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Decisione

52.2005.252

rimborsi sussidi all'abitazione

19 ottobre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i sussidi erano subordinati all’obbligo di rimborso qualora l’oggetto sussidiato

fosse stato sottratto allo scopo cui mirava il DF 30.6.1942 oppure fosse stato

alienato ad un prezzo superiore al capitale investito dedotte le sovvenzioni

degli enti pubblici (art. 6 DF 30.6.1942).

A titolo

di garanzia, l’obbligo di rimborso dei sussidi versati è stato annotato a RF

sotto forma di limitazione della facoltà di disporre senza l’autorizzazione del

dipartimento (art. 8 Ordinanza 25 marzo 1943 del Dipartimento federale

dell'economia pubblica per l'esecuzione del DF 30.6.1942, in seguito OF

25.3.1943).

B. Con l'accordo del dipartimento, il fondo è stato venduto una prima

volta nel 1949 a __________ ed

una seconda volta nel 1955 alla __________.

Nel 1960 sul fondo è stato costruito un

nuovo stabile. Con il consenso dell’autorità cantonale, la restrizione della

facoltà di disporre è stata limitata alla part. n. 1455 di mq 240, staccata mediante

frazionamento della part. 40.

Nel 1987 la part. 1455 è stata venduta al

ricorrente RI 1 per l’importo di fr. 650'000.-. Il trapasso di proprietà è

stato inscritto senza informare le autorità che avevano concesso i sussidi.

C. Il 19 aprile 2004, RI 1 ha concesso al ricorrente RI 2 un diritto

di compera sulla part. __________. Il prezzo della compravendita è stato

fissato in fr. 800'000.-, 70'000.- dei quali per il mobilio.

Fondandosi sulla restrizione della facoltà

di disporre annotata a RF, l’Ufficio dei registri di __________ si è opposto

all’iscrizione di tale diritto, sollecitando il richiedente a produrre

l’autorizzazione dipartimentale.

Al fine

di procedere all’iscrizione del diritto di compera, RI 2 ha versato provvisoriamente

la somma fr. 14'205.- contestando tuttavia, congiuntamente a RI 1, l’obbligo di

rimborso dei sussidi concessi nel 1947.

D. Con decisione 6 luglio 2005, il Consiglio di Stato ha accertato che

tale obbligo continuava a sussistere. Considerato che la vendita avveniva ad un

prezzo superiore a quello ritenuto nel 1947 il Governo ha inoltre stabilito che

i sussidi accordati dovevano essere rimborsati.

La decisione è stata dichiarata definitiva.

E. Contro la

predetta risoluzione governativa, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la restituzione

dei sussidi provvisoriamente versati.

Evidenziata

la proponibilità del ricorso in base all’art. 98a OG, i ricorrenti eccepiscono

in sostanza la prescrizione dell’obbligo di rimborso, atteso che la particella

in oggetto è stata più volte alienata con lucro.

F. All’accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che sollecita la conferma della

decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni. __________ e il municipio

di __________ nelle loro risposte non prendono posizione in merito al ricorso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

Giusta l’art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un

ricorso, l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza.

Il

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla

legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del

Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una

decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il

cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204

consid. 3; RDAT II-2002, N. 19; STA 18 marzo 2003 in re M.).

La decisione impugnata si fonda

essenzialmente sul DF 30.6.1942 (ormai abrogato) e sul complementare decreto

legislativo ticinese 21 giugno 1943, che non prevedono la possibilità di

impugnare le decisioni del Consiglio di Stato davanti a questo tribunale.

1.2.

L’art. 98a cpv. 1 OG fa obbligo ai Cantoni di istituire autorità

giudiziarie di ultima istanza cantonale laddove le decisioni di queste ultime

siano direttamente impugnabili con un ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale. A partire dal 15 febbraio 1997 (vedi N. 1 cpv. 1 delle

disposizioni finali della novella legislativa introducente l’art. 98a OG),

l’art. 98a OG si applica direttamente: questa norma comporta quindi la

competenza di un’autorità giudiziaria cantonale quando pure manchino disposizioni

cantonali in merito come nel caso in esame (DTF 123 II 231 consid. 7; DTF 1. dicembre

2000 nella causa 1A.193/2000; STA 23 settembre 2003 in re R.; RDAT, II-2002, N. 70).

