52.2005.253
Ampliamento capannone ad uso cantiere nautico
18 ottobre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2005.253
Data decisione, Autorità:
18.10.2005, TRAM
Titolo:
Ampliamento capannone ad uso cantiere nautico
PIANIFICAZIONE
ZONA PER ATTREZZATURE PUBBLICHE ED EDIFICI PUBBLICI O AP/EP
art. 14 LPT
art. 18 LPT
art. 22 LPT
art. 24 LPT
Incarto n.
52.2005.253
52.2005.255
Lugano
18 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 agosto 2005 di
a)
b)
RI 1
__________, ,
patr. da __________, ,
contro
la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3239), che dichiara nulla la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciata dal
municipio di __________ alla ricorrente __________ per l'ampliamento di un capannone
ad uso cantiere nautico situato in località __________ (part. 1858);
viste le risposte:
- 23 agosto 2005 della __________;
- 30 agosto 2005 del
Consiglio di Stato;
- 20 settembre 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
al ricorso sub a)
- 25 agosto 2005 del
municipio di __________;
- 30 agosto 2005 del
Consiglio di Stato;
- 20 settembre 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il comune
di L__________ è proprietario di un vasto terreno, situato in località __________
(part. 1858 di 83'596 mq) tra la riva del lago __________, __________ e la foce
del fiume __________. Sul fondo sorgono il bagno pubblico, un cantiere nautico,
un campeggio ed altri insediamenti che non occorre qui menzionare.
Il PR 1978 ha incluso il fondo in oggetto in
una zona per attrezzature pubbliche (AP) suddivisa in tre comparti, la cui
estensione non è esattamente delimitata. Il comparto nord è riservato al
"bagno pubblico" (BP), mentre quello sud è destinato a "campi
sportivi" (CS). Fra i due comparti, v'è n'è un terzo, pure dai contorni
indefiniti, denominato "cantiere nautico" (CN), sul quale sorge un
ampio capannone (m 50 x 24), destinato al ricovero, alla manutenzione ed alla
riparazione di imbarcazioni.
b. Il 30 settembre 2004, la ricorrente __________,
locataria del capannone in questione, ha chiesto al municipio di L__________ il
permesso di aggiungervi un'ampia tettoia (m 23.80 x 24) sul lato rivolto verso
il lago ed una più piccola sul lato opposto.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento
del territorio, obiettando che il fondo non era compreso nella zona edificabile
definita dal PR settore 4 approvato dal Consiglio di Stato il 22 giugno 2004. Non
essendo dati i presupposti degli art. 37a LPT e 43 OPT, la domanda di
costruzione andava respinta.
Disattendendo il preavviso negativo del
Dipartimento del territorio, il 4 marzo 2005 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta.
B. Con
giudizio 28 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso interposta dal Dipartimento del
territorio e rinviando gli atti al municipio affinché respingesse la domanda di
costruzione.
Evidenziata la natura vincolante del
preavviso negativo formulato dal Dipartimento del territorio, il Governo ha
anzitutto rilevato che l'ordinamento pianificatorio della zona in cui è ubicato
il capannone non era ancora stato adeguato alla LPT. Ne ha quindi dedotto che avesse
perso la sua validità a partire dal 1. gennaio 1988 per quanto concerne la
delimitazione della zona edificabile, dalla quale il fondo risulterebbe escluso
in quanto situato al di fuori del comprensorio già largamente edificato .
C. Contro il
predetto giudizio insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto
il comune, quanto l'istante in licenza.
Con analoghi argomenti, entrambi i ricorrenti ritengono che
la zona AP in cui è situato il fondo sia edificabile. I piani di utilizzazione
allestiti secondo il vecchio diritto, obiettano, perderebbero la loro validità per
quanto concerne la delimitazione del territorio edificabile soltanto nella
misura in cui appaiono anche contrari alla LPT. Presupposto, quest'ultimo, che
nel caso concreto non sarebbe dimostrato.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
Dipartimento del territorio, contestando le tesi dei ricorrenti con argomenti
che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Entrambi
Fatti
i ricorrenti sono legittimati a ricorrere (art. 43 PAmm): il comune, perché proprietario
del fondo, la __________, in quanto istante in licenza. Entrambi i ricorsi, tempestivi
(art. 46 PAmm) sono dunque ricevibili in ordine.
