52.2005.269
Accesso e altezza in relazione alla costruzione di uno stabile di appartamenti in zona residenziale
5 ottobre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2005.269
Data decisione, Autorità:
05.10.2005, TRAM
Titolo:
Accesso e altezza in relazione alla costruzione di uno stabile di appartamenti in zona residenziale
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
LICENZA EDILIZIA
PRESCRIZIONE DEGLI ACCESSI
art. 40 LE
art. 41 LE
Incarto n.
52.2005.269
Lugano
5 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 2005 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3440) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 29 marzo 2005 rilasciata dal municipio di CO 3 a CO 1 e CO 2
per la costruzione di uno stabile d'appartamenti sulla part. n. 556 RF;
viste le risposte:
- 9 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 12 settembre 2005 del
municipio di CO 3;
- 15 settembre 2005 di CO
1 e CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15
novembre 2004 i resistenti dr. CO 1 e CO 2 hanno chiesto al municipio di CO 3
il permesso di costruire uno stabile di sei appartamenti su un terreno in
pendio (part. n. 586 RF), situato nella zona residenziale media R 13, sul lato
sud di via delle scuole, una strada pedonale attraverso la quale è previsto l'accesso
veicolare all'autorimessa sotterranea ed ai tre posteggi in superficie. Il
progetto si scostava soltanto per alcuni dettagli da quello che era stato
autorizzato con licenza 4 febbraio 2004, annullata da questo tribunale per
insufficienza dell'accesso con sentenza del 20 luglio seguente.
Alla domanda si è opposta la ricorrente RI 1,
proprietaria di un fondo situato immediatamente a valle (part. n. 586 RF), che
ha fra l'altro contestato la conformità dell'accesso veicolare e l'altezza dell'edificio.
Raccolto il benestare dell'autorità
cantonale, il 29 marzo 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l'opposizione della vicina.
B. Con
giudizio 5 luglio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo
a sua volta il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'accesso
attraverso via alle scuole e l'altezza dell'immobile fossero conformi alle
prescrizioni di PR. II permesso di transito con veicoli su via delle scuole, accordato
dal municipio ai ricorrenti, non trasformerebbe l'opera viaria in una strada di
servizio. Le prescrizioni sugli accessi fissate dall'art. 51 NAPR non sarebbero
d'altro canto applicabili alle strade pedonali nemmeno per analogia. L'altezza
dell'immobile, invece, sarebbe già stata ritenuta conforme al diritto dal Tribunale
cantonale amministrativo nel precedente giudizio.
C. Contro il
predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente ripropone e sviluppa davanti a
questo tribunale le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento
all'accesso ed all'altezza dell'edificio. L'accesso sarebbe pericoloso e non
sarebbe conforme all'art. 51 NAPR, applicabile per analogia alle strade
pedonali. L'altezza dello stabile, misurata secondo gli art. 40 e 41 LE, supererebbe
inoltre di 30 cm quella massima consentita.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non
formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono CO 1 e CO
2 contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva del l'insorgente, proprietaria di un fondo contermine e
già opponente, è incontestabilmente data (art. 43 PAmm). Il fatto che non si
sia opposta alla precedente domanda di costruzione non le impedisce di opporsi
a quella qui in esame, che sebbene identica si configura come una nuova
domanda. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali ed è sufficientemente
nota a questo tribunale, che si è già occupato dell'edificabilità del fondo dei
resistenti dal profilo dell'accesso. Il sopralluogo chiesto dalla ricorrente
non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
2. Accesso
2.1. Giusta l'art. 51 cpv. 1 NAPR di M__________,
disciplinante gli accessi all'area pubblica, tutti gli accessi alle strade
devono permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico o
creare situazioni di pericolo. Se servono cinque o più posteggi o
autorimesse, soggiunge il cpv. 4, devono avere una pendenza massima del
5% ed una larghezza di m 5.00 per una profondità di m 5.00 per le strade di
raccolta e di servizio e di m 8.00 per le strade principali e di collegamento (lett.
b); devono inoltre essere raccordati al campo stradale con un raggio minimo
di 3.00 m per le strade di raccolta e di servizio, e di 4.00 m per le strade
principali e di collegamento e avere una pendenza massima del 5% per una
profondità di m 4.00 (lett.c).
