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Decisione

52.2005.251

Riconoscimento di un diploma di maturità professionale per tecnico delle attività alberghiere italiano

12 dicembre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui

ricorrente, ha conseguito il diploma di maturità professionale per tecnico

delle attività alberghiere presso l'Istituto professionale di Stato per i

servizi alberghieri e della ristorazione di Maratea (Italia).

b) Il 31

ottobre 2000, il Dipartimento degli interni del Canton Sciaffusa ha autorizzato

il ricorrente a gestire una pizzeria, previo superamento di un esame in ambito

giuridico.

B.

a) Con decisione 9 dicembre 2004 l'Ufficio

federale della formazione professionale e della tecnologia ha riconosciuto l'attestato

di maturità professionale italiano equivalente ad un attestato federale di

capacità di assistente d'albergo e di ristorazione.

b) La GastroTicino, con lettera 21 dicembre

2004, ha informato il ricorrente che il diploma riconosciuto dall'Ufficio

federale non sarebbe equivalso al certificato di capacità per esercenti Tipo I

per cui, al fine di gestire un ristorante in Ticino, avrebbe dovuto frequentare

un corso specifico.

c) Con istanza 25 gennaio 2005 RI 1 si è

rivolto alla Divisione della formazione professionale chiedendo che il

certificato italiano, riconosciuto a livello europeo e nel Canton Sciaffusa,

venisse riconosciuto pure nel nostro Cantone.

C. Con decisione 22 febbraio 2005 la Divisione della formazione

professionale (DFP) ha respinto la richiesta sostenendo che il tipo di

certificato riconosciuto a livello federale, secondo la legislazione vigente,

non esonererebbe il ricorrente dal frequentare un corso per esercenti in

Ticino.

D. RI 1 è insorto contro la suddetta decisione presso il CO 1 postulando

essenzialmente il riconoscimento in Ticino del certificato rilasciato nel

Canton Sciaffusa.

E.

Il Consiglio di Stato, cui è stato trasmesso l'incarto

per competenza, ha respinto il gravame rilevando che il certificato di capacità

avrebbe unicamente valenza cantonale e che il sistema sciaffusano sarebbe

diverso da quello ticinese, per cui non si potrebbe parificare l'attestato

rilasciato dal Canton Sciaffusa con quello ticinese. L'obbligo di frequentazione

di un corso in Ticino al fine di gestire un locale pubblico non sarebbe

pertanto censurabile.

F.

Avverso il giudizio governativo, RI 1 insorge

ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento.

In via principale, il ricorrente postula il riconoscimento dell'equipollenza

dei certificati sciaffusano e italiano, eventualmente previa prova di

conoscenze in ambito legislativo. In via subordinata, chiede che l'incarto sia

rinviato all'Esecutivo cantonale e siano annullate le spese e le tassa di giustizia,

con l'assegnazione di congrue ripetibili.

L'insorgente sostiene innanzitutto che la

DFP avrebbe tenuto conto solo del diploma italiano e non anche di quello

rilasciato nel Canton Sciaffusa. Inoltre ritiene che, ingiustamente, non sarebbe

stata interpellata la Commissione di vigilanza e al suo posto sarebbe invece intervenuta

la GastroTicino. Il medesimo rileva inoltre che nel ricorso vi sarebbe l'erronea

dicitura Canton Soletta invece di Canton Sciaffusa. A mente del ricorrente l'autorità

avrebbe dato prova di eccessivo formalismo, imponendogli di frequentare l'intero

corso fatto salvo per la materia denominata “Servizio”. Egli dal canto suo

sarebbe comunque disposto a dare un esame nella materia "diritto". L'insorgente

afferma inoltre che l'Esecutivo cantonale dovrebbe essere vincolato al parere

positivo espresso riguardo al progetto della nuova Legge federale sul mercato interno

(LMI). Infine il medesimo chiede che, sulla base della LMI, che prevede la

gratuità della procedura, vengano annullate le spese e la tassa di giustizia e

gli vengano riconosciute le ripetibili.

G. Il Consiglio di Stato postula la conferma della propria decisione e

la reiezione del gravame, sottolineando che l'indicazione Canton Soletta è

unicamente un errore di battitura fondandosi la decisione effettivamente sulla

situazione del Canton Sciaffusa. Ad analoga conclusione giunge il DECS senza

formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb.