Avendo il medesimo oggetto, possono essere
evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Il sopralluogo chiesto dalla ricorrente __________ non appare atto a procurare
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2.1. L'art. 14 cpv. 1 LPT demanda ai piani d'utilizzazione il compito
di disciplinare l'uso ammissibile del suolo. Essi, soggiunge la norma (cpv. 2),
delimitano in particolare le zone edificabili (art. 15 LPT), agricole (art. 16
LPT) e protette (art. 17 LPT). Al diritto cantonale è inoltre data facoltà di prevedere
altre zone d'utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). Queste devono tuttavia
rispettare il principio della separazione del territorio edificabile, ovvero
destinato agli insediamenti, da quello non edificabile (Moor, Kommentar zum
Bundesgesetz über di Raumplanung, ad art. 14 n. 78). Il diritto cantonale non
può vanificare o eludere l'ordinamento federale istituito dagli art. 15 - 17
LPT (DFGP, Commento alla LPT, ad art. 18 n. 2; Zen–Ruffinen/Guy–Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, n. 383).
2.2. Le zone per attrezzature pubbliche (AP)
sono zone particolari, previste dal diritto cantonale, rispettivamente comunale
(art. 28 cpv. 1 e 2 lett. c LALPT) in base alla riserva prevista dall'art. 18
cpv. 1 LPT. A seconda della natura delle esigenze che sono destinate a soddisfare,
possono essere ubicate sia all'interno, sia all'esterno delle zone edificabili
(Brandt/Moor, Kommentar zum Bundesgesetz über di Raumplanung, ad art. 18 n. 21
e 49 - 50). Fuori delle zone edificabili sono ad esempio previste le zone per
lo svago e la ricreazione, per l'esercizio di attività sportive che richiedono
ampi spazi o per altre destinazioni ad ubicazione vincolata.
2.3. Il regime d'autorizzazione applicabile
alle domande di costruzione concernenti le zone AP è di principio quello
ordinario retto dall'art. 22 LPT. Determinante rimane comunque la conformità
dell'intervento previsto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione concretamente
interessata (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Interventi conformi alla funzione
prevista per la zona d'utilizzazione soggiacciono al regime d'autorizzazione
ordinario tanto nel caso in cui la zona AP è situata all'interno della zona
edificabile, quanto nel caso in cui la zona AP è ubicata all'esterno della zona
edificabile.
Il regime d'eccezione previsto dall'art. 24
LPT si applica soltanto nel caso di interventi non conformi alla funzione di
zone AP situate fuori della zona edificabile. L'applicabilità dell'art. 24 LPT
presuppone, in altri termini, che la zona AP sia situata fuori della zona
edificabile e che la destinazione dell'opera edilizia non sia conforme alla
funzione assegnata a tale zona.
Tutti gli interventi riguardanti zone AP
situate fuori della zona edificabile presuppongono in ogni caso il
coinvolgimento dell'autorità cantonale, che deve pronunciarsi sulla conformità
di zona o se un'eccezione possa essere autorizzata (art. 25 cpv. 2 LPT; Brandt/Moor,
op. cit., ad art. 18 LPT, n. 9).
3.3.1. Nel caso concreto, la zona AP, in cui è inserito il fondo dedotto
Considerandi
in edificazione, è una zona particolare, riconducibile all'art. 18 cpv. 1 LPT.
Il suo assetto pianificatorio è ancora quello definito dal PR 1978 in base all'art.
16.
cpv. 2 lett. e LE 1973, precursore dell'art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT,
attualmente in vigore.
