52.2005.266
procedura ad invito per la fornitura di serramenti blindati
28 settembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2005.266
Data decisione, Autorità:
28.09.2005, TRAM
Titolo:
procedura ad invito per la fornitura di serramenti blindati
PROCEDURA
art. 10 cpv. 1 LCPUBB
Incarto n.
52.2005.266
Lugano
28 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 agosto 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 18 agosto 2005 del municipio di CO 2,
che aggiudica alla CO 1 la fornitura di serramenti blindati per il centro
protezione civile e deposito pompieri di T__________;
viste le risposte:
- 9 settembre 2005 della CO
1 ;
- 9 settembre 2005 del
municipio di Capriasca;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'8
febbraio 2005 il municipio di CO 2 ha invitato cinque ditte del ramo, fra cui
la RI 1 di Gordola e la CO 1, di Taverne a presentare un'offerta per la
fornitura di serramenti blindati per il centro PCi e deposito pompieri di T__________.
Il capitolato stabiliva fra l'altro che la commessa sarebbe stata aggiudicata
al miglior offerente risultante dai seguenti criteri: prezzo (95%), apprendisti
(5%). I concorrenti dovevano allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti
l'avvenuto pagamento dei contributi AVS, SUVA, Cassa pensione LPP, PEAN, Cassa
malati, dei contributi professionali e delle imposte alla fonte, cantonali e
comunali cresciute in giudicato (pos. 252.100). In caso di mancata produzione,
il committente avrebbe assegnato un termine perentorio di 5 giorni per
produrli.
B. Nel termine prestabilito, la CO 1 di Vernier-A__________ ha inoltrato
un'offerta di 22'805.00 sottoscritta da Augusto Marchi, direttore con diritto
di firma individuale della CO 1.
La RI 1 ha dal canto suo presentato un'offerta
di fr. 23'787.20.
Valutate le offerte pervenutegli, il 23
maggio 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1 di Taverne, che
sarebbe risultata prima in graduatoria con 96.85 punti, contro i 91.03 punti
attribuiti alla ricorrente.
C. Con
giudizio 1° luglio 2005, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la
decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla RI 1, che
aveva contestato la mancata produzione delle dichiarazioni attestanti l'avvenuto
pagamento dei contributi sociali e delle imposte. Gli atti sono stati rinviati
al committente affinché assegnasse alla Abrimat un termine per produrre la documentazione
mancante e statuisse nuovamente sulle offerte rimaste in gara.
D. Con
decisione 18 agosto 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1,
che, su sollecitazione dell'autorità comunale, aveva nel frattempo prodotto la
documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle
imposte.
E. Contro la
predetta decisione la RI 1 insorge nuovamente davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente rileva in sostanza che la
commessa è stata aggiudicata ad una ditta che non era stata invitata. Il
municipio non aveva infatti rivolto l'invito alla CO 1, ma alla CO 1 di
Taverne, che non è una semplice succursale dell'aggiudicataria, bensì una filiale,
ossia una ditta giuridicamente ed economicamente indipendente dalla casa madre.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio rilevando che anche se è ben vero che l'autorità
comunale ha avuto contatti con l'Abrimat Ticino, il modulo d'offerta è stata
inoltrato dalla Abrimat ginevrina.
Ad identica conclusione perviene la CO 1CO 1CO
1, rilevando di aver conferito procura alla Abrimat Ticino a rappresentarla
nella gara d'appalto in esame.
Tanto il municipio, quanto la resistente
rilevano che il contratto è già stato sottoscritto ed in parte eseguito.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso la RI 1 è legittimata a
ricorrere contro la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LCPubb, nella procedura ad invito il
committente decide quali offerenti vuole invitare direttamente, senza
pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine
adeguato. Soltanto i concorrenti invitati sono legittimati a presentare un'offerta.
