52.2005.270
Sospensione di un docende dall'insegnamento senza privazione dello stipendio
19 settembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2005.270
Data decisione, Autorità:
19.09.2005, TRAM
Titolo:
Sospensione di un docende dall'insegnamento senza privazione dello stipendio
INCHIESTA DISCIPLINARE
art. 36 LORD
Incarto n.
52.2005.270
Lugano
19 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 23 agosto 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3955) che sospende in via cautelare il ricorrente dall'insegnamento senza
privazione dello stipendio;
vista la risposta 5 settembre
2005 del DECS;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente prof. RI 1 è docente di economia e diritto, nominato presso le
scuole medie superiori con sede di servizio presso il liceo di __________;
che lunedì 30 maggio 2005 un allievo della
IVa C
ha informato il direttore del liceo di essere in possesso del testo integrale delle
domande dell'esame scritto di maturità dell'opzione specifica economia e
diritto, preparato dal prof. RI 1 e previsto per l'11 giugno seguente; a titolo
di prova, lo studente ha esibito una trascrizione manoscritta delle domande,
asserendo che sarebbero state rese note agli allievi dal medesimo insegnante, il
quale avrebbe loro raccomandato di mantenere il dovuto riserbo;
che, constatato che la trascrizione
corrispondeva al testo depositato in cancelleria, il direttore ha interpellato
il prof. RI 1, che, dopo un'iniziale reticenza, avrebbe per finire ammesso il
fatto;
che, a seguito della segnalazione del direttore
alla Divisione della scuola del DECS, il 10 giugno 2005 il Consiglio di Stato
ha aperto un'inchiesta amministrativa nei confronti del ricorrente;
che le audizioni di cinque allievi, effettuate
nel corso dell'estate dall'autorità inquirente, hanno sostanzialmente confermato
che il prof. RI 1 aveva proiettato in classe il testo integrale delle due
domande d'esame, esortando più o meno esplicitamente gli allievi a non farlo
sapere in giro;
che, richiamate le risultanze di questi
accertamenti, il 23 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha sospeso in via
provvisionale il prof. RI 1 dall'insegnamento senza privazione dello stipendio,
ritenendo che la sua permanenza in servizio non fosse positiva nell'interesse
della scuola;
che contro la predetta risoluzione il prof. RI
1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, esposte le domande d'esame, l'insorgente:
–
ricorda anzitutto che l'esperto le aveva
ritenute inidonee a fornire elementi utili per valutare concretamente le conoscenze
degli allievi;
–
afferma poi di averle rese note agli allievi al
fine di assicurare la parità di trattamento;
–
sostiene inoltre di essersi limitato a
raccomandare loro di mantenere una certa discrezione;
–
lamenta in seguito una violazione del diritto di
essere sentito per essere stato convocato con termini che a causa della loro
brevità gli hanno impedito di farsi assistere da un legale;
–
reputa insufficiente la giustificazione del
provvedimento addotta dall'autorità ;
–
considera la sospensione dall'insegnamento comunque
eccessiva e sproporzionata,
–
sollecita infine che al ricorso venga conferito
effetto sospensivo;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il DECS, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà per
quanto necessario nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1
lett. a Lord; la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e
personalmente toccato dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm); il
ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); le prove testimoniali,
genericamente sollecitate dall'insorgente, non appaiono in grado di procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti;
che
giusta l’art. 38 LOrd, se l’interesse dell’inchiesta o dell’ammi-nistrazione
lo esigono, il Consiglio di Stato ha la facoltà di sospendere anche
immediatamente dalla carica e di privare totalmente o parzialmente dello
stipendio il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un’inchiesta
disciplinare;
che la sospensione dalla carica è una misura
cautelare, immediatamente esecutiva (art. 21 cpv. 4 PAmm), che mira a salvaguardare
gli interessi generali della pubblica amministrazione e quelli specifici
dell’inchiesta; essa si giustifica nei casi in cui v’è da temere che la
permanenza in servizio del dipendente possa rendere più difficile la conduzione
delle indagini o pregiudicare l’interesse del servizio coinvolto (STA 29.7.02
in re E.G.; Guido Corti, Illecito penale, procedimento disciplinare e sospensione
provvisionale del dipendente durante l’inchiesta, RDAT II 1998, 453 seg.);
che la decisione di sospensione dal servizio
deve essere adeguatamente motivata (art. 38 cpv. 2 LOrd); la motivazione deve
in sostanza mettere l'interessato in condizione di esercitare i suoi diritti di
difesa e consentire all’autorità di ricorso di verificare la legittimità del
provvedimento cautelare (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 PAmm n. 1 seg.);
che la decisione di sospensione cautelare
dal servizio, adottata dall'autorità di nomina nel quadro di un'inchiesta
disciplinare, è volta a regolare una determinata situazione di fatto e di
diritto nell'attesa della decisione di merito; nell'adozione di simili provvedimenti
cautelari l'autorità fruisce di un ampio potere discrezionale; le misure
provvisionali soggiacciono in effetti al principio di opportunità (art. 21 cpv.
