52.2005.26
permesso per costruire uno stabile di cinque piani
2 marzo 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2005.26
Data decisione, Autorità:
02.03.2005, TRAM
Titolo:
permesso per costruire uno stabile di cinque piani
ACCESSO SUFFICIENTE
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
CANNA FUMARIA
DISTANZA DAL CONFINE
IMMISSIONE DI OMBRA
PARCHEGGIO / PARCHEGGI / POSTEGGIO / POSTEGGI
art. 66 cpv. 1 LALPT
art. 22 cpv. 2 let. b LPT
art. 39 RLE
Incarto n.
52.2005.26
Lugano
2 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2005 della
RI 1, __________,
rappr. da: RA 1,
contro
la decisione 11 gennaio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 79) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza
edilizia 28 settembre 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 allo CO 1 per la
costruzione di uno stabile d'appartamenti ed uffici (part. 480 RF);
viste le risposte:
- 11 febbraio 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 14 febbraio 2005 dello CO
1;
- 14 febbraio 2005 del
municipio di CO 2;
- 14 febbraio 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a.
Il 15 gennaio 2004 lo CO 1 (CO 1) ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso
di costruire uno stabile di cinque piani, destinato ad appartamenti ed uffici,
su un fondo (part. 480) situato lungo via __________, sul quale sorge
attualmente una piccola casa d'abitazione a due piani. Il nuovo edificio,
dotato di un'autorimessa sotterranea, verrebbe edificato in contiguità della
facciata est della casa esistente, che verrebbe conservata sostituendo l'attuale
tetto a falde con un tetto piano ad uso terrazza. L'accesso su via __________
avverrebbe attraverso la stradina, larga circa 3 m, di proprietà del condominio __________
(part. 68), che si sviluppa lungo il confine est del fondo dedotto in edificazione.
b. Alla domanda si è opposta la comunione
dei proprietari del predetto condominio (CCC), contestando l'intervento dal
profilo della sufficienza dell'accesso, dell'indice di occupazione (i.o.),
della distanza della casetta esistente dal confine ovest del fondo, del
dimensionamento dei posteggi, delle immissioni d'ombra e della mancata
indicazione dello stazionamento previsto per il contenitore dei rifiuti.
c. Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 28 settembre 2004 il municipio ha respinto l'opposizione
della vicina, rilasciando la licenza richiesta, alla condizione di allargare
leggermente il raccordo dell'accesso all'antistante strada cantonale.
B. Con giudizio
11 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa
contro di esso inoltrata dall'oppo-nente, confermando la licenza alla condizione
che i posteggi previsti nell'autorimessa sotterranea vengano ridotti da 8 a 7.
Il Governo ha in sostanza ritenuto:
- che l'accesso, garantito dalla servitù di passo con veicoli gravante
la stradina che porta allo stabile della ricorrente, fosse sufficientemente assicurato
sia in fatto sia in diritto;
- che la superficie occupata dall'autorimessa non fosse da
computare nell'i.o siccome concernente un'opera interrata;
- che l'insufficiente distanza della casetta esistente dal
confine ovest, verso la part. 67, non ostasse al rilascio della licenza, perché
la sostituzione dell'attuale tetto a falde con un tetto di un tetto piano
adibito a terrazza ad uso del palazzo contiguo rientra nei limiti di una
trasformazione non sostanziale ammessa dall'art. 39 RLE;
- che i posteggi esterni fossero dimensionati correttamente; irrilevante
sarebbe il fatto che le manovre d'entrata e di uscita dagli stalli si svolgano
in parte sulla stradina d'accesso che collega il fondo della ricorrente alla
strada cantonale;
- che l'agibilità dei posteggi sotterranei dovesse invece essere
migliorata sopprimendone uno;
- che la nuova costruzione, distante una ventina di metri dallo
stabile della ricorrente, non proiettasse immissioni d'ombra intollerabili sul
fondo di quest'ultima;
- che la mancata indicazione dello stazionamento del contenitore
dei rifiuti non ostasse al rilascio della licenza.
