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Decisione

52.2005.256

permesso di dimora - Abuso di diritto - Domanda di riesame

29 agosto 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

ricorrente RI 1, cittadina colombiana (1964), è entrata

in Svizzera il 27 febbraio 1999,

dove si è sposata il 28 agosto successivo con il cittadino elvetico __________

(1964), ottenendo per tale motivo un permesso di dimora.

Il 24 marzo 2002 ella ha dovuto lasciare il

territorio elvetico unitamente al figlio A__________, nato il 29 giugno 2000, a

seguito del rifiuto da parte della Sezione dei permessi e dell'immigrazione di

rinnovarle il permesso di dimora per il fatto che ella invocava in maniera manifestamente

abusiva il proprio matrimonio con __________ per poter continuare a soggiornare

nel nostro Paese, in quanto aveva cessato da tempo la vita in comune con il

marito.

B. a) Il 29

aprile 2002, la ricorrente ha chiesto al dipartimento di riesaminare il suo caso,

adducendo di essersi riconciliata con il marito. L'istanza ha avuto esito

favorevole così che il 7 giugno successivo l'Ufficio federale degli stranieri

(ora della migrazione) ha revocato il divieto d'entrata emesso nei confronti dell'interessata

il 22 aprile precedente per essere entrata e aver soggiornato illegalmente nel

nostro paese.

Rientrata in Svizzera il 2 ottobre 2002

insieme ad A__________, il 14 ottobre 2002 la ricorrente ha ottenuto un

permesso di dimora annuale, poi rinnovatole fino al 1° ottobre 2004.

b) Il 13 febbraio 2004 la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione ha chiesto alla Polizia cantonale di verificare la

situazione matrimoniale dei coniugi RI 1. Dopo averli interrogati, la polizia

ha allestito il 1° marzo 2004 un rapporto segnalando in particolare che essi

avevano cessato la comunione domestica già nel febbraio 2003.

Preso atto di tali risultanze, il 13 ottobre

2004 il dipartimento ha risolto di non rinnovare il permesso di dimora alla

ricorrente, ritenendo in particolare che l'interessata si richiamasse in modo

manifestamente abusivo ad un matrimonio ormai privo di ogni contenuto.

La decisione è stata confermata, in ultima

istanza, dal Tribunale federale il 26 aprile 2005.

L'11 maggio 2005 la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione ha quindi fissato alla ricorrente un termine con scadenza il

30 giugno 2005 per lasciare il territorio cantonale.

C. a) Il 23

giugno 2005 RI 1 ha presentato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

una nuova istanza di riesame, adducendo di voler voler riprendere la vita con

il marito, attualmente detenuto, al momento della sua scarcerazione prevista

per la fine di settembre del 2005.

A sostegno della sua richiesta, ella ha

allegato uno scritto in tal senso di __________, il quale indicava di essere

stato contattato e informato dal legale di sua moglie che quest'ultima aveva perso

il permesso e doveva lasciare la Svizzera.

Nel contempo, ella ha pure chiesto una proroga del termine di partenza per motivi organizzativi.

b) L'11 luglio 2005 la

Sezione dei permessi e dell'immigrazione non è entrata nel merito della

domanda, ritenendo che l'asserita futura riconciliazione dei coniugi RI 1 non

fosse da considerare un fatto nuovo e di importanza tale da giustificare un riesame

della fattispecie.

Il dipartimento ha prolungato il termine di

partenza fino al 15 agosto 2005.

D. Con giudizio 9 agosto 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la

suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI

1.

In sostanza, il Governo ha ribadito gli

argomenti addotti dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

E. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di rinviare

gli atti all'autorità dipartimentale affinché le rinnovi il permesso di dimora.

Critica l'Esecutivo cantonale per avere effettuate delle verifiche in merito

alla frequenza con la quale ha fatto visita al marito in carcere e per averle

comunicato le risultanze di tali indagini soltanto pochi giorni prima dell'emanazione

del giudizio impugnato, senza così darle la possibilità di esprimersi sulle

medesime. In questo senso lamenta la violazione del suo diritto di essere

sentita. Sostiene poi che, una volta scarcerato alla fine di settembre del

2005, suo marito tornerà a vivere insieme a lei. Afferma di avere sempre tenuto

dei contatti con quest'ultimo, in carcere dal dicembre del 2004 per multe

impagate, durante i congedi di fine settimana. Asserisce di avere sottaciuto tali

fatti in precedenza su richiesta del coniuge. Un'audizione di suo marito non farebbe

altro che confermare tali argomenti. Nega pertanto che la loro relazione è ormai

priva di ogni contenuto e scopo. In questo senso, ritiene che la sentenza del

Tribunale federale sia manifestamente errata.

Chiede inoltre che sia conferito effetto

sospensivo al gravame.

F. Il ricorso non

è stato intimato alle controparti per osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. Giusta

l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli

atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli

inammissibile o manifestamente infondato.

Considerandi

2.