Interessati, ai quali l'invito non è stato rivolto, non possono rivendicare con
successo il diritto di partecipare alla gara. Offerte inoltrate da concorrenti
non invitati vanno dunque senz'altro escluse dall'aggiudicazione.
In quanto espressione della regola che contraddistingue
questo tipo di procedura dalle altre, l'atto mediante il quale il committente
fissa preventivamente il novero degli invitati è immutabile. Determinata la
cerchia degli invitati, il committente deve per principio attenervisi. Non può
modificarla a posteriori ammettendo concorrenti non invitati. Una diversa
conclusione trasformerebbe la procedura ad invito in una procedura libera
claudicante in quanto promossa senza pubblicazione del bando.
L'aggiudicazione della commessa ad un
concorrente non invitato viola pertanto il diritto, poiché, ammettendo un
ulteriore concorrente, disattende il principio dell'immutabilità del novero dei
partecipanti preventivamente stabilito.
3.
Nel caso
concreto, il municipio di Capriasca ha invitato cinque ditte del ramo, fra cui
la RI 1CO 1 a presentare un'offerta per la fornitura di serramenti blindati per
il centro PCi e deposito pompieri di T__________. Né il municipio, né la
resistente contestano che l'invito sia stato trasmesso alla filiale ticinese,
ossia alla CO 1, ditta alla quale la commessa è stata in un primo tempo aggiudicata.
Se ne deve dunque dedurre che la resistente CO 1, socia accomandante della CO 1,
non è stata formalmente invitata.
L'offerta, alla quale la decisione qui
impugnata fa riferimento, non è stata inoltrata dalla CO 1 ma dalla CO 1 alla
quale è stata presumibilmente girata dalla sua filiale ticinese. Fuorviate dal
fatto che l'offerta risultava sottoscritta dalla CO 1, né l'autorità comunale,
né la ricorrente hanno prestato attenzione al fatto che la CO 1 non aveva
inoltrato un'offerta per conto proprio, ma agiva soltanto in rappresentanza
della casa madre, conformemente alla procura speciale 14 febbraio 2005,
peraltro prodotta soltanto in questa sede dalla resistente. Nemmeno questo
tribunale ha rilevato l'incongruenza, concludendo che CO 1, alla quale il municipio
aveva inizialmente aggiudicato la commessa, non aveva in realtà inoltrato
alcuna offerta.
Preso atto della sentenza 1° luglio 2005, di
cui si è detto in narrativa, il municipio non ha sollecitato la precedente
aggiudicataria CO 1, ma la CO 1 a produrre la documentazione mancante.
Ottenutala e sostituita nella graduatoria la filiale con la casa madre, con la
decisione qui impugnata l'autorità comunale ha aggiudicato la commessa alla CO
1.
La decisione non può essere condivisa,
perché l'offerta vincente è stata inoltrata da una ditta, che non rientra nel
novero delle ditte invitate dal committente. Il municipio non aveva in effetti
sollecitato la resistente, ma la filiale ticinese a partecipare alla gara
inoltrando un'offerta. Come giustamente rileva la ricorrente, la CO 1 non è una
semplice succursale della resistente, bensì una ditta con personalità giuridica
propria, economicamente e giuridicamente indipendente dalla casa madre.
4.
Considerato
che la commessa è stata aggiudicata ad una ditta non invitata, il ricorso
appare dunque fondato. Dato che il contratto è già stato stipulato ed in parte eseguito,
va unicamente accertata l'illegittimità della decisione impugnata (art. 41 cpv.
2.
LCPubb).
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
suddivise in parti uguali fra il comune e la resistente (art. 28 e 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 36, 42 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43,
60, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, è accertata l'illegittimità
della decisione 18 agosto 2005 del municipio di CO 2, che aggiudica alla CO 1
la fornitura di serramenti blindati per il centro protezione civile e deposito
pompieri di __________
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di Capriasca e
la resistente, che alla stessa condizione rifonderanno identico importo alla
ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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