C. Contro il
predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla licenza.
L'insorgente ripropone e sviluppa davanti a
questo tribunale le censure sollevate senza successo in prima istanza. L'accesso,
ribadisce, sarebbe pericoloso per i pedoni e non sarebbe garantito. La distanza
minima dal confine prescritta dalle NAPR, prosegue, non sarebbe rispettata,
poiché l'attuale casetta dista solo 2 m dal confine verso la part. 67, mentre la trasformazione della
casetta esistente sarebbe da considerare sostanziale. Non sarebbe inoltre
rispettata l'altezza minima prescritta dal PR in via di approvazione. Il
posteggio sotterraneo non sarebbe d'altro canto conforme alle norme VSS. I
posteggi sarebbero insufficienti perché il progetto non terrebbe conto del
fabbisogno della casetta esistente. Mancherebbero infine indicazioni sulla posizione
della canna fumaria e del contenitore dei rifiuti.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio e la CO 1,
contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo contermine
(part. 68) e già opponente, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dai
piani ed è sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Una
visita in luogo non appare dunque atta a procurargli la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
2. Adeguatezza
dell'accesso
2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, l'autorizzazione
a costruire è rilasciata soltanto se il fondo è urbanizzato. L'urbanizzazione
presuppone che il fondo sia fra l'altro dotato di un accesso sufficiente ai
fini della prevista utilizzazione, che deve essere garantito di fatto e di
diritto (art. 19 LPT). La nozione di accesso sufficiente è di natura
indeterminata. Le istanze di ricorso devono quindi rispettare la latitudine di
giudizio che la legge riserva all'autorità decidente in ordine all'individuazione
delle esigenze minime che l'accesso deve soddisfare per risultare sufficiente (Adelio
Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 77 lal, n. 569 seg).
2.2. Nel caso in esame, l'accesso al fondo
dedotto in edificazione è previsto attraverso la stradina rettilinea, a fondo
cieco, lunga una trentina di metri e larga circa 3, che si sviluppa lungo il
confine est della part. 480 e collega il condominio __________ alla strada
cantonale (via __________), sulla quale si immette perpendicolarmente.
Dal profilo meramente fattuale, la
valutazione operata dall'autorità in ordine alla sufficienza dell'accesso, non
presta il fianco a critiche. Rientra senz'altro nei limiti dell'apprezzamento
riservatole. La maggior utilizzazione conseguente alla controversa edificazione
non richiede altri potenziamenti all'infuori dell'allargamento del raccordo con
la strada cantonale, imposto dall'autorità a carico della part. 480. Le
critiche sollevate dall'insorgente con riferimento alla sicurezza della
circolazione veicolare e pedonale sono prive di qualsiasi fondamento. Le
manovre di entrata e di uscita dei veicoli che faranno capo ai posteggi
esterni, previsti a lato della strada d'accesso, non appaiono invero in grado
di arrecare alcun pregiudizio alla sicurezza della circolazione. Altrettanto dicasi
per quel che concerne l'immissione della rampa d'accesso all'autorimessa
sotterranea sulla stradina. È in effetti evidente che la configurazione della
stradina e della rampa dell'autorimessa costringerà i conducenti a circolare a
passo d'uomo.
Dal profilo giuridico, va invece rilevato
che l'accesso è assicurato dal diritto di passo pedonale e con veicoli iscritto
a RF a carico della stradina in questione, a favore del fondo della resistente.
Le contestazioni sollevate dall'insorgente in relazione alle manovre necessarie
per utilizzare i posteggi esterni sono infondate. Non si può invero
ragionevolmente ravvisare in queste manovre un uso della servitù che travalica
Fatti
i limiti del diritto iscritto a carico del fondo della ricorrente.
3. Distanza
dalla part. 67
3.1. Riallacciandosi alla garanzia
costituzionale della proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite, l'art.