2.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva di

RI 1, attualmente coniugata con un cittadino svizzero (art. 7 LDDS), sono date

dagli art. 100 lett. b n. 3 OG, 10 lett. a LALPS e 43 PAmm.

2.2

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm), è dunque ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in seguito

(consid. 5), non è necessario procedere all'audizione del marito della

ricorrente per giudicare la presente vertenza.

3.

Va in

primo luogo ricordato che il 13 ottobre 2004 il dipartimento ha risolto di non

rinnovare il permesso di dimora a RI 1, considerato in particolare che l'interessata

si richiamava da tempo in modo manifestamente abusivo ad un matrimonio ormai privo

di ogni contenuto. La decisione è stata confermata, in ultima istanza, dal

Tribunale federale il 26 aprile 2005.

La ricorrente, pertanto, non è più al

beneficio di un permesso di soggiorno.

4.

4.1. Ferme

queste premesse, a determinate condizioni le autorità amministrative possono

riesaminare le proprie decisioni. Esse vi devono procedere se tenute da una

norma di legge o da una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi

un diritto al riesame, dedotto dall'art. 29 Cost., nella misura in cui le circostanze

siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando

l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che

non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o

ancora che non aveva alcun motivo di allegare.

Il riesame di atti amministrativi passati in

giudicato non è però sempre possibile. Il ricorso a questo istituto non deve

condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni cresciute in

giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di

atti amministrativi negativi non entra segnatamente in considerazione quando

all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica

istanza (per tutte le enunciazioni che precedono, cfr. RDAT II-1995 N. 67

consid. 2b, pag. 178).

4.2

Dal profilo procedurale, se le

circostanze si sono notevolmente modificate dopo l'emanazione della decisione

in prima istanza, si crea un nuova situazione di fatto sulla quale le autorità

competenti non si sono pronunciate. In questo caso, l'interessato deve

presentare una domanda di riesame all'autorità di prime cure. Per contro, una

decisione resa su ricorso va - in linea di principio - rivista mediante

revisione, sempre che siano adempiuti i relativi requisiti (STF 12 aprile 2001

in re A., inc. n.2P.267/2000, consid. 2b/bb con rif. dottrinali).

5.

In

concreto, la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e

dell'immigrazione di riesaminare il suo caso allorquando erano trascorsi circa

due mesi dal momento in cui il Tribunale federale aveva confermato il rifiuto

di rinnovarle il permesso di dimora e una settimana prima del termine per

lasciare il territorio cantonale. Ella ha motivato questa sua richiesta con il

fatto che suo marito si trovava da qualche tempo in prigione, ma che una volta libero

era loro intenzione riprendere la vita in comune.

L'autorità di prime cure ha rilevato che non

erano i dati i presupposti per il riesame della vertenza ritenendo che non

fosse un fatto nuovo e di importanza rilevante l'asserita volontà, fatta valere

poco prima della scadenza del termine di partenza, di riprendere in futuro la

comunione domestica con il marito dopo mesi di separazione.

Confermando integralmente tale pronuncia, il

Consiglio di Stato ha soggiunto che le loro intenzioni non erano comunque una

circostanza tale da imporre un riesame della decisione di non rinnovare il

permesso di dimora all'interessata.

Come rilevato dall'Esecutivo cantonale, il

fatto di invocare una futura ripresa della vita in comune una settimana prima

della scadenza del termine di partenza è un aspetto puramente soggettivo che

non può essere tutelato. In caso contrario, si permetterebbe allo straniero di

modificare come gli pare e piace in suo favore situazioni di fatto compiute e

definitive.

Tanto più che la stessa ricorrente non nega che

suo marito era già in carcere durante la procedura ricorsuale relativa al rifiuto

di rinnovarle il permesso di dimora e di avere scientemente sottaciuto tale

circostanza (ricorso ad 6, pag. 5).

Di conseguenza non è dato a vedere come si

possa ritenere che le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione

della prima decisione. Né tantomeno l'interessata adduce fatti o mezzi di prova

rilevanti, che non conosceva o che non le era stato possibile invocare nell'ambito

della procedura anteriore o ancora che non aveva alcun motivo di allegare.

A ragione quindi la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione non è entrata nel merito dell'istanza di riesame presentata

dalla ricorrente.

In siffatte circostanze, può rimanere aperta

la questione a sapere se il Consiglio di Stato abbia violato il diritto di

essere sentito dell'insorgente per non averle dato la possibilità pratica di

prendere posizione riguardo alle risultanze delle indagini effettuate. Difatti,

tali accertamenti sono stati compiuti su alcuni aspetti irrilevanti per l'esito

del procedimento e come tali erano perfettamente inutili. In questo senso, nemmeno

l'audizione del marito dinnanzi al tribunale si rende necessaria.

6.

Sulla

scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso

dev'essere respinto in quanto manifestamente infondato. L'emanazione del

presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di concessione

dell'effetto sospensivo al gravame.

La tassa di

giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.

3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro

la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è

dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. Dipartimento

delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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