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Decisione

52.2005.267

Licenza per chiudere con una parete in muratura il vano sottostante una tettoia

7 dicembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14 cpv. 4 lett. b NAPR permette al municipio di concedere su terreni di

pendenza superiore al 20% in ragione di 6 cm per ogni grado di pendenza

oltre al 20% fino ad un massimo di m 2.80;

che, a prescindere dall'aberrante confusione

che la norma fa tra gradi e percentuali (1° ≠ 1% !), la costruzione in esame, alta m 5.90, supera infatti, seppur

di poco (+ m 0.10), il limite di m 5.80, che scaturisce dalla somma dell'altezza

massima ammessa per le costruzioni accessorie (m 3.00) e dell'abbuono massimo

che può essere concesso (m 2.80);

che, peraltro, se si considera che l'abbuono

può essere concesso sulle altezze massime fissate dalle disposizioni delle

singole zone, appare quantomeno dubbio che possa essere accordato anche sull'altezza

massima fissata da una prescrizione di carattere generale, qual è l'art. 16

NAPR disciplinante le costruzioni accessorie;

che, a giusto titolo, il Consiglio di Stato

ha quindi considerato la costruzione come un edificio principale;

che, ferma questa premessa, la licenza non

poteva comunque essere negata;

che è ben vero che la costruzione in oggetto

disattende, seppur per pochi centimetri, sia la distanza minima dal confine (m

Considerandi

3.

), sia la distanza tra edifici (m 6.00) prescritte dalle norme di zona;

che è tuttavia altrettanto vero che secondo

l'art. 39 RLE, edifici esistenti in contrasto con il diritto entrato

successivamente in vigore in possono essere mantenute e riparate,

rispettivamente trasformate in modo non sostanziale, se il contrasto col

nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello

dei vicini;

che, nel caso concreto, la chiusura con una

parete in muratura del vano sottostante alla tettoia adibita ad autorimessa si

configura palesemente come una trasformazione non sostanziale di un edificio

esistente in contrasto con il PR entrato successivamente in vigore; la

destinazione e gli ingombri della costruzione esistente restano invero

immutati;

che il contrasto è minimo e non pregiudica

né l'interesse pubblico, né quello dei vicini; erano dunque date tutte le

premesse per rilasciare la controversa licenza;

che, stando così le cose, il ricorso va

accolto, annullando il giudizio governativo censurato e ripristinando la

licenza accordata dal municipio ai ricorrenti;

che non avendo la vicina opponente resistito

all'impugnativa si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

che le ripetibili sono poste a carico dell'opponente

limitatamente alla prima istanza; quelle di questa sede sono invece addebitate

allo Stato, unico resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 14, 16 NAPR di A__________;

3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di

Stato (n. 3422) è annullata e riformata nel senso che

1.2.

la licenza edilizia 29 dicembre 2004 rilasciata

dal municipio di CO 2 ad RI 1 e RI 2 è confermata ed il ricorso di CO 1

respinto;

2. Non si

prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Le

ripetibili di fr. 1'000.- sono a carico di CO 1 nella misura di fr. 400.- e

dello Stato per il resto (fr. 600.-).

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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