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Decisione

52.2005.271

Obbligo di rimboscare l'area boschiva - irricevibilità del ricorso

5 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.271

Data decisione, Autorità:

05.09.2005, TRAM

Titolo:

Obbligo di rimboscare l'area boschiva - irricevibilità del ricorso

BOSCO

IRRECEVIBILITÀ

LEGITTIMAZIONE

TRASMISSIONE D'UFFICIO

art. 14 LCFO

art. 38 LCFO

art. 39 LCFO

art. 42 LCFO

art. 16 LFO

art. 42 LFO

art. 43 LFO

art. 45 LFO

art. 50 LFO

art. 4 LPAMM

art. 48 LPAMM

Incarto n.

52.2005.271

Lugano

5 settembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 agosto 2005 di

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 8 agosto 2005 del dipartimento del

Considerandi

territorio, sezione forestale, con cui viene fatto obbligo all'insorgente di

rimboscare l'area boschiva accertata sul mappale n. __________ RFD di __________

di sua proprietà, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese

dell'obbligato;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto e in diritto

che con decisione 15 dicembre 2004,

cresciuta in giudicato, la sezione forestale del dipartimento del territorio ha

accertato l'area forestale sul mappale n. __________ RFD di __________, di proprietà

del qui ricorrente RI 1;

che, richiamandosi a questa pronuncia, con

risoluzione 8 agosto 2005 la medesima autorità ha ordinato a quest'ultimo di

rimboscare entro il 30 novembre 2005 tale area, sotto comminatoria dell'esecuzione

d'ufficio a spese dell'obbligato;

che, prestando fede all'indicazione delle

vie di ricorso contenuta in tale decisione, RI 1 insorge ora contro la medesima

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che il ricorso non è stato trasmesso alla

controparte;

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di

ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere

il ricorso con breve motivazione, se lo stesso dovesse rivelarsi inammissibile

o manifestamente infondato;

che in base all'art. 42 LCFo, contro le

decisioni rese in applicazione di questa legge è dato ricorso entro 15 giorni al

Consiglio di Stato (cpv. 1), i cui giudizi possono poi essere impugnati dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo entro il medesimo termine (cpv. 2);

che sfuggono a questa regola unicamente le

decisioni emanate dall'autorità amministrativa o giudiziaria in materia di

contravvenzioni o di delitti, per le quali valgono le disposizioni e le vie di

ricorso contemplate dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 19

dicembre 1994, rispettivamente dal codice di procedura penale del 19 dicembre

1994.

(art. 38 e 39 LCFo; 42, 43 e 45 LFo);

che, nel caso di specie l'impugnativa ha per

oggetto un ordine di rimboschimento emanato dalla sezione forestale in

applicazione dei combinati art. 16 e 50 cpv. 2 LFo, nonché dell'art. 14 LCFo,

al fine di ripristinare la legalità sul mappale di proprietà del ricorrente;

che, contrariamente a quanto indicato

dall'autorità di prime cure, detto ordine andava impugnato in prima istanza

davanti al Consiglio di Stato, giusta quanto previsto dall'art. 42 cpv. 1 LCFo;

che nella misura in cui il ricorrente è

insorto avverso detto provvedimento direttamente dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, la sua impugnativa risulta irricevibile a causa del mancato

esaurimento delle vie di ricorso previste dalla legge;

che, richiamato l'art. 4 PAmm, il gravame

dev'essere trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato, per competenza;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e non si assegnano ripetibili (31

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 4, 28, 31, 61 PAmm; 14, 38, 39, 42

LCFo; 16, 42, 43, 45, 50 LFo;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

§. Esso è trasmesso d'ufficio al Consiglio di

Stato per competenza.

2. Non si

prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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