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Decisione

52.2005.26

permesso per costruire uno stabile di cinque piani

2 marzo 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti del diritto iscritto a carico del fondo della ricorrente.

3. Distanza

dalla part. 67

3.1. Riallacciandosi alla garanzia

costituzionale della proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite, l'art.

39 RLE dispone che le costruzioni esistenti in contrasto con il nuovo diritto

possono essere mantenute e riparate. Trasformazioni più importanti sono ammesse

a condizione che non pregiudichino l'interesse pubblico o quello dei vicini.

Lavori di trasformazione sostanziali, che alterano in misura significativa l'identità

della costruzione esistente, sono invece esclusi.

3.2. In concreto, la casa d'abitazione

esistente sulla part. 480 sorge ad una distanza di appena 2 m dal confine verso la part. 67, di

proprietà del comune. La costruzione, alta circa 7 m, non rispetta la distanza minima di 3 m dal confine, prescritta dall'art. 9.2

NAPR per edifici alti fino a m 7.50. Si tratta pertanto di una costruzione

esistente in contrasto con il diritto entrato in vigore dopo l'approvazione del

PR 1975.

Il progetto in esame prevede in sostanza di

integrare la casetta esistente nello stabile che verrebbe costruito in

contiguità sul lato est, del quale costituirebbe in sostanza un corpo

sporgente. Le precedenti istanze hanno ritenuto che la sostituzione del tetto a

falde con un tetto piano ad uso terrazza non costituisse una trasformazione sostanziale,

travalicante i limiti degli interventi ammissibili secondo l'art. 39 RLE. È

quantomeno dubbio che le modifiche apportate alla casetta possano essere

valutate come un intervento a sé stante, indipendente dallo stabile eretto in contiguità.

Anche se la casetta mantiene la sua autonomia funzionale rispetto allo stabile

contiguo, non si può invero negare che la trasformazione ne sovverta in misura

rilevante l'identità, riducendola in sostanza a semplice corpo aggiunto del

nuovo edificio.

La questione non deve tuttavia essere

esaminata ulteriormente, poiché anche se l'intervento fosse da qualificare alla

stregua di una trasformazione sostanziale, la licenza andrebbe comunque

confermata. Rilasciando la licenza, il municipio ha infatti chiaramente

manifestato il consenso del comune ad assumere a carico del suo fondo la

distanza dal confine che dovesse eventualmente risultare mancante al fondo

dedotto in edificazione.

4.Altezza minima ed allineamento su via __________

4.1. Giusta l'art. 66 cpv. 1 LALPT, dalla

data di pubblicazione del PR e fino all'approvazione del Consiglio di Stato,

non si possono attuare modifiche edilizie contrarie alle previsioni del piano.

La validità delle restrizioni, soggiunge la norma (cpv. 3), decade se il

Consiglio di Stato non approva il piano entro due anni dalla scadenza del termine

di pubblicazione.

4.2. In concreto, l'art. 36.5 del PR pubblicato

dal 12 settembre all'11 ottobre 2001 e pendente per approvazione davanti al

Consiglio di Stato prevede di imporre agli edifici costruiti sui fondi situati

lungo via __________ una linea di costruzione ad una distanza di 6 m dal ciglio

esterno del marciapiede ed un'altezza minima di 9 m.

La casetta di cui si è detto sopra non è

allineata ad una distanza di 6 m da via Locarno ed è alta solo 7 m. Non è

quindi conforme al diritto in formazione. Il municipio non poteva tuttavia

adottare alcun provvedimento fondato sull'art. 66 cpv. 1 LALPT, poiché già al

momento dell'introduzione della domanda di costruzione il termine biennale per

l'applicazione del blocco edilizio era abbondantemente scaduto.

5. Numero di

Considerandi

posteggi

5.1

L'art. 48 NAPR impone di dotare le

nuove costruzioni di un posteggio per ogni appartamento, ritenuto un minimo di

un posto auto ogni 100 mq di SUL o frazione, rispettivamente un posto auto ogni

50.

mq di SUL per uffici.

