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Decisione

52.2005.261

costruzione di un complesso residenziale a condizione di rispettare la linea di arretramento fissata dal PR comunale

6 ottobre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti si

avversano vicendevolmente con argomenti che per quanto necessario saranno

discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). I ricorsi,

tempestivi (art. 46 PAmm), sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. Le

impugnative, aventi il medesimo oggetto, possono essere evase con un unico

giudizio sulla base degli atti (art. 51 e 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali ed

è sufficientemente nota a questo tribunale, che si è già occupato dell'edificazione

del fondo in oggetto. Il sopralluogo richiesto dal ricorrente H__________ non appare

atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti

per il giudizio.

Considerandi

2.

Linea

di arretramento

2.1

Sul fondo

del ricorrente F__________, la linea d'arretramento fissata dal PCPCF

parallelamente alla ferrovia forma una rientranza che, dopo un breve tratto

obliquo, segue per circa 60 m

il confine nord del fondo per poi scendere nuovamente ad angolo retto verso il

lago lungo il confine ovest.

Nell'ambito della

risoluzione 11 gennaio 1984 con cui ha approvato il PR di M__________, il

Consiglio di Stato ha fra l'altro imposto al comune di riportare integralmente

sul piano delle zone e su quello del paesaggio i vincoli istituiti dal PCPCF

del 1979.

Dando seguito a

questa imposizione, il comune ha allestito un estratto planimetrico della zona,

contrassegnato come variante n. 5, sul quale ha riportato la linea d'arretramento

in oggetto. Il tracciato non è stato tuttavia ripreso fedelmente da quello del

PCPCF, ma è stato spostato di 2.00 m verso nord, gravando così in misura

maggiore il fondo dedotto in edificazione. Il tratto obliquo è stato a sua

volta spostato di alcuni metri verso nordest. Adottata dal consiglio comunale

assieme alle altre modifiche imposte dal Consiglio di

Stato nell'ambito dell'approvazione del PR, la variante è stata pubblicata. Contro di essa F__________ è insorto davanti

al Consiglio di Stato, contestando gli emendamenti introdotti dal comune e

chiedendo che il PCPCF fosse riportato sul PR senza alcuna modifica.

Con la risoluzione

28.

novembre 1989, con cui ha approvato le varianti di PR elaborate dal comune, il

Consiglio di Stato accolto parzialmente il ricorso inoltratogli da F__________

contro gli emendamenti introdotti dal comune nell'ambito della trasposizione

del PCPCF. In quell'ambito, il Governo ha chiaramente rilevato che i vincoli del piano cantonale andavano integralmente ripresi e che la

linea d'arretramento rimaneva quella inserita nel decreto del 19 dicembre

1979.

Il piano delle zone non è mai stato aggiornato e

posto in consonanza con il PCPCF, mentre il piano del paesaggio non esiste nemmeno.

2.2

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il tracciato della linea

d'arretramento fissata dal PR comunale, peraltro soltanto sull'estratto

planimetrico di cui si è detto e non sul piano delle zone e su quello del

paesaggio come imposto dal Governo, non può essere opposto al ricorrente F__________.

Esso è infatti il frutto di un'evidente difformità nella riproduzione grafica

del tracciato della linea. Il comune doveva soltanto trasporre i vincoli del

PCPCF nei due piani indicati dal Governo che compongono il PR comunale. È ben

vero che nell'ambito dell'adozione delle varianti richieste dal Consiglio di

Stato con la risoluzione di approvazione del PR del 1984, il comune ha inteso

apportare anche alcuni emendamenti alla zona di protezione della C__________,

spostando fra l'altro di 2.00 m

la linea d'arretramento. Accogliendo il ricorso inoltrato da F__________ contro

queste modifiche, l'Esecutivo cantonale ha tuttavia inequivocabilmente

stabilito che la linea d'arretramento rimaneva quella prevista dal PCPCF.

