52.2005.257
Lienza edilizia in sanatoria per la formazione di una recinzione in zona agricola
11 novembre 2005Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.257
Data decisione, Autorità:
11.11.2005, TRAM
Titolo:
Lienza edilizia in sanatoria per la formazione di una recinzione in zona agricola
CONFORMITÀ DI ZONA
FUORI ZONA
INTERESSE PUBBLICO PREPONDERANTE
UBICAZIONE VINCOLATA
ZONA AGRICOLA
art. 22 LPT
art. 24 LPT
art. 25 let. a LPT
Incarto n.
52.2005.257
Lugano
11 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 agosto 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3243) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 1. dicembre 2004 con cui il municipio di CO 1 gli ha negato la
licenza in sanatoria per la formazione di una recinzione ai mappali n. __________
RF;
viste le risposte:
- CO 1;
- CO 2;
- 6 settembre 2005 del CO
3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) A seguito di un sopralluogo e di un preavviso favorevole da parte
dell'Ufficio forestale IV circondario, il 12 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato al CO
1 una domanda in sanatoria per la formazione di una recinzione alta circa 1.30
m (2.6 m nei punti più pericolosi) ai mappali n. __________ RF in località __________,
fuori della zona edificabile (zona agricola). Lo scopo di tale intervento sarebbe
stato quello di proteggere la giovane selva castanile presente sui sedimi dai
danni provocati da animali al vago pascolo e selvatici, oltre che ridurre il
pericolo di erosione del terreno e formare un pascolo per pecore.
b) Con avviso cantonale del 25 novembre
2004, i Servizi generali si sono opposti al rilascio del summenzionato permesso
edilizio, ritenendo che il progetto non adempisse i requisiti dell'art. 24 LPT.
c) Il 1. dicembre 2004 il municipio di __________
ha pertanto deciso di negare a RI 1 il rilascio della licenza edilizia a
posteriori.
B. Contro la predetta decisione municipale, il soccombente è insorto presso
il Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento.
Con
decisione 28 giugno 2005, il Governo ha respinto il gravame, ritenendo che la
recinzione fosse in contrasto con i criteri pianificatori applicabili in materia
di utilizzazione dei sedimi ubicati fuori delle zone edificabili, in
particolare con i disposti dell'art. 24 LPT.
C. Contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e chiedendo il rilascio
della licenza edilizia litigiosa.
Innanzitutto il
ricorrente censura la mancanza di accertamenti da parte dell'autorità cantonale
e invoca pertanto la violazione del diritto di essere sentito postulando nel
contempo un complemento istruttorio. Inoltre il medesimo, come aveva già fatto
invano dinnanzi all'Esecutivo cantonale, sostiene che il preavviso positivo
dell'autorità forestale avrebbe dovuto essere preso in considerazione. Infine l'insorgente
afferma che la recinzione adempirebbe il requisito dell'ubicazione vincolata e
quello dell'interesse pubblico atteso che lo scopo prefissato sarebbe quello di
rimboschire la zona e mantenerla in buono stato.
D. L'impugnativa
è avversata dal Consiglio di Stato che non formula particolari osservazioni,
come pure dall'UDC. Il municipio si rimette al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza e
quindi personalmente toccato dal giudizio impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm), senza procedere ad un'istruttoria. L'esperimento del
sopralluogo postulato dal ricorrente non appare infatti necessario all'evasione
della pratica, in quanto i piani catastali e la documentazione fotografica
prodotta permettono di formarsi un'idea sufficientemente precisa della
situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione. Per lo stesso motivo,
priva di fondamento appare la censura di violazione del diritto di essere sentito
(art. 29 Cost.) in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di procedere ad
una visita in luogo. Di conseguenza, la valutazione anticipata negativa della prova
richiesta resiste pienamente alle critiche dell'insorgente.
2.2.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo
con l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT, 1 cpv.
1 LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare
per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di
destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per
apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2
LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono
conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di
pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico
applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).