Posta a notevole distanza dall'agglomerato
urbano e caratterizzata da ampi spazi liberi da costruzioni, la zona AP qui in
esame si situa chiaramente fuori della zona edificabile. Esclusa dal perimetro
edificabile sin dalla sua istituzione, è rimasta all'esterno della zona
edificabile anche dopo la recente approvazione del settore 4 del PR comunale da
parte del Consiglio di Stato.
La sola ubicazione della zona in esame non
basta tuttavia per giustificare l'applicazione del regime d'autorizzazione
eccezionale previsto dall'art. 24 LPT. Nelle zone AP situate fuori della zona
edificabile questo regime si applica in effetti soltanto quando l'intervento
edilizio previsto non è conforme alla funzione assegnata alla zona d'utilizzazione.
L'art. 24 LPT regola soltanto le autorizzazioni per la costruzione o il
cambiamento di destinazione di edifici o impianti che, oltre ad essere situati
fuori delle zone edificabili, non rispondono al principio della conformità di
zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT. Non regola anche il rilascio di autorizzazioni
per opere edilizie conformi alla funzione della zona in cui sono previsti.
3.2
Ferma questa premessa, il controverso ampliamento del capannone
appare sostanzialmente conforme alla particolare funzione della zona di
utilizzazione definita dal PR 1978 in quello specifico comparto. La sua
destinazione è in effetti chiaramente volta a soddisfare le esigenze della
ricorrente __________, titolare dell'omonimo cantiere nautico. Si integra
quindi convenientemente nella funzione "cantiere nautico" (CN) assegnata
dal PR 1978, tuttora vigente in quel comparto, alla zona AP.
Né le dimensioni dell'opera, ancorché importanti, sono tali
da subordinare il rilascio del permesso ad un preventivo adeguamento del PR. Le
carenze della pianificazione vigente, che si limita a dichiarare applicabili,
di regola, le norme della zona limitrofa (art. 29 NAPR 1978), senza definirne
concretamente i parametri edilizi come prescrive l'art. 29 cpv. 1 lett. b
LALPT, non giustificano una diversa conclusione.
A torto pretende il Consiglio di Stato che il mancato
adeguamento del PR vigente alla LPT osti al rilascio della licenza per motivi
riconducibili all'estensione della zona edificabile. I piani d'utilizzazione
allestititi secondo il vecchio diritto, che non sono stati approvati entro il
1.
gennaio 1988 (art. 35 cpv. 1 lett. b LPT), perdono la loro validità soltanto
nella misura in cui sono contrari alla LPT, in particolare per quanto concerne
la delimitazione del territorio destinato all'edificazione, la quale si riduce
al comprensorio già largamente edificato (art. 36 cpv. 3 LPT; DTF 121 II 417
seg. consid. 5a; RDAT I-2000 n. 18 consid. 4.1.). Per il resto conservano la
loro validità (art. 35 cpv. 3 LPT).
Essendo la zona qui in discussione esclusa
dalla zona edificabile già in base al PR 1978, il mancato adeguamento della
pianificazione alla LPT appare dunque privo di rilevanza dal profilo del regime
d'autorizzazione applicabile. Vale tuttora l'ordinamento previsto dalla zona AP
istituita da tale piano, riconducibile all'art. 18 cpv. 1 LPT, che nulla
permette di considerare contraria alla LPT. Nemmeno l'autorità cantonale del
resto lo pretende.
4.
In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque
accolti, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la
licenza accordata dal municipio. L'evidente violazione del diritto posta in
essere dall'autorità comunale disattendendo il preavviso del Dipartimento del
territorio, sempre e comunque vincolante nella misura in cui è negativo, è
infatti superato dalla situazione processuale che ne è scaturita.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili alla ricorrente __________ sono invece
poste a carico dello Stato, in quanto unico soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 22, 24, 25, 35, 36 LPT; 28, 29
LALPT; 21 LE; 29 NAPR di L__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio
di Stato (n. 3239) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciata
dal municipio di L__________ alla ricorrente __________ per l'ampliamento di un
capannone ad uso cantiere nautico situato in località __________ (part. 1858) è
confermata.
2.Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Il Cantone
rifonderà alla ricorrente __________ fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze.
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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