Conclusione, questa, che non valeva soltanto per lo spostamento di 2.00 m verso

nord della linea d'arretramento, ma valeva anche per il tratto obliquo in

discussione, la cui difformità era passata inosservata.

Ne discende che

il progetto in esame, da questo profilo, è conforme al diritto. Cadono pertanto

nel vuoto anche le contestazioni che il ricorrente H__________ solleva con

riferimento alla condizione di ridimensionare lo stabile B in modo da rispettare

la linea d'arretramento fissata dalla variante n. 5 del PR.

3.

Distanze

3.1

Giusta l'art.

8.

NAPR, ai fini del calcolo delle distanze di un edificio dal confine, per

lunghezza della facciata (ingombro) si intende la misura del lato del rettangolo

parallelo al confine che circoscrive l'edificio stesso. Sono escluse le parti

arretrate dell'edificio, le cui distanze dal confine siano almeno pari a 2/3

dell'altezza della facciata. Per miglior orientamento si allegano gli schizzi

da 1 a 6.

Secondo l'art. 12

cpv. 2 lett. a NAPR, se la lunghezza della facciata verso il confine è

superiore a 22.00 m la distanza

minima prescritta deve essere aumentata in ragione di 1/5 della maggior

lunghezza della facciata (ingombro) fino a che la distanza raggiunga la misura

uguale ai 2/3 dell'altezza dell'edificio.

3.2

Nel caso concreto,

il ricorrente H__________ contesta l'art. 8 NAPR, reputandolo contrario al

preminente art. 39 LE.

Benché rivolta

contro una disposizione di natura pianificatoria, l'eccezione è proponibile

poiché la prescrizione censurata è di carattere astratto e generale. L'eccezione

non può tuttavia essere condivisa.

3.2.1

L'art. 39

cpv. 2 LE, sul quale l'insorgente fonda le sue contestazioni, stabilisce

unicamente che la distanza minima dal confine del fondo è stabilita in funzione

dell'ingombro, ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso.

La norma enuncia soltanto i criteri in base ai quali le distanze devono essere

fissate. Spetta ai PR stabilire concretamente le distanze dal confine e tra

edifici (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE, n. 1164).

Le distanze tra

gli edifici hanno per fine principale la tutela dell'igiene e della sicurezza

delle costruzioni. Esse servono in particolare a garantire la buona insolazione,

l'aerazione e l'illuminazione delle abitazioni e del locali di lavoro, nonché a

tutelare gli edifici dalle immissioni e dai pericoli d'incendio (Scolari, loc.

cit., n. 1175). È quindi logico che debbano essere adeguatamente ragguagliate

agli ingombri verticali ed orizzontali degli edifici.

I criteri di

misurazione dell'altezza, ossia dell'ingombro verticale, degli edifici sono

definiti dagli art. 40 e 41 LE. La legge cantonale non stabilisce invece alcun

criterio per determinare la lunghezza degli edifici, ossia l'ingombro

orizzontale.

3.2.2

Il PR di M__________

regola le distanze dal confine e pertanto quelle tra edifici in funzione dell'altezza.

L'art. 12 cpv. 1 NAPR fissa la distanza dal confine in modo direttamente

proporzionale all'ingombro verticale. Da questo profilo, l'ordinamento comunale

delle distanze appare del tutto conforme all'art. 39 LE.

Per edifici alti

sino a m 13.50, la massima ammissibile nella zona RCA, qui in esame (art. 35

NAPR), l'art. 12 cpv. 1 lett. a NAPR prescrive una distanza dal confine di 6.00 m. L'ingombro orizzontale non è preso

in considerazione fintanto che non supera la lunghezza di 22.00 m. Se invece supera questo limite, la

distanza minima dal confine è aumentata in ragione di 1/5 dell'eccedenza fino a

concorrenza di 2/3 dell'altezza (art. 12 cpv. 2 lett. a NAPR). Anche da questo

punto di vista, l'ordinamento comunale rispetta le indicazioni dell'art. 39 LE.

