52.2005.271
Obbligo di rimboscare l'area boschiva - irricevibilità del ricorso
5 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.271
Data decisione, Autorità:
05.09.2005, TRAM
Titolo:
Obbligo di rimboscare l'area boschiva - irricevibilità del ricorso
BOSCO
IRRECEVIBILITÀ
LEGITTIMAZIONE
TRASMISSIONE D'UFFICIO
art. 14 LCFO
art. 38 LCFO
art. 39 LCFO
art. 42 LCFO
art. 16 LFO
art. 42 LFO
art. 43 LFO
art. 45 LFO
art. 50 LFO
art. 4 LPAMM
art. 48 LPAMM
Incarto n.
52.2005.271
Lugano
5 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 agosto 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 8 agosto 2005 del dipartimento del
Considerandi
territorio, sezione forestale, con cui viene fatto obbligo all'insorgente di
rimboscare l'area boschiva accertata sul mappale n. __________ RFD di __________
di sua proprietà, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese
dell'obbligato;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che con decisione 15 dicembre 2004,
cresciuta in giudicato, la sezione forestale del dipartimento del territorio ha
accertato l'area forestale sul mappale n. __________ RFD di __________, di proprietà
del qui ricorrente RI 1;
che, richiamandosi a questa pronuncia, con
risoluzione 8 agosto 2005 la medesima autorità ha ordinato a quest'ultimo di
rimboscare entro il 30 novembre 2005 tale area, sotto comminatoria dell'esecuzione
d'ufficio a spese dell'obbligato;
che, prestando fede all'indicazione delle
vie di ricorso contenuta in tale decisione, RI 1 insorge ora contro la medesima
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che il ricorso non è stato trasmesso alla
controparte;
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di
ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere
il ricorso con breve motivazione, se lo stesso dovesse rivelarsi inammissibile
o manifestamente infondato;
che in base all'art. 42 LCFo, contro le
decisioni rese in applicazione di questa legge è dato ricorso entro 15 giorni al
Consiglio di Stato (cpv. 1), i cui giudizi possono poi essere impugnati dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo entro il medesimo termine (cpv. 2);
che sfuggono a questa regola unicamente le
decisioni emanate dall'autorità amministrativa o giudiziaria in materia di
contravvenzioni o di delitti, per le quali valgono le disposizioni e le vie di
ricorso contemplate dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 19
dicembre 1994, rispettivamente dal codice di procedura penale del 19 dicembre
1994.
(art. 38 e 39 LCFo; 42, 43 e 45 LFo);
che, nel caso di specie l'impugnativa ha per
oggetto un ordine di rimboschimento emanato dalla sezione forestale in
applicazione dei combinati art. 16 e 50 cpv. 2 LFo, nonché dell'art. 14 LCFo,
al fine di ripristinare la legalità sul mappale di proprietà del ricorrente;
che, contrariamente a quanto indicato
dall'autorità di prime cure, detto ordine andava impugnato in prima istanza
davanti al Consiglio di Stato, giusta quanto previsto dall'art. 42 cpv. 1 LCFo;
che nella misura in cui il ricorrente è
insorto avverso detto provvedimento direttamente dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, la sua impugnativa risulta irricevibile a causa del mancato
esaurimento delle vie di ricorso previste dalla legge;
che, richiamato l'art. 4 PAmm, il gravame
dev'essere trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato, per competenza;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e non si assegnano ripetibili (31
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 4, 28, 31, 61 PAmm; 14, 38, 39, 42
LCFo; 16, 42, 43, 45, 50 LFo;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
§. Esso è trasmesso d'ufficio al Consiglio di
Stato per competenza.
2. Non si
prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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