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Decisione

52.2005.262

Ordine di demolizione e sgombero rifiuti

28 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i rifiuti e sistemare il fondo;

che il municipio ha fondato il provvedimento

sull'art. 26a NAPR di Gerra Verzasca e sulla clausola generale di polizia;

che contro la predetta risoluzione

municipale la ricorrente è insorta davanti al Consiglio di Stato, che ha

parzialmente accolto il gravame;

che l'Esecutivo cantonale ha confermato

l'ordine di rimuovere i rifiuti, ritenuto che giusta l'art. 26a NAPR i proprietari

sono tenuti a mantenere i propri fondi in modo decoroso;

che ha invece annullato il provvedimento,

nella misura in cui ordinava la demolizione delle baracche di legno, in quanto

il municipio avrebbe omesso di raccogliere il preavviso del Dipartimento del

territorio, come disposto dall'art. 47 RLE;

che contro il suddetto giudizio governativo,

RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che

la decisione municipale venga annullata;

che secondo la ricorrente il municipio

avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento;

che, ritenuta l'assenza di urgenza,

l'autorità comunale avrebbe infatti dovuto impartire l'ordine di demolizione e

di ripristino del fondo a coloro i quali hanno effettivamente depositato in

modo abusivo i rifiuti ed edificato i controversi manufatti senza il consenso

della proprietaria, ovvero ai perturbatori per comportamento;

che alla luce degli ingenti costi di

ripristino (stimati dalla ricorrente in fr. 7'000.–) e dell'esiguo valore del

fondo, l'ordine municipale sarebbe inoltre sproporzionato;

che all'accoglimento del gravame si

oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il CO 1, che

rinvia alle osservazioni presentate davanti alla precedente istanza ricorsuale;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale

Considerandi

amministrativo discende dagli art. 208 LOC, 45 e 21 LE; la legittimazione

della ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm) è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria;

che giusta l'art. 26a NAPR (marginale: manutenzione

dei terreni), normativa riferita al piano delle zone del comune di __________,

i proprietari di terreni devono mantenere i propri fondi in modo decoroso

(cpv. 1); essi, in particolare, devono provvedere periodicamente al taglio

ed all'allontanamento della vegetazione cresciuta, alla cura di eventuali

piantagioni esistenti (vigna o piante da frutta), alla manutenzione e

riparazione di manufatti che fanno parte del fondo, onde evitare immissioni eccessive

a carico dei fondi confinanti (cpv. 2);

che, come osservato dal municipio nella

propria risposta davanti al Consiglio di Stato, con il suddetto disposto il

legislatore comunale ha d'un lato inteso salvaguardare gli interessi dei vicini

confinanti, dall'altro l'interesse pubblico legato al decoro, all'estetica e

alla salubrità dei fondi;

che, ritenuta la latitudine di giudizio che

compete all'autorità comunale nell'interpretazione del diritto autonomo, non

sono ravvisabili validi motivi per scostarsi dall'interpretazione fornita dal

municipio, secondo cui rientrano nel campo d'applicazione del suddetto disposto

anche operazioni di pulizia come l'allontanamento di eventuali rifiuti dai

fondi;

che nemmeno la ricorrente contesta tale deduzione;

che l'ordine di sgomberare i rifiuti

depositati abusivamente sul fondo in questione non presta dunque il fianco a

critiche;

che esso appare del tutto proporzionato; i

costi di ripristino preventivati dalla ricorrente (fr. 7'000.–), oltretutto

riferiti anche alla demolizione delle baracche, non sono suffragati dal benché

minimo riscontro probatorio e appaiono addotti per necessità di causa;

che, contrariamente a quanto assume la

ricorrente, l'art. 26a NAPR non presuppone una particolare gravità dello stato

di disordine del fondo, né l'urgenza ad intervenire;

che tale disposto autorizza dunque il comune

ad ordinare la pulizia di una proprietà, senza che sia necessario identificare

eventuali perturbatori per comportamento;

che, stante quanto precede, il ricorso va

dunque respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 43 LE; 47 RLE; 26a NAPR di __________;18,

28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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