Il supplemento di distanza, prescritto per gli edifici che presentano un

ingombro orizzontale rilevante, perfeziona l'attuazione dei precetti del

diritto cantonale.

3.2.3

Il

controverso art. 8 NAPR disciplina anzitutto il modo di misurare la lunghezza

delle facciate ai fini della determinazione delle distanze. Esso dichiara in sostanza

determinante la proiezione ortogonale sul confine dell'ingombro orizzontale costituito

non già dallo sviluppo di una singola facciata, ma dallo sviluppo di tutte le

facciate rivolte verso tale confine. Le proiezioni ortogonali sul confine degli

ingombri orizzontali determinati da due o più facciate contigue vanno dunque

sommate.

L = a + b

b

a

Entro questi

limiti, l'art. 8 NAPR rispetta compiutamente le finalità dell'art. 39 LE,

poiché disciplina concretamente il modo di misurare gli ingombri orizzontali

per rapporto al confine. Aspetto questo, che il diritto cantonale non regola.

Da questo

profilo, il ricorrente H__________ non solleva peraltro alcuna obiezione nei

confronti della norma in esame. Oggetto di contestazione è in effetti unicamente

la precisazione che esclude dal computo dell'ingombro determinante le proiezioni

sul confine di quelle parti di edificio che sono poste ad una distanza pari ad

almeno 2/3 dell'altezza, ovvero alla maggior distanza minima esigibile in base

all'art. 8 NAPR.

L = a + b

b

a

c

D = 2/3 H

Le censure sollevate dall'insorgente

appaiono prive di fondamento.

Anzitutto, perché l'art. 39 cpv. 2 LE non

regola il modo di determinare gli ingombri orizzontali, lasciando di conseguenza

ai comuni piena autonomia di disciplinarlo.

In secondo luogo, perché non appare affatto

contrario a tale norma del diritto cantonale o altrimenti insostenibile

applicare il supplemento di distanza soltanto nella misura in cui il limite di 22.00 m risulta superato dalla somma delle

proiezioni ortogonali sul confine degli ingombri orizzontali dell'edificio

posti al di qua dell'arretramento massimo che può essere imposto. La soluzione

adottata dal legislatore comunale appare sostanzialmente conforme alle indicazioni

di carattere generale date dall'art. 39 cpv. 2 LE. Se la distanza dal confine

deve essere proporzionale all'ingombro, non è dato di vedere in che modo tale

norma risulterebbe violata dal fatto che dal computo della lunghezza

determinante per imporre il supplemento di distanza vengano escluse le parti di

costruzione che risultano comunque poste alla massima distanza esigibile

applicando il supplemento.

4.

Dovendosi respingere le censure sollevate dal ricorrente con

riferimento all'art. 8 NAPR, altrettanto priva di fondamento appare di

conseguenza l'eccezione che lo stesso insorgente adduce fondandosi su tale

norma in relazione all'inserimento estetico del complesso residenziale nel comprensorio

protetto istituito attorno alla C__________. Al riguardo è sufficiente un

rinvio alle pertinenti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel

giudizio impugnato.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso di F__________ va quindi accolto,

mentre quello di P__________ deve essere respinto. La decisione governativa

impugnata va quindi annullata, ripristinando integralmente la licenza

rilasciata dal municipio.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato ed ai valori in discussione (> 15 mio), è posta a carico del

ricorrente H__________ secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili, poiché

il ricorrente F__________ non è assistito da patrocinatore iscritto nel

registro degli avvocati del Canton Ticino.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 39 LE; 8, 12 NAPR di M__________;

3, 18, 28, 31, 43, 46, 51, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.1.1. Il ricorso di F__________ è accolto.

1.2. Il ricorso di P__________ è respinto.

§. Di conseguenza:

·

la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di

Stato (n. 3420) è annullata;

·

la licenza edilizia 13 gennaio 2005 rilasciata

dal municipio di M__________ al ricorrente F__________ per la costruzione di un

complesso residenziale in località C__________ (part. 1748) è confermata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è a carico del ricorrente H__________.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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