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Decisione

52.2005.266

procedura ad invito per la fornitura di serramenti blindati

28 settembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'8

febbraio 2005 il municipio di CO 2 ha invitato cinque ditte del ramo, fra cui

la RI 1 di Gordola e la CO 1, di Taverne a presentare un'offerta per la

fornitura di serramenti blindati per il centro PCi e deposito pompieri di T__________.

Il capitolato stabiliva fra l'altro che la commessa sarebbe stata aggiudicata

al miglior offerente risultante dai seguenti criteri: prezzo (95%), apprendisti

(5%). I concorrenti dovevano allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti

l'avvenuto pagamento dei contributi AVS, SUVA, Cassa pensione LPP, PEAN, Cassa

malati, dei contributi professionali e delle imposte alla fonte, cantonali e

comunali cresciute in giudicato (pos. 252.100). In caso di mancata produzione,

il committente avrebbe assegnato un termine perentorio di 5 giorni per

produrli.

B. Nel termine prestabilito, la CO 1 di Vernier-A__________ ha inoltrato

un'offerta di 22'805.00 sottoscritta da Augusto Marchi, direttore con diritto

di firma individuale della CO 1.

La RI 1 ha dal canto suo presentato un'offerta

di fr. 23'787.20.

Valutate le offerte pervenutegli, il 23

maggio 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1 di Taverne, che

sarebbe risultata prima in graduatoria con 96.85 punti, contro i 91.03 punti

attribuiti alla ricorrente.

C. Con

giudizio 1° luglio 2005, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la

decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla RI 1, che

aveva contestato la mancata produzione delle dichiarazioni attestanti l'avvenuto

pagamento dei contributi sociali e delle imposte. Gli atti sono stati rinviati

al committente affinché assegnasse alla Abrimat un termine per produrre la documentazione

mancante e statuisse nuovamente sulle offerte rimaste in gara.

D. Con

decisione 18 agosto 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1,

che, su sollecitazione dell'autorità comunale, aveva nel frattempo prodotto la

documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle

imposte.

E. Contro la

predetta decisione la RI 1 insorge nuovamente davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.

L'insorgente rileva in sostanza che la

commessa è stata aggiudicata ad una ditta che non era stata invitata. Il

municipio non aveva infatti rivolto l'invito alla CO 1, ma alla CO 1 di

Taverne, che non è una semplice succursale dell'aggiudicataria, bensì una filiale,

ossia una ditta giuridicamente ed economicamente indipendente dalla casa madre.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il municipio rilevando che anche se è ben vero che l'autorità

comunale ha avuto contatti con l'Abrimat Ticino, il modulo d'offerta è stata

inoltrato dalla Abrimat ginevrina.

Ad identica conclusione perviene la CO 1CO 1CO

1, rilevando di aver conferito procura alla Abrimat Ticino a rappresentarla

nella gara d'appalto in esame.

Tanto il municipio, quanto la resistente

rilevano che il contratto è già stato sottoscritto ed in parte eseguito.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso la RI 1 è legittimata a

ricorrere contro la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LCPubb, nella procedura ad invito il

committente decide quali offerenti vuole invitare direttamente, senza

pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine

adeguato. Soltanto i concorrenti invitati sono legittimati a presentare un'offerta.

Interessati, ai quali l'invito non è stato rivolto, non possono rivendicare con

successo il diritto di partecipare alla gara. Offerte inoltrate da concorrenti

non invitati vanno dunque senz'altro escluse dall'aggiudicazione.

In quanto espressione della regola che contraddistingue

questo tipo di procedura dalle altre, l'atto mediante il quale il committente

fissa preventivamente il novero degli invitati è immutabile. Determinata la

cerchia degli invitati, il committente deve per principio attenervisi. Non può

modificarla a posteriori ammettendo concorrenti non invitati. Una diversa

conclusione trasformerebbe la procedura ad invito in una procedura libera

claudicante in quanto promossa senza pubblicazione del bando.

L'aggiudicazione della commessa ad un

concorrente non invitato viola pertanto il diritto, poiché, ammettendo un

ulteriore concorrente, disattende il principio dell'immutabilità del novero dei

partecipanti preventivamente stabilito.

3.

Nel caso

concreto, il municipio di Capriasca ha invitato cinque ditte del ramo, fra cui

la RI 1CO 1 a presentare un'offerta per la fornitura di serramenti blindati per

il centro PCi e deposito pompieri di T__________. Né il municipio, né la

resistente contestano che l'invito sia stato trasmesso alla filiale ticinese,

ossia alla CO 1, ditta alla quale la commessa è stata in un primo tempo aggiudicata.

Se ne deve dunque dedurre che la resistente CO 1, socia accomandante della CO 1,

non è stata formalmente invitata.

L'offerta, alla quale la decisione qui

impugnata fa riferimento, non è stata inoltrata dalla CO 1 ma dalla CO 1 alla

quale è stata presumibilmente girata dalla sua filiale ticinese. Fuorviate dal

fatto che l'offerta risultava sottoscritta dalla CO 1, né l'autorità comunale,

né la ricorrente hanno prestato attenzione al fatto che la CO 1 non aveva

inoltrato un'offerta per conto proprio, ma agiva soltanto in rappresentanza

della casa madre, conformemente alla procura speciale 14 febbraio 2005,

peraltro prodotta soltanto in questa sede dalla resistente. Nemmeno questo

tribunale ha rilevato l'incongruenza, concludendo che CO 1, alla quale il municipio

aveva inizialmente aggiudicato la commessa, non aveva in realtà inoltrato

alcuna offerta.

Preso atto della sentenza 1° luglio 2005, di

cui si è detto in narrativa, il municipio non ha sollecitato la precedente

aggiudicataria CO 1, ma la CO 1 a produrre la documentazione mancante.

Ottenutala e sostituita nella graduatoria la filiale con la casa madre, con la

decisione qui impugnata l'autorità comunale ha aggiudicato la commessa alla CO

1.

La decisione non può essere condivisa,

perché l'offerta vincente è stata inoltrata da una ditta, che non rientra nel

novero delle ditte invitate dal committente. Il municipio non aveva in effetti

sollecitato la resistente, ma la filiale ticinese a partecipare alla gara

inoltrando un'offerta. Come giustamente rileva la ricorrente, la CO 1 non è una

semplice succursale della resistente, bensì una ditta con personalità giuridica

propria, economicamente e giuridicamente indipendente dalla casa madre.

4.

Considerato

che la commessa è stata aggiudicata ad una ditta non invitata, il ricorso

appare dunque fondato. Dato che il contratto è già stato stipulato ed in parte eseguito,

va unicamente accertata l'illegittimità della decisione impugnata (art. 41 cpv.

2.

LCPubb).

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

suddivise in parti uguali fra il comune e la resistente (art. 28 e 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 11, 36, 42 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43,

60, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, è accertata l'illegittimità

della decisione 18 agosto 2005 del municipio di CO 2, che aggiudica alla CO 1

la fornitura di serramenti blindati per il centro protezione civile e deposito

pompieri di __________

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di Capriasca e

la resistente, che alla stessa condizione rifonderanno identico importo alla

ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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