52.2005.281
Costruzione di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica e di un accesso stradale
11 novembre 2005Italiano7 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.281
Data decisione, Autorità:
11.11.2005, TRAM
Titolo:
Costruzione di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica e di un accesso stradale
DISTANZA DALL'AREA PUBBLICA
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.281
Lugano
11 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 settembre 2005 di
RI 1
RI 2
tutte patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3858) che annulla la licenza edilizia 3 maggio 2005 rilasciata dal
municipio di Brissago alle insorgenti per la costruzione di una cabina di
trasformazione dell'energia elettrica e di un accesso stradale in località V__________
(part. 2250 e 3187);
viste le risposte:
- 13 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 21 settembre 2005 del
municipio di Brissago;
- 21 settembre 2005 di CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6
dicembre 2005 la RI 2 e la baronessa RI 1, qui ricorrenti, hanno chiesto al municipio
di Brissago il permesso di costruire una cabina di trasformazione dell'energia
elettrica ed un accesso stradale in località __________, su un terreno (part.
2250) situato a valle della strada comunale che sale da Brissago verso la
frazione di P__________.
La cabina, larga m 2.65, lunga m 3.25 ed alta
m 2.58, verrebbe a sorgere a ridosso del muro che sorregge la strada comunale, ad
una distanza di circa m 3.50 dall'argine di un torrente.
L'accesso sarebbe invece costituito da una rampa
larga almeno 3 m, che, partendo dal fondo della ricorrente RI 1, scavalcherebbe
il torrente con un ponte per immettersi con un'ampia curva sulla sovrastante
strada comunale.
Alla domanda si sono opposti CO 1, proprietari
di un fondo situato nelle immediate vicinanze, che hanno contestato
l'intervento da numerosi punti di vista.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 3 maggio 2005 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con
giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo
l'impugnativa contro di essa inoltrata dagli opponenti.
Respinte le eccezioni sollevate dai
ricorrenti con riferimento alla modinatura delle opere, all'indispensabilità
della strada d'accesso ed alla distanza delle spalle del ponte dal corso
d'acqua, il Governo ha ritenuto che la cabina di trasformazione disattendesse
questo parametro edilizio.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della licenza accordata loro dal municipio.
Secondo le ricorrenti, la cabina di
trasformazione non sarebbe un edificio, ma un impianto. Non sarebbe quindi
tenuta a rispettare la distanza minima di 6 m dai corsi d'acqua prescritta dall'art.
7 NAPR. La licenza edilizia relativa alla strada andrebbe invece confermata
siccome conforme al diritto.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari
osservazioni, mentre il municipio si rimette al giudizio di questo tribunale.
Fatti
I vicini resistenti sollecitano invece la
conferma del giudizio impugnato, contestando in dettaglio le tesi delle
ricorrenti.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva delle ricorrenti, beneficiarie della licenza annullata, è certa (art. 43
PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). I piani allegati alla domanda di costruzione e le
fotografie prodotte dalle ricorrenti permettono di prescindere dall'esperimento
di un sopralluogo.
Considerandi
2.
Distanza
della cabina di trasformazione dal corso d'acqua
2.1
Giusta l’art. 7 NAPR di Brissago, dove
non sia diversamente stabilito le distanze minime dei nuovi edifici dal filo
esterno degli argini, rispettivamente dai confini demaniali è di 6.00 m.
Le distanze dai corsi d'acqua sono dettate
soprattutto da esigenze di sicurezza. Esse servono ad assicurare l'indisturbato
deflusso dell'acqua ed a proteggere le costruzioni da danni causati da
straripamenti.
Con il termine edificio si intende
generalmente un'opera edilizia che definisce uno spazio chiuso, destinato a
riparare persone e cose dagli influssi atmosferici.
2.2
In concreto, la controversa cabina di
trasformazione è un edificio. Essa si configura infatti come un manufatto,
formato da tre pareti e da una porta a due ante, destinato a riparare un impianto
di trasformazione dell'energia elettrica.
A torto i ricorrenti sostengono che si
tratti di un impianto e non di un edificio. La cabina è un'opera in muratura
che presenta le caratteristiche di un edificio tanto dal profilo strutturale,
quanto dal profilo funzionale. Nulla permette in effetti di distinguerla da una
costruzione del genio civile, volta a definire uno spazio chiuso, da utilizzare
per proteggere persone o cose dalle intemperie. Il fatto che ospiti apparecchi
per la trasformazione dell'energia elettrica non permette di qualificarla come
un impianto. Le sue ridotte dimensioni sono da questo profilo del tutto
irrilevanti.
Non occorre quindi esaminare se la distanza
dai corsi d'acqua fissata dall’art. 7 NAPR non si applichi agli impianti.
Ferma questa premessa, la costruzione della
cabina non può essere autorizzata perché l'opera, prevista a circa m 3.50
dall'alveo del vicino torrente, non rispetta la distanza minima (m 6.00),
prescritta dall'art. 7 NAPR verso i corsi d'acqua.
Poco importa che non sia minimamente atta ad
intralciare il libero deflusso dell'acqua e che la sua sicurezza sia
praticamente garantita dal muro di sostegno della strada sovrastante. L'applicazione
delle norme sulle distanze non può essere fatta dipendere dal pregiudizio
concretamente arrecato dall'opera edilizia ai beni giuridici tutelati da tali
normative.
Il giudizio impugnato regge dunque alla
critica nella misura in cui annulla la licenza edilizia per la cabina di
trasformazione.
3.
Strada
d'accesso
Nel giudizio impugnato, il Consiglio di
Stato ha rilevato che la strada d'accesso al fondo della ricorrente RI 1 è
sostanzialmente conforme al diritto.
La deduzione merita di essere confermata. Il
ponte che scavalca il corso d'acqua non soggiace evidentemente all'art. 7 NAPR.
Lo esclude la sua stessa funzione. Al riguardo è sufficiente che le sue
strutture, in particolare quelle di sostegno, siano dimensionate in modo da
assicurare il deflusso dell'acqua anche nei momenti di maggior portata.
Requisito, questo, che l'Ufficio corsi d'acqua del Dipartimento del territorio
ha ritenuto soddisfatto.
A torto, il Consiglio di Stato ha dunque
annullato la licenza in quanto riferita a quest'opera. Il fatto che essa non
serva ad altro scopo all'infuori di quello di raggiungere il fondo e la cabina
di trasformazione non permette di giungere a diversa conclusione. Né giova ai
resistenti argomentare che l'opera non serve alla cabina, ma agli edifici che
potrebbero essere costruiti sul fondo della ricorrente RI 1. La legittimità dell'opera
non può essere fatta dipendere dalle future, eventuali utilizzazioni.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza
rilasciata dal municipio alle ricorrenti nella misura in cui è riferita alla strada
d'accesso.
La tassa di giustizia è suddivisa in parti
uguali fra le ricorrenti ed i resistenti. Le ripetibili si ritengono
compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 7 NAPR di Brissago; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di
Stato (n. 3858) è annullata.
1.2.
la licenza edilizia 3 maggio 2005 rilasciata dal
municipio di Brissago alle ricorrenti è confermata limitatamente alla strada
d'accesso alla part. 2250.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra le ricorrenti (fr.
500.-) ed i resistenti (fr. 500.-).
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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