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Decisione

52.2005.275

Cancellazione della ditta dall'albo delle imprese per mancanza di un responsabile tecnico idoneo

12 dicembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1, qui ricorrente, è stata fondata nel 1980 da __________,

titolare di un certificato di capacità di disegnatore del genio civile di cemento

armato e già amministratore unico della medesima. L'insorgente è stata iscritta

all'albo delle imprese a partire dal 17 ottobre 1990 in virtù dalla sanatoria

prevista dall'art. 14 vLEPIC, essendo indicato quale titolare responsabile proprio

__________. A seguito dell'assunzione di un responsabile tecnico avente i

necessari requisiti di legge, essa è stata poi iscritta al succitato albo a

pieno titolo.

B. Venuto a mancare il responsabile tecnico nel corso del 2003, la

ricorrente è stata diretta da __________. Non possedendo quest'ultimo un

diploma di studio riconosciuto idoneo dalla LEPIC, la CV-LEPIC, in data 20

luglio 2004, ha concesso alla ricorrente 6 mesi per conformarsi alla legge,

ovvero dotarsi di un responsabile tecnico con i necessari requisiti professionali.

C. La ricorrente, al fine di evitare la cancellazione dall'albo, ha

quindi chiesto di potere essere nuovamente iscritta in sanatoria ex art. 14 vLEPIC,

non avendo nel frattempo trovato un nuovo responsabile tecnico qualificato.

Dopo un incontro tra le parti,

il 23 giugno 2005 la CV-LEPIC ha respinto

suddetta richiesta impartendo all'insorgente un ultimo termine per presentare

un responsabile tecnico idoneo, pena l'immediata cancellazione dall'albo delle

imprese.

D. Non avendo la RI 1 dato seguito a suddetta imposizione, con decisione

16 agosto 200RI 1 dall'albo atteso che un'impresa, una volta iscritta nella

parte "con titolo" non può più essere trasferita nella parte "in

sanatoria" a seguito del cambiamento del responsabile tecnico.

E.

Contro tale decisione la RI 1 si aggrava ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando

che la ricorrente venga iscritta all'albo delle imprese "in

sanatoria" e che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo. A mente

della ricorrente, __________ sarebbe sempre stato il responsabile tecnico

dell'azienda nonostante per un certo periodo fosse stato indicato un responsabile

tecnico qualificato che ha permesso di iscrivere l'impresa all'albo "con

titolo". Non esisterebbe inoltre alcun intento del legislatore a far

perdere il diritto acquisito ad una ditta iscritta precedentemente in sanatoria,

tenuto conto del legame imprescindibile dell'attività dell'impresa con la

persona del titolare.

RI 1 sostiene

pure che l'interpretazione data alla LEPIC sarebbe contraria alla libertà di

commercio ed industria oltre che non sorretta da una base legale chiara e non

conforme ai principi di interesse pubblico, proporzionalità e uguaglianza di

trattamento.

F.

La CV-LEPIC chiede la conferma della propria

decisione considerato sostanzialmente che lo spostamento di un'impresa dal relativo

albo dalla parte con titolo a quella in sanatoria sarebbe inammissibile.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende

dall'art. 15 cpv. 1 LEPIC. La legittimazione attiva della ricorrente è certa

(art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in

ordine.

Esso può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LEPIC è istituito un albo delle imprese di

costruzioni a garanzia del corretto esercizio della loro attività.

Secondo il cpv. 2 di detto articolo hanno

diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzioni:

a) nelle quali almeno un titolare o membro

dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla

presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione

di impresario costruttore;

b) il cui titolare o membro dirigente

effettivo, pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti, sono in

esercizio all'entrata in vigore della presente legge, ritenuto comunque

l'obbligo di conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente

effettivo.

