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Decisione

52.2005.259

Formazione di una gabbia/recinto in zona di mantenimento

19 ottobre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. I ricorrenti RI 2 sono comproprietari di un piccolo fondo (part. __________

di151 mq), situato alle __________ nella zona di mantenimento (ZM), sul retro

della loro casa d'abitazione.

Senza chiedere alcun permesso, una dozzina

di anni or sono, i ricorrenti hanno costruito sul fondo una sorta di gabbia,

costituita da un'intelaiatura metallica di 47 mq, alta m 2.50 ed avvolta tanto

sui lati, quanto verso l'alto da una rete metallica a maglia fine.

Su richiesta del municipio, il 2 agosto 2004

chiesto il permesso in sanatoria per il manufatto realizzato abusivamente.

Alla

domanda si sono opposti i vicini qui resistentiCO 3

Con decisione 31 gennaio 2005, il municipio

ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria, ritenendo il

manufatto contrario all'art. 30 cpv. 2 NAPR del comune, che nella zona di

mantenimento non ammette nuove costruzioni.

B. Con

risoluzione 28 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,

respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dagli istanti in licenza.

L’Esecutivo

cantonale ha in sostanza ritenuto che le NAPR fossero esaustive in merito agli

interventi autorizzabili nella zona in oggetto e che il manufatto litigioso non

ne facesse parte. Il Governo ha inoltre rilevato che il tempo trascorso

dall’edificazione alla decisione in sanatoria fosse ininfluente ai fini del

rilascio del permesso.

C. Avverso il

predetto giudicato governativo RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della

licenza rifiutata.

Secondo i ricorrenti, l’art. 30 cpv. 2 NAPR

avrebbe carattere esemplificativo. La recinzione in oggetto sarebbe una

costruzione accessoria conforme alle prescrizioni di zona, che non comporta un

impatto più rilevante rispetto alle opere ammesse.

La loro buona fede dovrebbe essere tutelata

sia per il lungo tempo trascorso dall’edificazione, sia perché il diritto

allora vigente esonerava dal chiederne l’autorizzazione.

D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza

formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione giungono il

municipio ed i resistenti, contestando succintamente le tesi degli insorgenti

con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi. I vicini

opponenti rilevano in particolare che nel recinto vengono custoditi una

trentina di gatti, una decina di cani, un'anatra e diversi conigli.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione

attiva degli insorgenti, istanti in licenza e quindi personalmente toccati dal

giudizio impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46

PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il ricorso può essere evaso sulla base degli

atti (art. 18 PAmm), senza procedere ad un’istruttoria. L’esperimento del

sopralluogo postulato dai ricorrenti non appare infatti necessario all’evasione

della pratica, in quanto le planimetrie e la documentazione fotografica annesse

agli atti, permettono di farsi un’idea sufficientemente precisa della

situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione.

Considerandi

2.

2.1. Secondo

l’art. 30 NAPR di L__________, il comprensorio della protezione della riva del

lago è una zona nella quale tutti gli aspetti caratteristici e di pregio

dell’ambiente lacuale devono essere salvaguardati e tutelati. La zona di mantenimento

(M), in cui si trova il fondo dei ricorrenti, è la zona nella quale hanno

priorità la protezione e la salvaguardia dell’ambiente lacuale.

In questa zona sono ammesse la

riattazione, la manutenzione ed il rifacimento delle costruzioni nel rispetto

delle volumetrie e delle caratteristiche ambientali ed estetiche esistenti.

Per comprovate esigenze funzionali sono

permessi ampliamenti delle volumetrie esistenti per un massimo del 10%, a

condizione che l’ambientamento e l’estetica delle costruzioni lo consentano.

Non è permessa la costruzione di nuovi edifici.

È permessa la costruzione di nuovi arredi

per giardino, quali piscine aperte, pergolati, depositi per attrezzi, campi da

gioco, a condizione che l’ampliamento e la salvaguardia della zona e della

vegetazione pregiata lo consentano.

2.2

Le zone di mantenimento degli insediamenti sono zone di utilizzazione speciale

che l’art. 33 OPT permette di designare giusta l’art. 18 LPT per la

conservazione di piccoli insediamenti fuori delle zone edificabili (STA 22

febbraio 1995 in re comune di S. e D.). Esse non sono edificabili soltanto a

titolo eccezionale, quando ricorrono i presupposti dell’art. 24 LPT. Sono zone

limitatamente edificabili (beschränkte Bauzonen), ovvero zone nelle quali

l’attività edilizia può di principio essere autorizzata mediante licenza ordinaria

(art. 22 LPT) quando risultano soddisfatte le particolari condizioni di

edificabilità fissate dalle norme di zona.

2.3

Per principio, nella zona M qui in

esame sono ammessi soltanto interventi di carattere conservativo. Conformemente

alle sue finalità possono essere soltanto mantenute, riattate ed eventualmente

rifatte le costruzioni esistenti. Modici ampliamenti delle volumetrie esistenti

possono essere autorizzati soltanto a determinate condizioni. La costruzione di

nuovi edifici è vietata. Questo divieto non distingue tra costruzione

principale e costruzione accessoria. È pertanto da presumere che anche le

costruzioni accessorie siano vietate.