2.2. Nel caso concreto, la rampa dell'autorimessa
sotterranea dello stabile in contestazione si immette perpendicolarmente su via
alle scuole, una strada pedonale in leggera pendenza, larga 5 m e lunga un'ottantina,
che scende da via C__________ verso via F__________, sulla quale comunque non
sbocca poiché l'intersezione è sbarrata da una catena fissa. Largo m 4.30 in
corrispondenza dell'intersezione con la strada pubblica, l'accesso in
contestazione si restringe progressivamente sino a raggiungere la larghezza di m
3.40 dopo un primo tratto lungo m 4.30 e caratterizzato da un dislivello di
appena 16 cm (pendenza: ca. 4%). Verso monte l'accesso si interseca con via
delle scuole con un angolo di poco superiore a 90°. Verso valle si interseca invece
ad angolo retto.
La ricorrente sostiene anzitutto che l'accesso
violerebbe l'art. 51 cpv. 1 NAPR perché sarebbe privo di visibilità e quindi
pericoloso. L'eccezione va disattesa.
L'art. 51 cpv. 1 NAPR rimette la valutazione
della sicurezza dell'accesso all'apprezzamento del municipio. Le deduzioni
operate in proposito dall'autorità comunale sono quindi censurabili unicamente
nella misura in cui integrano gli estremi di una violazione del diritto ai
sensi dell'art. 61 PAmm, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere.
Per risultare tali esse devono fondarsi su considerazioni estranee alla materia,
disattendere i principi fondamentali del diritto o apparire altrimenti
insostenibili.
Nelle circostanze concrete, la valutazione
operata dal municipio circa la sicurezza del controverso accesso non appare di
certo insostenibile. L'autorimessa dispone di soli sei posti: genera quindi un
traffico assai modesto. Gli utenti saranno praticamente soltanto gli abitanti della
palazzina: conosceranno pertanto i luoghi e faranno uso della necessaria
prudenza. L'ultimo tratto della rampa è quasi pianeggiante e si allarga sino a
m 4.30. Permette pertanto di sostare prima di immettersi su via delle scuole e
di allargare la curva dei veicoli in uscita, in modo da rimediare almeno in
parte alla limitazione della visuale derivante dalla siepe che cinge il fondo
sovrastante quello dei resistenti. Dovendo necessariamente risalire verso via C__________
Fatti
i veicoli potranno d'altronde circolare soltanto a velocità ridotta. È vero che
via delle scuole, soprattutto all'inizio ed alla fine delle lezioni, è percorsa
dagli allievi della vicina scuola, ma questa circostanza non permette comunque di
considerare insostenibile la valutazione operata dall'autorità comunale.
Il permesso di transito accordato dal
municipio ai pochi confinanti di via delle scuole non modifica d'altra parte la
qualifica giuridica attribuita dal piano viario a questa strada. La strada rimane
pedonale anche se è percorsa dai veicoli dei confinanti: in particolare, da
quelli degli abitanti della controversa palazzina, stante che gli altri due
fondi che vi si affacciano non dispongono di accessi veicolari. La circolazione
veicolare, permessa a titolo eccezionale, non trasforma via delle scuole in una
strada di servizio.
Rimanendo strada pedonale, agli accessi non
sono pertanto applicabili le particolari prescrizioni di sicurezza fissate dall'art.
51 cpv. 4 NAPR. A queste prescrizioni, come chiaramente indica il testo della
norma, soggiacciono soltanto gli accessi su strade principali o di
collegamento, rispettivamente di raccolta o di servizio, aperte per loro natura
alla circolazione dei veicoli e quindi richiamanti larghezze e pendenze
massime, nonché raggi di curvatura minimi, volti ad assicurare che la fluidità del
traffico non venga ostacolata dalle manovre di entrata e di uscita dai fondi.
Finalità, questa, che viene meno nel caso delle strade pedonali.
Trattandosi di un silenzio che può essere
considerato qualificato, le prescrizioni in oggetto non sono applicabili
nemmeno per analogia. È anzi nell'interesse della sicurezza dei pedoni che le manovre
di entrata e uscita avvengano a velocità ridotta.
Nella misura in cui è volto a contestare l'accesso,
il ricorso appare di conseguenza palesemente infondato.
3. Altezza
3.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza
di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione di
un terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta con la formazione di un
terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1),
largo almeno 3.00 m (cpv. 2).
Le norme in questione fissano unicamente i criteri di
misurazione dell'altezza. Terrapieni di altezza superiore a m 1.50 non sono per
principio esclusi. Nella misura in cui superano il limite in questione ad una
distanza di m 3.00 dal piede della facciata, l'eccedenza va tuttavia computata
su quella dell'edificio sovrastante. Determinante è in effetti l'ingombro verticale
rappresento dalla costruzione per rapporto al terreno naturale su cui insiste.
L'art. 41 LE si fonda sul presupposto che il terrapieno
presenti una superficie piana, ossia orizzontale. Diversamente, la norma si
presterebbe a facili abusi. Essa non vieta comunque di realizzare terrapieni inclinati.