Fatti
1 PAmm);
che l'autorità deve comunque rispettare il
principio di proporzionalità (Corti, loc. cit., pag. 456); l'interesse
dell'ente pubblico a salvaguardare l'ordinato andamento dell'attività del
servizio coinvolto, allontanando temporaneamente il dipendente oggetto d'inchiesta,
deve in particolare prevalere sull'interesse di quest'ultimo a continuare ad
esercitare le sue funzioni;
che il Tribunale cantonale amministrativo,
chiamato quale autorità di ricorso a statuire sulla legittimità di una misura
cautelare adottata nell'ambito di un'inchiesta disciplinare, dispone, in linea
di massima, di pieno potere di cognizione (art. 70 cpv. 1 PAmm); deve comunque
evitare, al pari dell'autorità che le ha adottate, di anticipare la decisione
di merito (Borghi/Corti; op. cit., ad art. 21 PAmm, n. 1 c);
che in concreto, il Consiglio di Stato per
giustificare il provvedimento censurato si è limitato a rilevare che la permanenza
in servizio non è positiva nell'interesse della scuola; con le osservazioni
al ricorso il DECS ha inoltre addotto che la presenza attiva del ricorrente
nella sede avrebbe causato notevole imbarazzo, considerato che
l'apertura dell'inchiesta, resa di dominio pubblico dalla stampa, ha
coinvolto tutta la sede scolastica, allievi, docenti e genitori;
che, sebbene sommaria, la motivazione
addotta dalla decisione impugnata, integrata dalle osservazioni presentate
dall'autorità cantonale a questo tribunale, appare sufficiente; dalla stessa
emerge infatti chiaramente che la sospensione non è dettata dalla necessità di
assicurare un corretto svolgimento delle indagini, ma dall'esigenza di
salvaguardare l'ordinato andamento dell'attività didattica;
che le argomentazioni sviluppate
dall'insorgente con il ricorso dimostrano peraltro che la mancata indicazione
di ulteriori motivi, volti a specificare ulteriormente in che misura la sua
presenza in sede potrebbe turbare l'attività scolastica, non gli ha comunque
impedito di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa;
che la violazione del diritto di essere
sentito e di farsi assistere da un procuratore (art. 36 cpv. 2 LOrd) lamentata
dall'insorgente non sussiste; anche se convocato con termini particolarmente
brevi, per motivi che almeno in parte possono essergli imputati, prima di adottare
il provvedimento qui impugnato, l'autorità inquirente gli ha in effetti
concesso l'occasione di prendere posizione sugli addebiti che gli venivano mossi;
che il fatto che il suo patrocinatore non
abbia potuto presenziare all'audizione non è tale da giustificare
l'annullamento della misura cautelare, poiché il prof. RI 1 ha comunque potuto
impugnarla davanti ad un'istanza di ricorso dotata di pieno potere di cognizione
(art. 70 cpv. 1 PAmm);
che in ordine alla proporzionalità del
provvedimento censurato va anzitutto rilevato che l'addebito mosso
Considerandi
all'insorgente non è di lieve momento; contrariamente a quanto questi assume,
anticipare agli allievi le domande esatte della prova scritta che erano
chiamati a sostenere non costituisce soltanto un'opinabile scelta didattica, ma
integra gli estremi di una violazione delle procedure d'esame suscettibile di
vanificare l'attendibilità della prova;
che l'anticipata divulgazione dei temi
permette infatti agli allievi di preparare l'esame anche con l'aiuto di consulenze
