa essere apposta soltanto dopo il nome del detentore (Prof.

dr. med. XY, professore Università estera A).

Il titolo accademico estero deve essere

equivalente a quello svizzero nel suo insieme. Il titolo di professore, in

particolare, non deve soltanto riallacciarsi ad un'università estera riconosciuta,

ma deve corrispondere a quello rilasciato da un'università svizzera anche dal

profilo della sua dignità intrinseca, segnatamente dei requisiti che devono

essere soddisfatti per conseguirlo. Determinante è infatti l'effetto pubblicitario

prodotto dal messaggio che il titolo accademico incorpora, ovvero il significato

che comunemente gli viene attribuito dall'opinione pubblica del luogo in cui

viene utilizzato. In ossequio ai principi di verità e di trasparenza, eventuali

divergenze di contenuto vanno adeguatamente specificate.

In quest'ambito, va ancora rilevato che, per

principio, il titolo di professore può essere portato soltanto se ad esso

corrisponde l'esercizio effettivo di un'attività didattica. Cessata la funzione

d'insegnamento, può essere ulteriormente portato soltanto con la precisazione già

professore di xx presso l'università di yy. Lo esige il principio di verità

che governa la materia.

3.

3.1. Nel

caso concreto, il ricorrente ha chiesto al DSS di autorizzarlo ad anteporre il

titolo di professore al suo nome ed al suo titolo di dottore in medicina. A

tale scopo ha fatto valere una lunga serie di incarichi d'insegnamento

conferitigli da varie università in prevalenza italiane. In corso di procedura

ne ha aggiunti altri, specificando più o meno chiaramente la natura del

rapporto instaurato con la singola università o con istituti aggregati. Tutti

gli incarichi ottenuti sono a tempo parziale. La maggior parte sono inoltre a

tempo determinato, in genere per un semestre.

In questa sede, con la replica, il

ricorrente si è determinato a chiedere di essere autorizzato a qualificarsi Prof.

dr. med. RI 1, docente di criminologia psicopatologica alla facoltà di medicina

dell'università di __________. La materia del contendere può quindi essere

circoscritta a questo specifico incarico universitario, prescindendo da un

esame volto a stabilire se il ricorrente possa essere autorizzato a portare il

titolo di professore in quanto riferito ad un altro dei numerosi incarichi

didattici che ha addotto.

3.2

L'incarico sul quale il ricorrente ha

incentrato la sua richiesta si configura come un rapporto di professore a

contratto, instaurato con la Scuola di specializzazione in medicina legale

aggregata alla Facoltà di medicina dell'Università di __________ per l'anno accademico

2004/2005. Esso comporta un onere complessivo di 10 ore d'insegnamento di

criminologia al IV. anno di corso per un compenso di 250 €.

La figura del professore a contratto dell'ordinamento

universitario italiano si differenzia da quelle del professore ordinario,

straordinario od associato. I professori a contratto si distinguono in particolare

da quelli di ruolo perché svolgono attività didattiche integrative di quelle

ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzate all'acquisizione di

significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal

mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi

di alta qualificazione scientifica o professionale (cfr. art. 25 del Decreto

del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, Riordinamento della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209

del 31 luglio 1980).

Dagli atti prodotti dal ricorrente risulta

che con sentenza n. 870 del 29 gennaio 1980 la Corte di Cassazione italiana ha

stabilito che i professori a contratto possono portare il titolo di professore,

accompagnandolo tuttavia dalla specificazione a contratto presso la facoltà

... Il diritto dei professori a contratto in forza presso università italiane

a fregiarsi del titolo di professore, sia pure con le dovute precisazioni, rimane

circoscritto all'ambiente universitario italiano. Non si estende

necessariamente alla Svizzera, dove la figura del professore a contratto è

sconosciuta.

Resta comunque ancora da stabilire se questa

categoria di docenti non possa essere autorizzata a portare il titolo di

professore anche in base all'ordinamento legale svizzero.

Ora, il porto del titolo di professore universitario

di medicina, in Svizzera, è per nota ed inveterata consuetudine, oltre che per

esplicita disposizione degli ordinamenti professionali di categoria, riservato

esclusivamente ai professori ordinari o straordinari, ovvero ai docenti che, rispondendo

a particolari requisiti di legge, hanno formalmente conseguito l'abilitazione

ad insegnare in un ateneo svizzero od estero riconosciuto equivalente. Esclusi

da questa prerogativa sono invece i liberi docenti (Privatdozenten) e gli

incaricati di corsi (Lehbeauftragte, chargés de cours); categoria, quest'ultima,

che più si apparenta a quella dei professori a contratto.

Ne discende che lo statuto di semplice

professore a contratto presso l'Università di __________ non permette di

riconoscere al ricorrente il diritto di portare il titolo di professore,

anteposto a quello di dottore in medicina ed al proprio nome. Irrilevante è il

fatto che l'ateneo in questione sia riconosciuto equivalente ad un'università

svizzera. Decisivo ai fini del diniego dell'autorizzazione, così come è stata

richiesta dall'insorgente, è il fatto che il titolo di professore a contratto presso

un'università italiana, nell'ordinamento svizzero non può essere considerato

equivalente a quello di professore ordinario o straordinario. Priva di rilievo

è pure la circostanza che il porto del titolo di professore non sia disciplinato

esplicitamente dalla legge o da un regolamento, ma sia regolato dall'ordinamento

deontologico di un'associazione professionale. Determinante ai fini del

giudizio è il fatto che l'applicazione costante di queste normative di diritto

privato ha comunque definito il significato che viene comunemente attribuito al

titolo di professore di medicina. Estendere ai professori a contratto,

accreditati presso università italiane, il diritto a portare il titolo di

professore susciterebbe inevitabilmente confusione nel pubblico circa l'effettiva

valenza del titolo, che non può oggettivamente essere considerato equipollente

a quello di professore ordinario o straordinario abilitato presso un'università

svizzera. Suscitando apparenze non corrispondenti alla realtà, contravverrebbe

dunque ai principi di correttezza e di oggettività dell'informazione contenuta

nel messaggio pubblicitario che il titolo di professore incorpora.

Invano chiede il ricorrente di anteporre al

suo nome il titolo di professore, precisando in seguito docente di

criminologia psicopatologica alla facoltà di medicina dell'Università di __________.

L'anteposizione del titolo di professore e l'omissione della precisazione

a contratto è fuorviante. Non ragguaglia correttamente il destinatario dell'informazione

circa lo statuto effettivo dell'insorgente. Particolarmente inammissibile è l'anteposizione

del titolo di professore, essendo notorio che l'attenzione del destinatario di

un messaggio promozionale si concentra sulla prima parte dell'informazione,

scemando rapidamente in seguito.

Ammissibile, in quanto conforme all'effettiva

situazione del ricorrente, sarebbe semmai l'indicazione professore a

contratto presso la Scuola di specializzazione in medicina legale della facoltà

di medicina dell'Università di __________ per l'anno accademico 2004/2005, posposta

al titolo di dottore in medicina, al nome ed alla specializzazione. Essendo l'anno

accademico ormai terminato non mette tuttavia conto esaminare ulteriormente

questa ipotesi.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La

tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta

a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 70 LSan, 6 CEDU, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Dipartimento

della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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