52.2005.261
costruzione di un complesso residenziale a condizione di rispettare la linea di arretramento fissata dal PR comunale
6 ottobre 2005Italiano14 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2005.261
Data decisione, Autorità:
06.10.2005, TRAM
Titolo:
costruzione di un complesso residenziale a condizione di rispettare la linea di arretramento fissata dal PR comunale
DISTANZA DAL CONFINE
art. 39 cpv. 2 LE
Incarto n.
52.2005.261
52.2005.265
Lugano
6 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
b)
24 agosto 2005 di
F__________, ,
26 agosto 2005 di
P__________,
patr. dall'avv. P__________, ,
contro
la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3420), che in parziale accoglimento del ricorso inoltratogli da P__________
subordina la licenza edilizia 13 gennaio 2005 rilasciata dal municipio di CO
2 al ricorrente F__________ per la costruzione di un complesso residenziale
in località C__________ (part. 1748) alla condizione di ridimensionare lo
stabile B in modo da rispettare la linea d'arretramento fissata dal PR
comunale;
viste le risposte:
- 6 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 14 settembre 2005 di P__________;
- 26 settembre 2005 del
municipio di CO 2;
al ricorso sub a;
- 6 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 13 settembre 2005 di F__________;
- 27 settembre 2005 del
municipio di CO 2;
al ricorso sub b;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
12 luglio 2004, il ricorrente F__________ ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso
di costruire un complesso residenziale formato da due stabili d'appartamenti (A
e B) su un terreno in pendio (part. 1748), situato nella zona di espansione del
nucleo (RCA), a monte della linea ferroviaria L__________ - B__________, che
passa sul retro della C__________. Lo stabile più a monte (A), alto m 13.50,
verrebbe a sorgere a valle del confine sud del fondo (part. 3157) del
ricorrente P__________. La facciata nord di questo edificio si sviluppa in
orizzontale su un fronte di m 25.87. Essa è composta da due elementi
simmetrici, larghi 11.00 m e
posti a 6.00 m dal confine antistante,
che risultano collegati fra loro da un elemento centrale, largo m 3.57 ed
arretrato di m 3.03 rispetto al resto della facciata.
Alla domanda si è
opposto il vicino qui ricorrente, contestando fra l'altro la distanza dal
confine, a suo avviso lesiva del supplemento di distanza prescritto dall'art.
12 cpv. 2 lett. a NAPR per facciate più lunghe di 22.00 m.
Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio,
il 13 gennaio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione del vicino. L'autorità comunale ha in sostanza negato l'applicabilità
del supplemento di distanza prescritto dalla norma succitata. La lunghezza
della facciata nord andrebbe a suo giudizio determinata escludendo la parte
centrale, larga m 3.57, che sorgerebbe ad una distanza dal confine pari a 2/3
dell'altezza (art. 8 NAPR).
B. Con
giudizio 5 luglio 2005 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso
inoltrato dall'opponente contro la licenza, che ha confermato alla condizione che
venisse ridimensionato lo stabile più a valle (B) in modo da rispettare la
linea di arretramento definita dal PR comunale a carico del fondo dedotto in
edificazione allo scopo di proteggere la visuale sulla sottostante C__________,
dichiarata monumento protetto.
D'ufficio, il
Governo ha anzitutto riscontrato una discrepanza tra la linea d'arretramento
definita dal piano cantonale di protezione della C__________ (PCPCF) del 19
dicembre 1979 e quella fissata dal PR comunale del 1984, che grava il fondo del
ricorrente F__________ in misura più incisiva. Lasciata aperta la questione di
sapere se tale difformità fosse il frutto di un errore grafico, l'Esecutivo
cantonale ha in sostanza ritenuto che lo stabile B dovesse comunque rispettare
la linea d'arretramento fissata dal comune, siccome ratificata nell'ambito dell'approvazione
delle varianti di PR imposte dallo stesso Consiglio di Stato.
Le censure
sollevate dall'insorgente con riferimento alle distanze dal confine, all'inserimento
estetico delle costruzioni nel sito dichiarato pittoresco, alla protezione
della falda freatica ed alla destinazione primaria degli appartamenti sono
invece state respinte. In relazione alle distanze, il Consiglio di Stato ha in
sostanza condiviso le tesi del municipio, ritenendo che l'elemento centrale della
facciata nord dello stabile A, arretrato rispetto ai corpi laterali, non
dovesse essere computato ai fini della determinazione dell'ingombro.
