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Decisione

52.2005.281

Costruzione di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica e di un accesso stradale

11 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I vicini resistenti sollecitano invece la

conferma del giudizio impugnato, contestando in dettaglio le tesi delle

ricorrenti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva delle ricorrenti, beneficiarie della licenza annullata, è certa (art. 43

PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). I piani allegati alla domanda di costruzione e le

fotografie prodotte dalle ricorrenti permettono di prescindere dall'esperimento

di un sopralluogo.

Considerandi

2.

Distanza

della cabina di trasformazione dal corso d'acqua

2.1

Giusta l’art. 7 NAPR di Brissago, dove

non sia diversamente stabilito le distanze minime dei nuovi edifici dal filo

esterno degli argini, rispettivamente dai confini demaniali è di 6.00 m.

Le distanze dai corsi d'acqua sono dettate

soprattutto da esigenze di sicurezza. Esse servono ad assicurare l'indisturbato

deflusso dell'acqua ed a proteggere le costruzioni da danni causati da

straripamenti.

Con il termine edificio si intende

generalmente un'opera edilizia che definisce uno spazio chiuso, destinato a

riparare persone e cose dagli influssi atmosferici.

2.2

In concreto, la controversa cabina di

trasformazione è un edificio. Essa si configura infatti come un manufatto,

formato da tre pareti e da una porta a due ante, destinato a riparare un impianto

di trasformazione dell'energia elettrica.

A torto i ricorrenti sostengono che si

tratti di un impianto e non di un edificio. La cabina è un'opera in muratura

che presenta le caratteristiche di un edificio tanto dal profilo strutturale,

quanto dal profilo funzionale. Nulla permette in effetti di distinguerla da una

costruzione del genio civile, volta a definire uno spazio chiuso, da utilizzare

per proteggere persone o cose dalle intemperie. Il fatto che ospiti apparecchi

per la trasformazione dell'energia elettrica non permette di qualificarla come

un impianto. Le sue ridotte dimensioni sono da questo profilo del tutto

irrilevanti.

Non occorre quindi esaminare se la distanza

dai corsi d'acqua fissata dall’art. 7 NAPR non si applichi agli impianti.

Ferma questa premessa, la costruzione della

cabina non può essere autorizzata perché l'opera, prevista a circa m 3.50

dall'alveo del vicino torrente, non rispetta la distanza minima (m 6.00),

prescritta dall'art. 7 NAPR verso i corsi d'acqua.

Poco importa che non sia minimamente atta ad

intralciare il libero deflusso dell'acqua e che la sua sicurezza sia

praticamente garantita dal muro di sostegno della strada sovrastante. L'applicazione

delle norme sulle distanze non può essere fatta dipendere dal pregiudizio

concretamente arrecato dall'opera edilizia ai beni giuridici tutelati da tali

normative.

Il giudizio impugnato regge dunque alla

critica nella misura in cui annulla la licenza edilizia per la cabina di

trasformazione.

3.

Strada

d'accesso

Nel giudizio impugnato, il Consiglio di

Stato ha rilevato che la strada d'accesso al fondo della ricorrente RI 1 è

sostanzialmente conforme al diritto.

La deduzione merita di essere confermata. Il

ponte che scavalca il corso d'acqua non soggiace evidentemente all'art. 7 NAPR.

Lo esclude la sua stessa funzione. Al riguardo è sufficiente che le sue

strutture, in particolare quelle di sostegno, siano dimensionate in modo da

assicurare il deflusso dell'acqua anche nei momenti di maggior portata.

Requisito, questo, che l'Ufficio corsi d'acqua del Dipartimento del territorio

ha ritenuto soddisfatto.

A torto, il Consiglio di Stato ha dunque

annullato la licenza in quanto riferita a quest'opera. Il fatto che essa non

serva ad altro scopo all'infuori di quello di raggiungere il fondo e la cabina

di trasformazione non permette di giungere a diversa conclusione. Né giova ai

resistenti argomentare che l'opera non serve alla cabina, ma agli edifici che

potrebbero essere costruiti sul fondo della ricorrente RI 1. La legittimità dell'opera

non può essere fatta dipendere dalle future, eventuali utilizzazioni.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,

annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza

rilasciata dal municipio alle ricorrenti nella misura in cui è riferita alla strada

d'accesso.

La tassa di giustizia è suddivisa in parti

uguali fra le ricorrenti ed i resistenti. Le ripetibili si ritengono

compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 7 NAPR di Brissago; 3, 18, 28,

31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di

Stato (n. 3858) è annullata.

1.2.

la licenza edilizia 3 maggio 2005 rilasciata dal

municipio di Brissago alle ricorrenti è confermata limitatamente alla strada

d'accesso alla part. 2250.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra le ricorrenti (fr.

500.-) ed i resistenti (fr. 500.-).

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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