L'impostazione

del cpv. 2 dell'art. 3 LEPIC è stata concepita tenuto conto del mantenimento

del concetto di sanatoria di cui all'art. 14 vLEPIC. Sotto la lett. b rientrano

tutte le imprese ancora iscritte all'albo in base all'art. 14 vLEPIC

all'entrata in vigore dell'attuale LEPIC. Va rilevato come simili imprese sono

tenute a conformarsi, così come previsto dallo stesso paragrafo, qualora il

titolare o membro dirigente effettivo dovesse essere sostituito (Rapporto 12

settembre 1997 n. 4361 della Commissione di legislazione sul messaggio 7

febbraio 1995 concernente la modifica della legge sull'esercizio della

professione di impresario costruttore, in seguito Rapporto 12.9.1997, pag.

444).

L'art. 5 LEPIC elenca invece al suo cpv. 1 i

diplomi riconosciuti conformi ai requisiti legali mentre il cpv. 2 prevede che

dispongono pure dei requisiti professionali gli impresari già iscritti, i cui

titoli erano riconosciuti in base alla legge sull'esercizio della professione

di impresario costruttore del 19 aprile 1989.

Le imprese che non adempiono più i requisiti

della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni

sono

cancellate dall'albo da parte della CV-LEPIC, dopo avere sentito le parti interessate

(art. 13 e 9 LEPIC).

Lo scopo della

LEPIC è di garantire un corretto esercizio della professione di impresario

costruttore tramite l'istituzione di requisiti (professionali) minimi (RDAT

I-1993, N. 25). Si vuole infatti disciplinare l'esercizio dell'attività delle

imprese di costruzione per tutelare la collettività e questo in considerazione

della sua importanza, ma anche e soprattutto per il fatto che il suo esercizio

richiede sempre più l'uso di tecniche nuove, spesso anche complesse, richiedenti

sufficienti conoscenze per una gestione sicura (Rapporto 12.9.1997, pag. 431).

3.3.1

Occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente non nega che __________,

attuale titolare responsabile, sia sprovvisto dei requisiti professionali

necessari richiesti dalla LEPIC per poter iscrivere l'impresa all'albo. Contestata

è l'interpretazione data alla legge, in particolare per quanto attiene alla

possibilità di iscrivere un'impresa in sanatoria dopo che questa è passata

all'iscrizione "con titolo".

La ricorrente sostiene che __________

sarebbe sempre stato il responsabile tecnico dell'impresa e come tale non

sarebbe mai stato sostituito, nemmeno al momento dell'assunzione di un responsabile

con i requisiti richiesti dalla legge.

Essa ritiene inoltre che il legislatore

abbia voluto favorire le imprese dando loro la possibilità di tornare al regime

in sanatoria.

3.2

Dagli atti

emerge chiaramente che __________ è stato il titolare responsabile della

ricorrente solo inizialmente e proprio per questo motivo essa ha potuto beneficiare

del regime di sanatoria ex art. 14 vLEPIC. In un secondo tempo, è stato assunto

un responsabile tecnico avente i necessari requisiti legali e, di conseguenza, la

RI 1 ha potuto essere iscritta all'albo a pieno titolo. Da allora e fino __________

non risultava più quale titolare responsabile della ditta. Che quest'ultimo

continuasse ad occuparsi della stessa, del resto egli ha continuato ad esserne

presidente, rispettivamente amministratore unico, non muta la situazione. Infatti

lo scopo della LEPIC, ovverosia garantire dei requisiti professionali minimi, è

valido attualmente come era valido pure nel 1990, data dell'iscrizione in sanatoria.

Già allora __________ non adempiva ai dettami legali e proprio per questo non aveva

potuto beneficiare dell'iscrizione all'albo a pieno titolo.

Ora, è vero che la modifica apportata dal

legislatore alla LEPIC ha voluto mantenere il regime della sanatoria ma

l'interpretazione data alle legge dalla ricorrente non può essere qui

condivisa. Infatti, pur mantenendo la possibilità per le ditte già iscritte in sanatoria

al momento dell'entrata in vigore del testo di legge di restare tali, il legislatore

cantonale ha comunque voluto adeguarsi agli scopi della legge stessa obbligando

le imprese a conformarsi ai requisiti legali in caso di mutamento del responsabile

tecnico. Ciò con il chiaro scopo di, a poco a poco, rendere tutte le ditte idonee

a far fronte ai bisogni sempre più tecnici nell'ambito delle costruzioni.

