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Decisione

52.2005.273

Tassa consumo acqua potabile

19 ottobre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di esercizio e manutenzione degli impianti, ma anche l'eventuale creazione

di riserve. Essa si compone di una tassa base e una tassa sul consumo dell'acqua

e viene fissata dal municipio secondo i seguenti criteri:

-

dallo 0.5‰ al 1.2 ‰ del valore di stima aggiornato del fabbrica-to,

rispettivamente del fondo;

-

da fr. 0.40 a fr. 1.20 per ogni mc di acqua utilizzata secondo i rilievi dell'AAP.

I cpv. 5

e 6 del succitato articolo, precisano inoltre che la tassa annuale deve, in

ogni caso, essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti e che i

costi di esercizio devono essere coperti per metà dalla tassa fissa e l'altra

metà dalla tassa variabile. A questo proposito, il 12 marzo 1999 il municipio

ha approvato le tariffe per la tassa acqua potabile valevoli dal 1. gennaio

1999:

Tassa annua: - tassa base fr.

0.95‰ sul valore di

stima

- tassa sul consumo fr. 0.75/mc

Nolo

contatori: calibro 1 1/4” fr. 18.-

La tassa base è una tassa d'uso, ovverosia

un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica

amministrazione o per un servizio pubblico (Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte speciale, N. 424).

Oltre al principio della copertura dei

costi, la cui violazione non è addotta in concreto, la tassa per il servizio di

fornitura dell'acqua potabile deve ugualmente ossequiare il principio dell'equivalenza,

che concretizza quelli della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio

(art. 8 e 9 Cost.). Secondo detto principio, l'ammontare della singola tassa

deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione dell'ente pubblico: la

tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della

prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli. Il valore della prestazione

si determina in base alla sua utilità per il contribuente oppure in base al suo

costo per rispetto all'insieme delle spese sostenute per l'attività

amministrativa in questione, ciò che non esclude un certo schematismo né la

facoltà di ricorrere a delle medie fondate sull'esperienza. Le tasse devono

tuttavia essere allestite in base a criteri obiettivamente sostenibili e non

devono operare distinzioni sfornite di motivi ragionevoli (RtiD I-2005, N. 32;

DTF 126 I 180 consid. 3a/bb; 122 I 279 consid. 6c e riferimenti).

Affinché il principio dell'equivalenza possa

essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa, calcolata secondo

criteri schematici, appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione:

il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta

(RDAT I-1995, N. 18 e riferimenti ivi contenuti; STA 23 aprile 2001 in re

Comune di M., 4 marzo 2004 in re a. e N.).

È pur vero che, come detto, per fissare l'ammontare

delle tasse la giurisprudenza ammette l'adozione d'importanti schematizzazioni

al fine di non complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando

differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in

considerazione del fatto che una valutazione economica del diritto di

utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi particolari

è spesso alquanto difficile, se non impossibile. L'adozione di questi criteri

non deve comunque procurare risultati manifestamente insostenibili o sfociare

in distinzioni prive di ragionevole fondamento. Ad esempio, per le tasse di

allacciamento e d'uso di acquedotti, canalizzazioni e impianti di distribuzione

d'energia possono entrare in considerazione diversi elementi, quali il valore

degli immobili, la stima ufficiale, il valore di assicurazione contro gli

Considerandi

incendi (Adelio Scolari, op. cit., N. 444 e seg. e giurisprudenza ivi citata).

Del resto, anche il decreto esecutivo

concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse

(DELALCIA; RL 9.1.1.7), al suo art. 11 cpv. 2 prevede che l'ammontare della tassa

sia stabilito secondo la quantità d'acqua consumata oppure, dove questa non sia

definibile, secondo il valore di stima, la superficie dell'elemento allacciato

o in percentuale sulla tassa di consumo dell'acqua potabile. Il regolamento

delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi criteri.

3.

Il DI, pur

ammettendo che il calcolo della tassa base sul valore di stima dell'immobile

fosse conforme al principio dell'equivalenza oltre che pratico, ha però nel

medesimo tempo ritenuto che fosse più corretto fondare il calcolo della tassa litigiosa

solamente in relazione alle superfici dei locali effettivamente allacciati alla

rete di distribuzione dell'acqua potabile. Il ricorrente contesta recisamente

tale soluzione in quanto contraddittoria e impraticabile.

