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Decisione

52.2005.257

Lienza edilizia in sanatoria per la formazione di una recinzione in zona agricola

11 novembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) A seguito di un sopralluogo e di un preavviso favorevole da parte

dell'Ufficio forestale IV circondario, il 12 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato al CO

1 una domanda in sanatoria per la formazione di una recinzione alta circa 1.30

m (2.6 m nei punti più pericolosi) ai mappali n. __________ RF in località __________,

fuori della zona edificabile (zona agricola). Lo scopo di tale intervento sarebbe

stato quello di proteggere la giovane selva castanile presente sui sedimi dai

danni provocati da animali al vago pascolo e selvatici, oltre che ridurre il

pericolo di erosione del terreno e formare un pascolo per pecore.

b) Con avviso cantonale del 25 novembre

2004, i Servizi generali si sono opposti al rilascio del summenzionato permesso

edilizio, ritenendo che il progetto non adempisse i requisiti dell'art. 24 LPT.

c) Il 1. dicembre 2004 il municipio di __________

ha pertanto deciso di negare a RI 1 il rilascio della licenza edilizia a

posteriori.

B. Contro la predetta decisione municipale, il soccombente è insorto presso

il Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento.

Con

decisione 28 giugno 2005, il Governo ha respinto il gravame, ritenendo che la

recinzione fosse in contrasto con i criteri pianificatori applicabili in materia

di utilizzazione dei sedimi ubicati fuori delle zone edificabili, in

particolare con i disposti dell'art. 24 LPT.

C. Contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e chiedendo il rilascio

della licenza edilizia litigiosa.

Innanzitutto il

ricorrente censura la mancanza di accertamenti da parte dell'autorità cantonale

e invoca pertanto la violazione del diritto di essere sentito postulando nel

contempo un complemento istruttorio. Inoltre il medesimo, come aveva già fatto

invano dinnanzi all'Esecutivo cantonale, sostiene che il preavviso positivo

dell'autorità forestale avrebbe dovuto essere preso in considerazione. Infine l'insorgente

afferma che la recinzione adempirebbe il requisito dell'ubicazione vincolata e

quello dell'interesse pubblico atteso che lo scopo prefissato sarebbe quello di

rimboschire la zona e mantenerla in buono stato.

D. L'impugnativa

è avversata dal Consiglio di Stato che non formula particolari osservazioni,

come pure dall'UDC. Il municipio si rimette al giudizio di questo Tribunale.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza e

quindi personalmente toccato dal giudizio impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base

degli atti (art. 18 PAmm), senza procedere ad un'istruttoria. L'esperimento del

sopralluogo postulato dal ricorrente non appare infatti necessario all'evasione

della pratica, in quanto i piani catastali e la documentazione fotografica

prodotta permettono di formarsi un'idea sufficientemente precisa della

situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione. Per lo stesso motivo,

priva di fondamento appare la censura di violazione del diritto di essere sentito

(art. 29 Cost.) in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di procedere ad

una visita in luogo. Di conseguenza, la valutazione anticipata negativa della prova

richiesta resiste pienamente alle critiche dell'insorgente.

2.2.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo

con l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT, 1 cpv.

1 LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare

per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di

destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per

apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2

LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono

conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di

pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico

applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).

2.2. Di

principio, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti può essere

rilasciata soltanto se essi sono conformi, dal profilo della destinazione, alla

funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (art. 22

cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT). Tale norma sancisce il principio della

conformità di zona. Secondo questo principio possono essere autorizzati soltanto

interventi edilizi la cui destinazione s'integra convenientemente nelle

finalità della zona interessata. Ai fini del rilascio del permesso occorre

quindi che gli edifici e gli impianti previsti servano all'utilizzazione

assegnata alla zona. Non basta che non la contraddicano, ossia che non

ostacolino un'utilizzazione della zona conforme alle finalità perseguite dall'ordinamento

pianificatorio. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono risultare adeguatamente

connesse alla funzione attribuita alla zona in cui si collocano (Adelio Scolari,

Commentario, N. 471 e segg.).

Nelle zone agricole possono essere

autorizzate solo nuove costruzioni che siano in connessione sufficientemente

stretta con l'utilizzazione agricola del terreno o destinate a consentire l'esercizio

di certe attività agricole o di allevamento (DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273; Scolari,

Diritto amministrativo, parte speciale, N. 911 e giurisprudenza ivi

menzionata).

Edifici e

impianti devono dunque essere adeguati, segnatamente per quanto riguarda la

loro ubicazione e destinazione, ai bisogni oggettivi di tali attività (DTF 114

Ib 131).

2.3. In concreto, i sedimi del ricorrente

Considerandi

sono situati fuori della zona edificabile. La recinzione, secondo il

ricorrente, avrebbe come obiettivi di tutelare la selva castanile, ridurre l'erosione

del terreno e formare un pascolo per pecore. Il ricorrente non svolge nessuna

attività agricola sulle particelle in oggetto, del resto egli non lo ha mai neppure

sostenuto. Pertanto, visto quanto suesposto, manifestamente la recinzione in

oggetto non ha alcuna connessione con la funzione assegnata alla zona.

Di conseguenza, non rispondendo alle

finalità della zona di situazione, l'intervento in contestazione non può di

principio beneficiare di un permesso ordinario.

Potrebbe semmai apparire conforme alla zona

in questione solo una protezione individuale degli alberi di proprietà del

ricorrente oppure l'installazione di recinzioni mobili, eventualmente elettriche,

che impediscano agli animali d'accedere ai vitigni, come giustamente sostenuto

dal Consiglio di Stato e già confermato in altre situazioni analoghe da questo

tribunale (cfr. STA 31 luglio 1998 in re S.; 5 settembre 2000 in re G.; 17 maggio

2005.

in re B.).