5.2

Nell'evenienza concreta, i primi tre

piani (PT, 1° e 2° piano) della nuova costruzione presentano una SUL di 109.59

mq l'uno e sono destinati ad uffici. La SUL totale per uffici (328.77 mq) richiede pertanto l'approntamento di

6.

posteggi e non di 9 come ritenuto dal Consiglio di Stato, che - a torto -

conteggia anche le frazioni inferiori a 50 mq. Al 3° ed il 4° piano vi sono

invece due appartamenti di 109.59 mq l'uno, che necessitano di 4 posti auto. Il

fabbisogno complessivo del nuovo edificio è quindi di 10 posteggi. Quello della

casetta esistente, dotata di una SUL di circa 150 mq, ammonta a 2 posteggi.

Il progetto inoltrato prevedeva 6 posteggi

esterni ed 8 posteggi sotterranei. Il Consiglio di Stato ha imposto di

eliminare un posteggio interno. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, i

13.

posteggi rimanenti coprono ancora il fabbisogno della nuova costruzione.

Anche su questo punto, il ricorso appare

dunque infondato.

6.

Dimensionamento

dei posteggi e pendenza della rampa dell'autorimessa sotterranea

6.1

Le ulteriori eccezioni sollevate in

questa sede dalla ricorrente con riferimento alla mancata indicazione dei

pilastri dell'autorimessa interrata non sono prive di un certo fondamento.

Appare invero evidente anche ad un profano che la realizzazione di una soletta

di una ventina di metri comporti la realizzazione di un paio di pilastri. L'eliminazione

di un posteggio interno permette comunque di ritenere che questi manufatti

possano essere realizzati senza ridurre ulteriormente il numero dei posteggi.

6.2

La pendenza della rampa semicircolare è

sicuramente assai marcata. Basti considerare che il suo raggio interno ha uno

sviluppo di appena 14 m, che il

dislivello da superare è di 3 m

e che la pendenza deve progressivamente diminuire in corrispondenza dell'intersezione

con la stradina d'accesso. I dubbi sulla fattibilità tecnica e sulla

funzionalità di quest'opera non sono tuttavia tali da farla apparire manifestamente

irrealizzabile.

7.

Immissioni

d'ombra e contenitore dei rifiuti

Le sommarie censure riproposte in questa

sede dalla ricorrente in relazione alle immissioni d'ombra non scalfiscono

minimamente le pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio

di Stato, alle quali per brevità si rinvia.

Analoghe considerazioni valgono per quel che

concerne la mancata indicazione dello stazionamento del contenitore dei

rifiuti.

8.

Canna

fumaria

Il progetto non indica chiaramente la

posizione della canna fumaria. Dalla planimetria si può soltanto dedurre che il

locale riscaldamento verrebbe realizzato nel corpo interrato previsto accanto

all'autorimessa, sotto il giardino.

Il difetto non è comunque tale da

giustificare l'annullamento della licenza. Esso può infatti essere facilmente

corretto imponendo a titolo di condizione della licenza, di realizzare lo

sbocco della canna fumaria sul tetto del nuovo edificio. Sarebbe invero manifestamente

inconciliabile con le disposizioni della LPAmb e dell'OIAt far sboccare la canna fumaria in giardino attraverso un

comignolo alto pochi metri dal terreno.

9.

Conclusione

Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va dunque accolto in minima parte, confermando la licenza

in contestazione con l'aggiunta della condizione di cui si è appena detto.

La tassa di giustizia, ragguagliata in primo

luogo al valore della costruzione (> 2 mio fr.), è posta a carico delle

parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Non si modifica la

tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato poiché l'eccezione

riguardante il camino è stata sollevata soltanto in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 19, 22 LPT; 11 LPAmb;

21 LE; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione 11 gennaio 2005 del Consiglio

di Stato (n. 79) è riformata nel senso che:

1.2. la licenza edilizia 28 settembre 2004, rilasciata

dal municipio di CO 2 allo CO 1 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti

ed uffici (part. 480 RF), è confermata alla condizione che lo sbocco della

canna fumaria sia realizzato sul tetto del nuovo edificio.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è a carico dei comproprietari del condominio __________a

in solido nella misura di fr. 1'800.- e del resistente CO 1 per la differenza.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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