52.2005.252
rimborsi sussidi all'abitazione
19 ottobre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.252
Data decisione, Autorità:
19.10.2005, TRAM
Titolo:
rimborsi sussidi all'abitazione
COMPETENZA
art. 98 let. a OG
Incarto n.
52.2005.252
Lugano
19 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 agosto 2005 di
RI 1, ,
RI 2, ,
patr. dagli: avv. PA 1, 6901 Lugano e
avv. dr. PA 2, 6901 Lugano,
contro
la decisione 6 luglio 2005 (no. 3451) del
Consiglio di Stato, che accerta l’obbligo di rimborso del sussidio
concesso con decisioni 8 e 25 febbraio 1947 a __________ allora proprietario della particella n. __________);
viste le risposte:
-
31 agosto 2005 del CO 1;
-
19 settembre 2005
dell'Ufficio __________;
-
23 settembre 2005 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisioni dell’8, rispettivamente del 25 febbraio 1947, fondate
sul decreto federale 30 giugno 1942 concernente le misure destinate ad
attenuare la penuria degli alloggi e a promuovere la costruzione di case (DF
30.6.1942; RU1942 pag. 648) e sulla relativa legislazione applicativa, il
Consiglio di Stato ha accordato a __________, proprietario dell’allora
particella n. __________ RF di __________, due sussidi, uno di fr. 3'500.-,
l’altro di fr. 1'235.-, pari al 5% del capitale investito, per la
trasformazione e l'ampliamento della casa di abitazione presente sul fondo.
Identico sussidio è stato concesso dalla
Confederazione e dall’allora comune di __________. Il valore determinante degli
stabili sussidiati è stato fissato in fr. 138'195.35, rispettivamente fr.
58'309.80.
Entrambi
Fatti
i sussidi erano subordinati all’obbligo di rimborso qualora l’oggetto sussidiato
fosse stato sottratto allo scopo cui mirava il DF 30.6.1942 oppure fosse stato
alienato ad un prezzo superiore al capitale investito dedotte le sovvenzioni
degli enti pubblici (art. 6 DF 30.6.1942).
A titolo
di garanzia, l’obbligo di rimborso dei sussidi versati è stato annotato a RF
sotto forma di limitazione della facoltà di disporre senza l’autorizzazione del
dipartimento (art. 8 Ordinanza 25 marzo 1943 del Dipartimento federale
dell'economia pubblica per l'esecuzione del DF 30.6.1942, in seguito OF
25.3.1943).
B. Con l'accordo del dipartimento, il fondo è stato venduto una prima
volta nel 1949 a __________ ed
una seconda volta nel 1955 alla __________.
Nel 1960 sul fondo è stato costruito un
nuovo stabile. Con il consenso dell’autorità cantonale, la restrizione della
facoltà di disporre è stata limitata alla part. n. 1455 di mq 240, staccata mediante
frazionamento della part. 40.
Nel 1987 la part. 1455 è stata venduta al
ricorrente RI 1 per l’importo di fr. 650'000.-. Il trapasso di proprietà è
stato inscritto senza informare le autorità che avevano concesso i sussidi.
C. Il 19 aprile 2004, RI 1 ha concesso al ricorrente RI 2 un diritto
di compera sulla part. __________. Il prezzo della compravendita è stato
fissato in fr. 800'000.-, 70'000.- dei quali per il mobilio.
Fondandosi sulla restrizione della facoltà
di disporre annotata a RF, l’Ufficio dei registri di __________ si è opposto
all’iscrizione di tale diritto, sollecitando il richiedente a produrre
l’autorizzazione dipartimentale.
Al fine
di procedere all’iscrizione del diritto di compera, RI 2 ha versato provvisoriamente
la somma fr. 14'205.- contestando tuttavia, congiuntamente a RI 1, l’obbligo di
rimborso dei sussidi concessi nel 1947.
D. Con decisione 6 luglio 2005, il Consiglio di Stato ha accertato che
tale obbligo continuava a sussistere. Considerato che la vendita avveniva ad un
prezzo superiore a quello ritenuto nel 1947 il Governo ha inoltre stabilito che
i sussidi accordati dovevano essere rimborsati.
La decisione è stata dichiarata definitiva.
E. Contro la
predetta risoluzione governativa, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la restituzione
dei sussidi provvisoriamente versati.
Evidenziata
la proponibilità del ricorso in base all’art. 98a OG, i ricorrenti eccepiscono
in sostanza la prescrizione dell’obbligo di rimborso, atteso che la particella
in oggetto è stata più volte alienata con lucro.
F. All’accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che sollecita la conferma della
decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni. __________ e il municipio
di __________ nelle loro risposte non prendono posizione in merito al ricorso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un
ricorso, l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza.
Il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla
legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del
Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una
decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il
cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204
consid. 3; RDAT II-2002, N. 19; STA 18 marzo 2003 in re M.).
La decisione impugnata si fonda
essenzialmente sul DF 30.6.1942 (ormai abrogato) e sul complementare decreto
legislativo ticinese 21 giugno 1943, che non prevedono la possibilità di
impugnare le decisioni del Consiglio di Stato davanti a questo tribunale.
