52.2005.282
Negato licenza in sanatoria per l'innalzamento di un terrapieno
5 ottobre 2005Italiano10 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2005.282
Data decisione, Autorità:
05.10.2005, TRAM
Titolo:
Negato licenza in sanatoria per l'innalzamento di un terrapieno
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 40 LE
art. 41 LE
Incarto n.
52.2005.282
Lugano
5 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 settembre 2005 di
RI 1
RI 2
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 17 agosto 2005 del Consiglio
di Stato (n. 3873), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la risoluzione 7 febbraio 2005 con cui il municipio di CO 2 ha negato
loro il permesso in sanatoria per opere eseguite in contrasto con le licenze
edilizie rilasciate per la costruzione della loro casa d'abitazione (part.
1155 RF);
viste le risposte:
- 13 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 20 settembre 2005 di CO
1;
- 21 settembre 2005 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20
luglio 2000 i ricorrenti RI 2 e RI 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il
permesso di costruire una casa d'abitazione unifamiliare in località B__________
di sopra, su un fondo in pendio (part. 1155), di proprietà del resistente ing. CO
1, situato nella zona residenziale R2.
L'edificio, strutturato su due piani fuori
terra, avrebbe dovuto essere alto m 7.00 dal terreno sistemato verso valle alla
quota di m 344.28 s/m mediante la formazione di un terrapieno. Stando ai piani,
ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata est, il terrapieno avrebbe
dovuto essere alto almeno m 2.20. Il pianterreno avrebbe dovuto essere posto
alla quota di m 345.58 s/m, mentre il filo superiore del cornicione di gronda
si sarebbe dovuto trovare alla quota di 351.28 s/m.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 5 settembre 2000 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta.
B. Scostandosi dai piani approvati, RI 2 e RI 1, che avevano nel
frattempo acquistato il fondo, hanno innalzato sia il terrapieno antistante la
facciata rivolta verso valle, sia la costruzione fuori terra.
L'11 aprile 2001 i ricorrenti hanno chiesto
il permesso in sanatoria per le opere realizzate abusivamente. Il progetto
annesso alla domanda indicava che il terrapieno sarebbe stato innalzato sino
alla quota di m 345.43 s/m e che il cornicione di gronda (filo inferiore) sarebbe
stato realizzato alla quota di m 351.65 s/m (filo superiore ca. 351.85).
Alla domanda si è opposto il vicino qui
resistente, che ha contestato fra l'altro anche l'altezza dell'edificio.
Il 23 maggio 2001 il municipio ha
autorizzato la variante. La licenza non è stata impugnata.
C. Dopo
vicissitudini che non occorre qui riassumere, analogamente sollecitato dal
Consiglio di Stato, intervenuto nei suoi confronti in veste di autorità di
vigilanza sui comuni, il 18 marzo 2004 il municipio ha chiesto per conto dei
ricorrenti il rilascio di un ulteriore permesso in sanatoria per altre
difformità, che sarebbero riscontrabili nella costruzione effettivamente realizzata.
Alla domanda erano allegati i prospetti
delle facciate est e nord integrati con le sezioni quotate del terreno. Il
terrapieno antistante la facciata est, rivolta valle, risultava quotato a m
345.43 s/m. Il terreno sistemato davanti alla facciata nord era invece posto
alla quota di m 343.87 s/m, mentre il filo inferiore del cornicione di gronda figurava
alla quota di m 351.65. Lo sviluppo verticale della facciata nord, così misurato,
era quindi indicato in m 7.78.
L'ing. CO 1 si è opposto anche a questa
domanda, contestando nuovamente l'altezza dell'edificio.
Conseguito il benestare dell'autorità cantonale,
la domanda è stata completata dai rilievi ufficiali del geometra ufficiale, dai
quali risultava che il filo superiore del cornicione di gronda è in realtà
posto alla quota di m 352.59 s/m, mentre il terrapieno antistante la facciata
est si situa alla quota di m 346.04 s/m (piede della facciata) rispettivamente
di m 345.95 s/m (ciglio).
Preso atto di queste risultanze, il 7
febbraio 2005 il municipio ha negato la licenza in sanatoria, accogliendo l'opposizione
del vicino e riservandosi l'adozione dei provvedimenti che si impongono nella
fattispecie. La decisione si richiamava agli art. 10. 21, 40 e 41 LE.
D. Con
giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,
respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da RI 2 e RI 1.
Illustrata con dovizia di particolari la
fattispecie, il Governo ha in sostanza ritenuto che la licenza in sanatoria non
potesse essere rilasciata perché l'edificio viola l'altezza massima (m 7.50) prescritta
dalle norme di zona.
E. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
Eccepita l'insufficienza degli accertamenti
esperiti, i ricorrenti rievocano in dettaglio l'intera fattispecie,
rimproverando al municipio di aver cambiato parere circa la conformità dell'opera.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio
e l'opponente, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente
interessati al rilascio della licenza in sanatoria, è certa (art. 43 PAmm). Il
fatto che la domanda di costruzione sia stata presentata per loro conto dal
municipio non osta al riconoscimento della qualità per agire in giudizio.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). Controversa è unicamente l'altezza dell'opera.