C. Contro
il predetto giudizio insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo
sia il beneficiario della licenza edilizia riformata, sia il vicino opponente.
Il primo ne chiede il ripristino integrale, il secondo ne postula invece l'annullamento.
a. Il ricorrente
F__________ osserva che il Consiglio di Stato, nel quadro dell'approvazione del
PR, aveva imposto d'ufficio al comune di trasporvi integralmente il PCPCF.
Determinante sarebbe di conseguenza la linea d'arretramento definita da tale
piano e non quella riportata in modo parzialmente erroneo nel PR comunale.
b. Il ricorrente
H__________ contesta anzitutto l'art. 8 NAPR, nella misura in cui esclude dal
computo della lunghezza delle facciate le parti arretrate ad una distanza dal
confine pari a 2/3 dell'altezza. La norma, obietta, sarebbe contraria all'art.
39 LE, che disciplina le distanze in modo esaustivo.
L'illegittimità
di tale prescrizione, prosegue l'insorgente, renderebbe a sua volta insostenibile
la valutazione favorevole espressa dall'Ufficio beni culturali (UBC) circa l'inserimento
del complesso residenziale nel sito pittoresco e nel comprensorio protetto dal
PCPCF.
In conclusione,
sostiene che il ridimensionamento dello stabile B, imposto dal Consiglio di
Stato a titolo di condizione della licenza, potrebbe dar luogo a diverse
soluzioni. La licenza andrebbe quindi integralmente annullata.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari
osservazioni.
Il municipio
chiede invece che l'impugnativa dell'avv. F__________ sia accolta e che quella
dell'opponente sia respinta.
Fatti
I ricorrenti si
avversano vicendevolmente con argomenti che per quanto necessario saranno
discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). I ricorsi,
tempestivi (art. 46 PAmm), sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Le
impugnative, aventi il medesimo oggetto, possono essere evase con un unico
giudizio sulla base degli atti (art. 51 e 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali ed
è sufficientemente nota a questo tribunale, che si è già occupato dell'edificazione
del fondo in oggetto. Il sopralluogo richiesto dal ricorrente H__________ non appare
atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio.
Considerandi
2.
Linea
di arretramento
2.1
Sul fondo
del ricorrente F__________, la linea d'arretramento fissata dal PCPCF
parallelamente alla ferrovia forma una rientranza che, dopo un breve tratto
obliquo, segue per circa 60 m
il confine nord del fondo per poi scendere nuovamente ad angolo retto verso il
lago lungo il confine ovest.
Nell'ambito della
risoluzione 11 gennaio 1984 con cui ha approvato il PR di M__________, il
Consiglio di Stato ha fra l'altro imposto al comune di riportare integralmente
sul piano delle zone e su quello del paesaggio i vincoli istituiti dal PCPCF
del 1979.
Dando seguito a
questa imposizione, il comune ha allestito un estratto planimetrico della zona,
contrassegnato come variante n. 5, sul quale ha riportato la linea d'arretramento
in oggetto. Il tracciato non è stato tuttavia ripreso fedelmente da quello del
PCPCF, ma è stato spostato di 2.00 m verso nord, gravando così in misura
maggiore il fondo dedotto in edificazione. Il tratto obliquo è stato a sua
volta spostato di alcuni metri verso nordest. Adottata dal consiglio comunale
assieme alle altre modifiche imposte dal Consiglio di
Stato nell'ambito dell'approvazione del PR, la variante è stata pubblicata. Contro di essa F__________ è insorto davanti
al Consiglio di Stato, contestando gli emendamenti introdotti dal comune e
chiedendo che il PCPCF fosse riportato sul PR senza alcuna modifica.
Con la risoluzione
28.
novembre 1989, con cui ha approvato le varianti di PR elaborate dal comune, il
Consiglio di Stato accolto parzialmente il ricorso inoltratogli da F__________
contro gli emendamenti introdotti dal comune nell'ambito della trasposizione
del PCPCF. In quell'ambito, il Governo ha chiaramente rilevato che i vincoli del piano cantonale andavano integralmente ripresi e che la
linea d'arretramento rimaneva quella inserita nel decreto del 19 dicembre
1979.
Il piano delle zone non è mai stato aggiornato e
posto in consonanza con il PCPCF, mentre il piano del paesaggio non esiste nemmeno.
2.2
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il tracciato della linea
d'arretramento fissata dal PR comunale, peraltro soltanto sull'estratto
planimetrico di cui si è detto e non sul piano delle zone e su quello del
paesaggio come imposto dal Governo, non può essere opposto al ricorrente F__________.
