52.2005.259
Formazione di una gabbia/recinto in zona di mantenimento
19 ottobre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.259
Data decisione, Autorità:
19.10.2005, TRAM
Titolo:
Formazione di una gabbia/recinto in zona di mantenimento
CONFORMITÀ DI ZONA
NUOVA COSTRUZIONE
ZONA DI MANTENIMENTO
art. 21 LE
art. 22 LPT
Incarto n.
52.2005.259
Lugano
19 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 agosto 2005 di
RI 1, ,
RI 2, ,
patrocinati da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio
di Stato (n. 3247), che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 31 gennaio 2005 con cui il municipio di __________ ha
loro negato la licenza in sanatoria per la formazione di un recinto in località
__________);
viste le risposte:
- 6 settembre 2005 di CO 2,
CO 2, CO 3 e CO 4;
- 6 settembre 2005 del CO
5;
- 6 settembre 2005 del CO
6;
- 8 settembre 2005 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. I ricorrenti RI 2 sono comproprietari di un piccolo fondo (part. __________
di151 mq), situato alle __________ nella zona di mantenimento (ZM), sul retro
della loro casa d'abitazione.
Senza chiedere alcun permesso, una dozzina
di anni or sono, i ricorrenti hanno costruito sul fondo una sorta di gabbia,
costituita da un'intelaiatura metallica di 47 mq, alta m 2.50 ed avvolta tanto
sui lati, quanto verso l'alto da una rete metallica a maglia fine.
Su richiesta del municipio, il 2 agosto 2004
chiesto il permesso in sanatoria per il manufatto realizzato abusivamente.
Alla
domanda si sono opposti i vicini qui resistentiCO 3
Con decisione 31 gennaio 2005, il municipio
ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria, ritenendo il
manufatto contrario all'art. 30 cpv. 2 NAPR del comune, che nella zona di
mantenimento non ammette nuove costruzioni.
B. Con
risoluzione 28 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,
respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dagli istanti in licenza.
L’Esecutivo
cantonale ha in sostanza ritenuto che le NAPR fossero esaustive in merito agli
interventi autorizzabili nella zona in oggetto e che il manufatto litigioso non
ne facesse parte. Il Governo ha inoltre rilevato che il tempo trascorso
dall’edificazione alla decisione in sanatoria fosse ininfluente ai fini del
rilascio del permesso.
C. Avverso il
predetto giudicato governativo RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
Secondo i ricorrenti, l’art. 30 cpv. 2 NAPR
avrebbe carattere esemplificativo. La recinzione in oggetto sarebbe una
costruzione accessoria conforme alle prescrizioni di zona, che non comporta un
impatto più rilevante rispetto alle opere ammesse.
La loro buona fede dovrebbe essere tutelata
sia per il lungo tempo trascorso dall’edificazione, sia perché il diritto
allora vigente esonerava dal chiederne l’autorizzazione.
D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza
formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione giungono il
municipio ed i resistenti, contestando succintamente le tesi degli insorgenti
con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi. I vicini
opponenti rilevano in particolare che nel recinto vengono custoditi una
trentina di gatti, una decina di cani, un'anatra e diversi conigli.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti, istanti in licenza e quindi personalmente toccati dal
giudizio impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46
PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il ricorso può essere evaso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm), senza procedere ad un’istruttoria. L’esperimento del
sopralluogo postulato dai ricorrenti non appare infatti necessario all’evasione
della pratica, in quanto le planimetrie e la documentazione fotografica annesse
agli atti, permettono di farsi un’idea sufficientemente precisa della
situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione.
Considerandi
2.
2.1. Secondo
l’art. 30 NAPR di L__________, il comprensorio della protezione della riva del
lago è una zona nella quale tutti gli aspetti caratteristici e di pregio
dell’ambiente lacuale devono essere salvaguardati e tutelati. La zona di mantenimento
(M), in cui si trova il fondo dei ricorrenti, è la zona nella quale hanno
priorità la protezione e la salvaguardia dell’ambiente lacuale.
In questa zona sono ammesse la
riattazione, la manutenzione ed il rifacimento delle costruzioni nel rispetto
delle volumetrie e delle caratteristiche ambientali ed estetiche esistenti.
Per comprovate esigenze funzionali sono
permessi ampliamenti delle volumetrie esistenti per un massimo del 10%, a
condizione che l’ambientamento e l’estetica delle costruzioni lo consentano.
Non è permessa la costruzione di nuovi edifici.
È permessa la costruzione di nuovi arredi
per giardino, quali piscine aperte, pergolati, depositi per attrezzi, campi da
gioco, a condizione che l’ampliamento e la salvaguardia della zona e della
vegetazione pregiata lo consentano.
2.2
Le zone di mantenimento degli insediamenti sono zone di utilizzazione speciale
che l’art. 33 OPT permette di designare giusta l’art. 18 LPT per la
conservazione di piccoli insediamenti fuori delle zone edificabili (STA 22
febbraio 1995 in re comune di S. e D.). Esse non sono edificabili soltanto a
titolo eccezionale, quando ricorrono i presupposti dell’art. 24 LPT. Sono zone
limitatamente edificabili (beschränkte Bauzonen), ovvero zone nelle quali
l’attività edilizia può di principio essere autorizzata mediante licenza ordinaria
(art. 22 LPT) quando risultano soddisfatte le particolari condizioni di
edificabilità fissate dalle norme di zona.
