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Decisione

52.2005.276

Concessione di un credito quadro gli interventi di ripristino dei danni causati da un'alluvione e autorizzazione a prelevare contributi di miglioria per alcuni degli interventi previsti

13 aprile 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori

previsti nel presente messaggio sono decretati di pubblica utilità.

2

Al Municipio è

concesso un credito quadro di fr. 307'000.- per gli interventi di ripristino

dei danni causati dall'alluvione del 15-16 novembre 2002 in zona __________ a __________

così suddiviso:

A) fr. 26'000.- per lavori preliminari e preparatori;

B) fr. 81'000.- per la sostituzione e l'incanalamento del riale de __________;

C) fr. 86'000.- per il consolidamento del terreno franato;

D) fr. 64'000.- per il consolidamento dell'alveo del riale;

E) fr. 50'000.- per la copertura dei costi di esproprio e legali.

3

Sono approvati i

progetti allestiti dallo studio di ingegneria Alberto Lucchini – Viganello.

4

Il Municipio è

autorizzato a dar corso alla procedura di espropriazione.

5

Per le opere

previste ai p.ti C) e D) è stabilito il principio del prelievo dei contributi

di miglioria nella misura dell'80% della spesa determinante.

6

L'indennizzo del

Cantone andrà in diminuzione del credito votato.

7

Il presente

credito decade, se non utilizzato, entro il 31.12.2007.

Raccolto il preavviso favorevole della commissione

della gestione, il 28 febbraio 2005, alla presenza di 23 consiglieri su 27, il

consiglio comunale di __________ ha approvato la proposta municipale con 22

voti favorevoli ed 1 astenuto.

La risoluzione è stata pubblicata all'albo

comunale a partire dal 4 marzo 2005.

C. a) Contro

questa decisione RI 1 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone

l'annullamento limitatamente al dispositivo n. 5 con cui il legislativo

comunale aveva stabilito il principio del prelievo di contributi di miglioria

nella misura dell'80% della spesa determinante per il consolidamento del

terreno franato e dell'alveo del riale. Gli insorgenti hanno in sostanza contestato

che gli interventi di risanamento del pendio, resisi necessari in seguito allo

scoscendimento, ricadano nel campo di applicazione della legge sui contributi

di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI): a loro dire essi non sarebbero infatti destinati

a scongiurare dei pericoli direttamente riconducili a fenomeni naturali.

Inoltre tali lavori non apporterebbero loro alcun vantaggio particolare,

trattandosi di interventi di ristabilimento della situazione antecedente il sinistro.

Dovesse essere ammesso il principio della miglioria, i ricorrenti hanno chiesto

una riduzione della percentuale dei costi da porre a loro carico al 10% della

spesa determinante.

b) Con decisione del 17 agosto 2005 il

Governo cantonale ha respinto il gravame. Esso ha ritenuto che nella misura in

cui le previste opere non sono destinate unicamente a ripristinare la situazione

anteriore allo scoscendimento, ma comportano un indubbio miglioramento per la

sicurezza e la stabilità del pendio, le stesse vanno considerate come delle

opere di premunizione per le quali, giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. b LCMI,

possono essere prelevati dei contributi di miglioria. Per quanto attiene alla

percentuale d'imposizione dei contributi fissata dal legislativo, il Governo ha

ritenuto che la medesima non prestasse il fianco a critiche, visto che si

poneva nei limiti previsti dall'art. 7 LCMI per questo genere di opere.

D. Con ricorso

del 1 settembre 2005 RI 1 sono insorti davanti a questo tribunale contro il

predetto giudicato governativo, chiedendo il suo annullamento insieme a quello

della deliberazione del consiglio comunale di __________ che esso ha tutelato. Gli

insorgenti hanno ribadito e sviluppato le censure già svolte dinnanzi

all'autorità ricorsuale inferiore.

Il Consiglio di Stato, il municipio di __________

ed il presidente del consiglio comunale al momento dell'adozione della deliberazione

impugnata hanno domandato la reiezione dell'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC),

il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei

ricorrenti certa (art. 209 lett. a e b LOC).

Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove richieste dai ricorrenti non

appaiono infatti atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di nuovi

fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990

(LCMI) il cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare

contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno

luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di

premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett.

c). Un vantaggio particolare é presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1

LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione

prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo

(lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la

tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della

loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri

(lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali

limitati o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi

un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCMI). Per il calcolo dei contributi

sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera,

comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione

dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCMI); eventuali

sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di

urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere

inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione

particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra

opere di urbanizzazione generale e particolare non é agevole, può essere stabilita

una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). Per le altre opere la quota é

fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La

determinazione sul principio e sulla percentuale di prelievo spetta al legislativo

comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.).

3.

3.1. I

ricorrenti contestano anzitutto il principio della miglioria sostenendo che le

opere che il comune intende realizzare (consolidamento del terreno mediante

formazione di una scarpata di pendenza inferiore a quella esistente e

realizzazione di un cassone di legno, nonché consolidamento dell'alveo del

riale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici) e per le quali

il municipio è stato autorizzato a prelevare dei contributi presso i privati,

non sono volte a scongiurare dei pericoli direttamente riconducili a fenomeni

naturali. Il rischio di scoscendimenti lungo il pendio ove sono ubicati i fondi

di loro proprietà, è infatti stato creato dalla posa sotto la strada cantonale

di una tubatura che ostacola il deflusso naturale del riale de __________ e delle

acque meteoriche colà convogliate, rendendo necessarie le opere di consolidamento

in esame. Gli oneri di costruzione delle stesse dovrebbero pertanto essere

assunti in virtù dell'art. 58 CO da chi ha creato questa situazione di

pericolo, vale a dire in primo luogo dal Cantone, proprietario della strada e

della relativa condotta di drenaggio.

3.2

Questa tesi non può essere condivisa.

In effetti, le opere che il comune intende realizzare, prelevando dei contributi

di miglioria, servono indiscutibilmente a migliorare la sicurezza e, di riflesso,

la redditività dei fondi situati a lato del riale de __________, scongiurando

un concreto pericolo di smottamento: donde un sicuro vantaggio particolare ex

art. 4 cpv. 1 LCMI per i proprietari degli stessi, che devono essere tenuti in

conseguenza a partecipare al finanziamento di questi interventi. Emerge in effetti

chiaramente dalle tavole processuali che tali interventi non sono semplicemente

destinati a ripristinare la situazione esistente prima dello scoscendimento

verificatosi nel novembre del 2002 o a eliminare un preteso difetto insito nel

sistema drenante della strada, ma servono a modificare in modo sensibile la morfologia

del terreno, a consolidare la scarpata a monte dell'alveo tramite la

costruzione di cassoni doppi e a dotare di nuovi e più solidi argini il

torrente de __________. Si tratta dunque, a non averne dubbio, di opere di premunizione

ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LCMI, soggette al prelevamento di

contributi di miglioria. Il vantaggio che ne deriva per i proprietari dei fondi

toccati dal citato dissesto è inoltre da considerare durevole e di natura

patrimoniale, nel senso che esso si ripercuote sul valore dei fondi, traducendosi

in una plusvalenza realizzabile.

La determinazione dell'origine dello smottamento avvenuto tra il 15 e il 16

novembre 2002 non appare invece di rilievo nella fattispecie in esame, poiché,

secondo quanto ammesso anche dagli stessi insorgenti, questo fenomeno non è in

ogni caso imputabile alla realizzazione di un'opera comunale: essi non sono pertanto

legittimati ad eccepire nei confronti del comune di __________ l'insorgenza di

pregiudizi alle loro proprietà a causa del comportamento tenuto dal medesimo.