Considerato che sono meno ingombranti, un simile divieto non sarebbe nemmeno
giustificato. Il trattamento dei terrapieni inclinati non può tuttavia
comportare facilitazioni maggiori di quelle derivanti dall'art. 41 LE. Nel caso
di terrapieni inclinati, l'altezza dell'edificio va quindi determinata tenendo
conto dell'altezza che un ipotetico terrapieno piano avrebbe per rapporto al
terreno naturale sottostante ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata,
Considerandi
aggiungendo l'altezza di questo terrapieno virtuale a quella fuori terra dell'edificio
sovrastante nella misura in cui supera il limite di m 1.50 fissato dall'art. 41
LE.
m
3.00
m 3.00
m 1.50
terrapieno
piano terrapieno inclinato
3.2
L'art. 11 cpv. 2 lett. c NAPR fissa a m 13.00 l'altezza
alla gronda degli edifici della zona residenziale media R 13, che qui
interessa.
L'art. 45 cpv. 1 NAPR impone di limitare la sistemazione del
terreno senza alterarne in modo sostanziale l'andamento naturale. L'altezza dei
muri di terrazzamento e dei terrapieni non deve superare il limite di m 1.50.
3.3
La ricorrente contesta l'altezza dell'edificio misurata
in corrispondenza dell'angolo sudest tenendo conto dell'altezza del terrapieno inclinato
che verrebbe realizzato per sistemare il terreno.
L'eccezione è proponibile.
Il fatto che questo tribunale nel precedente giudizio abbia
respinto le censure che un altro opponente aveva sollevato in proposito non
impedisce alla ricorrente di contestare la nuova licenza anche da questo
profilo. Le parti erano diverse, la domanda non era perfettamente identica e le
contestazioni sollevate dal precedente opponente non concernevano la
sistemazione del terreno, ma lo spessore delle solette. La precedente sentenza
non può quindi in nessun caso esplicare effetti di cosa giudicata nel presente
procedimento.
3.4
In corrispondenza dell'angolo sudest, il progetto
prevede in concreto di sistemare il terreno con un terrapieno inclinato, alto m
1.
, parallelo al pendio e sorretto a valle da un muro alto m 1.50. Se il
terrapieno fosse pianeggiante, ad una distanza di 3.00 dal filo delle facciate
sud ed est, il ciglio verrebbe a trovarsi ad una quota di m 1.70 superiore a
quella del terreno naturale. A 3.00 m dalle facciate, l'altezza di un ipotetico
terrapieno piano supererebbe quindi di m 0.20 il limite di m 1.50, fissato dall'art.
41.
LE.
Misurato in corrispondenza dell'angolo in esame, a partire
dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda dell'attico,
l'edificio sporge dal suolo per un'altezza di 13.00 m. Determinante, in base ai
criteri di misurazione sopra esposti, non è tuttavia questo rilievo metrico, ma
lo sviluppo verticale misurato ad una distanza di 3.00 m dal piede delle
facciate in esame, tenendo conto dell'altezza (m 1.70) che il terrapieno avrebbe
se fosse pianeggiante. All'altezza fuori terra dell'edificio indicata dai piani
va quindi aggiunta l'altezza del terrapieno (+ m 0.20) che eccede il limite di
m 1.50 fissato dall'art. 41 LE.
Raggiungendo l'edificio l'altezza di m
13.
, entro questi limiti, le censure sollevate dalla ricorrente con
riferimento all'altezza appaiono dunque fondate.
3.5
Il difetto lamentato dall'insorgente
non è tuttavia tale da giustificare l'annullamento della licenza impugnata.
Esso può infatti essere facilmente corretto subordinando il permesso alla condizione
di abbassare lo stabile di 20 cm, in modo da non superare la quota di m 390.30,
inferiore in pari misura a quella indicata dai piani (m 390.50).
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando la decisione governativa impugnata e confermando la licenza alla
condizione summenzionata.
La tassa di giustizia, commisurata in base
al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della costruzione (> 2.5
mio), è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di
soccombenza.
Nella misura in cui non sono compensate, le
ripetibili sono invece poste a carico della ricorrente .
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 11, 45, 51 NAPR di M__________;
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di
Stato (n. 3440) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 29 marzo 2005 rilasciata
dal municipio di CO 3 a CO 1 e CO 2 è confermata alla condizione che l'edificio
non superi la quota di m 390.30.
2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della
ricorrente nella misura di fr. 1'500.- e dei resistenti in solido nella misura
di fr. 500.-.
3. La
ricorrente rifonderà fr. 2'000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
,
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
1, 2 patrocinati da: PA 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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