4.

L'impostazione

di fondo data dal DI alla sua decisione non presta il fianco a critiche. Tener

conto del valore di stima al fine di calcolare la tassa sull'utilizzo dell'acqua

è infatti perfettamente conforme al principio dell'equivalenza suenunciato. Tale

modo di procedere rispetta inoltre il principio di uguaglianza come pure il

divieto dell'arbitrio. Il calcolo delle tassa di consumo dell'acqua potabile

basato sul valore di stima dell'immobile è una semplificazione indotta da motivi

pratici. Ciò è tanto più valido in casi come quello in esame, in cui l'importo

della tassa resta comunque entro limiti contenuti, soprattutto se rapportato

all'estensione e al valore della proprietà assoggettata, fattore che può

entrare in linea di conto ai fini della commisurazione di emolumenti causali

(STA 23 aprile 2001 in re Comune di M.; DTF 126 I 180 consid. 3.c.aa; ZBl 83

1982, p. 266 segg.).

Ne discende che il criterio di calcolo

basato sul valore di stima è perfettamente sostenibile.

Tanto più che la tassa annua per l'esercizio

e l'uso degli impianti dell'acqua potabile ha pure come scopo di coprire

integralmente i costi di esercizio e di manutenzione degli impianti, oltre che

l'eventuale creazione di riserve (art. 36 cpv. 2 REAP). Questi non dipendono

unicamente dalla quantità di acqua distribuita. Del resto, con riferimento al

conto consuntivo dell'AAP per l'anno 2003, risulta che questo presenta un

disavanzo di circa fr. 29'000.--. Il prelievo di una tassa base annua in

relazione al valore di stima dell'immobile è quindi idoneo a coprire, in parte,

i costi di esercizio e manutenzione della rete di distribuzione dell'acqua

potabile.

La conclusione a cui giunge il DI, ovverosia

l'obbligo di calcolare la tassa unicamente riguardo alla superficie dei locali

in cui si può usufruire dell'acqua potabile, risulta invece, visto quanto appena

enunciato, palesemente arbitraria e discriminante. Non si può infatti tenere

conto unicamente del locale in cui l'acqua potabile viene erogata poichè

questa, come è ben noto soprattutto in una casa di abitazione, viene utilizzata

pure in locali che non ne sono direttamente allacciati. Il fatto di usufruire

del servizio dell'acqua potabile non è strettamente connesso con l'allacciamento

stesso, il quale risulta essere solamente un mezzo di fornitura. Ciò che deve

essere imposto è il consumo e l'esercizio connessi con quelle che sono le

potenzialità, appunto, di consumo di un'abitazione. Ne deriva che calcolare la

tassa unicamente in riferimento ai locali allacciati alla rete di distribuzione

non è idoneo allo scopo prefissato dalla legge e dal principio di equivalenza.

Senza tenere poi conto di eventuali abusi facilmente praticabili se si dovesse

utilizzare il modo di calcolo prospettato dal DI.

La soluzione postulata da quest'ultimo non

può pertanto essere tutelata e deve essere annullata.

5.

In

considerazione di quanto precede, può evidentemente restare indecisa la censura

sollevata dal ricorrente in merito alla mancata istruttoria da parte del DI.

Non si giustifica infatti di stabilire quanti locali e superfici siano

effettivamente collegati alle condotte dell'AAP al fine di stabilire l'ammontare

della tassa annua di base per il consumo di acqua potabile.

6.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata risoluzione dipartimentale

annullata.

Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm). Lo Stato del

Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente che si è avvalso del patrocinio

di un legale iscritto all'apposito albo, un'adeguata indennità per ripetibili

relativa al presente giudizio (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 e 9 Cost; 40 e 42 LMSP; 11 DELALCIA;

33 e 36 REAP; 18, 28, 31, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la risoluzione 3 agosto 2005 (n. 34) del

Dipartimento delle istituzioni è annullata;

1.2.

la fattura 19 novembre 2004 (n. 2004.01386) dell'Azienda

acqua potabile di __________ è confermata.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese.

Lo Stato

del Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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