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Decisione

52.2005.282

Negato licenza in sanatoria per l'innalzamento di un terrapieno

5 ottobre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I piani della licenza originaria, quelli della licenza in sanatoria rilasciata

nel 2001 ed i rilievi del geometra ufficiale consentono di statuire con

cognizione di causa sulla fattispecie. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti è

dunque del tutto superfluo. Per lo stesso motivo, negandolo, il Consiglio di

Stato non ha violato il loro diritto di essere sentiti.

2. 2.1.

Notoriamente, la licenza di costruzione è un atto amministrativo col

quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone

all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio Scolari,

Commentario, IIa ed., ad art. 1 LE, n.

627).

Essa presuppone in particolare che l'intervento

oggetto della domanda di costruzione sia conforme al diritto edilizio materiale

concretamente applicabile.

2.2. Nella zona residenziale estensiva R2 di

B__________, che qui interressa, l'altezza massima degli edifici è limitata a m

7.50 (art. 52 cpv. 3 NAPR). Per terreni con forte pendenza (> 40%), può

essere concessa a titolo eccezionale una maggior altezza di m 1.00 (art. 11

cpv. 4).

Secondo l'art. 11 cpv. 1 NAPR, che riprende

l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato

al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.

La sistemazione di un terreno può essere ottenuta con la formazione

di un terrapieno, la cui altezza non è computata su quella dell'edificio

sovrastante nella misura in cui non supera il limite di m 1.50 ad una distanza

di m 3.00 dal piede della facciata (art. 41 LE).

Il diritto cantonale non vieta la formazione di terrapieni di

altezza superiore a m 1.50. Gli art. 40 e 41 LE stabiliscono soltanto dei

criteri di misurazione, che impongono fra l'altro di computare l'altezza

eccedente su quella fuori terra dell'edificio a monte.

Il diritto comunale di B__________, invece, limita l'altezza

dei terrapieni a m 1.50. T__________ sino a m 2.50 possono essere autorizzati

soltanto in via di deroga. In tal caso, l'altezza eccedente il limite di m 1.50

è comunque computata su quella del fabbricato sovrastante (art. 30 cpv. 5

NAPR).

3. Nel caso

concreto, il terreno dei ricorrenti non presenta una pendenza superiore al 40%.

Nell'area occupata dalla casa, la pendenza massima è infatti del 34.78% (cfr.

sezione B–B' del geometra ufficiale). L'altezza massima ammessa è quindi di m

7.50 (art. 52 cpv. 3 NAPR). L'abbuono di m 1.00, previsto dall'art. 11 cpv. 4

NAPR, non entra in considerazione.

Considerandi

Ai fini del giudizio, va anzitutto rilevato

che già la licenza del 5 settembre 2000 è stata rilasciata in contrasto con gli

art. 52 cpv. 3 e 30 cpv. 5 NAPR in combinazione con gli art. 40 e 41 LE.

All'altezza fuori terra dell'edificio verso

est, indicata dai piani approvati (m 7.00), andava infatti aggiunta l'altezza

del terrapieno, nella misura (+ m 0.70) in cui superava il limite di m 1.50 ad

una distanza di 3.00 m dal piede della facciata. Già la prima licenza avallava

quindi un sorpasso di almeno m 0.20 dell'altezza massima consentita. Il sorpasso

sarebbe molto verosimilmente risultato ancor più rilevante qualora si fosse

tenuto conto della sezione B–B' del terreno, allegata al progetto.

Il sorpasso del limite di altezza è comunque ben più

consistente.

In primo luogo, perché i ricorrenti hanno realizzato il

pianterreno ad una quota non inferiore a quella di m 346.04 s/m, rilevata dal

geometra per il terreno esterno, situato più o meno allo stesso livello, invece

che a quella di m 345.58 s/m, prevista dal progetto inizialmente approvato (+ m

0.

).

In secondo luogo, perché anche le facciate sono state abusivamente

innalzate. Scostandosi dal progetto approvato, i ricorrenti non hanno infatti

realizzato il filo superiore del cornicione di gronda alla quota di m 351.28

s/m, inizialmente prevista, ovvero ad una quota di m 5.70 superiore a quella

del pianterreno (m 345.58 s/m), bensì alla quota di m 352.59 s/m, rilevata dal

geometra, ossia ad una quota di m 6.55 più alta di quella del terreno sistemato

(m 346.04 s/m), che, come detto, corrisponde più o meno a quella del

pianterreno. Ai sorpassi di altezza già rilevati (+ m 0.20 e + m 0.46) hanno

quindi aggiunto un ulteriore sorpasso di un'ottantina di centimetri.

Stando così le cose, appare più che evidente che la licenza

in sanatoria non può comunque essere accordata.

A questa conclusione si giungerebbe peraltro prendendo in considerazione

anche soltanto l'altezza di m 7.78 dal terreno sistemato, indicata dai piani

qui in discussione per la facciata nord; misura che i ricorrenti non

contestano.

Prive di qualsiasi rilevanza sono le diffuse argomentazioni

sviluppate dai ricorrenti con riferimento all'atteggiamento assunto dal

municipio nei loro confronti. Decisivo è unicamente il fatto che l'edificio effettivamente

realizzato supera di oltre un metro l'altezza massima (m 7.50), prescritta dall'art.

52.

cpv. 3 NAPR.

Nulla possono d'altro canto dedurre gli insorgenti dalla verifica

dei tracciamenti operata dall'autorità all'inizio dei lavori. L'ufficio tecnico

si è infatti limitato a controllare l'ubicazione dell'edificio per rapporto ai

confini. Non ha verificato anche le quote e le altimetrie.

Nemmeno la licenza edilizia in sanatoria concessa dal municipio

l'11 aprile 2001 giova alla causa dei ricorrenti. Basti al riguardo considerare

che le quote ivi indicate non corrispondono a quelle effettive, rilevate dal

geometra nel 2004 (PT: quota indicata m 345.43 s/m, quota effettiva: >

346.04

s/m; gronda: quota indicata del filo inferiore 351.65 s/m; quota

effettiva del filo superiore 352.59).

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa,

è posta a carico dei ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 11, 30, 52 NAPR di B__________;

3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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