esterne, rendendo impossibile qualsiasi verifica oggettiva del livello delle conoscenze
acquisite; l'aver offerto questa opportunità a tutti gli allievi, nell'intento
di garantire la parità di trattamento, non rende meno grave il gesto;
che un simile comportamento, reso in
apparenza sospetto dalla raccomandazione di mantenere il dovuto riserbo, è oggettivamente atto a ledere il prestigio e
la credibilità di cui il docente deve godere, nella sua qualità di educatore,
nei confronti degli allievi, dei loro genitori e dell'opinione pubblica in
generale; può quindi turbare il rapporto del ricorrente con i suoi allievi ed
incrinare la fiducia riposta dalla collettività nella serietà degli esami di
maturità;
che, considerati questi aspetti, sottintesi alla
sommaria motivazione addotta dall'autorità a sostegno del provvedimento impugnato,
non appare affatto lesiva del principio di proporzionalità la decisione del
Consiglio di Stato di privilegiare l'interesse pubblico rispetto a quello del
ricorrente, sospendendolo a titolo cautelare dall'insegnamento al fine di
salvaguardare nelle more del procedimento disciplinare l'immagine di serietà
dell'istituzione scolastica;
che la ponderazione dei contrapposti
interessi, su cui si fonda il provvedimento censurato, resiste alle critiche
dell'insorgente anche nell'ambito di un libero esame; il clamore suscitato
all'interno della sede scolastica dal gesto del prof. RI 1 e dall'inchiesta che
ne è scaturita giustifica il suo temporaneo allontanamento dall'insegnamento
nell'interesse di un'oculata gestione della scuola;
che è ben vero che gli allievi coinvolti
nella vicenda non frequentano più il liceo di __________, ma è altrettanto vero
che il ricordo del gesto, sicuramente ancora presente negli studenti delle altre
classi ai quali il ricorrente vorrebbe continuare ad insegnare, rappresenta
un'ipoteca suscettibile di incidere negativamente sulla qualità dell'attività
didattica, specialmente nell'ancor incerta prospettiva delle sanzioni disciplinari
o degli altri provvedimenti amministrativi che l'autorità può adottare nei suoi
confronti;
che, considerato come la misura cautelare
sia stata adottata prima dell'inizio dell'anno scolastico, non si può
rimproverare all'autorità di aver abusato del vasto potere discrezionale
riservatole dall'art. 38 LOrd, preferendo iniziare la scuola con un supplente
in grado di concludere l'anno scolastico piuttosto che con il ricorrente,
magari impedito a portarlo a termine dai provvedimenti adottati in seguito al
procedimento disciplinare in corso;
che in quest'ottica la scelta appare
adeguatamente giustificata dalla necessità di assicurare agli allievi la
continuità dell'attività didattica, preservando nel contempo la libertà di
decisione sui provvedimenti da adottare nei confronti del ricorrente;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono, impregiudicato l'esito del procedimento disciplinare in corso,
l'impugnativa deve dunque essere respinta, ritenuto che con l'emanazione del
presente giudizio la domanda di conferirle effetto sospensivo diventa priva d'oggetto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 38, 67 LOrd; 3, 18, 21, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Dipartimento educazione, cultura e sport,
6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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