39 RLE dispone che le costruzioni esistenti in contrasto con il nuovo diritto
possono essere mantenute e riparate. Trasformazioni più importanti sono ammesse
a condizione che non pregiudichino l'interesse pubblico o quello dei vicini.
Lavori di trasformazione sostanziali, che alterano in misura significativa l'identità
della costruzione esistente, sono invece esclusi.
3.2. In concreto, la casa d'abitazione
esistente sulla part. 480 sorge ad una distanza di appena 2 m dal confine verso la part. 67, di
proprietà del comune. La costruzione, alta circa 7 m, non rispetta la distanza minima di 3 m dal confine, prescritta dall'art. 9.2
NAPR per edifici alti fino a m 7.50. Si tratta pertanto di una costruzione
esistente in contrasto con il diritto entrato in vigore dopo l'approvazione del
PR 1975.
Il progetto in esame prevede in sostanza di
integrare la casetta esistente nello stabile che verrebbe costruito in
contiguità sul lato est, del quale costituirebbe in sostanza un corpo
sporgente. Le precedenti istanze hanno ritenuto che la sostituzione del tetto a
falde con un tetto piano ad uso terrazza non costituisse una trasformazione sostanziale,
travalicante i limiti degli interventi ammissibili secondo l'art. 39 RLE. È
quantomeno dubbio che le modifiche apportate alla casetta possano essere
valutate come un intervento a sé stante, indipendente dallo stabile eretto in contiguità.
Anche se la casetta mantiene la sua autonomia funzionale rispetto allo stabile
contiguo, non si può invero negare che la trasformazione ne sovverta in misura
rilevante l'identità, riducendola in sostanza a semplice corpo aggiunto del
nuovo edificio.
La questione non deve tuttavia essere
esaminata ulteriormente, poiché anche se l'intervento fosse da qualificare alla
stregua di una trasformazione sostanziale, la licenza andrebbe comunque
confermata. Rilasciando la licenza, il municipio ha infatti chiaramente
manifestato il consenso del comune ad assumere a carico del suo fondo la
distanza dal confine che dovesse eventualmente risultare mancante al fondo
dedotto in edificazione.
4.Altezza minima ed allineamento su via __________
4.1. Giusta l'art. 66 cpv. 1 LALPT, dalla
data di pubblicazione del PR e fino all'approvazione del Consiglio di Stato,
non si possono attuare modifiche edilizie contrarie alle previsioni del piano.
La validità delle restrizioni, soggiunge la norma (cpv. 3), decade se il
Consiglio di Stato non approva il piano entro due anni dalla scadenza del termine
di pubblicazione.
4.2. In concreto, l'art. 36.5 del PR pubblicato
dal 12 settembre all'11 ottobre 2001 e pendente per approvazione davanti al
Consiglio di Stato prevede di imporre agli edifici costruiti sui fondi situati
lungo via __________ una linea di costruzione ad una distanza di 6 m dal ciglio
esterno del marciapiede ed un'altezza minima di 9 m.
La casetta di cui si è detto sopra non è
allineata ad una distanza di 6 m da via Locarno ed è alta solo 7 m. Non è
quindi conforme al diritto in formazione. Il municipio non poteva tuttavia
adottare alcun provvedimento fondato sull'art. 66 cpv. 1 LALPT, poiché già al
momento dell'introduzione della domanda di costruzione il termine biennale per
l'applicazione del blocco edilizio era abbondantemente scaduto.
5. Numero di
Considerandi
posteggi
5.1
L'art. 48 NAPR impone di dotare le
nuove costruzioni di un posteggio per ogni appartamento, ritenuto un minimo di
un posto auto ogni 100 mq di SUL o frazione, rispettivamente un posto auto ogni
50.
mq di SUL per uffici.