2.2. Di
principio, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti può essere
rilasciata soltanto se essi sono conformi, dal profilo della destinazione, alla
funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (art. 22
cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT). Tale norma sancisce il principio della
conformità di zona. Secondo questo principio possono essere autorizzati soltanto
interventi edilizi la cui destinazione s'integra convenientemente nelle
finalità della zona interessata. Ai fini del rilascio del permesso occorre
quindi che gli edifici e gli impianti previsti servano all'utilizzazione
assegnata alla zona. Non basta che non la contraddicano, ossia che non
ostacolino un'utilizzazione della zona conforme alle finalità perseguite dall'ordinamento
pianificatorio. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono risultare adeguatamente
connesse alla funzione attribuita alla zona in cui si collocano (Adelio Scolari,
Commentario, N. 471 e segg.).
Nelle zone agricole possono essere
autorizzate solo nuove costruzioni che siano in connessione sufficientemente
stretta con l'utilizzazione agricola del terreno o destinate a consentire l'esercizio
di certe attività agricole o di allevamento (DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273; Scolari,
Diritto amministrativo, parte speciale, N. 911 e giurisprudenza ivi
menzionata).
Edifici e
impianti devono dunque essere adeguati, segnatamente per quanto riguarda la
loro ubicazione e destinazione, ai bisogni oggettivi di tali attività (DTF 114
Ib 131).
2.3. In concreto, i sedimi del ricorrente
Considerandi
sono situati fuori della zona edificabile. La recinzione, secondo il
ricorrente, avrebbe come obiettivi di tutelare la selva castanile, ridurre l'erosione
del terreno e formare un pascolo per pecore. Il ricorrente non svolge nessuna
attività agricola sulle particelle in oggetto, del resto egli non lo ha mai neppure
sostenuto. Pertanto, visto quanto suesposto, manifestamente la recinzione in
oggetto non ha alcuna connessione con la funzione assegnata alla zona.
Di conseguenza, non rispondendo alle
finalità della zona di situazione, l'intervento in contestazione non può di
principio beneficiare di un permesso ordinario.
Potrebbe semmai apparire conforme alla zona
in questione solo una protezione individuale degli alberi di proprietà del
ricorrente oppure l'installazione di recinzioni mobili, eventualmente elettriche,
che impediscano agli animali d'accedere ai vitigni, come giustamente sostenuto
dal Consiglio di Stato e già confermato in altre situazioni analoghe da questo
tribunale (cfr. STA 31 luglio 1998 in re S.; 5 settembre 2000 in re G.; 17 maggio
2005.
in re B.).
Non occorre infatti posare opere di cinta
stabili e permanenti. L'intervento contrasterebbe con un principio basilare
della politica agraria che vuole i fondi liberi da ostacoli in modo da poter
essere coltivati e sfruttati razionalmente (STA 17 maggio 2005 suindicata).
3.
3.1.
Occorre ora esaminare se l'intervento possa beneficiare di un'autorizzazione
eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.
Secondo tale norma, in deroga al principio
della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere
eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento
di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione
fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi
preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente
(DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha
carattere oggettivo e alla realizzazione di tale requisito devono essere posti criteri
rigorosi (Adelio Scolari, Commentario, N. 530 e segg.). Occorre infatti che sia
necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori del territorio edificabile
per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno
(DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Motivi puramente finanziari, personali o di comodità
non sono sufficienti (DTF 124 II 252 consid. 4a). Il vincolo può anche essere
negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona
edificabile (DTF 115 Ib 295).
Inoltre non devono esservi interessi
preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che
presiede alla valutazione degli opposti interessi in gioco richiesta dall'art.
24.
lett. b LPT ruota attorno alle finalità e ai principi della pianificazione
del territorio giusta gli artt. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib
consid 268).
3.2
Nell'evenienza concreta, nonostante le
censure sollevate dal ricorrente, non si può certo ritenere che il manufatto esiga
un'ubicazione vincolata. Non lo è in senso positivo, perché nulla esige che l'opera
di cinta sorga fuori dalle zone edificabili. Ma non lo è nemmeno in senso
negativo, poiché la destinazione di questa costruzione non esclude affatto la
possibilità di realizzarla all'interno delle zone edificabili. Infatti, lo
scopo essenzialmente protettivo perseguito dalla recinzione può essere conseguito
tanto all'interno, quanto all'esterno della zona edificabile.