Accreditando la tesi ricorsuale si finirebbe per far sopportare da quest'ultima

collettività la totalità dei costi per la costruzione delle opere di

premunizione in parola, le quali arrecano però indiscutibilmente dei benefici

ai proprietari dei fondi interessati dallo smottamento. Come giustamente rilevato

dal comune resistente nelle sue osservazioni al gravame, con i loro argomenti gli

insorgenti confondono la questione della partecipazione al finanziamento di

opere che servono a migliorare la sicurezza delle loro proprietà con quella

legata all'eventuale responsabilità di terzi per i pregiudizi che essi hanno

subìto nell'occasione. In realtà, si tratta di due problematiche diverse che devono

essere risolte separatamente. La questione di sapere se i contributi di

miglioria che questi proprietari dovranno versare al comune potranno costituire

una posta di danno da far valere nei confronti di eventuali terzi responsabili,

per quanto interessante dal profilo giuridico, non merita di essere

approfondita in questa sede, poiché di chiara natura giusprivatistica, per cui,

quand'anche una simile pretesa dovesse essere avanzata nei confronti del

Cantone - che i ricorrenti sembrano individuare responsabile dell'accaduto in

quanto proprietario della strada e delle relative condotte di drenaggio – la

stessa andrebbe sottoposta per competenza al giudice civile (cfr. art. 6 PAmm e

contrario).

4.4.1

Assodato il principio dell'imposizione, rimane a questo punto

da determinarne la misura. Per le opere in esame, l'art. 7 cpv. 2 LCMI

stabilisce che la quota a carico dei beneficiari viene fissata in base al

vantaggio particolare presumibile: detta quota può pertanto essere fissata tra

lo 0% ed il 100% della spesa determinante: trattandosi di opere di premunizione

(art. 3 cpv. 1 lett. b LCMI), l'autorità non è infatti vincolata dalla

percentuale minima del 30%, stabilita all'art. 7 cpv. 1 LCMI.

L'art. 7 cpv. 2 LCMI conferisce pertanto un sicuro, oltretutto relativamente

vasto potere di apprezzamento a favore dell'autorità chiamata a stabilire la

partecipazione ai costi dei beneficiari dell'opera: la decisione adottata su

questo oggetto può di conseguenza essere censurata da parte di questo tribunale

solo nella misura in cui integra gli estremi dell'abuso o dell'eccesso del potere

d'apprezzamento (art. 61 cpv. 2 PAmm).

4.2

Ora, nel caso di specie, fissando la quota di prelievo dei contributi di

miglioria all'80%, il consiglio comunale non ha affatto abusato dell'ampio

margine discrezionale che l'art. 7 cpv. 2 LCMI gli riserva.

Innanzitutto occorre rilevare che, per il

genere di vantaggi particolari che arrecano, le opere di premunizione e di

bonifica vengono usualmente equiparate a quelle di urbanizzazione particolare,

ragione per cui la percentuale di spesa da porre a carico dei proprietari

dovrebbe di principio essere stabilita tra il 70 e il 100% (cfr. in proposito: Adelio

Scolari, Tasse e contributi di miglioria, pag. 108 n. 225).

Tale considerazione, di portata generale, è

avvalorata nel caso di specie dal fatto che, secondo quanto emerge dagli atti (cfr.

in particolare la relazione tecnica del gennaio 2004 allestita dall'ing.

Lucchini), gli interventi per i quali il comune ha risolto di prelevare dei contributi

di miglioria, mirano ad eliminare una situazione di pericolo riguardante un'area

chiaramente circoscritta, che include in sostanza esclusivamente i mappali n.

800, 801, 804 e 816 RFD di __________. Il che giustifica pienamente l'applicazione

di una quota come quella decisa dal consiglio comunale. Infatti, analogamente

ad un intervento di urbanizzazione particolare, le opere di premunizione in

parola costituiscono un intervento puntuale, volto ad avvantaggiare una cerchia

limitata di proprietari, mentre che per il resto della collettività il beneficio

che ne deriva risulta di scarso rilievo o comunque generico.

Per quanto opinabile, la scelta operata dal legislativo comunale è pertanto sostenibile

e, come tale, sfugge alle critiche sollevate dagli insorgenti.

5.

Stante

tutto quanto precede, il gravame dev'essere integralmente respinto, in quanto

infondato.

Visto l'esito della causa, la tassa di giustizia e le spese sono poste, in

solido, a carico dei ricorrenti (art. 28 Pamm), con l'ulteriore obbligo di

versare al comune di Sonvico, assistito da un legale, un congruo importo a

titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 e 209 LOC, 1, 3,4,5,6 e 7 LCMI; 3, 6,

18, 28, 31, 46 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'500.- sono poste, in solido, a carico dei ricorrenti,

i quali verseranno al comune di __________ un identico importo a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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