52.2005.278
Trasformazione stabile industriale in stabile d'appartamenti
7 ottobre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2005.278
Data decisione, Autorità:
07.10.2005, TRAM
Titolo:
Trasformazione stabile industriale in stabile d'appartamenti
DIRITTO AUTONOMO COMUNALE
LICENZA EDILIZIA
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.278
Lugano
7 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 settembre 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3877) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 9 marzo 2005 del municipio di CO 1 che le nega la licenza edilizia
per trasformare uno stabile industriale in uno stabile d'appartamenti (part.
271);
viste le risposte:
- 16 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 20 settembre 2005 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente RI 1 è proprietaria di uno stabile industriale in disuso da alcuni
anni, situato all'estremità nord del nucleo di M__________ (part. 271), zona
soggetta a piano particolareggiato (PP). L'immobile, strutturato su tre piani
ha una pianta a forma di L. I lati interni delle due ali sono lunghi 50,
rispettivamente 40 m e fanno da cornice ad un ampio cortile, adibito in buona
parte a verde. L'ala più corta (sud) è larga circa 7 m, mentre quella adiacente
(est) si allarga dagli 8 m dell'estremità nord ai 15 m, riscontrabili all'intersezione
fra le due ali, ove sono anche situate le rampe dell'unica scala d'accesso ai
piani.
Il 23 agosto 2004 la RI 1 ha chiesto al
municipio il permesso di trasformare l'edificio in uno stabile di 19
appartamenti, 6 dei quali del tipo loft e 7 del tipo duplex. Al
fine di evitare di sprecare spazio abitabile per realizzare ulteriori accessi,
l'istante ha previsto di realizzare più o meno al centro delle due facciate che
delimitano il cortile, due torri vetrate di base m 4.30 x 4.25, contenenti l'ascensore
e le scale, direttamente accessibili dall'autorimessa prevista nel sottosuolo.
Nel corso dell'esame della domanda, sono
state modificate le dimensioni di questi corpi, rendendoli più lunghi (ca. 9 m)
e stretti (ca. m 2.50).
B. Nonostante
il parere negativo dell'Ufficio dei beni culturali, il dipartimento del territorio
ha preavvisato favorevolmente la domanda.
Il 9 marzo 2005 il municipio l'ha invece
respinta. Disattendendo il preavviso favorevole della commissione edilizia, l'autorità
comunale ha in sostanza ritenuto che le torri vetrate contenenti l'ascensore e
le scale non rispettassero le prescrizioni del PP del nucleo.
C. Con
giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
municipio, negando che i controversi manufatti rispettassero i principi d'intervento
sanciti dagli art. 7 e 9 delle norme di attuazione del piano particolareggiato
del nucleo (NAPPN), non avesse abusato del margine d'apprezzamento riservatogli
da tali norme.
La scala esterna recentemente autorizzata
davanti all'abitazione del vicesindaco, situata nelle immediate vicinanze, non
costituirebbe d'altro canto un precedente invocabile per parità di trattamento.
D. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza
rifiutata.
L'insorgente minimizza le dimensioni dei
manufatti in contestazione, sottolineando le difficoltà oggettive che
occorrerebbe superare per creare delle nuove scale all'interno del fabbricato
esistente. Ribadisce inoltre l'eccezione di disparità di trattamento sollevata
senza successo in prima istanza, con riferimento al corpo scale recentemente
autorizzato nelle vicinanze.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni ed
il municipio, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 PAmm) è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). I piani e le fotografie allegate alla domanda di
costruzione, nonché la conoscenza diretta che questo tribunale ha dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione permettono di escludere che l'esperimento di
un sopralluogo possa procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per
il giudizio.
2. Controversa
è unicamente l'applicazione del diritto comunale, in particolare delle NAPPN.
La valutazione estetica della CBN, fondata sul DLBN, è fuori discussione ed
ininfluente ai fini del presente giudizio.
3.31. Giusta l'art. 5 NAPPN, disciplinante l'attività edilizia nel nucleo
di Melano, tutti gli interventi devono rispettare il principio del
risanamento e del ripristino conservativo, devono cioè essere tali da
conservare le caratteristiche tipologiche e formali degli edifici, degli arredi
e degli spazi urbani, promuovendone i valori specifici e migliorando la qualità
dell'abitazione. A questa norma, di carattere programmatico, fanno seguito
gli art. da 6 ad 8, che regolano le possibilità d'intervento sulle tre categorie,
nelle quali sono suddivisi gli edifici del nucleo a dipendenza del loro pregio.
Per gli edifici della categoria di maggior
pregio è ammesso soltanto il restauro integrale. La distruzione e la
manomissione di questi edifici è vietata. Gli edifici della categoria intermedia
possono invece essere oggetto di interventi di risanamento conservativo. Gli
edifici della categoria di minor valore possono infine essere ristrutturati.
Gli interventi
di risanamento conservativo, sono definiti dall'art. 7 NAPPN, che impone di conservare
e ripristinare le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici, migliorandone
le caratteristiche di abitabilità e di sicurezza, (...) nel rispetto delle volumetrie
esistenti. Devono essere salvaguardate e ripristinate quelle parti e quelle
configurazioni spaziali dell'edificio che concorrono a delimitare e a caratterizzare
gli spazi urbani del nucleo o che costituiscono testimonianza del modo tradizionale
di operare nell'arte edile.
Fatti
I materiali,
le tecnologie e le forme espressive impiegate nei lavori di risanamento devono
corrispondere a quelli tradizionali.