Dopotutto le ragioni sollevate dal
ricorrente in merito alla salvaguardia dell'area boschiva, riguardano
essenzialmente l'aspetto dell'interesse pubblico ex art. 24 lett. b LPT.
A questo proposito va rammentato che le
condizioni poste dall'art. 24 LPT sono cumulative. Mancando il requisito dell'ubicazione
vincolata, la licenza non può essere rilasciata.
In ogni caso va rilevato che l'interesse
perseguito dal ricorrente può essere ritenuto di ordine pubblico (tutela del
patrimonio boschivo indigeno, protezione del suolo) ma non è certamente preponderante
rispetto a quelli che sono gli interessi pianificatori generali. In particolare
l'art. 14 LFo e l'art. 10 LCFo prescrivono che l'area forestale deve essere
accessibile a chiunque e vietano la formazione di recinzioni o altre costruzioni
che ne limitano l'accesso. Pertanto, nemmeno il requisito dell'interesse
pubblico preponderante è dato.
Ne consegue che nemmeno dal profilo dell'art.
24.
LPT la licenza edilizia per la formazione di una recinzione può essere concessa.
Il ricorso, riguardo questo aspetto, non può pertanto trovare accoglimento.
4.
L'insorgente contesta pure che il Dipartimento del territorio non abbia
tenuto conto dell'avviso favorevole emesso dall'Ufficio forestale competente.
L'avviso del
Dipartimento costituisce la sintesi dei preavvisi dei singoli settori dell'Amministrazione
cantonale e, ove sia il caso, anche federali. Il Dipartimento non può
semplicemente trasmettere i preavvisi dei vari uffici al municipio, lasciando
ad esso il compito di coordinarli e di sintetizzarli; l'avviso dipartimentale,
siccome vincolante per il municipio, deve pertanto essere simile ad una
decisione. Divergenze interne devono essere risolte dall'ufficio preposto al
coordinamento della materia (in casu l'UDC); il preavviso non può cioè
contenere contraddizioni (art. 25a LPT; Adelio Scolari, Commentario, N. 798).
Il Dipartimento
è quindi tenuto ad effettuare un primo controllo a livello giuridico tra i vari
pareri. A seguito di un'attenta analisi e in presenza di preavvisi discordanti,
se vi sono gli estremi per negare una precisa licenza edilizia, le valutazioni
alla base della decisione devono dunque esser solidamente motivate e essere
talmente forti da inficiare di principio il progetto. È dunque obbligatoria una
valutazione oggettiva, sulla base della visione globale di tutti i disposti
legislativi applicabili e non solo di quelli applicabili settorialmente (Marco Lucchini,
Compendio giuridico per l'edilizia, pag. 236 i.f.).
Nel caso
specifico dunque, l'opposizione del Dipartimento, anche ammettendo un eventuale
preavviso favorevole dell'Ufficio forestale, non può essere censurata. Infatti
l'Autorità cantonale, come ben emerge dallo scritto, ha valutato oggettivamente
la situazione sulla base della LPT, la quale impone i requisiti minimi. Una
ponderazione globale obbliga pertanto l'Autorità a negare la licenza qualora
questa non li adempia, come nel caso di specie, e ciò indipendentemente dall'osservanza
di quelli che sono i disposti relativi ad un solo settore come può essere
quello della legislazione forestale. Del resto, l'opposizione dei Servizi generali,
visto quanto precede, risulta perfettamente esente da critiche.
Ne consegue che
anche questa censura deve essere respinta.
5.
Stante tutto quanto precede il gravame va dunque senz'altro respinto
siccome infondato.
La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
gli art. 29 Cost; 1, 3, 22, 24, 25a LPT; 67 LALPT; 14 LFo, 10 LCFo; 1, 2 LE;
21, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Kochergasse 10, 3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster