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Decisione

52.2005.258

Ricongiungimento famigliare

11 ottobre 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 29

agosto 1992 la cittadina dominicana RI 1 (1959) si è sposata nel proprio paese

d'origine con il cittadino elvetico N__________. Il 18 ottobre 1992 ella è

entrata in Svizzera per vivere insieme al marito, ottenendo per questo motivo

un permesso di dimora. Il 3 novembre 1999, ha acquisito la cittadinanza elvetica

per naturalizzazione agevolata.

RI 1 è madre di __________ A__________, nato

il 14 novembre 1991 da una relazione con il connazionale C__________ (1947). Il

figlio della ricorrente risiede a P__________ presso la nonna materna T__________

(1935). Egli ha reso visita alla madre in Svizzera nel 1995, nel 1997, nel 2001

e nel 2004.

B. a) Il 14

gennaio 2005 __________ A__________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e

dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite del Consolato

generale di Svizzera a Santo Domingo, l'autorizzazione a entrare nel nostro Paese

per vivere presso la madre, allegando una dichiarazione del padre, con cui lo ha

autorizzato a espatriare.

Invitata a illustrare la sua attuale

situazione familiare all'estero, il 18 aprile 2005 __________ ha informato

l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ che sua madre T__________ non

sarebbe più in grado di accudire e provvedere all'educazione di __________ A__________.

Ha inoltre indicato che suo figlio non avrebbe mai vissuto con il padre, il

quale risiede negli Stati Uniti e che non può quindi occuparsene.

b) Il 6 maggio 2005 l'autorità

dipartimentale ha deciso di non autorizzare l'entrata in Svizzera di __________

A__________ e di non rilasciargli un permesso di soggiorno.

Secondo la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione, il ricongiungimento con la madre era stato chiesto

tardivamente e senza motivi validi ed era essenzialmente volto in realtà a

offrire a __________ A__________ condizioni di vita migliori e un'educazione

scolastica più favorevole che in Repubblica Dominicana.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.

C. Con

giudizio 12 luglio 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non

fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare,

perché il legame tra madre e figlio non appariva intenso ed effettivamente

vissuto segnatamente a causa della lunga separazione volontaria tra gli stessi.

Il Governo ha ritenuto inoltre che non vi

fossero interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni come

erano state vissute fino a quel momento.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che suo figlio __________

A__________ sia autorizzato a entrare in Svizzera e posto al beneficio di un

permesso di soggiorno.

Dopo avere affermato che il legame con suo

figlio è intenso ed effettivamente vissuto per avere sempre mantenuto i

contatti con lo stesso durante la loro separazione dettata da motivi economici

e pratici, la ricorrente ribadisce che la sua situazione familiare sarebbe nel

frattempo sensibilmente mutata per il fatto che la nonna materna non sarebbe

più in grado di occuparsi del nipote in quanto anziana e malata, e che nessun

altro parente vivrebbe ancora nel paese d'origine.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.

art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 130 II 388 consid. 1.1., 281 consid. 2.1.).

1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase

LDDS, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere

inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano

con quest'ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che la

predetta norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri

domiciliati si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre

svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b).

Al momento, determinante, della richiesta

del permesso di soggiorno per vivere con la madre cittadina svizzera, __________

A__________ aveva 13 anni (DTF 129 II 249 consid. 1.2., 11 consid. 2). Conformemente

alla norma e alla giurisprudenza testé menzionate, di principio, essi

dispongono dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di

violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale

federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa sarebbe infatti

ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è

pertanto ricevibile anche dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

1.4. In tali circostanze, può rimanere

indeciso sapere se il gravame sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art. 8

CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche

art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II

377 consid. 7). Non è dunque necessario verificare se la ricorrente intrattenga

con il figlio una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 129

Considerandi

II 193 consid. 5.3.1.; 127 II 60 consid. 1d/aa).

1.5

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e

46.

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18.

cpv. 1 PAmm).

2.

L'art. 17

cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello

giuridico un'effettiva convivenza familiare. Concepita essenzialmente per

consentire il ricongiungimento dell'intero nucleo, tale norma è comunque

applicabile anche nell'ambito delle famiglie monoparentali. In questi casi non

esiste però un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere

il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro ch'egli intrattenga

proprio con questo genitore le relazioni familiari più intense (DTF 130 II 137

consid. 2.2.; 129 II 249 consid. 2.1., 11 consid. 3.1.3.).

Nella valutazione di tale aspetto, si deve

tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali

cambiamenti successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante

il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita,

va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente

chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329

consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il

genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni

familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura

ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid.

3.1.3

).

Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase

LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive

volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere

da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in

effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune,

ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli.

L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi,

risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il

ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.;

125.

II consid. 2a e 2d).

Valgono per analogia i principi appena

esposti anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è

restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro

famigliare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II 588 segg. consid.

2c).

3.

3.1. In

concreto, RI 1 non è stata costretta ad allontanarsi dal proprio figlio, ma ha

scelto volontariamente la via della separazione per costruirsi una nuova vita

all'estero.

Il 29 agosto 1992, nel suo paese d'origine, ella

si è unita in matrimonio con il cittadino elvetico N__________. Dopodiché, per

vivere insieme a quest'ultimo, il 18 ottobre 1992 ella è giunta in Svizzera,

stabilendovisi definitivamente, mentre __________ A__________, che a quel

momento aveva 11 mesi, è rimasto nella Repubblica Dominicana presso i nonni materni.

Malgrado che a quel momento suo figlio avesse un'età in cui avrebbe necessitato

maggiormente della presenza della madre, l'insorgente non si è prevalsa

immediatamente del diritto al ricongiungimento familiare. Nemmeno a partire

dall'ottenimento della nazionalità svizzera nel 1999 ella si è avvalsa di tale

facoltà. E' solo nel febbraio del 2005 che è stato chiesto un permesso di

soggiorno in favore di __________ A__________ per vivere stabilmente e a titolo

definitivo presso la madre in Svizzera.