È ammesso l'impiego
di materiali, tecnologie e forme espressive contemporanee per i contenuti
tecnici recenti ed in quanto connessi ai cambiamenti del modo di vita.
L'art. 9 cpv. 1 NAPPN
ammette l'ampliamento di edifici esistenti. Esso impone tuttavia che abbia
luogo nel rispetto delle normative della categoria alla quale appartiene l'edificio.
Gli ampliamenti,
precisa la norma, sono sempre intesi come aggiunte
di debole importanza volumetrica, il cui scopo deve essere l'alloggiamento dei
vani tecnici o di servizio non presenti nell'edificio tradizionale. L'ampliamento
inteso come aumento della ricettività dell'edificio mediante la creazione di
locali principali non è ammesso.
I caratteri
spaziali, volumetrici ed espressivi degli ampliamenti devono essere subordinati
a quelli degli edifici a cui si aggiungono. È ammesso l'impiego di materiali,
tecnologie e forme espressive contemporanee.
Le norme succitate riservano al municipio un
vasto margine discrezionale e contengono concetti giuridici indeterminati. Esse
appartengono inoltre al diritto comunale autonomo. Il Consiglio di Stato, che
di per sé può rivedere liberamente l'apprezzamento (art. 56 PAmm), deve quindi
limitarsi a verificare che il municipio non sia incorso in una violazione del
diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm). Non
può sostituire il suo apprezzamento a quello del municipio o scostarsi dall'interpretazione data alla norma applicata , ma deve limitarsi a verificare che la decisione non sia
insostenibile, in quanto fondata su considerazioni estranee alla materia, sprovvista
di valide ragioni o altrimenti lesiva dei diritti costituzionali. Ove non sussista una simile violazione del diritto, non può
annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogato
un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale.
Irrilevante, al riguardo, è il fatto che l'interpretazione data al concetto
giuridico indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli
dall'autorità comunale o che l'apprezzamento esercitato dal Consiglio di Stato
conduca a conclusioni altrettanto sostenibili o addirittura preferibili (DTF 96
I 369 seg, consid. 4; STA 17.1.2000 in re B.; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm, n. 3.).
3.2. Nell'evenienza concreta, il municipio
ha ritenuto che i due nuovi corpi scale in vetro, previsti nel cortile dello
stabilimento in disuso, al centro delle facciate che lo delimitano verso sud e
Considerandi
verso est, non rispettassero il principio del risanamento conservativo e si
ponessero in contrasto con l'art. 9 NAPPN. In particolare, ha negato che questi
manufatti rientrassero negli ampliamenti di debole importanza volumetrica
per l'alloggiamento dei vani tecnici o di servizio. Il Consiglio di Stato,
con il giudizio impugnato, ha escluso che questa valutazione integrasse gli
estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
La valutazione regge alla critica dell'insorgente.
La facciata maggior dei corpi scala ha in
effetti una superficie di circa 100 mq (m 9 x 11). Essa rappresenta un ingombro
più che apprezzabile, poiché occulta alla vista una porzione consistente,
variante tra il 20 ed il 25%, della facciata retrostante dell'ala adiacente a
quella su cui si innesta. Considerato l'impatto che ne risulta, non si può
dunque di certo rimproverare al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento
che l'art. 9 NAPPN gli riserva per aver escluso che gli ampliamenti previsti
fossero di debole importanza volumetrica. La valutazione, fondata su
criteri oggettivi, è più che sostenibile.
Invano si diffonde l'insorgente in minuziosi
calcoli per dimostrare che l'ampliamento, dal profilo degli ingombri aggiunti,
non supera il 5% della volumetria dello stabilimento da ristrutturare. Considerate
le finalità perseguite dagli art. 7 e 9 NAPPN, non appare per nulla fuori luogo
valutare l'importanza delle volumetrie aggiunte anche dal profilo della loro
percettibilità e dell'impatto visivo prodotto sulle preesistenze. Non per nulla
l'art. 9 NAPPN esige che
i caratteri spaziali, volumetrici ed espressivi degli ampliamenti devono
essere subordinati a quelli dell'edificio al quale si aggiungono.
Condizione, questa, che non appare affatto fuori luogo considerare insoddisfatta.
I corpi scale in discussione appaiono in effetti importanti non soltanto dal
profilo volumetrico, ma anche dal profilo dell'espressione architettonica e dei
materiali, che, esaltando il contrasto con le preesistenze e richiamando l'attenzione
di qualsiasi osservatore, escludono che vi si possa ravvisare il rapporto di
subordinazione, richiesto dalla norma quale presupposto dell'autorizzazione. A
maggior ragione si giustifica questa conclusione in un contesto sensibile e
qualificato come quello rappresentato dallo spazio compreso tra le due facciate
interne dello stabilimento, che caratterizzano in modo marcato quel particolare
comparto del nucleo.
4.
Altrettanto
infondate sono le contestazioni che l'insorgente solleva con riferimento al
permesso recentemente accordato dal municipio per la realizzazione di un corpo
scale su una casa d'abitazione situata nelle vicinanze. Le due fattispecie non
sono paragonabili e anche se lo fossero, il precedente non potrebbe essere
considerato espressione di una prassi che può essere invocata con successo per
motivi di parità di trattamento.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando
la decisione del Consiglio di Stato siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall'impugnativa ed ai valori in gioco (> 6 mio), è posta a
carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 5, 7, 9 NAPPN di M__________; 3,
18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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