52.2005.267
Licenza per chiudere con una parete in muratura il vano sottostante una tettoia
7 dicembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2005.267
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, TRAM
Titolo:
Licenza per chiudere con una parete in muratura il vano sottostante una tettoia
COSTRUZIONE ACCESSORIA
DISTANZA DAL CONFINE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.267
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto di
RI 1, ,
RI 2, ,
entrambi patrocinati da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio
di Stato (n. 3422), che annulla la decisione 29 dicembre 2004 con cui il
municipio di CO 2 ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia per
chiudere con una parete in muratura il vano sottostante la tettoia adibita a
posteggio annessa alla loro casa d'abitazione (part. 1007);
viste le risposte:
-
6 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
-
29 settembre 2005 del
municipio di CO 2;
-
3 novembre 2005 di CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 30
giugno 2004 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di
chiudere con una parete in muratura, dotata di aperture, il vano, ad uso
deposito attrezzi, situato sotto la tettoia adibita a posteggio annessa alla
loro casa d'abitazione (part. 1007);
m
2.20
m 3.70
che alla domanda si è opposta CO 1,
proprietaria di un fondo (part. 1024) situato nelle immediate vicinanze, che ha
contestato l'intervento sia dal profilo formale, sia dal profilo materiale;
che con decisione 29 dicembre 2004 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della
vicina qui resistente;
che con giudizio 5 luglio 2005 il Consiglio
di Stato ha annullato la predetta licenza, accogliendo l'impugnativa contro di
essa inoltrata dalla vicina opponente;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
il manufatto fosse una costruzione principale perché supera l'altezza massima
(m 3.00), prescritta dall'art. 16 NAPR;
che l'intervento non potrebbe essere
autorizzato, poiché il fabbricato non rispetta né la distanza minima dal
confine verso la part. 1005, né quella tra edifici, distando meno di 6.00 m dall'abi-tazione alla quale serve;
che contro il predetto giudizio i
soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annulla-mento e postulando il ripristino della licenza accordata
loro dal municipio;
che, in sostanza, gli insorgenti sostengono
che la costruzione sarebbe comunque accessoria, poiché potrebbe beneficiare dell'abbuono
sulle altezze massime previsto dall'art. 14 cpv. 4 NAPR per costruzioni
realizzate su terreni in pendio; l'intervento rientrerebbe comunque nei limiti
degli interventi ammissibili secondo l'art. 39 RLE;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto
dell'impugnativa senza formulare osservazioni;
che il municipio ne sollecita invece l'accoglimento
per motivi che verranno discussi qui appresso, mentre CO 1 rende noto di disinteressarsi
del procedimento, avendo raggiunto un accordo con i vicini qui ricorrenti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall' art. 21 LE; la
legittimazione attiva dei ricorrenti, beneficiari della licenza annullata, è certa
(art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque
ricevibile in ordine;
che
il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge
chiaramente dalla documentazione e dai piani versati agli atti; il sopralluogo
sollecitato dai ricorrenti non appare dunque atto a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti;
che secondo l'art. 16 cpv. 1 lett b NAPR di
A__________, sono accessorie le costruzioni che non sono alte più di m 3 alla
gronda;
che la costruzione in esame non può essere
considerata accessoria, poiché verso valle è alta m 5.90;
che, a torto, i ricorrenti ritengono di
poter beneficiare dell'abbuo-no sull'altezza massima delle singole zone, che l'art.
Fatti
14 cpv. 4 lett. b NAPR permette al municipio di concedere su terreni di
pendenza superiore al 20% in ragione di 6 cm per ogni grado di pendenza
oltre al 20% fino ad un massimo di m 2.80;
che, a prescindere dall'aberrante confusione
che la norma fa tra gradi e percentuali (1° ≠ 1% !), la costruzione in esame, alta m 5.90, supera infatti, seppur
di poco (+ m 0.10), il limite di m 5.80, che scaturisce dalla somma dell'altezza
massima ammessa per le costruzioni accessorie (m 3.00) e dell'abbuono massimo
che può essere concesso (m 2.80);
che, peraltro, se si considera che l'abbuono
può essere concesso sulle altezze massime fissate dalle disposizioni delle
singole zone, appare quantomeno dubbio che possa essere accordato anche sull'altezza
massima fissata da una prescrizione di carattere generale, qual è l'art. 16
NAPR disciplinante le costruzioni accessorie;
che, a giusto titolo, il Consiglio di Stato
ha quindi considerato la costruzione come un edificio principale;
che, ferma questa premessa, la licenza non
poteva comunque essere negata;
che è ben vero che la costruzione in oggetto
disattende, seppur per pochi centimetri, sia la distanza minima dal confine (m
Considerandi
3.
), sia la distanza tra edifici (m 6.00) prescritte dalle norme di zona;
che è tuttavia altrettanto vero che secondo
l'art. 39 RLE, edifici esistenti in contrasto con il diritto entrato
successivamente in vigore in possono essere mantenute e riparate,
rispettivamente trasformate in modo non sostanziale, se il contrasto col
nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello
dei vicini;
che, nel caso concreto, la chiusura con una
parete in muratura del vano sottostante alla tettoia adibita ad autorimessa si
configura palesemente come una trasformazione non sostanziale di un edificio
esistente in contrasto con il PR entrato successivamente in vigore; la
destinazione e gli ingombri della costruzione esistente restano invero
immutati;
che il contrasto è minimo e non pregiudica
né l'interesse pubblico, né quello dei vicini; erano dunque date tutte le
premesse per rilasciare la controversa licenza;
che, stando così le cose, il ricorso va
accolto, annullando il giudizio governativo censurato e ripristinando la
licenza accordata dal municipio ai ricorrenti;
che non avendo la vicina opponente resistito
all'impugnativa si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che le ripetibili sono poste a carico dell'opponente
limitatamente alla prima istanza; quelle di questa sede sono invece addebitate
allo Stato, unico resistente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 14, 16 NAPR di A__________;
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di
Stato (n. 3422) è annullata e riformata nel senso che
1.2.
la licenza edilizia 29 dicembre 2004 rilasciata
dal municipio di CO 2 ad RI 1 e RI 2 è confermata ed il ricorso di CO 1
respinto;
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Le
ripetibili di fr. 1'000.- sono a carico di CO 1 nella misura di fr. 400.- e
dello Stato per il resto (fr. 600.-).
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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