1.2.
L’art. 98a cpv. 1 OG fa obbligo ai Cantoni di istituire autorità
giudiziarie di ultima istanza cantonale laddove le decisioni di queste ultime
siano direttamente impugnabili con un ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale. A partire dal 15 febbraio 1997 (vedi N. 1 cpv. 1 delle
disposizioni finali della novella legislativa introducente l’art. 98a OG),
l’art. 98a OG si applica direttamente: questa norma comporta quindi la
competenza di un’autorità giudiziaria cantonale quando pure manchino disposizioni
cantonali in merito come nel caso in esame (DTF 123 II 231 consid. 7; DTF 1. dicembre
2000 nella causa 1A.193/2000; STA 23 settembre 2003 in re R.; RDAT, II-2002, N. 70).
Contro le decisioni adottate dall’autorità
cantonale competente in applicazione del DF 30.6.1942 era dato ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale. La competenza di questo tribunale
va quindi ammessa in applicazione diretta dell’art. 98a OG.
1.3. La legittimazione attiva va
riconosciuta a RI 1, in quanto presunto obbligato al rimborso. Se debba essere
riconosciuta anche a RI 2 che ha pagato la somma contestata può rimanere
indeciso.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 Pamm).
Considerandi
2.
Secondo l’art.
6.
del DF 30.6.1942 qualora un immobile, che comprende una casa di abitazione
costruita con l’aiuto di sussidi, sia sottratto allo scopo cui mira il presente
decreto oppure sia alienato per un prezzo il quale, dedotte le sovvenzioni
degli enti pubblici, sorpassi il capitale investito, il proprietario deve rimborsare
tutti o in parte i sussidi. A richiesta dell’autorità cantonale competente,
l’obbligo del rimborso dovrà essere annotato nel registro fondiario come
limitazione di diritto pubblico della proprietà.
L’obbligo
di rimborso sorge al momento in cui l’immobile viene sottratto allo scopo del
sussidio o al momento in cui l’immobile viene venduto con lucro. Fintanto che
non si verifica una di queste ipotesi, l’obbligo di rimborso non decade con il semplice
trascorrere del tempo (STF 19 luglio 1978 in re M.).
A partire dal momento in cui l’immobile
viene sottratto alla sua destinazione o viene venduto con lucro l’obbligo di
rimborso soggiace invece a prescrizione. Il termine è di un anno da quando le
autorità hanno avuto conoscenza del loro diritto al rimborso e in ogni caso di
dieci anni da quando tale diritto è sorto (DTF 108 Ib 150 seg.).
3.
Nel caso concreto, il fondo al quale i sussidi elargiti sono
riferiti è stato alienato a più riprese. L’ultima volta nel 1987 per la somma
di fr. 650'000.-, che ha consentito al venditore, dedotti i sussidi, di
ricavarne un guadagno certo. A meno che non si fosse prescritto in conseguenza
di precedenti trapassi o cambiamenti di destinazione, l'obbligo di restituzione
è sorto al più tardi a quel momento. Al relativo credito, diventato esigibile,
è applicabile il termine di prescrizione di dieci anni, poiché l'UR ha omesso
di informare l'autorità cantonale e di sollecitarne il consenso al trapasso di
proprietà.
Essendo trascorsi 18 anni, il credito è
ampiamente prescritto.
L'annotazione a RF dell'obbligo di rimborso
non protegge infatti il creditore dalle conseguenze derivanti dalla
prescrizione. La medesima non è infatti un'annotazione ma una vera e propria menzione
(cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. I, N. 780a). Dal testo in
lingua francese e tedesca emerge in effetti chiaramente che il legislatore ha
unicamente inteso dare la possibilità all'autorità di menzionare l'obbligo di
rimborso a RF. L'anno-tazione deve pertanto essere considerata alla stregua di
una menzione, la quale non modifica in particolare la natura obbligatoria del
credito. Tutela unicamente l'acquirente, informandolo sugli obblighi connessi
al fondo.
L'autorità che ha concesso i sussidi non
poteva ignorare la vera portata degli articoli di legge relativi alla menzione.
La sua posizione non può pertanto essere tutelata.
Un'eventuale responsabilità dell'Ufficio
registri in merito alla mancata notifica della vendita con lucro esula in ogni
caso dal presente contendere e non rimedia all'ormai avvenuta prescrizione del
diritto al rimborso.
4.
Stante quanto precede, il gravame va dunque accolto, annullando la
decisione governativa impugnata ed accertando l'estinzione del credito per intervenuta
prescrizione.
Dato l'esito si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono a carico
dello Stato secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 DF 30 giugno 1942; 98a OG; 40 LAb;
3,18, 28, 43, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza:
1.1.
la decisione 6 luglio 2005 (no. 3451) del
Consiglio di Stato è annullata.
1.2.
è fatto ordine al Consiglio di Stato di
restituire al ricorrente RI 2 la somma di fr. 14'205.- anticipata.
2.Lo Stato rifonderà ai ricorrenti la somma di fr. 1'000.- a titolo di
ripetibili.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna del termine
di 30 giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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