Il ricorrente, direttamente leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata,

è legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm), Il ricorso, tempestivo (art. 46

PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza ulteriore istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Con l'entrata in vigore il 1. giugno 2002 dell'Accordo tra la

Confederazione svizzera da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS

0.142.112.681), nell'ambito del riconoscimento dei diplomi, la Confederazione

si è impegnata ad applicare gli atti giuridici del diritto comunitario elencati

nell'allegato III dell'ALC. Il diritto nazionale svizzero in ogni caso

consentiva già al momento dell'introduzione dell'Accordo di applicarlo senza

revisioni di legge in questo settore (FF 1999 pag. 5301).

L'Ordinanza sulla formazione professionale

(OFPr; RS 412.101) prevede che l'Ufficio federale della formazione

professionale e della tecnologia è l'organo di contatto per il mutuo

riconoscimento dei diplomi nell'ambito dell'esecuzione dell'ALC (art. 71 OFPr).

In particolare, giusta l'art. 69 OFPr, i

diplomi esteri sono riconosciuti se sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato

d'origine e sono equipollenti ad un certificato o ad un titolo svizzero. Quest'ultima

condizione è adempiuta se la formazione presenta un livello uguale, una durata

equivalente, dei contenuti paragonabili oltre che qualifiche teoriche e

pratiche.

Va a questo proposito rilevato che il

rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di una professione esula dalle

competenze dell'UFFP. Ciascun Cantone decide autonomamente quali attività

devono essere soggette ad obbligo di autorizzazione e a quali condizioni (cfr.

UFFP, Briefing, Equipollenze: riconoscimento di altre qualifiche professionali

in: www.bbt.admin.ch). Infatti, ogni Stato

membro regolamenta poi in modo diverso il proprio sistema per l'autorizzazione

allo svolgimento di una professione, conformemente a quanto previsto dalle

normative europee (cfr. http://www.europa.admin.ch/pub/best/i/diplome_ch_ue.pdf)

2.2. Dagli atti emerge chiaramente che l'UFFP

si è espresso in maniera positiva rispetto al riconoscimento del certificato

conseguito dall'insorgente in Italia. Secondo le prescrizioni vigenti nella

materia, preso atto della situazione concreta, ha valutato che il medesimo

potesse essere equiparato in Svizzera ad un attestato federale di capacità di

assistente d'albergo e ristorazione.

Tale decisione è cresciuta in giudicato e,

in ogni caso, non è nemmeno mai stata censurata da RI 1. Visto quanto

suesposto, il riconoscimento di equipollenza non dà comunque diritto ad ottenere

un'autorizzazione ad esercitare la professione di gerente in Ticino senza condizioni.

3.3.1. Atteso che l'ALC, come suesposto, permette unicamente il

riconoscimento dell'equipollenza del certificato estero e che l'autorità

elvetica ha la facoltà poi di porre delle condizioni per l'autorizzazione all'esercizio

di una professione, occorre ora valutare se il certificato rilasciato dal

Considerandi

Ministero italiano e l'autorizzazione ad esercitare la professione di gerente

nel Canton Sciaffusa possano essere validi titoli in Ticino al fine di essere

esonerati dal corso volto ad ottenere il certificato Tipo I.

3.2

Il ricorrente invoca l'applicazione

della nuova Legge federale sul mercato interno (LMI; RS 943.02) che non è

ancora entrata in vigore. A torto. L'effetto anticipato positivo, ossia l'applicazione

del diritto prima della sua entrata in vigore, come postulato dal ricorrente, è

inammissibile poiché contrario al principio di legalità: nessuno infatti può

sapere se e quando una legge sarà adottata o messa in vigore e adeguare di

conseguenza il proprio comportamento (Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, 2a ed., N. 297 e segg.).

3.3

D'altra parte, nemmeno sulla base dell'attuale

LMI può essere autorizzato l'esercizio di una professione senza condizioni,

come nel caso specifico. Concepita come legge quadro, non mira ad armonizzare

le normative dei singoli settori e si limita a stabilire i principi elementari

necessari per garantire il corretto funzionamento del mercato interno. La LMI

definisce anzitutto i principi del libero accesso al mercato (art. 2 segg.).