2.3
Per principio, nella zona M qui in
esame sono ammessi soltanto interventi di carattere conservativo. Conformemente
alle sue finalità possono essere soltanto mantenute, riattate ed eventualmente
rifatte le costruzioni esistenti. Modici ampliamenti delle volumetrie esistenti
possono essere autorizzati soltanto a determinate condizioni. La costruzione di
nuovi edifici è vietata. Questo divieto non distingue tra costruzione
principale e costruzione accessoria. È pertanto da presumere che anche le
costruzioni accessorie siano vietate.
È tuttavia permessa la costruzione di nuovi
arredi per giardino, che la norma elenca a titolo apparentemente
esemplificativo.
Le NAPR non definiscono né la nozione di
edificio, né quella di arredo da giardino. La nozione di edificio, contrapposta
nel diritto federale a quella di impianti, non è del resto univoca e valevole
per tutto l'ordinamento edilizio (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, ad art.
22.
n. 5). Le finalità dell'art. 30 NAPR e la contrapposizione degli edifici
agli arredi per giardino inducono comunque a ritenere che gli edifici siano
essenzialmente costituiti dalle opere di sovrastruttura che determinano un certo
ingombro, mentre gli arredi per giardino siano da riferire soprattutto agli
impianti destinati alla fruizione ed al godimento degli spazi esterni alle
costruzioni esistenti.
3.
La
controversa opera edilizia presenta tutte le caratteristiche di una gabbia
destinata alla detenzione di piccoli animali domestici. Essa è costituita da castello
formato da 14 elementi verticali in ferro a sezione quadrata (50 x 50 mm), alti
m 2.50 e legati fra loro alla sommità da ulteriori elementi orizzontali.
L'intera struttura è ricoperta, rispettivamente chiusa lateralmente da una fitta
rete metallica. Al suo interno si notano alcune casette di plastica destinate
al gioco dei bambini, un paio di tavolini ed una panca.
Ai fini del giudizio non occorre stabilire
se l'opera serva principalmente alla detenzione di animali, come sostengono i
vicini opponenti, od alla custodia di bambini, come invece affermano i
ricorrenti senza escludere la prima funzione. Né occorre stabilire se si tratti
di una costruzione accessoria o meno. Al limite, non sarebbe nemmeno necessario
accertare se sia da considerare come un edificio o meno. È infatti sufficiente verificare
se sia configurabile alla stregua di un arredo per giardino, ossia se pos-sa
essere qualificata come un impianto riconducibile all'unica categoria di opere
edilizie ammissibili nella zona di manutenzione.
Il municipio l'ha escluso ravvisandovi gli
estremi di una costruzione stabile e permanente, ossia di un edificio vietato
dall'art. 30 NAPR.
Benché opinabile, la deduzione regge alla
critica dei ricorrenti. Il manufatto determina in effetti un ingombro di un
certo rilievo. Anche se non definisce uno spazio completamente chiuso, atto a
riparare persone e cose dalle intemperie, la sua volumetria appare chiaramente
percettibile a qualsiasi osservatore esterno.
L'incerta destinazione, che i ricorrenti non
hanno mai chiaramente precisato, non permette d'altro canto di annoverarlo
nella categoria degli arredi per giardino, ossia delle opere destinate alla
fruizione degli spazi esterni. Nella misura in cui è destinato alla semplice
custodia dei bambini, nulla giustifica una copertura con travi e rete metallica.
Nella misura in cui è invece destinato alla detenzione di animali domestici,
non lede invece l'art. 30 NAPR escluderlo dalla categoria degli arredi per
giardino.
Nulla allegano d'altro canto i ricorrenti
che permetta di considerare insostenibile la tesi dell'autorità comunale,
laddove attribuisce al manufatto la qualifica di edificio, negandogli
implicitamente quella di arredo da giardino.
Trattandosi dell'applicazione di una norma
del diritto comunale autonomo, le istanze di ricorso devono limitarsi a
verificare che l'interpretazione datale dal municipio non proceda da un abuso
della latitudine di giudizio che le nozioni di edificio e di arredo per
giardino riservano all'autorità comunale. Questo tribunale non può dunque sostituire
la sua interpretazione a quella tutto sommato sostenibile adottata dal municipio.
Una diversa conclusione favorevole alle tesi dei ricorrenti risulterebbe
chiaramente lesiva dell'autonomia comunale.
4.
La censura
di violazione della buona fede sollevata dai ricorrenti è infondata. Per
accertare se una costruzione sia conforme alla legge, è determinante, in linea
di principio, il diritto vigente al momento in cui la costruzione o la
trasformazione ha avuto luogo (Adelio Scolari, op. cit., N. 1282; RDAT II-1994,
N. 44).
Ora, il manufatto litigioso è stato
edificato circa 12 anni or sono. Le NAPR di L__________ risalgono al 1986, mentre
l’attuale LE è entrata in vigore nel 1993. Sia dal profilo formale, sia da
quello materiale, l'ordinamento edilizio attuale è rimasto invariato. Tanto
allora, quanto oggi l'opera era soggetta a permesso di costruzione.
Le restrizioni della proprietà erano d'altro
canto le stesse.
Nulla possono dunque dedurre i ricorrenti in
loro favore dal lungo tempo trascorso in ordine all'obbligo del permesso ed ai
presupposti per il suo rilascio.
5.
In esito
ai precedenti considerandi, il ricorso deve pertanto essere respinto ed il
giudizio governativo impugnato confermato insieme al diniego della licenza
edilizia pronunciato dal municipio.
La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 22, 24 LPT; 33 OPT; 21 LE; 3 RLE;
30 NAPR di L__________; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.- sono poste a carico dei
ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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