Esso è infatti il frutto di un'evidente difformità nella riproduzione grafica
del tracciato della linea. Il comune doveva soltanto trasporre i vincoli del
PCPCF nei due piani indicati dal Governo che compongono il PR comunale. È ben
vero che nell'ambito dell'adozione delle varianti richieste dal Consiglio di
Stato con la risoluzione di approvazione del PR del 1984, il comune ha inteso
apportare anche alcuni emendamenti alla zona di protezione della C__________,
spostando fra l'altro di 2.00 m
la linea d'arretramento. Accogliendo il ricorso inoltrato da F__________ contro
queste modifiche, l'Esecutivo cantonale ha tuttavia inequivocabilmente
stabilito che la linea d'arretramento rimaneva quella prevista dal PCPCF.
Conclusione, questa, che non valeva soltanto per lo spostamento di 2.00 m verso
nord della linea d'arretramento, ma valeva anche per il tratto obliquo in
discussione, la cui difformità era passata inosservata.
Ne discende che
il progetto in esame, da questo profilo, è conforme al diritto. Cadono pertanto
nel vuoto anche le contestazioni che il ricorrente H__________ solleva con
riferimento alla condizione di ridimensionare lo stabile B in modo da rispettare
la linea d'arretramento fissata dalla variante n. 5 del PR.
3.
Distanze
3.1
Giusta l'art.
8.
NAPR, ai fini del calcolo delle distanze di un edificio dal confine, per
lunghezza della facciata (ingombro) si intende la misura del lato del rettangolo
parallelo al confine che circoscrive l'edificio stesso. Sono escluse le parti
arretrate dell'edificio, le cui distanze dal confine siano almeno pari a 2/3
dell'altezza della facciata. Per miglior orientamento si allegano gli schizzi
da 1 a 6.
Secondo l'art. 12
cpv. 2 lett. a NAPR, se la lunghezza della facciata verso il confine è
superiore a 22.00 m la distanza
minima prescritta deve essere aumentata in ragione di 1/5 della maggior
lunghezza della facciata (ingombro) fino a che la distanza raggiunga la misura
uguale ai 2/3 dell'altezza dell'edificio.
3.2
Nel caso concreto,
il ricorrente H__________ contesta l'art. 8 NAPR, reputandolo contrario al
preminente art. 39 LE.
Benché rivolta
contro una disposizione di natura pianificatoria, l'eccezione è proponibile
poiché la prescrizione censurata è di carattere astratto e generale. L'eccezione
non può tuttavia essere condivisa.
3.2.1
L'art. 39
cpv. 2 LE, sul quale l'insorgente fonda le sue contestazioni, stabilisce
unicamente che la distanza minima dal confine del fondo è stabilita in funzione
dell'ingombro, ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso.
La norma enuncia soltanto i criteri in base ai quali le distanze devono essere
fissate. Spetta ai PR stabilire concretamente le distanze dal confine e tra
edifici (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE, n. 1164).
Le distanze tra
gli edifici hanno per fine principale la tutela dell'igiene e della sicurezza
delle costruzioni. Esse servono in particolare a garantire la buona insolazione,
l'aerazione e l'illuminazione delle abitazioni e del locali di lavoro, nonché a
tutelare gli edifici dalle immissioni e dai pericoli d'incendio (Scolari, loc.
cit., n. 1175). È quindi logico che debbano essere adeguatamente ragguagliate
agli ingombri verticali ed orizzontali degli edifici.
I criteri di
misurazione dell'altezza, ossia dell'ingombro verticale, degli edifici sono
definiti dagli art. 40 e 41 LE. La legge cantonale non stabilisce invece alcun
criterio per determinare la lunghezza degli edifici, ossia l'ingombro
orizzontale.
3.2.2
Il PR di M__________
regola le distanze dal confine e pertanto quelle tra edifici in funzione dell'altezza.
L'art. 12 cpv. 1 NAPR fissa la distanza dal confine in modo direttamente
proporzionale all'ingombro verticale. Da questo profilo, l'ordinamento comunale
delle distanze appare del tutto conforme all'art. 39 LE.