Non occorre infatti posare opere di cinta

stabili e permanenti. L'intervento contrasterebbe con un principio basilare

della politica agraria che vuole i fondi liberi da ostacoli in modo da poter

essere coltivati e sfruttati razionalmente (STA 17 maggio 2005 suindicata).

3.

3.1.

Occorre ora esaminare se l'intervento possa beneficiare di un'autorizzazione

eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.

Secondo tale norma, in deroga al principio

della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere

eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento

di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per

la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione

fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi

preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente

(DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a).

Il requisito dell'ubicazione vincolata ha

carattere oggettivo e alla realizzazione di tale requisito devono essere posti criteri

rigorosi (Adelio Scolari, Commentario, N. 530 e segg.). Occorre infatti che sia

necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori del territorio edificabile

per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno

(DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Motivi puramente finanziari, personali o di comodità

non sono sufficienti (DTF 124 II 252 consid. 4a). Il vincolo può anche essere

negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona

edificabile (DTF 115 Ib 295).

Inoltre non devono esservi interessi

preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che

presiede alla valutazione degli opposti interessi in gioco richiesta dall'art.

24.

lett. b LPT ruota attorno alle finalità e ai principi della pianificazione

del territorio giusta gli artt. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib

consid 268).

3.2

Nell'evenienza concreta, nonostante le

censure sollevate dal ricorrente, non si può certo ritenere che il manufatto esiga

un'ubicazione vincolata. Non lo è in senso positivo, perché nulla esige che l'opera

di cinta sorga fuori dalle zone edificabili. Ma non lo è nemmeno in senso

negativo, poiché la destinazione di questa costruzione non esclude affatto la

possibilità di realizzarla all'interno delle zone edificabili. Infatti, lo

scopo essenzialmente protettivo perseguito dalla recinzione può essere conseguito

tanto all'interno, quanto all'esterno della zona edificabile.

Dopotutto le ragioni sollevate dal

ricorrente in merito alla salvaguardia dell'area boschiva, riguardano

essenzialmente l'aspetto dell'interesse pubblico ex art. 24 lett. b LPT.

A questo proposito va rammentato che le

condizioni poste dall'art. 24 LPT sono cumulative. Mancando il requisito dell'ubicazione

vincolata, la licenza non può essere rilasciata.

In ogni caso va rilevato che l'interesse

perseguito dal ricorrente può essere ritenuto di ordine pubblico (tutela del

patrimonio boschivo indigeno, protezione del suolo) ma non è certamente preponderante

rispetto a quelli che sono gli interessi pianificatori generali. In particolare

l'art. 14 LFo e l'art. 10 LCFo prescrivono che l'area forestale deve essere

accessibile a chiunque e vietano la formazione di recinzioni o altre costruzioni

che ne limitano l'accesso. Pertanto, nemmeno il requisito dell'interesse

pubblico preponderante è dato.

Ne consegue che nemmeno dal profilo dell'art.

24.

LPT la licenza edilizia per la formazione di una recinzione può essere concessa.

Il ricorso, riguardo questo aspetto, non può pertanto trovare accoglimento.

4.

L'insorgente contesta pure che il Dipartimento del territorio non abbia

tenuto conto dell'avviso favorevole emesso dall'Ufficio forestale competente.

L'avviso del

Dipartimento costituisce la sintesi dei preavvisi dei singoli settori dell'Amministrazione

cantonale e, ove sia il caso, anche federali. Il Dipartimento non può

semplicemente trasmettere i preavvisi dei vari uffici al municipio, lasciando

ad esso il compito di coordinarli e di sintetizzarli; l'avviso dipartimentale,

siccome vincolante per il municipio, deve pertanto essere simile ad una

decisione. Divergenze interne devono essere risolte dall'ufficio preposto al

coordinamento della materia (in casu l'UDC); il preavviso non può cioè

contenere contraddizioni (art. 25a LPT; Adelio Scolari, Commentario, N. 798).

Il Dipartimento

è quindi tenuto ad effettuare un primo controllo a livello giuridico tra i vari

pareri. A seguito di un'attenta analisi e in presenza di preavvisi discordanti,

se vi sono gli estremi per negare una precisa licenza edilizia, le valutazioni

alla base della decisione devono dunque esser solidamente motivate e essere

talmente forti da inficiare di principio il progetto. È dunque obbligatoria una

valutazione oggettiva, sulla base della visione globale di tutti i disposti

legislativi applicabili e non solo di quelli applicabili settorialmente (Marco Lucchini,

Compendio giuridico per l'edilizia, pag. 236 i.f.).

Nel caso

specifico dunque, l'opposizione del Dipartimento, anche ammettendo un eventuale

preavviso favorevole dell'Ufficio forestale, non può essere censurata. Infatti

l'Autorità cantonale, come ben emerge dallo scritto, ha valutato oggettivamente

la situazione sulla base della LPT, la quale impone i requisiti minimi. Una

ponderazione globale obbliga pertanto l'Autorità a negare la licenza qualora

questa non li adempia, come nel caso di specie, e ciò indipendentemente dall'osservanza

di quelli che sono i disposti relativi ad un solo settore come può essere

quello della legislazione forestale. Del resto, l'opposizione dei Servizi generali,

visto quanto precede, risulta perfettamente esente da critiche.

Ne consegue che

anche questa censura deve essere respinta.

5.

Stante tutto quanto precede il gravame va dunque senz'altro respinto

siccome infondato.

La tassa di

giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

gli art. 29 Cost; 1, 3, 22, 24, 25a LPT; 67 LALPT; 14 LFo, 10 LCFo; 1, 2 LE;

21, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dalla notifica.

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Kochergasse 10, 3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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