52.2005.256
permesso di dimora - Abuso di diritto - Domanda di riesame
29 agosto 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2005.256
Data decisione, Autorità:
29.08.2005, TRAM
Titolo:
permesso di dimora - Abuso di diritto - Domanda di riesame
ABUSO DI DIRITTO
DIMORA E RESIDENZA
DIRITTO AL RIESAME
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 29 COST
art. 7 LDDS
Incarto n.
52.2005.256
Lugano
29 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 agosto 2005 di
RI 1, 6900 Lugano,
patrocinata dall'avv. PA 1, 6901 Lugano,
contro
la risoluzione 9 agosto 2005 (n. 3651) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione di riesame 11 luglio 2005 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in
materia di rifiuto di rinnovo di un permesso di dimora;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
ricorrente RI 1, cittadina colombiana (1964), è entrata
in Svizzera il 27 febbraio 1999,
dove si è sposata il 28 agosto successivo con il cittadino elvetico __________
(1964), ottenendo per tale motivo un permesso di dimora.
Il 24 marzo 2002 ella ha dovuto lasciare il
territorio elvetico unitamente al figlio A__________, nato il 29 giugno 2000, a
seguito del rifiuto da parte della Sezione dei permessi e dell'immigrazione di
rinnovarle il permesso di dimora per il fatto che ella invocava in maniera manifestamente
abusiva il proprio matrimonio con __________ per poter continuare a soggiornare
nel nostro Paese, in quanto aveva cessato da tempo la vita in comune con il
marito.
B. a) Il 29
aprile 2002, la ricorrente ha chiesto al dipartimento di riesaminare il suo caso,
adducendo di essersi riconciliata con il marito. L'istanza ha avuto esito
favorevole così che il 7 giugno successivo l'Ufficio federale degli stranieri
(ora della migrazione) ha revocato il divieto d'entrata emesso nei confronti dell'interessata
il 22 aprile precedente per essere entrata e aver soggiornato illegalmente nel
nostro paese.
Rientrata in Svizzera il 2 ottobre 2002
insieme ad A__________, il 14 ottobre 2002 la ricorrente ha ottenuto un
permesso di dimora annuale, poi rinnovatole fino al 1° ottobre 2004.
b) Il 13 febbraio 2004 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha chiesto alla Polizia cantonale di verificare la
situazione matrimoniale dei coniugi RI 1. Dopo averli interrogati, la polizia
ha allestito il 1° marzo 2004 un rapporto segnalando in particolare che essi
avevano cessato la comunione domestica già nel febbraio 2003.
Preso atto di tali risultanze, il 13 ottobre
2004 il dipartimento ha risolto di non rinnovare il permesso di dimora alla
ricorrente, ritenendo in particolare che l'interessata si richiamasse in modo
manifestamente abusivo ad un matrimonio ormai privo di ogni contenuto.
La decisione è stata confermata, in ultima
istanza, dal Tribunale federale il 26 aprile 2005.
L'11 maggio 2005 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha quindi fissato alla ricorrente un termine con scadenza il
30 giugno 2005 per lasciare il territorio cantonale.
C. a) Il 23
giugno 2005 RI 1 ha presentato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
una nuova istanza di riesame, adducendo di voler voler riprendere la vita con
il marito, attualmente detenuto, al momento della sua scarcerazione prevista
per la fine di settembre del 2005.
A sostegno della sua richiesta, ella ha
allegato uno scritto in tal senso di __________, il quale indicava di essere
stato contattato e informato dal legale di sua moglie che quest'ultima aveva perso
il permesso e doveva lasciare la Svizzera.
Nel contempo, ella ha pure chiesto una proroga del termine di partenza per motivi organizzativi.
b) L'11 luglio 2005 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione non è entrata nel merito della
domanda, ritenendo che l'asserita futura riconciliazione dei coniugi RI 1 non
fosse da considerare un fatto nuovo e di importanza tale da giustificare un riesame
della fattispecie.
Il dipartimento ha prolungato il termine di
partenza fino al 15 agosto 2005.
D. Con giudizio 9 agosto 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la
suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI
1.
In sostanza, il Governo ha ribadito gli
argomenti addotti dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
E. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di rinviare
gli atti all'autorità dipartimentale affinché le rinnovi il permesso di dimora.
Critica l'Esecutivo cantonale per avere effettuate delle verifiche in merito
alla frequenza con la quale ha fatto visita al marito in carcere e per averle
comunicato le risultanze di tali indagini soltanto pochi giorni prima dell'emanazione
del giudizio impugnato, senza così darle la possibilità di esprimersi sulle
medesime. In questo senso lamenta la violazione del suo diritto di essere
sentita. Sostiene poi che, una volta scarcerato alla fine di settembre del
2005, suo marito tornerà a vivere insieme a lei. Afferma di avere sempre tenuto
dei contatti con quest'ultimo, in carcere dal dicembre del 2004 per multe
impagate, durante i congedi di fine settimana. Asserisce di avere sottaciuto tali
fatti in precedenza su richiesta del coniuge. Un'audizione di suo marito non farebbe
altro che confermare tali argomenti. Nega pertanto che la loro relazione è ormai
priva di ogni contenuto e scopo. In questo senso, ritiene che la sentenza del
Tribunale federale sia manifestamente errata.