Per edifici alti
sino a m 13.50, la massima ammissibile nella zona RCA, qui in esame (art. 35
NAPR), l'art. 12 cpv. 1 lett. a NAPR prescrive una distanza dal confine di 6.00 m. L'ingombro orizzontale non è preso
in considerazione fintanto che non supera la lunghezza di 22.00 m. Se invece supera questo limite, la
distanza minima dal confine è aumentata in ragione di 1/5 dell'eccedenza fino a
concorrenza di 2/3 dell'altezza (art. 12 cpv. 2 lett. a NAPR). Anche da questo
punto di vista, l'ordinamento comunale rispetta le indicazioni dell'art. 39 LE.
Il supplemento di distanza, prescritto per gli edifici che presentano un
ingombro orizzontale rilevante, perfeziona l'attuazione dei precetti del
diritto cantonale.
3.2.3
Il
controverso art. 8 NAPR disciplina anzitutto il modo di misurare la lunghezza
delle facciate ai fini della determinazione delle distanze. Esso dichiara in sostanza
determinante la proiezione ortogonale sul confine dell'ingombro orizzontale costituito
non già dallo sviluppo di una singola facciata, ma dallo sviluppo di tutte le
facciate rivolte verso tale confine. Le proiezioni ortogonali sul confine degli
ingombri orizzontali determinati da due o più facciate contigue vanno dunque
sommate.
L = a + b
b
a
Entro questi
limiti, l'art. 8 NAPR rispetta compiutamente le finalità dell'art. 39 LE,
poiché disciplina concretamente il modo di misurare gli ingombri orizzontali
per rapporto al confine. Aspetto questo, che il diritto cantonale non regola.
Da questo
profilo, il ricorrente H__________ non solleva peraltro alcuna obiezione nei
confronti della norma in esame. Oggetto di contestazione è in effetti unicamente
la precisazione che esclude dal computo dell'ingombro determinante le proiezioni
sul confine di quelle parti di edificio che sono poste ad una distanza pari ad
almeno 2/3 dell'altezza, ovvero alla maggior distanza minima esigibile in base
all'art. 8 NAPR.
L = a + b
b
a
c
D = 2/3 H
Le censure sollevate dall'insorgente
appaiono prive di fondamento.
Anzitutto, perché l'art. 39 cpv. 2 LE non
regola il modo di determinare gli ingombri orizzontali, lasciando di conseguenza
ai comuni piena autonomia di disciplinarlo.
In secondo luogo, perché non appare affatto
contrario a tale norma del diritto cantonale o altrimenti insostenibile
applicare il supplemento di distanza soltanto nella misura in cui il limite di 22.00 m risulta superato dalla somma delle
proiezioni ortogonali sul confine degli ingombri orizzontali dell'edificio
posti al di qua dell'arretramento massimo che può essere imposto. La soluzione
adottata dal legislatore comunale appare sostanzialmente conforme alle indicazioni
di carattere generale date dall'art. 39 cpv. 2 LE. Se la distanza dal confine
deve essere proporzionale all'ingombro, non è dato di vedere in che modo tale
norma risulterebbe violata dal fatto che dal computo della lunghezza
determinante per imporre il supplemento di distanza vengano escluse le parti di
costruzione che risultano comunque poste alla massima distanza esigibile
applicando il supplemento.
4.
Dovendosi respingere le censure sollevate dal ricorrente con
riferimento all'art. 8 NAPR, altrettanto priva di fondamento appare di
conseguenza l'eccezione che lo stesso insorgente adduce fondandosi su tale
norma in relazione all'inserimento estetico del complesso residenziale nel comprensorio
protetto istituito attorno alla C__________. Al riguardo è sufficiente un
rinvio alle pertinenti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel
giudizio impugnato.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso di F__________ va quindi accolto,
mentre quello di P__________ deve essere respinto. La decisione governativa
impugnata va quindi annullata, ripristinando integralmente la licenza
rilasciata dal municipio.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato ed ai valori in discussione (> 15 mio), è posta a carico del
ricorrente H__________ secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili, poiché
il ricorrente F__________ non è assistito da patrocinatore iscritto nel
registro degli avvocati del Canton Ticino.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 39 LE; 8, 12 NAPR di M__________;
3, 18, 28, 31, 43, 46, 51, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.1.1. Il ricorso di F__________ è accolto.
1.2. Il ricorso di P__________ è respinto.
§. Di conseguenza:
·
la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di
Stato (n. 3420) è annullata;
·
la licenza edilizia 13 gennaio 2005 rilasciata
dal municipio di M__________ al ricorrente F__________ per la costruzione di un
complesso residenziale in località C__________ (part. 1748) è confermata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è a carico del ricorrente H__________.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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