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Decisione

52.2005.279

Trasformazione parziale di una stazione di benzina in bar-caffetteria-paninoteca fuori della zona edificabile

20 marzo 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 950), che per la prima volta ha separato la zona edificabile da quella non

edificabile (DTF 129 II 398, consid. 4.2.1.; Peter Karlen, Die Ausnahmebewilligung

nach Art. 24 - 24d RPG, in ZBl 2001, pag. 296; UST, Nuovo diritto della

pianificazione del territorio, Commenti relativi all'OPT e raccomandazioni per

l'attuazione, ad art. 24c LPT, n. 2.1).

Ammessi

sono unicamente modici interventi che non sovvertono l'identità dell'edificio

preesistente, sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo (art.

42 cpv. 1 OPT; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,

Bern 2002, pag. 197). Il quesito di sapere se l'identità dell'edificio o dell'im-pianto

resti sostanzialmente immutata, va valutato tenendo conto di tutte le

circostanze. Va in ogni caso risolto negativamente se la superficie utilizzata

in modo non conforme alla destinazione della zona è ampliata per più del 30 per

cento (art. 42 cpv. 3 lett. a OPT), rispettivamente la superficie utilizzata in

modo non conforme alla destinazione della zona dentro o fuori del volume esistente

dell'edificio è ampliata in totale per più di 100 mq (lett. b).

3.2.

Secondo gli art. 37a LPT e 43 OPT, cambiamenti di destinazione anche

totali e ampliamenti di edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali

eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della

zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione possono essere autorizzati

se, cumulativamente:

a. l'edificio o l'impianto è stato legalmente costruito o modificato;

b. non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente;

c. la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro

atto legislativo federale;

d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urba-nizzazione

esistente;

Considerandi

e. tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento di destinazione

degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario;

f. non vi si

oppongono interessi importanti della pianificazione

del territorio.

4.

L'art. 24c LPTpuò trovare in concreto applicazione soltanto se

la stazione di benzina sub A era conforme al diritto vigente al momento della

sua realizzazione e se essa è divenuta non conforme alla zona di utilizzazione

a seguito di una modifica legislativa. Il Consiglio di Stato ha tuttavia omesso

di accertare l'anno di costruzione del suddetto fabbricato. Non è quindi

possibile determinarsi sulla sua originaria legalità materiale. Essa andrà

negata se l'edificio è stato eretto dopo l'11 luglio 1980, giorno in cui è

entrato in vigore il PR di __________, che ha escluso il fondo della ricorrente

dalla zona edificabile. Andrà invece ammessa se il manufatto è stato costruito

prima dell'entrata in vigore della LFIA, avvenuta il 1. luglio 1972. Qualora la

stazione di benzina fosse stata realizzata nel lasso di tempo compreso tra i

suddetti estremi temporali, il Consiglio di Stato dovrà invece far capo alla legge

federale contro l'inquinamento delle acque (LFIA), che ha per la prima volta separato

la zona edificabile da quella non edificabile (cfr. USTE, Autorizzazioni in virtù

dell'art. 24c LPT: trasformazioni a edifici e

impianti divenuti non conformi alla destinazione di zona, N. 2.1). L'Esecutivo

cantonale dovrà in particolare stabilire se al momento della sua edificazione

il manufatto era compreso nel perimetro del PGC, rispettivamente nel cosiddetto

territorio edificabile ristretto ai sensi degli art. 27 e 28 OPA (cfr. RDAT

1977.

n. 110). Analoghe considerazioni valgono per l'applicabilità degli art. 37a

LPT e 43 OPT (cfr. Hänni, op. cit., p. 201).

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,

annullando il giudizio censurato e rinviando gli atti all'istanza inferiore,

affinché statuisca nuovamente sul ricorso dopo aver completato gli

accertamenti.

Dato l'esito, non si prelevano né tassa di

giustizia né spese.

Lo Stato, ai cui servizi il difetto

riscontrato deve essere addebitato, verserà alla ricorrente un adeguato importo

a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24, 24 a-d, 37a LPT;

39, 41, 42, 43 OPT; 21 LE; 2, 3, 18, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 17 agosto 2005 (n. 3878) del

Consiglio di Stato è annullata.

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato,

affinché, completati gli accertamenti, statuisca nuovamente sul ricorso

inoltratogli.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 1'000.– a

titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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