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Decisione

52.2005.277

Sospensione dell'esame di una domanda di rinnovo del permesso edilizio ai sensi dell'art. 65 LALPT a seguito di uno studio pianificatorio

2 giugno 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel 1998 il RI 1 ha acquistato in località monti __________

(1'154 m.s.m.) una superficie di 20 ettari, comprendente una trentina di edifici

rurali abbandonati. Nel giugno 2002 la __________ di Locarno (in seguito: __________)

ha allestito su incarico del comune uno studio pianificatorio per la rivalutazione

del territorio comunale. Il relativo piano degli interventi prevedeva in

particolare di ricavare da alcune cascine del nucleo di Sciaga una stalla, un

caseificio, un alloggio per l'alpigiano e alcuni locali per la stagionatura e

la conservazione dei prodotti caseari, come pure un ostello di montagna con

funzione agrituristica.

B. Il CO 1,

qui resistente, è proprietario del mapp. n. 859 RF di __________, un latifondo

di quasi 700 ettari, su cui sorge __________ (1'633 m.s.m.), dotato di quattro fabbricati

rurali. Previo avviso favorevole dell'autorità cantonale, con risoluzione 11

novembre 2002 il municipio di Indemini ha autorizzato il patriziato a

trasformare il fabbricato censito a RF quale sub. C in un caseificio ed il sub.

D in un dormitorio con sala da pranzo e relativi servizi igienici per l'alpigiano

ed i suoi collaboratori.

C. Il 10 novembre 2004, ovvero prima della scadenza del permesso

edilizio accordatogli dal municipio, il patriziato ne ha chiesto il rinnovo.

Raccolto nuovamente il preavviso favorevole dell'autorità dipartimentale, con

decisione del 31 marzo 2005 l'esecutivo comunale ha tuttavia sospeso la domanda

inoltrata dal patriziato per un periodo di due anni ai sensi dell'art. 65

LALPT. L'autorità comunale ha ritenuto in sostanza che con la prevista costruzione

di un lattedotto tra __________ ed il futuro caseificio __________ il

pianificatore avesse inteso centralizzare la produzione casearia presso i Monti

di S__________. La realizzazione del caseificio prospettato dal patriziato pregiudicherebbe

perciò il futuro sviluppo delle attività alpestri ed agrituristiche a Sciaga.

D. Con

giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la suddetta

risoluzione, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dal patriziato e

rinviando gli atti al municipio affinché statuisse nel merito della domanda di

rinnovo del permesso edilizio.

Rilevato

innanzitutto che il municipio non aveva artatamente procrastinato l'evasione

della pratica, l'Esecutivo cantonale ha reputato che l'intervento dedotto in

licenza non si poneva in contrasto con la pianificazione dato che non comprometteva

lo sviluppo agrituristico previsto a S__________. La domanda non poteva dunque

essere sospesa, ma doveva essere esaminata nel merito alla luce degli art. 24

ss LPT.

E. Contro il

predetto giudizio governativo il comune di Indemini è insorto davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il

ricorrente sostiene che lo studio allestito dalla bcm nel 2002 era un semplice

strumento di lavoro destinato al __________ e come tale non permetteva l'adozione

di misure di salvaguardia della pianificazione, tant'è che l'11 novembre 2002

il patriziato ha ottenuto la licenza edilizia richiesta. Nel frattempo però

quel documento è stato sviluppato e nel marzo del 2005 è stato trasmesso ai

comuni membri del consorzio Piano regolatore comuni del __________, acquistando

a tutti gli effetti statuto di studio pianificatorio in atto. Dato che

l'intervento attualmente dedotto in licenza dal patriziato contrasta con i

contenuti di tale studio, il municipio non poteva fare a meno di adottare una

decisione sospensiva fondata sull'art. 65 LALPT.

F. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto il CO 1, con argomenti che verranno ripresi

nel seguito.

G. A seguito della replica presentata dal comune ricorrente, il Dipartimento

del territorio, Sezione per lo sviluppo territoriale (SST) ha osservato di condividere

l'importanza del progetto concernente la rivalutazione dei Monti di S__________,

ma di non essersi mai espresso ufficialmente in proposito.

Con la duplica il patriziato ha negato essenzialmente

al comune il diritto di replicare.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione del comune di Indemini (art.

21 cpv. 2 LE e 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm)

sono certe (art. 65 cpv. 3 LALPT).

Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1

PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 14 LE la licenza edilizia decade se i lavori non vengono iniziati entro

due anni dalla sua crescita in giudicato (cpv. 1). La licenza può essere

rinnovata fin quando non è stato modificato il diritto applicabile (cpv. 2). Dal

profilo giuridico, il rinnovo del permesso di costruzione equivale al rilascio

di un nuovo permesso: con il rinnovo, l'autorità conferma che nessun impedimento

di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori autorizzati con il

permesso giunto a scadenza (Scolari, Commentario, 2a ed., N. 47 ad art. 14;

RDAT II-1994 N. 39).