Ne consegue che un'impresa, come nel caso di

specie, che ha l'opportunità di adeguarsi alle condizioni legali è tenuta a

farlo. Essendo mutato il responsabile tecnico, la RI 1 è pertanto obbligata ad

assumere una persona che risponda ai requisiti della LEPIC, pena la sua

cancellazione dall'albo. L'art. 3 cpv. 2 lett. b LEPIC non lascia spazio a

nessun'altra interpretazione.

Del resto, al caso concreto non può nemmeno

trovare applicazione l'art. 5 cpv. 2 LEPIC, in quanto, come detto poc'anzi, __________

non risulta attualmente più iscritto all'albo quale titolare responsabile.

4.

4.1. La

ricorrente invoca inoltre una violazione del principio della legalità. A torto.

Infatti, la LEPIC, valida base legale formale, prevede espressamente la

cancellazione della ditta dall'albo qualora questa non adempia più i requisiti

di legge. È, per altro, piuttosto la soluzione prospettata dalla ricorrente che

non trova riscontro nel testo di legge. Essa non contiene infatti nessun

articolo che dia la possibilità ad un' impresa di tornare ad essere iscritta in

sanatoria dopo esserlo stata a pieno titolo.

Per il resto, va rilevato che l'art. 36

Cost. stabilisce che le restrizioni ai diritti fondamentali, come la libertà

economica, per essere ammissibili, oltre che ad avere una base legale, devono

anche essere giustificate da un interesse pubblico, essere proporzionate allo

scopo e rispettare l'essenza del diritto fondamentale in questione. La

giurisprudenza ha invece escluso la possibilità di apportare delle limitazioni,

basate su ragioni di politica economica, ossia di adottare delle misure che

intervengono nel gioco della libera concorrenza per favorire certi rami di

attività lucrativa e per dirigere l'attività economica secondo un piano

prestabilito (DTF 125 I 431 consid 4b; 121 I 129 consid 3b).

4.2

L'albo delle imprese è stato istituito

a garanzia del corretto esercizio dell'attività di impresario costruttore, al

fine di tutelare i beni giuridici importanti inerenti alla sicurezza ed agli

interessi del cittadino e della società (cfr. art. 3 cpv. 1 LEPIC e Rapporto

12.9

, pag. 431). L'esercizio della professione di impresario costruttore

richiede infatti specifiche conoscenze tecniche e amministrative, la cui

ignoranza può essere pregiudizievole alla collettività (Rapporto 12.9.1997,

pag. 437; DTF 104 Ia 475, 93 I 519).

Si tratta dunque di una misura volta da un

lato a promuovere la professionalità degli impresari, in quanto persone

responsabili del buon andamento della ditta, e dall'altro a garantire la sicurezza

della collettività. In questo senso la normativa in esame risulta senz'altro

sorretta da interessi che meritano di essere tutelati.

La cancellazione dall'albo delle imprese

costituisce uno strumento idoneo al perseguimento di suddetti scopi. Le

condizioni imposte dalla legge si pongono inoltre in un rapporto ragionevole

con l'interesse pubblico che si vuol salvaguardare e non vanno oltre lo scopo

prefissato. Del resto non sono immaginabili misure meno incisive, quali quella

dell'iscrizione in sanatoria, che permettano di tutelare adeguatamente i

suddetti interessi. Accettare una simile eventualità sarebbe anzi contrario al

principio dell'uguaglianza di trattamento, di cui la ricorrente lamenta la

violazione, giacché permetterebbe ad aziende non conformi di essere iscritte

all'albo unicamente perché già attive prima dell'entrata in vigore della

presente legge. Ciò creerebbe una disparità di trattamento inammissibile.

Da questo profilo, ne consegue che la

decisione impugnata, che si fonda su di una valida base legale ed è volta al

perseguimento di preponderanti interessi pubblici, appare proporzionata e rispettosa

della libertà economica ancorata all'art. 27 Cost..

5.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata

confermata. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione

della domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 e 36 Cost; 3, 5, 9, 13 e 15 LEPIC;

1, 2, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico della

ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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