52.2005.251
Riconoscimento di un diploma di maturità professionale per tecnico delle attività alberghiere italiano
12 dicembre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2005.251
Data decisione, Autorità:
12.12.2005, TRAM
Titolo:
Riconoscimento di un diploma di maturità professionale per tecnico delle attività alberghiere italiano
ALC
art. 3 LESPUBB
art. 19 LESPUBB
art. 20 LESPUBB
art. 22 LESPUBB
art. 1 LMI
art. 2 LMI
art. 3 LMI
art. 4 LMI
Incarto n.
52.2005.251
Lugano
12 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 agosto 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 5 luglio 2005 (n. 3438) del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 22 febbraio 2005 con cui la Divisione della formazione professionale
del DECS gli ha negato il riconoscimento di un diploma di maturità
professionale per tecnico delle attività alberghiere rilasciato dal Ministero
della pubblica istruzione italiano;
viste le risposte:
- 18 agosto 2005 delCO 2;
- 8 settembre 2005 delCO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, qui
ricorrente, ha conseguito il diploma di maturità professionale per tecnico
delle attività alberghiere presso l'Istituto professionale di Stato per i
servizi alberghieri e della ristorazione di Maratea (Italia).
b) Il 31
ottobre 2000, il Dipartimento degli interni del Canton Sciaffusa ha autorizzato
il ricorrente a gestire una pizzeria, previo superamento di un esame in ambito
giuridico.
B.
a) Con decisione 9 dicembre 2004 l'Ufficio
federale della formazione professionale e della tecnologia ha riconosciuto l'attestato
di maturità professionale italiano equivalente ad un attestato federale di
capacità di assistente d'albergo e di ristorazione.
b) La GastroTicino, con lettera 21 dicembre
2004, ha informato il ricorrente che il diploma riconosciuto dall'Ufficio
federale non sarebbe equivalso al certificato di capacità per esercenti Tipo I
per cui, al fine di gestire un ristorante in Ticino, avrebbe dovuto frequentare
un corso specifico.
c) Con istanza 25 gennaio 2005 RI 1 si è
rivolto alla Divisione della formazione professionale chiedendo che il
certificato italiano, riconosciuto a livello europeo e nel Canton Sciaffusa,
venisse riconosciuto pure nel nostro Cantone.
C. Con decisione 22 febbraio 2005 la Divisione della formazione
professionale (DFP) ha respinto la richiesta sostenendo che il tipo di
certificato riconosciuto a livello federale, secondo la legislazione vigente,
non esonererebbe il ricorrente dal frequentare un corso per esercenti in
Ticino.
D. RI 1 è insorto contro la suddetta decisione presso il CO 1 postulando
essenzialmente il riconoscimento in Ticino del certificato rilasciato nel
Canton Sciaffusa.
E.
Il Consiglio di Stato, cui è stato trasmesso l'incarto
per competenza, ha respinto il gravame rilevando che il certificato di capacità
avrebbe unicamente valenza cantonale e che il sistema sciaffusano sarebbe
diverso da quello ticinese, per cui non si potrebbe parificare l'attestato
rilasciato dal Canton Sciaffusa con quello ticinese. L'obbligo di frequentazione
di un corso in Ticino al fine di gestire un locale pubblico non sarebbe
pertanto censurabile.
F.
Avverso il giudizio governativo, RI 1 insorge
ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento.
In via principale, il ricorrente postula il riconoscimento dell'equipollenza
dei certificati sciaffusano e italiano, eventualmente previa prova di
conoscenze in ambito legislativo. In via subordinata, chiede che l'incarto sia
rinviato all'Esecutivo cantonale e siano annullate le spese e le tassa di giustizia,
con l'assegnazione di congrue ripetibili.
L'insorgente sostiene innanzitutto che la
DFP avrebbe tenuto conto solo del diploma italiano e non anche di quello
rilasciato nel Canton Sciaffusa. Inoltre ritiene che, ingiustamente, non sarebbe
stata interpellata la Commissione di vigilanza e al suo posto sarebbe invece intervenuta
la GastroTicino. Il medesimo rileva inoltre che nel ricorso vi sarebbe l'erronea
dicitura Canton Soletta invece di Canton Sciaffusa. A mente del ricorrente l'autorità
avrebbe dato prova di eccessivo formalismo, imponendogli di frequentare l'intero
corso fatto salvo per la materia denominata “Servizio”. Egli dal canto suo
sarebbe comunque disposto a dare un esame nella materia "diritto". L'insorgente
afferma inoltre che l'Esecutivo cantonale dovrebbe essere vincolato al parere
positivo espresso riguardo al progetto della nuova Legge federale sul mercato interno
(LMI). Infine il medesimo chiede che, sulla base della LMI, che prevede la
gratuità della procedura, vengano annullate le spese e la tassa di giustizia e
gli vengano riconosciute le ripetibili.
