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Decisione

52.2005.270

Sospensione di un docende dall'insegnamento senza privazione dello stipendio

19 settembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1 PAmm);

che l'autorità deve comunque rispettare il

principio di proporzionalità (Corti, loc. cit., pag. 456); l'interesse

dell'ente pubblico a salvaguardare l'ordinato andamento dell'attività del

servizio coinvolto, allontanando temporaneamente il dipendente oggetto d'inchiesta,

deve in particolare prevalere sull'interesse di quest'ultimo a continuare ad

esercitare le sue funzioni;

che il Tribunale cantonale amministrativo,

chiamato quale autorità di ricorso a statuire sulla legittimità di una misura

cautelare adottata nell'ambito di un'inchiesta disciplinare, dispone, in linea

di massima, di pieno potere di cognizione (art. 70 cpv. 1 PAmm); deve comunque

evitare, al pari dell'autorità che le ha adottate, di anticipare la decisione

di merito (Borghi/Corti; op. cit., ad art. 21 PAmm, n. 1 c);

che in concreto, il Consiglio di Stato per

giustificare il provvedimento censurato si è limitato a rilevare che la permanenza

in servizio non è positiva nell'interesse della scuola; con le osservazioni

al ricorso il DECS ha inoltre addotto che la presenza attiva del ricorrente

nella sede avrebbe causato notevole imbarazzo, considerato che

l'apertura dell'inchiesta, resa di dominio pubblico dalla stampa, ha

coinvolto tutta la sede scolastica, allievi, docenti e genitori;

che, sebbene sommaria, la motivazione

addotta dalla decisione impugnata, integrata dalle osservazioni presentate

dall'autorità cantonale a questo tribunale, appare sufficiente; dalla stessa

emerge infatti chiaramente che la sospensione non è dettata dalla necessità di

assicurare un corretto svolgimento delle indagini, ma dall'esigenza di

salvaguardare l'ordinato andamento dell'attività didattica;

che le argomentazioni sviluppate

dall'insorgente con il ricorso dimostrano peraltro che la mancata indicazione

di ulteriori motivi, volti a specificare ulteriormente in che misura la sua

presenza in sede potrebbe turbare l'attività scolastica, non gli ha comunque

impedito di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa;

che la violazione del diritto di essere

sentito e di farsi assistere da un procuratore (art. 36 cpv. 2 LOrd) lamentata

dall'insorgente non sussiste; anche se convocato con termini particolarmente

brevi, per motivi che almeno in parte possono essergli imputati, prima di adottare

il provvedimento qui impugnato, l'autorità inquirente gli ha in effetti

concesso l'occasione di prendere posizione sugli addebiti che gli venivano mossi;

che il fatto che il suo patrocinatore non

abbia potuto presenziare all'audizione non è tale da giustificare

l'annullamento della misura cautelare, poiché il prof. RI 1 ha comunque potuto

impugnarla davanti ad un'istanza di ricorso dotata di pieno potere di cognizione

(art. 70 cpv. 1 PAmm);

che in ordine alla proporzionalità del

provvedimento censurato va anzitutto rilevato che l'addebito mosso

Considerandi

all'insorgente non è di lieve momento; contrariamente a quanto questi assume,

anticipare agli allievi le domande esatte della prova scritta che erano

chiamati a sostenere non costituisce soltanto un'opinabile scelta didattica, ma

integra gli estremi di una violazione delle procedure d'esame suscettibile di

vanificare l'attendibilità della prova;

che l'anticipata divulgazione dei temi

permette infatti agli allievi di preparare l'esame anche con l'aiuto di consulenze

esterne, rendendo impossibile qualsiasi verifica oggettiva del livello delle conoscenze

acquisite; l'aver offerto questa opportunità a tutti gli allievi, nell'intento

di garantire la parità di trattamento, non rende meno grave il gesto;

che un simile comportamento, reso in

apparenza sospetto dalla raccomandazione di mantenere il dovuto riserbo, è oggettivamente atto a ledere il prestigio e

la credibilità di cui il docente deve godere, nella sua qualità di educatore,

nei confronti degli allievi, dei loro genitori e dell'opinione pubblica in

generale; può quindi turbare il rapporto del ricorrente con i suoi allievi ed

incrinare la fiducia riposta dalla collettività nella serietà degli esami di

maturità;

che, considerati questi aspetti, sottintesi alla

sommaria motivazione addotta dall'autorità a sostegno del provvedimento impugnato,

non appare affatto lesiva del principio di proporzionalità la decisione del

Consiglio di Stato di privilegiare l'interesse pubblico rispetto a quello del

ricorrente, sospendendolo a titolo cautelare dall'insegnamento al fine di

salvaguardare nelle more del procedimento disciplinare l'immagine di serietà

dell'istituzione scolastica;

che la ponderazione dei contrapposti

interessi, su cui si fonda il provvedimento censurato, resiste alle critiche

dell'insorgente anche nell'ambito di un libero esame; il clamore suscitato

all'interno della sede scolastica dal gesto del prof. RI 1 e dall'inchiesta che

ne è scaturita giustifica il suo temporaneo allontanamento dall'insegnamento

nell'interesse di un'oculata gestione della scuola;

che è ben vero che gli allievi coinvolti

nella vicenda non frequentano più il liceo di __________, ma è altrettanto vero

che il ricordo del gesto, sicuramente ancora presente negli studenti delle altre

classi ai quali il ricorrente vorrebbe continuare ad insegnare, rappresenta

un'ipoteca suscettibile di incidere negativamente sulla qualità dell'attività

didattica, specialmente nell'ancor incerta prospettiva delle sanzioni disciplinari

o degli altri provvedimenti amministrativi che l'autorità può adottare nei suoi

confronti;

che, considerato come la misura cautelare

sia stata adottata prima dell'inizio dell'anno scolastico, non si può

rimproverare all'autorità di aver abusato del vasto potere discrezionale

riservatole dall'art. 38 LOrd, preferendo iniziare la scuola con un supplente

in grado di concludere l'anno scolastico piuttosto che con il ricorrente,

magari impedito a portarlo a termine dai provvedimenti adottati in seguito al

procedimento disciplinare in corso;

che in quest'ottica la scelta appare

adeguatamente giustificata dalla necessità di assicurare agli allievi la

continuità dell'attività didattica, preservando nel contempo la libertà di

decisione sui provvedimenti da adottare nei confronti del ricorrente;

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono, impregiudicato l'esito del procedimento disciplinare in corso,

l'impugnativa deve dunque essere respinta, ritenuto che con l'emanazione del

presente giudizio la domanda di conferirle effetto sospensivo diventa priva d'oggetto;

che la tassa di giustizia è posta a carico

del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 38, 67 LOrd; 3, 18, 21, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Dipartimento educazione, cultura e sport,

6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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