5.2
Nell'evenienza concreta, i primi tre
piani (PT, 1° e 2° piano) della nuova costruzione presentano una SUL di 109.59
mq l'uno e sono destinati ad uffici. La SUL totale per uffici (328.77 mq) richiede pertanto l'approntamento di
6.
posteggi e non di 9 come ritenuto dal Consiglio di Stato, che - a torto -
conteggia anche le frazioni inferiori a 50 mq. Al 3° ed il 4° piano vi sono
invece due appartamenti di 109.59 mq l'uno, che necessitano di 4 posti auto. Il
fabbisogno complessivo del nuovo edificio è quindi di 10 posteggi. Quello della
casetta esistente, dotata di una SUL di circa 150 mq, ammonta a 2 posteggi.
Il progetto inoltrato prevedeva 6 posteggi
esterni ed 8 posteggi sotterranei. Il Consiglio di Stato ha imposto di
eliminare un posteggio interno. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, i
13.
posteggi rimanenti coprono ancora il fabbisogno della nuova costruzione.
Anche su questo punto, il ricorso appare
dunque infondato.
6.
Dimensionamento
dei posteggi e pendenza della rampa dell'autorimessa sotterranea
6.1
Le ulteriori eccezioni sollevate in
questa sede dalla ricorrente con riferimento alla mancata indicazione dei
pilastri dell'autorimessa interrata non sono prive di un certo fondamento.
Appare invero evidente anche ad un profano che la realizzazione di una soletta
di una ventina di metri comporti la realizzazione di un paio di pilastri. L'eliminazione
di un posteggio interno permette comunque di ritenere che questi manufatti
possano essere realizzati senza ridurre ulteriormente il numero dei posteggi.
6.2
La pendenza della rampa semicircolare è
sicuramente assai marcata. Basti considerare che il suo raggio interno ha uno
sviluppo di appena 14 m, che il
dislivello da superare è di 3 m
e che la pendenza deve progressivamente diminuire in corrispondenza dell'intersezione
con la stradina d'accesso. I dubbi sulla fattibilità tecnica e sulla
funzionalità di quest'opera non sono tuttavia tali da farla apparire manifestamente
irrealizzabile.
7.
Immissioni
d'ombra e contenitore dei rifiuti
Le sommarie censure riproposte in questa
sede dalla ricorrente in relazione alle immissioni d'ombra non scalfiscono
minimamente le pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio
di Stato, alle quali per brevità si rinvia.
Analoghe considerazioni valgono per quel che
concerne la mancata indicazione dello stazionamento del contenitore dei
rifiuti.
8.
Canna
fumaria
Il progetto non indica chiaramente la
posizione della canna fumaria. Dalla planimetria si può soltanto dedurre che il
locale riscaldamento verrebbe realizzato nel corpo interrato previsto accanto
all'autorimessa, sotto il giardino.
Il difetto non è comunque tale da
giustificare l'annullamento della licenza. Esso può infatti essere facilmente
corretto imponendo a titolo di condizione della licenza, di realizzare lo
sbocco della canna fumaria sul tetto del nuovo edificio. Sarebbe invero manifestamente
inconciliabile con le disposizioni della LPAmb e dell'OIAt far sboccare la canna fumaria in giardino attraverso un
comignolo alto pochi metri dal terreno.
9.
Conclusione
Sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va dunque accolto in minima parte, confermando la licenza
in contestazione con l'aggiunta della condizione di cui si è appena detto.
La tassa di giustizia, ragguagliata in primo
luogo al valore della costruzione (> 2 mio fr.), è posta a carico delle
parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Non si modifica la
tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato poiché l'eccezione
riguardante il camino è stata sollevata soltanto in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT; 11 LPAmb;
21 LE; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 11 gennaio 2005 del Consiglio
di Stato (n. 79) è riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 28 settembre 2004, rilasciata
dal municipio di CO 2 allo CO 1 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti
ed uffici (part. 480 RF), è confermata alla condizione che lo sbocco della
canna fumaria sia realizzato sul tetto del nuovo edificio.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico dei comproprietari del condominio __________a
in solido nella misura di fr. 1'800.- e del resistente CO 1 per la differenza.
3. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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