G. Il Consiglio di Stato postula la conferma della propria decisione e
la reiezione del gravame, sottolineando che l'indicazione Canton Soletta è
unicamente un errore di battitura fondandosi la decisione effettivamente sulla
situazione del Canton Sciaffusa. Ad analoga conclusione giunge il DECS senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb.
Il ricorrente, direttamente leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata,
è legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm), Il ricorso, tempestivo (art. 46
PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza ulteriore istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Con l'entrata in vigore il 1. giugno 2002 dell'Accordo tra la
Confederazione svizzera da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681), nell'ambito del riconoscimento dei diplomi, la Confederazione
si è impegnata ad applicare gli atti giuridici del diritto comunitario elencati
nell'allegato III dell'ALC. Il diritto nazionale svizzero in ogni caso
consentiva già al momento dell'introduzione dell'Accordo di applicarlo senza
revisioni di legge in questo settore (FF 1999 pag. 5301).
L'Ordinanza sulla formazione professionale
(OFPr; RS 412.101) prevede che l'Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia è l'organo di contatto per il mutuo
riconoscimento dei diplomi nell'ambito dell'esecuzione dell'ALC (art. 71 OFPr).
In particolare, giusta l'art. 69 OFPr, i
diplomi esteri sono riconosciuti se sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato
d'origine e sono equipollenti ad un certificato o ad un titolo svizzero. Quest'ultima
condizione è adempiuta se la formazione presenta un livello uguale, una durata
equivalente, dei contenuti paragonabili oltre che qualifiche teoriche e
pratiche.
Va a questo proposito rilevato che il
rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di una professione esula dalle
competenze dell'UFFP. Ciascun Cantone decide autonomamente quali attività
devono essere soggette ad obbligo di autorizzazione e a quali condizioni (cfr.
UFFP, Briefing, Equipollenze: riconoscimento di altre qualifiche professionali
in: www.bbt.admin.ch). Infatti, ogni Stato
membro regolamenta poi in modo diverso il proprio sistema per l'autorizzazione
allo svolgimento di una professione, conformemente a quanto previsto dalle
normative europee (cfr. http://www.europa.admin.ch/pub/best/i/diplome_ch_ue.pdf)
2.2. Dagli atti emerge chiaramente che l'UFFP
si è espresso in maniera positiva rispetto al riconoscimento del certificato
conseguito dall'insorgente in Italia. Secondo le prescrizioni vigenti nella
materia, preso atto della situazione concreta, ha valutato che il medesimo
potesse essere equiparato in Svizzera ad un attestato federale di capacità di
assistente d'albergo e ristorazione.
Tale decisione è cresciuta in giudicato e,
in ogni caso, non è nemmeno mai stata censurata da RI 1. Visto quanto
suesposto, il riconoscimento di equipollenza non dà comunque diritto ad ottenere
un'autorizzazione ad esercitare la professione di gerente in Ticino senza condizioni.
3.3.1. Atteso che l'ALC, come suesposto, permette unicamente il
riconoscimento dell'equipollenza del certificato estero e che l'autorità
elvetica ha la facoltà poi di porre delle condizioni per l'autorizzazione all'esercizio
di una professione, occorre ora valutare se il certificato rilasciato dal
Considerandi
Ministero italiano e l'autorizzazione ad esercitare la professione di gerente
nel Canton Sciaffusa possano essere validi titoli in Ticino al fine di essere
esonerati dal corso volto ad ottenere il certificato Tipo I.
3.2
Il ricorrente invoca l'applicazione
della nuova Legge federale sul mercato interno (LMI; RS 943.02) che non è
ancora entrata in vigore. A torto. L'effetto anticipato positivo, ossia l'applicazione
del diritto prima della sua entrata in vigore, come postulato dal ricorrente, è
inammissibile poiché contrario al principio di legalità: nessuno infatti può
sapere se e quando una legge sarà adottata o messa in vigore e adeguare di
conseguenza il proprio comportamento (Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, 2a ed., N. 297 e segg.).