La ricorrente sostiene di avere sempre

mantenuto un legame intenso e vivo con suo figlio, segnatamente tramite

regolari visite e contatti telefonici. Dall'inserto di causa risulta effettivamente

che __________ A__________ è già stato in Svizzera per trascorrere le vacanze

presso sua madre nel 1995 soggiornandovi 6 mesi, nel 1997 (5 mesi e mezzo), nel

2001.

(3 mesi) e nell'agosto 2004 (1 mese e mezzo). Bisogna comunque considerare

che questi contatti, unitamente a quelli telefonici, non possono essere

definiti come preponderanti, ritenuto che è del tutto naturale che madre e

figlio mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione.

Non risulta peraltro che, durante i 12 anni

di separazione, la ricorrente abbia fatto tutto il possibile per ricongiungersi

definitivamente con suo figlio. Non è dato a vedere inoltre come le sue

condizioni finanziarie non le avrebbero mai permesso primo d'ora di richiedere

il ricongiungimento. Come ha pertinentemente osservato il Consiglio di Stato,

dalle precedenti domande di invito risulta che ella ha sempre avuto delle

entrate ed appare dubbio che le sue asserite difficoltà abbiano costituito un

impedimento tale da impedire finora la venuta di __________ A__________ in

Svizzera.

3.2

A prescindere dalla questione a sapere

se la relazione tra la ricorrente e suo figlio sia effettiva ed intensamente

vissuta, va in ogni caso rilevato che ella ricorrente motiva il

ricongiungimento invocando essenzialmente una modifica delle relazioni familiari.

Su questo aspetto, giova in primo luogo ricordare

che da tredici anni RI 1 è definitivamente assente dal proprio Paese d'origine,

mentre __________ A__________ risiede invece da sempre

nella Repubblica Dominicana ed è là che ha i suoi legami sociali e culturali

più stretti. Inoltre, da quando la madre si è separata

dal figlio, della cura e dell'educazione dello stesso si sono sempre occupati i

nonni materni.

La ricorrente sostiene che sua madre, oltre

a essere anziana, sarebbe pure malata. Per questo motivo, ella non sarebbe più

in grado di occuparsi come prima di __________ A__________. Secondo il certificato

medico del 24 maggio 2005 prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato, risulta che

T__________ (1935) soffrirebbe di "Hipertension arteriale sistematica

II e osteoartropatia degenerativa". A prescindere del fatto che non è

dato a sapere sui disturbi accusati e sulle limitazioni che tale stato avrebbe

nella sua vita quotidiana, non è comunque dato a vedere come gli asseriti

problemi di salute della nonna materna siano tali da impedire a suo nipote di

continuare a vivere nella Repubblica Dominicana e da costringerlo a raggiungere

la madre in Svizzera dopo tutti questi anni di separazione e inserirlo in un

ambiente con un sistema socioprofessionale diverso dal suo per poi trovarsi

confrontato con rilevanti problemi di integrazione e con difficoltà dal punto

di vista scolastico e professionale.

Non va poi dimenticato

che __________ A__________ è ormai prossimo alla fine della scuola dell'obbligo.

Si può quindi ritenere che egli

non necessiti più di tutte quelle cure ed attenzioni di quando era fanciullo. Inoltre

la nonna materna è stata in grado fino ad oggi di occuparsi dello stesso e nulla

le impedisce di farsi coadiuvare per tale scopo, se del caso, da terze persone,

visti i modesti bisogni di custodia del nipote ormai in età adolescenziale (cfr.

DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in:

RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c).

In siffatte circostanze, non porterebbe a

diversa conclusione il fatto che suo padre non potrebbe occuparsi ora di lui

anche perché risiederebbe all'estero. Su quest'ultimo punto va in ogni modo rilevato

che l'affermazione secondo cui C__________ vivrebbe negli Stati Uniti appare

smentita dalla dichiarazione giurata rilasciata dallo stesso il 6 gennaio 2005

relativa all'autorizzazione all'espatrio di __________ A__________: infatti, egli

ha indicato di risiedere a P__________, località dove abita attualmente suo

figlio.

Da quanto precede, non si vedono

oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto __________ A__________, il quale frequenta attualmente

il Colegio __________ a P__________, ad avviare una pratica di ricongiungimento

familiare se non, verosimilmente, la volontà di beneficiare di un futuro

migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più

favorevoli di quelli ottenibili nella Repubblica Dominicana.

3.3

Si deve dunque concludere che i

presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il

principio della proporzionalità non è stato violato.

4.

Occorre

esaminare ora se la decisione impugnata sia contraria all'art. 8 CEDU.

4.1

Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha

diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e

della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità

nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista

dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,

è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere

economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o

della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

4.2

L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la

relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona

residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo

familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere

separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior

ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il

permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare

comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b

con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza

di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2

CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla

Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e

dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e

straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno

sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della

famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non

sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle

relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed

infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate

dall'autorità (ibidem).

4.3

In concreto, è da escludere che l'art.

8.

CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo

violato. In primo luogo, madre e figlio vivono definitivamente separati dal

1992.

Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano una

modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato

diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva

in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere

considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si

tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che fondati

motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del figlio della ricorrente

risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente

economico-professionale. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare

a mantenere le relazioni personali con i figli come le ha intrattenute finora.

5.

Rifiutando

di rilasciare il permesso di dimora a __________ A__________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna

normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti

da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva

all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza della misura adottata.

Per il resto, si può rinviare alle

pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS;

8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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