Ogni persona o impresa con domicilio o sede in Svizzera ha il diritto di offrire

merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione;

l'accesso al mercato è retto dalle prescrizioni vigenti nel luogo di origine

(art. 2 LMI).

Il Tribunale federale ha apportato alcune

importanti precisazioni alle regole appena illustrate. In primo luogo è stato

sottolineato che l'art. 2 LMI regola i diritti degli offerenti esterni nei

rapporti commerciali intercantonali o intercomunali, ma non i diritti degli

offerenti locali. La persona domiciliata in un determinato Cantone che chiede

il rilascio da parte di quest'ultimo dell'autorizzazione per poter esercitare

un'attività economica, non può invocare le garanzie sancite dalla LMI (Matteo

Cassina, La legge federale sul mercato interno: principi fondamentali e note in

merito alla giurisprudenza del Tribunale federale, in: RDAT I-2000, pag. 99;

DTF 126 I 322, 125 I 276). Ritenuto che il ricorrente si è stabilito in Ticino

per poter esercitare la professione di esercente, ne deriva che la LMI non è

applicabile al caso di specie.

A titolo abbondanziale va rilevato che i

certificati di capacità cantonali o riconosciuti dai Cantoni per l'esercizio di

un'attività lucrativa sono validi su tutto il territorio della Confederazione

(art. 4 LMI). Ciononostante, la libertà di accesso al mercato non è assoluta.

Infatti i Cantoni e i comuni possono limitare il libero accesso al mercato

conformemente all'art. 3 LMI. Questa disposizione consente alle autorità del

luogo di destinazione di limitare l'accesso degli offerenti esterni al mercato,

a condizione che simili restrizioni si applichino nella stessa misura agli

offerenti locali, siano indispensabili per preservare interessi pubblici

preponderanti e siano conformi al principio di proporzionalità (art. 3 cpv. 1

LMI). In tal modo il legislatore ha cercato di conciliare due principi

contrastanti, ossia il principio del federalismo e quello del mercato interno.

Ne deriva che se sono riunite le condizioni legali, in determinate circostanze

le autorità del luogo di destinazione possono negare completamente l'accesso al

mercato. Ciò concerne segnatamente i casi in cui l'esercizio di una data

attività economica è subordinato all'assolvimento di una formazione professionale

o alla titolarità di un certificato di capacità.

Ne consegue che le limitazioni imposte in

Ticino e volte ad ottenere l'autorizzazione a gestire un locale pubblico sono

perfettamente conformi alle prescrizioni federali sul mercato interno.

4.4.1

Occorre ora valutare se a livello cantonale RI 1 adempie i

requisiti per essere esonerato dal corso per esercenti sulla base del

certificato in suo possesso.

Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. b) LEsPubb un

esercizio pubblico può essere aperto e gestito se il gerente è in possesso del

certificato di capacità corrispondente e dell'autorizzazione dipartimentale di

cui all'art. 28. Il certificato di capacità è l'atto con cui l'autorità attesta

che una persona è in possesso delle conoscenze professionali necessarie per

gestire un esercizio pubblico di un determinato tipo (art. 19 LEsPubb). Il

titolo III della LEsPubb fornisce le indicazioni necessarie per l'ottenimento

di suddetto certificato. In particolare, l'art. 20 prevede che il certificato

di capacità si ottiene dopo aver frequentato il corso, svolto un periodo di

pratica e superato l'esame finale. Il regolamento ne fissa le modalità a

dipendenza del tipo di certificato di capacità. In particolare sono ammessi al

corso, senza esame d'ammissione, coloro che hanno sufficienti nozioni della

lingua italiana e che sono in possesso di un certificato di capacità di assistente

d'albergo (art. 22 cpv. 1 lett. b LEsPubb). Sono dispensati parzialmente dai

corsi coloro che hanno sufficienti nozioni di lingua italiana e che sono in possesso

di un attestato federale di capacità o di un titolo equipollente; la direzione

dei corsi stabilisce la materie di dispensa a dipendenza del titolo di studio

in possesso del candidato.