3.3
D'altra parte, nemmeno sulla base dell'attuale
LMI può essere autorizzato l'esercizio di una professione senza condizioni,
come nel caso specifico. Concepita come legge quadro, non mira ad armonizzare
le normative dei singoli settori e si limita a stabilire i principi elementari
necessari per garantire il corretto funzionamento del mercato interno. La LMI
definisce anzitutto i principi del libero accesso al mercato (art. 2 segg.).
Ogni persona o impresa con domicilio o sede in Svizzera ha il diritto di offrire
merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione;
l'accesso al mercato è retto dalle prescrizioni vigenti nel luogo di origine
(art. 2 LMI).
Il Tribunale federale ha apportato alcune
importanti precisazioni alle regole appena illustrate. In primo luogo è stato
sottolineato che l'art. 2 LMI regola i diritti degli offerenti esterni nei
rapporti commerciali intercantonali o intercomunali, ma non i diritti degli
offerenti locali. La persona domiciliata in un determinato Cantone che chiede
il rilascio da parte di quest'ultimo dell'autorizzazione per poter esercitare
un'attività economica, non può invocare le garanzie sancite dalla LMI (Matteo
Cassina, La legge federale sul mercato interno: principi fondamentali e note in
merito alla giurisprudenza del Tribunale federale, in: RDAT I-2000, pag. 99;
DTF 126 I 322, 125 I 276). Ritenuto che il ricorrente si è stabilito in Ticino
per poter esercitare la professione di esercente, ne deriva che la LMI non è
applicabile al caso di specie.
A titolo abbondanziale va rilevato che i
certificati di capacità cantonali o riconosciuti dai Cantoni per l'esercizio di
un'attività lucrativa sono validi su tutto il territorio della Confederazione
(art. 4 LMI). Ciononostante, la libertà di accesso al mercato non è assoluta.
Infatti i Cantoni e i comuni possono limitare il libero accesso al mercato
conformemente all'art. 3 LMI. Questa disposizione consente alle autorità del
luogo di destinazione di limitare l'accesso degli offerenti esterni al mercato,
a condizione che simili restrizioni si applichino nella stessa misura agli
offerenti locali, siano indispensabili per preservare interessi pubblici
preponderanti e siano conformi al principio di proporzionalità (art. 3 cpv. 1
LMI). In tal modo il legislatore ha cercato di conciliare due principi
contrastanti, ossia il principio del federalismo e quello del mercato interno.
Ne deriva che se sono riunite le condizioni legali, in determinate circostanze
le autorità del luogo di destinazione possono negare completamente l'accesso al
mercato. Ciò concerne segnatamente i casi in cui l'esercizio di una data
attività economica è subordinato all'assolvimento di una formazione professionale
o alla titolarità di un certificato di capacità.
Ne consegue che le limitazioni imposte in
Ticino e volte ad ottenere l'autorizzazione a gestire un locale pubblico sono
perfettamente conformi alle prescrizioni federali sul mercato interno.
4.4.1
Occorre ora valutare se a livello cantonale RI 1 adempie i
requisiti per essere esonerato dal corso per esercenti sulla base del
certificato in suo possesso.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. b) LEsPubb un
esercizio pubblico può essere aperto e gestito se il gerente è in possesso del
certificato di capacità corrispondente e dell'autorizzazione dipartimentale di
cui all'art. 28. Il certificato di capacità è l'atto con cui l'autorità attesta
che una persona è in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
gestire un esercizio pubblico di un determinato tipo (art. 19 LEsPubb). Il
titolo III della LEsPubb fornisce le indicazioni necessarie per l'ottenimento
di suddetto certificato. In particolare, l'art. 20 prevede che il certificato
di capacità si ottiene dopo aver frequentato il corso, svolto un periodo di
pratica e superato l'esame finale. Il regolamento ne fissa le modalità a
dipendenza del tipo di certificato di capacità. In particolare sono ammessi al
corso, senza esame d'ammissione, coloro che hanno sufficienti nozioni della
lingua italiana e che sono in possesso di un certificato di capacità di assistente
d'albergo (art. 22 cpv. 1 lett. b LEsPubb). Sono dispensati parzialmente dai
corsi coloro che hanno sufficienti nozioni di lingua italiana e che sono in possesso
di un attestato federale di capacità o di un titolo equipollente; la direzione
dei corsi stabilisce la materie di dispensa a dipendenza del titolo di studio
in possesso del candidato.
