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Decisione

52.2005.269

Accesso e altezza in relazione alla costruzione di uno stabile di appartamenti in zona residenziale

5 ottobre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli potranno d'altronde circolare soltanto a velocità ridotta. È vero che

via delle scuole, soprattutto all'inizio ed alla fine delle lezioni, è percorsa

dagli allievi della vicina scuola, ma questa circostanza non permette comunque di

considerare insostenibile la valutazione operata dall'autorità comunale.

Il permesso di transito accordato dal

municipio ai pochi confinanti di via delle scuole non modifica d'altra parte la

qualifica giuridica attribuita dal piano viario a questa strada. La strada rimane

pedonale anche se è percorsa dai veicoli dei confinanti: in particolare, da

quelli degli abitanti della controversa palazzina, stante che gli altri due

fondi che vi si affacciano non dispongono di accessi veicolari. La circolazione

veicolare, permessa a titolo eccezionale, non trasforma via delle scuole in una

strada di servizio.

Rimanendo strada pedonale, agli accessi non

sono pertanto applicabili le particolari prescrizioni di sicurezza fissate dall'art.

51 cpv. 4 NAPR. A queste prescrizioni, come chiaramente indica il testo della

norma, soggiacciono soltanto gli accessi su strade principali o di

collegamento, rispettivamente di raccolta o di servizio, aperte per loro natura

alla circolazione dei veicoli e quindi richiamanti larghezze e pendenze

massime, nonché raggi di curvatura minimi, volti ad assicurare che la fluidità del

traffico non venga ostacolata dalle manovre di entrata e di uscita dai fondi.

Finalità, questa, che viene meno nel caso delle strade pedonali.

Trattandosi di un silenzio che può essere

considerato qualificato, le prescrizioni in oggetto non sono applicabili

nemmeno per analogia. È anzi nell'interesse della sicurezza dei pedoni che le manovre

di entrata e uscita avvengano a velocità ridotta.

Nella misura in cui è volto a contestare l'accesso,

il ricorso appare di conseguenza palesemente infondato.

3. Altezza

3.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza

di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione di

un terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta con la formazione di un

terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1),

largo almeno 3.00 m (cpv. 2).

Le norme in questione fissano unicamente i criteri di

misurazione dell'altezza. Terrapieni di altezza superiore a m 1.50 non sono per

principio esclusi. Nella misura in cui superano il limite in questione ad una

distanza di m 3.00 dal piede della facciata, l'eccedenza va tuttavia computata

su quella dell'edificio sovrastante. Determinante è in effetti l'ingombro verticale

rappresento dalla costruzione per rapporto al terreno naturale su cui insiste.

L'art. 41 LE si fonda sul presupposto che il terrapieno

presenti una superficie piana, ossia orizzontale. Diversamente, la norma si

presterebbe a facili abusi. Essa non vieta comunque di realizzare terrapieni inclinati.

Considerato che sono meno ingombranti, un simile divieto non sarebbe nemmeno

giustificato. Il trattamento dei terrapieni inclinati non può tuttavia

comportare facilitazioni maggiori di quelle derivanti dall'art. 41 LE. Nel caso

di terrapieni inclinati, l'altezza dell'edificio va quindi determinata tenendo

conto dell'altezza che un ipotetico terrapieno piano avrebbe per rapporto al

terreno naturale sottostante ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata,

Considerandi

aggiungendo l'altezza di questo terrapieno virtuale a quella fuori terra dell'edificio

sovrastante nella misura in cui supera il limite di m 1.50 fissato dall'art. 41

LE.

m

3.00

m 3.00

m 1.50

terrapieno

piano terrapieno inclinato

3.2

L'art. 11 cpv. 2 lett. c NAPR fissa a m 13.00 l'altezza

alla gronda degli edifici della zona residenziale media R 13, che qui

interessa.

L'art. 45 cpv. 1 NAPR impone di limitare la sistemazione del

terreno senza alterarne in modo sostanziale l'andamento naturale. L'altezza dei

muri di terrazzamento e dei terrapieni non deve superare il limite di m 1.50.

3.3

La ricorrente contesta l'altezza dell'edificio misurata

in corrispondenza dell'angolo sudest tenendo conto dell'altezza del terrapieno inclinato

che verrebbe realizzato per sistemare il terreno.

L'eccezione è proponibile.

Il fatto che questo tribunale nel precedente giudizio abbia

respinto le censure che un altro opponente aveva sollevato in proposito non

impedisce alla ricorrente di contestare la nuova licenza anche da questo

profilo. Le parti erano diverse, la domanda non era perfettamente identica e le

contestazioni sollevate dal precedente opponente non concernevano la

sistemazione del terreno, ma lo spessore delle solette. La precedente sentenza

non può quindi in nessun caso esplicare effetti di cosa giudicata nel presente

procedimento.

3.4

In corrispondenza dell'angolo sudest, il progetto

prevede in concreto di sistemare il terreno con un terrapieno inclinato, alto m

1.

, parallelo al pendio e sorretto a valle da un muro alto m 1.50. Se il

terrapieno fosse pianeggiante, ad una distanza di 3.00 dal filo delle facciate

sud ed est, il ciglio verrebbe a trovarsi ad una quota di m 1.70 superiore a

quella del terreno naturale. A 3.00 m dalle facciate, l'altezza di un ipotetico

terrapieno piano supererebbe quindi di m 0.20 il limite di m 1.50, fissato dall'art.

41.

LE.

Misurato in corrispondenza dell'angolo in esame, a partire

dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda dell'attico,

l'edificio sporge dal suolo per un'altezza di 13.00 m. Determinante, in base ai

criteri di misurazione sopra esposti, non è tuttavia questo rilievo metrico, ma

lo sviluppo verticale misurato ad una distanza di 3.00 m dal piede delle

facciate in esame, tenendo conto dell'altezza (m 1.70) che il terrapieno avrebbe

se fosse pianeggiante. All'altezza fuori terra dell'edificio indicata dai piani

va quindi aggiunta l'altezza del terrapieno (+ m 0.20) che eccede il limite di

m 1.50 fissato dall'art. 41 LE.

Raggiungendo l'edificio l'altezza di m

13.

, entro questi limiti, le censure sollevate dalla ricorrente con

riferimento all'altezza appaiono dunque fondate.

3.5

Il difetto lamentato dall'insorgente

non è tuttavia tale da giustificare l'annullamento della licenza impugnata.

Esso può infatti essere facilmente corretto subordinando il permesso alla condizione

di abbassare lo stabile di 20 cm, in modo da non superare la quota di m 390.30,

inferiore in pari misura a quella indicata dai piani (m 390.50).

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,

annullando la decisione governativa impugnata e confermando la licenza alla

condizione summenzionata.

La tassa di giustizia, commisurata in base

al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della costruzione (> 2.5

mio), è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di

soccombenza.

Nella misura in cui non sono compensate, le

ripetibili sono invece poste a carico della ricorrente .

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 11, 45, 51 NAPR di M__________;

3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di

Stato (n. 3440) è annullata.

1.2. la licenza edilizia 29 marzo 2005 rilasciata

dal municipio di CO 3 a CO 1 e CO 2 è confermata alla condizione che l'edificio

non superi la quota di m 390.30.

2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della

ricorrente nella misura di fr. 1'500.- e dei resistenti in solido nella misura

di fr. 500.-.

3. La

ricorrente rifonderà fr. 2'000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

,

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

1, 2 patrocinati da: PA 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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