Ai sensi degli artt. 18 e segg. RFPEs la

Divisione della formazione professionale riconosce i certificati rilasciati da

un altro Cantone se le materie insegnate e sottoposte ad esame sono equivalenti

nella sostanza e nella durata d'insegnamento a quelle del corso nel Canton

Ticino, se il richiedente dimostra di aver svolto il periodo di pratica e se ha

superato l'esame nella materia legislazione. Inoltre il certificato Tipo I può

essere sostituito da un diploma di una scuola alberghiera o di un'associazione

professionale riconosciuta con decisione della DFP. In ogni caso, i titolari di

certificati e diplomi riconosciuti sottostanno all'obbligo di frequenza del

corso con relativo esame, scritto e orale, nella materia legislazione.

4.2

Il ricorrente è in possesso di un certificato

equivalente ad un attestato federale di capacità di assistente d'albergo e di

ristorazione. In base a quanto risulta dalle norme suenunciate, il titolare di

un titolo professionale come quello del ricorrente è tenuto a frequentare un

corso per esercenti in Ticino per ottenere un certificato di Tipo I e quindi per

poter gestire un ristorante nel Cantone. Il fatto che l'insorgente abbia già

ottenuto un'autorizzazione in questo senso nel Canton Sciaffusa non giustifica

una disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti che possiedono un identico

titolo di studio conseguito in Ticino o in un altro Cantone della Confederazione.

Dalle suddette disposizioni emerge inoltre

che per conseguire il certificato litigioso l'eventuale periodo di pratica

effettuato non consente l'esonero dal corso essendo i medesimi due requisiti

cumulativi. Ne consegue che la decisione della DFP non presta il fianco a

nessuna critica e va pertanto confermata, respingendo il gravame.

5.

Il ricorrente contesta inoltre che la Commissione di vigilanza non

abbia partecipato alla decisione litigiosa. Pure questa critica risulta

infondata, atteso che la legge non prevede il coinvolgimento di detta

commissione nel procedimento decisionale relativo all'autorizzazione per

gestire un ristorante in Ticino. Giusta l'art. 18 RFPEs è infatti la DFP che

riconosce i certificati rilasciati da un altro Cantone. Ex art. 12 RFPEs la

Commissione di vigilanza subentra unicamente nella valutazione della validità

della pratica all'estero. Aspetto che non è oggetto del presente contendere.

L'intervento

della GastroTicino nella fattispecie, come del resto espressamente riportato nella

decisione della DFP, è unicamente legato all'espressione di un parere in quanto

associazione preposta all'organizzazione dei corsi per esercenti. La DFP ha fondato

la propria decisione sul diritto in vigore, il quale ha portato ad una conclusione

identica a quella della GastroTicino.

Ne consegue che

pure questa lagnanza deve essere respinta.

6.

In relazione alla censura relativa alle spese e alla tassa di giustizia,

nonché alle ripetibili, va rilevato che le prime sono accollate alla parte

soccombente nella procedura, ossia a chi propone un ricorso infondato o che resiste

senza successo ad un ricorso fondato. Le seconde sono rifuse a chi, patrocinato

da un legale iscritto all'albo, ha avuto ragione nella medesima.

In particolare, la tassa di giustizia è

commisurata in funzione del lavoro occorso all'esame dell'impugnativa

(principio di equivalenza).

Ora, nel caso

specifico è palese che il ricorrente è risultato totalmente soccombente nella

vertenza dinnanzi al Consiglio di Stato. Addebitandogli una tassa di giustizia

di fr. 500.-, il Governo non ha pertanto violato il diritto. La tassa è infatti

posta a carico del soccombente e risulta adeguatamente commisurata al lavoro

occorso per evadere la pratica.

Non sussistono

dunque ragioni di sorta per annullare o ridurre ulteriormente la tassa di

giustizia esposta dall'Esecutivo cantonale. Parimenti, non si giustifica la

corresponsione al ricorrente di un' indennità per ripetibili.

Del resto

nemmeno la gratuità della procedura prevista dalla LMI può essere presa in

considerazione atteso che, come detto poc'anzi, la medesima non è applicabile

nel caso in esame.

7.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la

decisione governativa confermata. La tassa di giustizia e le spese per l'attuale

procedimento sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9 e allegato III ALC; 1, 2, 3 e 4 LMI;

69 OFPr; 3, 19, 20 e 22 LEsPubb; 12, 13, 12 e segg. RFPEs; 3, 18, 28, 31,60 e

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico di RI 1.

3. Intimazione

a:

da: avv.

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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