2.2

Secondo

l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione l'autorità

cantonale o il municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua decisione

quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio

in atto. Tale disposto si applica anche alle domande di rinnovo del permesso di

costruzione (Scolari, op. cit., n. 459 ad art. 65 LALPT e rinvii; RDAT II-1994

n. 59, consid. 2.1.). Scopo dell'art. 65 LALPT è quello di impedire che la

pianificazione in atto venga compromessa, resa troppo difficile o troppo

onerosa da interventi precedenti la sua entrata in vigore. L'adozione di

provvedimenti di salvaguardia della pianificazione previsti dall'art. 65 LALPT

presuppone l'esistenza di uno studio pianificatorio, ovvero di un progetto

sommario di piano (art. 24 RLALPT), che consenta di valutare l'incidenza della

domanda di costruzione sulla possibilità di attuazione del piano (Scolari,

Commentario, 2a ed., n. 455 ad art. 65 LALPT). Una domanda di costruzione è

considerata in contrasto con uno studio pianificatorio in atto quando l'esecuzione

dell'opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi

dello stesso (art. 25 cpv. 1 RLALPT); in particolare nel caso di costruzione di

edifici e impianti su sedimi riservati ad attrezzature o costruzioni di

interesse pubblico (cpv. 2 lett. a) o di sfruttamento del suolo non compatibile

con la destinazione prevista dal progetto di piano o di superamento sostanziale

dell'indice di sfruttamento o di edificabilità (cpv. 2 lett. b). Nella

decisione sulla sospensione di una domanda di costruzione l’autorità fruisce di

un vasto margine discrezionale, che le istanze di ricorso censurano nei limiti

della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di

potere (Scolari, op. cit., n. 460 ad art. 65 LALPT).

3.3.1

In concreto, lo studio originariamente commissionato dal RA 1 alla

__________ nel 2002 è stato trasmesso ai comuni membri del consorzio Piano

regolatore comuni del __________ nel marzo 2005. Tale strumento di lavoro

definisce con precisione gli interventi previsti per la rivalutazione del

comprensorio dei monti di S__________ ed in particolare il concetto

agrituristico (realizzazione delle infrastrutture per la produzione casearia,

dell'ostello e dei locali per la stagionatura dei formaggi). Costituisce dunque

un progetto sommario di piano sufficientemente concreto, per rapporto al quale

valutare l'incidenza della controversa domanda di rinnovo del permesso

edilizio. A questo proposito è irrilevante sapere se tale strumento di lavoro fosse

configurabile quale studio pianificatorio in atto già nel 2002 o soltanto a

seguito della sua trasmissione ai comuni consorziati nel marzo del 2005.

3.2

Ferma

questa premessa, occorre esaminare se l'intervento edilizio promosso dal

patriziato pregiudichi effettivamente la realizzazione degli obiettivi

individuati dal suddetto strumento pianificatorio. A questo proposito, il piano

degli indirizzi allestito dalla bcm nel 2002 rileva che da alcuni anni non

viene più sfruttato l'alpe M__________ posto a 1'600 m/Sm a monte di "S__________

". L'alpe, di proprietà del CO 1, difficilmente potrà essere sfruttato

autonomamente, al contrario un suo sfruttamento in relazione a S__________

potrebbe essere interessante subordinatamente alla possibilità di realizzare un

mezzo di trasporto comodo (lattedotto oppure teleferica agricola) (piano

degli indirizzi p. 3). Il rapporto evidenzia inoltre che purtroppo

l'alpe non è più utilizzato da alcuni anni e non è dotato di infrastrutture

particolari per la produzione del formaggio. Senza ombra di dubbio una gestione

autonoma dell'alpe non è più pensabile, i relativi pascoli potrebbero essere

sfruttati nell'ambito di un'attività aziendale di dimensioni più grandi

riservata migliori condizioni di collegamento con S__________ (piano degli

indirizzi, p. 9). Da queste considerazioni il municipio desume che l'intervento

si porrebbe in contrasto con la pianificazione in atto. A torto.

Per quel

che concerne l'alpe di M__________, va rilevato che lo studio pianificatorio

del 2002 non sottopone il comprensorio a specifici vincoli di utilizzazione. In

particolare, non esclude l'eventualità di realizzarvi un caseificio. Nemmeno

l'indicazione alpeggio, aggiunta sulla proposta di piano del paesaggio

del 2005, permette di accreditare una diversa conclusione. Da questa indicazione

supplementare non si può segnatamente dedurre che la proposta di piano intenda

vietare la realizzazione di infrastrutture connesse ad un alpeggio, specie di

uno stabilimento destinato alla lavorazione del latte. Dal profilo della

pianificazione di questo comparto, la realizzazione di un caseificio non può

dunque di certo essere considerata alla stregua di un intervento suscettibile

di pregiudicare la realizzazione degli obbiettivi della pianificazione in atto.

Nella

costruzione di un caseificio sull'alpe di M__________ non può d'altra parte

nemmeno essere ravvisato un intervento atto a compromettere la pianificazione

del comprensorio dei monti di S__________, segnatamente il successo della

prevista attività agrituristica. Esso non impedisce invero al comune di

realizzare le infrastrutture previste per questa attività. In particolare, non osta

affatto alla realizzazione di un altro caseificio su questi monti. Il problema

si pone semmai a livello di approvvigionamento della materia prima, che la

proposta pianificatoria, attraverso la costruzione di un'apposita teleferica o

di una condotta per il latte tra S__________ e M__________, sembra dare per

scontato debba necessariamente provenire dall'alpe del patriziato. Sennonché il

progetto di piano in esame non prospetta alcun vincolo che possa in qualche

modo costringere il patriziato a fornire al caseificio di S__________ il latte

raccolto sui suoi pascoli; vincolo, questo, che potrebbe peraltro scontrarsi

tanto con la garanzia della proprietà, quanto con la garanzia della libertà

economica.

Se ne

deve di conseguenza dedurre, che la costruzione di un caseificio a M__________

non si pone in contrasto né con le proposte pianificatorie di questo comparto,

né con quelle previste per i monti di S__________.

4.

In esito

ai precedenti considerandi, il ricorso deve dunque essere respinto, confermando

il giudizio governativo impugnato.

Non si preleva tassa di giustizia, poiché il

comune ricorrente è intervenuto in lite in virtù delle proprie attribuzioni.

Esso verserà al patriziato un adeguato importo a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 21, LE; 18,

28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Le ripetibili di fr. 800.– sono a carico del comune

di Indemini.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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