Chiede inoltre che sia conferito effetto
sospensivo al gravame.
F. Il ricorso non
è stato intimato alle controparti per osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. Giusta
l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli
atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli
inammissibile o manifestamente infondato.
Considerandi
2.
2.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva di
RI 1, attualmente coniugata con un cittadino svizzero (art. 7 LDDS), sono date
dagli art. 100 lett. b n. 3 OG, 10 lett. a LALPS e 43 PAmm.
2.2
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in seguito
(consid. 5), non è necessario procedere all'audizione del marito della
ricorrente per giudicare la presente vertenza.
3.
Va in
primo luogo ricordato che il 13 ottobre 2004 il dipartimento ha risolto di non
rinnovare il permesso di dimora a RI 1, considerato in particolare che l'interessata
si richiamava da tempo in modo manifestamente abusivo ad un matrimonio ormai privo
di ogni contenuto. La decisione è stata confermata, in ultima istanza, dal
Tribunale federale il 26 aprile 2005.
La ricorrente, pertanto, non è più al
beneficio di un permesso di soggiorno.
4.
4.1. Ferme
queste premesse, a determinate condizioni le autorità amministrative possono
riesaminare le proprie decisioni. Esse vi devono procedere se tenute da una
norma di legge o da una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi
un diritto al riesame, dedotto dall'art. 29 Cost., nella misura in cui le circostanze
siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando
l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che
non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o
ancora che non aveva alcun motivo di allegare.
Il riesame di atti amministrativi passati in
giudicato non è però sempre possibile. Il ricorso a questo istituto non deve
condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni cresciute in
giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di
atti amministrativi negativi non entra segnatamente in considerazione quando
all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica
istanza (per tutte le enunciazioni che precedono, cfr. RDAT II-1995 N. 67
consid. 2b, pag. 178).
4.2
Dal profilo procedurale, se le
circostanze si sono notevolmente modificate dopo l'emanazione della decisione
in prima istanza, si crea un nuova situazione di fatto sulla quale le autorità
competenti non si sono pronunciate. In questo caso, l'interessato deve
presentare una domanda di riesame all'autorità di prime cure. Per contro, una
decisione resa su ricorso va - in linea di principio - rivista mediante
revisione, sempre che siano adempiuti i relativi requisiti (STF 12 aprile 2001
in re A., inc. n.2P.267/2000, consid. 2b/bb con rif. dottrinali).
5.
In
concreto, la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione di riesaminare il suo caso allorquando erano trascorsi circa
due mesi dal momento in cui il Tribunale federale aveva confermato il rifiuto
di rinnovarle il permesso di dimora e una settimana prima del termine per
lasciare il territorio cantonale. Ella ha motivato questa sua richiesta con il
fatto che suo marito si trovava da qualche tempo in prigione, ma che una volta libero
era loro intenzione riprendere la vita in comune.
L'autorità di prime cure ha rilevato che non
erano i dati i presupposti per il riesame della vertenza ritenendo che non
fosse un fatto nuovo e di importanza rilevante l'asserita volontà, fatta valere
poco prima della scadenza del termine di partenza, di riprendere in futuro la
comunione domestica con il marito dopo mesi di separazione.
Confermando integralmente tale pronuncia, il
Consiglio di Stato ha soggiunto che le loro intenzioni non erano comunque una
circostanza tale da imporre un riesame della decisione di non rinnovare il
permesso di dimora all'interessata.
Come rilevato dall'Esecutivo cantonale, il
fatto di invocare una futura ripresa della vita in comune una settimana prima
della scadenza del termine di partenza è un aspetto puramente soggettivo che
non può essere tutelato. In caso contrario, si permetterebbe allo straniero di
modificare come gli pare e piace in suo favore situazioni di fatto compiute e
definitive.
Tanto più che la stessa ricorrente non nega che
suo marito era già in carcere durante la procedura ricorsuale relativa al rifiuto
di rinnovarle il permesso di dimora e di avere scientemente sottaciuto tale
circostanza (ricorso ad 6, pag. 5).
Di conseguenza non è dato a vedere come si
possa ritenere che le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione
della prima decisione. Né tantomeno l'interessata adduce fatti o mezzi di prova
rilevanti, che non conosceva o che non le era stato possibile invocare nell'ambito
della procedura anteriore o ancora che non aveva alcun motivo di allegare.
A ragione quindi la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione non è entrata nel merito dell'istanza di riesame presentata
dalla ricorrente.
In siffatte circostanze, può rimanere aperta
la questione a sapere se il Consiglio di Stato abbia violato il diritto di
essere sentito dell'insorgente per non averle dato la possibilità pratica di
prendere posizione riguardo alle risultanze delle indagini effettuate. Difatti,
tali accertamenti sono stati compiuti su alcuni aspetti irrilevanti per l'esito
del procedimento e come tali erano perfettamente inutili. In questo senso, nemmeno
l'audizione del marito dinnanzi al tribunale si rende necessaria.
6.
Sulla
scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso
dev'essere respinto in quanto manifestamente infondato. L'emanazione del
presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di concessione
dell'effetto sospensivo al gravame.
La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.
3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro
la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è
dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. Dipartimento
delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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