Ai sensi degli artt. 18 e segg. RFPEs la
Divisione della formazione professionale riconosce i certificati rilasciati da
un altro Cantone se le materie insegnate e sottoposte ad esame sono equivalenti
nella sostanza e nella durata d'insegnamento a quelle del corso nel Canton
Ticino, se il richiedente dimostra di aver svolto il periodo di pratica e se ha
superato l'esame nella materia legislazione. Inoltre il certificato Tipo I può
essere sostituito da un diploma di una scuola alberghiera o di un'associazione
professionale riconosciuta con decisione della DFP. In ogni caso, i titolari di
certificati e diplomi riconosciuti sottostanno all'obbligo di frequenza del
corso con relativo esame, scritto e orale, nella materia legislazione.
4.2
Il ricorrente è in possesso di un certificato
equivalente ad un attestato federale di capacità di assistente d'albergo e di
ristorazione. In base a quanto risulta dalle norme suenunciate, il titolare di
un titolo professionale come quello del ricorrente è tenuto a frequentare un
corso per esercenti in Ticino per ottenere un certificato di Tipo I e quindi per
poter gestire un ristorante nel Cantone. Il fatto che l'insorgente abbia già
ottenuto un'autorizzazione in questo senso nel Canton Sciaffusa non giustifica
una disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti che possiedono un identico
titolo di studio conseguito in Ticino o in un altro Cantone della Confederazione.
Dalle suddette disposizioni emerge inoltre
che per conseguire il certificato litigioso l'eventuale periodo di pratica
effettuato non consente l'esonero dal corso essendo i medesimi due requisiti
cumulativi. Ne consegue che la decisione della DFP non presta il fianco a
nessuna critica e va pertanto confermata, respingendo il gravame.
5.
Il ricorrente contesta inoltre che la Commissione di vigilanza non
abbia partecipato alla decisione litigiosa. Pure questa critica risulta
infondata, atteso che la legge non prevede il coinvolgimento di detta
commissione nel procedimento decisionale relativo all'autorizzazione per
gestire un ristorante in Ticino. Giusta l'art. 18 RFPEs è infatti la DFP che
riconosce i certificati rilasciati da un altro Cantone. Ex art. 12 RFPEs la
Commissione di vigilanza subentra unicamente nella valutazione della validità
della pratica all'estero. Aspetto che non è oggetto del presente contendere.
L'intervento
della GastroTicino nella fattispecie, come del resto espressamente riportato nella
decisione della DFP, è unicamente legato all'espressione di un parere in quanto
associazione preposta all'organizzazione dei corsi per esercenti. La DFP ha fondato
la propria decisione sul diritto in vigore, il quale ha portato ad una conclusione
identica a quella della GastroTicino.
Ne consegue che
pure questa lagnanza deve essere respinta.
6.
In relazione alla censura relativa alle spese e alla tassa di giustizia,
nonché alle ripetibili, va rilevato che le prime sono accollate alla parte
soccombente nella procedura, ossia a chi propone un ricorso infondato o che resiste
senza successo ad un ricorso fondato. Le seconde sono rifuse a chi, patrocinato
da un legale iscritto all'albo, ha avuto ragione nella medesima.
In particolare, la tassa di giustizia è
commisurata in funzione del lavoro occorso all'esame dell'impugnativa
(principio di equivalenza).
Ora, nel caso
specifico è palese che il ricorrente è risultato totalmente soccombente nella
vertenza dinnanzi al Consiglio di Stato. Addebitandogli una tassa di giustizia
di fr. 500.-, il Governo non ha pertanto violato il diritto. La tassa è infatti
posta a carico del soccombente e risulta adeguatamente commisurata al lavoro
occorso per evadere la pratica.
Non sussistono
dunque ragioni di sorta per annullare o ridurre ulteriormente la tassa di
giustizia esposta dall'Esecutivo cantonale. Parimenti, non si giustifica la
corresponsione al ricorrente di un' indennità per ripetibili.
Del resto
nemmeno la gratuità della procedura prevista dalla LMI può essere presa in
considerazione atteso che, come detto poc'anzi, la medesima non è applicabile
nel caso in esame.
7.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la
decisione governativa confermata. La tassa di giustizia e le spese per l'attuale
procedimento sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9 e allegato III ALC; 1, 2, 3 e 4 LMI;
69 OFPr; 3, 19, 20 e 22 LEsPubb; 12, 13, 12 e segg. RFPEs; 3, 18, 28, 31,60 e
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico di RI 1.
3. Intimazione
a:
da: avv.
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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