Contro le decisioni adottate dall’autorità

cantonale competente in applicazione del DF 30.6.1942 era dato ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale. La competenza di questo tribunale

va quindi ammessa in applicazione diretta dell’art. 98a OG.

1.3. La legittimazione attiva va

riconosciuta a RI 1, in quanto presunto obbligato al rimborso. Se debba essere

riconosciuta anche a RI 2 che ha pagato la somma contestata può rimanere

indeciso.

Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 Pamm).

Considerandi

2.

Secondo l’art.

6.

del DF 30.6.1942 qualora un immobile, che comprende una casa di abitazione

costruita con l’aiuto di sussidi, sia sottratto allo scopo cui mira il presente

decreto oppure sia alienato per un prezzo il quale, dedotte le sovvenzioni

degli enti pubblici, sorpassi il capitale investito, il proprietario deve rimborsare

tutti o in parte i sussidi. A richiesta dell’autorità cantonale competente,

l’obbligo del rimborso dovrà essere annotato nel registro fondiario come

limitazione di diritto pubblico della proprietà.

L’obbligo

di rimborso sorge al momento in cui l’immobile viene sottratto allo scopo del

sussidio o al momento in cui l’immobile viene venduto con lucro. Fintanto che

non si verifica una di queste ipotesi, l’obbligo di rimborso non decade con il semplice

trascorrere del tempo (STF 19 luglio 1978 in re M.).

A partire dal momento in cui l’immobile

viene sottratto alla sua destinazione o viene venduto con lucro l’obbligo di

rimborso soggiace invece a prescrizione. Il termine è di un anno da quando le

autorità hanno avuto conoscenza del loro diritto al rimborso e in ogni caso di

dieci anni da quando tale diritto è sorto (DTF 108 Ib 150 seg.).

3.

Nel caso concreto, il fondo al quale i sussidi elargiti sono

riferiti è stato alienato a più riprese. L’ultima volta nel 1987 per la somma

di fr. 650'000.-, che ha consentito al venditore, dedotti i sussidi, di

ricavarne un guadagno certo. A meno che non si fosse prescritto in conseguenza

di precedenti trapassi o cambiamenti di destinazione, l'obbligo di restituzione

è sorto al più tardi a quel momento. Al relativo credito, diventato esigibile,

è applicabile il termine di prescrizione di dieci anni, poiché l'UR ha omesso

di informare l'autorità cantonale e di sollecitarne il consenso al trapasso di

proprietà.

Essendo trascorsi 18 anni, il credito è

ampiamente prescritto.

L'annotazione a RF dell'obbligo di rimborso

non protegge infatti il creditore dalle conseguenze derivanti dalla

prescrizione. La medesima non è infatti un'annotazione ma una vera e propria menzione

(cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. I, N. 780a). Dal testo in

lingua francese e tedesca emerge in effetti chiaramente che il legislatore ha

unicamente inteso dare la possibilità all'autorità di menzionare l'obbligo di

rimborso a RF. L'anno-tazione deve pertanto essere considerata alla stregua di

una menzione, la quale non modifica in particolare la natura obbligatoria del

credito. Tutela unicamente l'acquirente, informandolo sugli obblighi connessi

al fondo.

L'autorità che ha concesso i sussidi non

poteva ignorare la vera portata degli articoli di legge relativi alla menzione.

La sua posizione non può pertanto essere tutelata.

Un'eventuale responsabilità dell'Ufficio

registri in merito alla mancata notifica della vendita con lucro esula in ogni

caso dal presente contendere e non rimedia all'ormai avvenuta prescrizione del

diritto al rimborso.

4.

Stante quanto precede, il gravame va dunque accolto, annullando la

decisione governativa impugnata ed accertando l'estinzione del credito per intervenuta

prescrizione.

Dato l'esito si

prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono a carico

dello Stato secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6 DF 30 giugno 1942; 98a OG; 40 LAb;

3,18, 28, 43, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza:

1.1.

la decisione 6 luglio 2005 (no. 3451) del

Consiglio di Stato è annullata.

1.2.

è fatto ordine al Consiglio di Stato di

restituire al ricorrente RI 2 la somma di fr. 14'205.- anticipata.

2.Lo Stato rifonderà ai ricorrenti la somma di fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna del termine

di 30 giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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