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Decisione

52.2005.278

Trasformazione stabile industriale in stabile d'appartamenti

7 ottobre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I materiali,

le tecnologie e le forme espressive impiegate nei lavori di risanamento devono

corrispondere a quelli tradizionali.

È ammesso l'impiego

di materiali, tecnologie e forme espressive contemporanee per i contenuti

tecnici recenti ed in quanto connessi ai cambiamenti del modo di vita.

L'art. 9 cpv. 1 NAPPN

ammette l'ampliamento di edifici esistenti. Esso impone tuttavia che abbia

luogo nel rispetto delle normative della categoria alla quale appartiene l'edificio.

Gli ampliamenti,

precisa la norma, sono sempre intesi come aggiunte

di debole importanza volumetrica, il cui scopo deve essere l'alloggiamento dei

vani tecnici o di servizio non presenti nell'edificio tradizionale. L'ampliamento

inteso come aumento della ricettività dell'edificio mediante la creazione di

locali principali non è ammesso.

I caratteri

spaziali, volumetrici ed espressivi degli ampliamenti devono essere subordinati

a quelli degli edifici a cui si aggiungono. È ammesso l'impiego di materiali,

tecnologie e forme espressive contemporanee.

Le norme succitate riservano al municipio un

vasto margine discrezionale e contengono concetti giuridici indeterminati. Esse

appartengono inoltre al diritto comunale autonomo. Il Consiglio di Stato, che

di per sé può rivedere liberamente l'apprezzamento (art. 56 PAmm), deve quindi

limitarsi a verificare che il municipio non sia incorso in una violazione del

diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm). Non

può sostituire il suo apprezzamento a quello del municipio o scostarsi dall'interpretazione data alla norma applicata , ma deve limitarsi a verificare che la decisione non sia

insostenibile, in quanto fondata su considerazioni estranee alla materia, sprovvista

di valide ragioni o altrimenti lesiva dei diritti costituzionali. Ove non sussista una simile violazione del diritto, non può

annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogato

un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale.

Irrilevante, al riguardo, è il fatto che l'interpretazione data al concetto

giuridico indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli

dall'autorità comunale o che l'apprezzamento esercitato dal Consiglio di Stato

conduca a conclusioni altrettanto sostenibili o addirittura preferibili (DTF 96

I 369 seg, consid. 4; STA 17.1.2000 in re B.; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm, n. 3.).

3.2. Nell'evenienza concreta, il municipio

ha ritenuto che i due nuovi corpi scale in vetro, previsti nel cortile dello

stabilimento in disuso, al centro delle facciate che lo delimitano verso sud e

Considerandi

verso est, non rispettassero il principio del risanamento conservativo e si

ponessero in contrasto con l'art. 9 NAPPN. In particolare, ha negato che questi

manufatti rientrassero negli ampliamenti di debole importanza volumetrica

per l'alloggiamento dei vani tecnici o di servizio. Il Consiglio di Stato,

con il giudizio impugnato, ha escluso che questa valutazione integrasse gli

estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.

La valutazione regge alla critica dell'insorgente.

La facciata maggior dei corpi scala ha in

effetti una superficie di circa 100 mq (m 9 x 11). Essa rappresenta un ingombro

più che apprezzabile, poiché occulta alla vista una porzione consistente,

variante tra il 20 ed il 25%, della facciata retrostante dell'ala adiacente a

quella su cui si innesta. Considerato l'impatto che ne risulta, non si può

dunque di certo rimproverare al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento

che l'art. 9 NAPPN gli riserva per aver escluso che gli ampliamenti previsti

fossero di debole importanza volumetrica. La valutazione, fondata su

criteri oggettivi, è più che sostenibile.

Invano si diffonde l'insorgente in minuziosi

calcoli per dimostrare che l'ampliamento, dal profilo degli ingombri aggiunti,

non supera il 5% della volumetria dello stabilimento da ristrutturare. Considerate

le finalità perseguite dagli art. 7 e 9 NAPPN, non appare per nulla fuori luogo

valutare l'importanza delle volumetrie aggiunte anche dal profilo della loro

percettibilità e dell'impatto visivo prodotto sulle preesistenze. Non per nulla

l'art. 9 NAPPN esige che

i caratteri spaziali, volumetrici ed espressivi degli ampliamenti devono

essere subordinati a quelli dell'edificio al quale si aggiungono.

Condizione, questa, che non appare affatto fuori luogo considerare insoddisfatta.

I corpi scale in discussione appaiono in effetti importanti non soltanto dal

profilo volumetrico, ma anche dal profilo dell'espressione architettonica e dei

materiali, che, esaltando il contrasto con le preesistenze e richiamando l'attenzione

di qualsiasi osservatore, escludono che vi si possa ravvisare il rapporto di

subordinazione, richiesto dalla norma quale presupposto dell'autorizzazione. A

maggior ragione si giustifica questa conclusione in un contesto sensibile e

qualificato come quello rappresentato dallo spazio compreso tra le due facciate

interne dello stabilimento, che caratterizzano in modo marcato quel particolare

comparto del nucleo.

4.

Altrettanto

infondate sono le contestazioni che l'insorgente solleva con riferimento al

permesso recentemente accordato dal municipio per la realizzazione di un corpo

scale su una casa d'abitazione situata nelle vicinanze. Le due fattispecie non

sono paragonabili e anche se lo fossero, il precedente non potrebbe essere

considerato espressione di una prassi che può essere invocata con successo per

motivi di parità di trattamento.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando

la decisione del Consiglio di Stato siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa ed ai valori in gioco (> 6 mio), è posta a

carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 5, 7, 9 NAPPN di M__________; 3,

18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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