È tuttavia permessa la costruzione di nuovi

arredi per giardino, che la norma elenca a titolo apparentemente

esemplificativo.

Le NAPR non definiscono né la nozione di

edificio, né quella di arredo da giardino. La nozione di edificio, contrapposta

nel diritto federale a quella di impianti, non è del resto univoca e valevole

per tutto l'ordinamento edilizio (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, ad art.

22.

n. 5). Le finalità dell'art. 30 NAPR e la contrapposizione degli edifici

agli arredi per giardino inducono comunque a ritenere che gli edifici siano

essenzialmente costituiti dalle opere di sovrastruttura che determinano un certo

ingombro, mentre gli arredi per giardino siano da riferire soprattutto agli

impianti destinati alla fruizione ed al godimento degli spazi esterni alle

costruzioni esistenti.

3.

La

controversa opera edilizia presenta tutte le caratteristiche di una gabbia

destinata alla detenzione di piccoli animali domestici. Essa è costituita da castello

formato da 14 elementi verticali in ferro a sezione quadrata (50 x 50 mm), alti

m 2.50 e legati fra loro alla sommità da ulteriori elementi orizzontali.

L'intera struttura è ricoperta, rispettivamente chiusa lateralmente da una fitta

rete metallica. Al suo interno si notano alcune casette di plastica destinate

al gioco dei bambini, un paio di tavolini ed una panca.

Ai fini del giudizio non occorre stabilire

se l'opera serva principalmente alla detenzione di animali, come sostengono i

vicini opponenti, od alla custodia di bambini, come invece affermano i

ricorrenti senza escludere la prima funzione. Né occorre stabilire se si tratti

di una costruzione accessoria o meno. Al limite, non sarebbe nemmeno necessario

accertare se sia da considerare come un edificio o meno. È infatti sufficiente verificare

se sia configurabile alla stregua di un arredo per giardino, ossia se pos-sa

essere qualificata come un impianto riconducibile all'unica categoria di opere

edilizie ammissibili nella zona di manutenzione.

Il municipio l'ha escluso ravvisandovi gli

estremi di una costruzione stabile e permanente, ossia di un edificio vietato

dall'art. 30 NAPR.

Benché opinabile, la deduzione regge alla

critica dei ricorrenti. Il manufatto determina in effetti un ingombro di un

certo rilievo. Anche se non definisce uno spazio completamente chiuso, atto a

riparare persone e cose dalle intemperie, la sua volumetria appare chiaramente

percettibile a qualsiasi osservatore esterno.

L'incerta destinazione, che i ricorrenti non

hanno mai chiaramente precisato, non permette d'altro canto di annoverarlo

nella categoria degli arredi per giardino, ossia delle opere destinate alla

fruizione degli spazi esterni. Nella misura in cui è destinato alla semplice

custodia dei bambini, nulla giustifica una copertura con travi e rete metallica.

Nella misura in cui è invece destinato alla detenzione di animali domestici,

non lede invece l'art. 30 NAPR escluderlo dalla categoria degli arredi per

giardino.

Nulla allegano d'altro canto i ricorrenti

che permetta di considerare insostenibile la tesi dell'autorità comunale,

laddove attribuisce al manufatto la qualifica di edificio, negandogli

implicitamente quella di arredo da giardino.

Trattandosi dell'applicazione di una norma

del diritto comunale autonomo, le istanze di ricorso devono limitarsi a

verificare che l'interpretazione datale dal municipio non proceda da un abuso

della latitudine di giudizio che le nozioni di edificio e di arredo per

giardino riservano all'autorità comunale. Questo tribunale non può dunque sostituire

la sua interpretazione a quella tutto sommato sostenibile adottata dal municipio.

Una diversa conclusione favorevole alle tesi dei ricorrenti risulterebbe

chiaramente lesiva dell'autonomia comunale.

4.

La censura

di violazione della buona fede sollevata dai ricorrenti è infondata. Per

accertare se una costruzione sia conforme alla legge, è determinante, in linea

di principio, il diritto vigente al momento in cui la costruzione o la

trasformazione ha avuto luogo (Adelio Scolari, op. cit., N. 1282; RDAT II-1994,

N. 44).

Ora, il manufatto litigioso è stato

edificato circa 12 anni or sono. Le NAPR di L__________ risalgono al 1986, mentre

l’attuale LE è entrata in vigore nel 1993. Sia dal profilo formale, sia da

quello materiale, l'ordinamento edilizio attuale è rimasto invariato. Tanto

allora, quanto oggi l'opera era soggetta a permesso di costruzione.

Le restrizioni della proprietà erano d'altro

canto le stesse.

Nulla possono dunque dedurre i ricorrenti in

loro favore dal lungo tempo trascorso in ordine all'obbligo del permesso ed ai

presupposti per il suo rilascio.

5.

In esito

ai precedenti considerandi, il ricorso deve pertanto essere respinto ed il

giudizio governativo impugnato confermato insieme al diniego della licenza

edilizia pronunciato dal municipio.

La tassa di

giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 22, 24 LPT; 33 OPT; 21 LE; 3 RLE;

30 NAPR di L__________; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.- sono poste a carico dei

ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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