Fatti
I piani della licenza originaria, quelli della licenza in sanatoria rilasciata
nel 2001 ed i rilievi del geometra ufficiale consentono di statuire con
cognizione di causa sulla fattispecie. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti è
dunque del tutto superfluo. Per lo stesso motivo, negandolo, il Consiglio di
Stato non ha violato il loro diritto di essere sentiti.
2. 2.1.
Notoriamente, la licenza di costruzione è un atto amministrativo col
quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone
all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio Scolari,
Commentario, IIa ed., ad art. 1 LE, n.
627).
Essa presuppone in particolare che l'intervento
oggetto della domanda di costruzione sia conforme al diritto edilizio materiale
concretamente applicabile.
2.2. Nella zona residenziale estensiva R2 di
B__________, che qui interressa, l'altezza massima degli edifici è limitata a m
7.50 (art. 52 cpv. 3 NAPR). Per terreni con forte pendenza (> 40%), può
essere concessa a titolo eccezionale una maggior altezza di m 1.00 (art. 11
cpv. 4).
Secondo l'art. 11 cpv. 1 NAPR, che riprende
l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato
al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
La sistemazione di un terreno può essere ottenuta con la formazione
di un terrapieno, la cui altezza non è computata su quella dell'edificio
sovrastante nella misura in cui non supera il limite di m 1.50 ad una distanza
di m 3.00 dal piede della facciata (art. 41 LE).
Il diritto cantonale non vieta la formazione di terrapieni di
altezza superiore a m 1.50. Gli art. 40 e 41 LE stabiliscono soltanto dei
criteri di misurazione, che impongono fra l'altro di computare l'altezza
eccedente su quella fuori terra dell'edificio a monte.
Il diritto comunale di B__________, invece, limita l'altezza
dei terrapieni a m 1.50. T__________ sino a m 2.50 possono essere autorizzati
soltanto in via di deroga. In tal caso, l'altezza eccedente il limite di m 1.50
è comunque computata su quella del fabbricato sovrastante (art. 30 cpv. 5
NAPR).
3. Nel caso
concreto, il terreno dei ricorrenti non presenta una pendenza superiore al 40%.
Nell'area occupata dalla casa, la pendenza massima è infatti del 34.78% (cfr.
sezione B–B' del geometra ufficiale). L'altezza massima ammessa è quindi di m
7.50 (art. 52 cpv. 3 NAPR). L'abbuono di m 1.00, previsto dall'art. 11 cpv. 4
NAPR, non entra in considerazione.
Considerandi
Ai fini del giudizio, va anzitutto rilevato
che già la licenza del 5 settembre 2000 è stata rilasciata in contrasto con gli
art. 52 cpv. 3 e 30 cpv. 5 NAPR in combinazione con gli art. 40 e 41 LE.
All'altezza fuori terra dell'edificio verso
est, indicata dai piani approvati (m 7.00), andava infatti aggiunta l'altezza
del terrapieno, nella misura (+ m 0.70) in cui superava il limite di m 1.50 ad
una distanza di 3.00 m dal piede della facciata. Già la prima licenza avallava
quindi un sorpasso di almeno m 0.20 dell'altezza massima consentita. Il sorpasso
sarebbe molto verosimilmente risultato ancor più rilevante qualora si fosse
tenuto conto della sezione B–B' del terreno, allegata al progetto.
Il sorpasso del limite di altezza è comunque ben più
consistente.
In primo luogo, perché i ricorrenti hanno realizzato il
pianterreno ad una quota non inferiore a quella di m 346.04 s/m, rilevata dal
geometra per il terreno esterno, situato più o meno allo stesso livello, invece
che a quella di m 345.58 s/m, prevista dal progetto inizialmente approvato (+ m
0.
).
In secondo luogo, perché anche le facciate sono state abusivamente
innalzate. Scostandosi dal progetto approvato, i ricorrenti non hanno infatti
realizzato il filo superiore del cornicione di gronda alla quota di m 351.28
s/m, inizialmente prevista, ovvero ad una quota di m 5.70 superiore a quella
del pianterreno (m 345.58 s/m), bensì alla quota di m 352.59 s/m, rilevata dal
geometra, ossia ad una quota di m 6.55 più alta di quella del terreno sistemato
(m 346.04 s/m), che, come detto, corrisponde più o meno a quella del
pianterreno. Ai sorpassi di altezza già rilevati (+ m 0.20 e + m 0.46) hanno
quindi aggiunto un ulteriore sorpasso di un'ottantina di centimetri.
Stando così le cose, appare più che evidente che la licenza
in sanatoria non può comunque essere accordata.
A questa conclusione si giungerebbe peraltro prendendo in considerazione
anche soltanto l'altezza di m 7.78 dal terreno sistemato, indicata dai piani
qui in discussione per la facciata nord; misura che i ricorrenti non
contestano.
Prive di qualsiasi rilevanza sono le diffuse argomentazioni
sviluppate dai ricorrenti con riferimento all'atteggiamento assunto dal
municipio nei loro confronti. Decisivo è unicamente il fatto che l'edificio effettivamente
realizzato supera di oltre un metro l'altezza massima (m 7.50), prescritta dall'art.
52.
cpv. 3 NAPR.
Nulla possono d'altro canto dedurre gli insorgenti dalla verifica
dei tracciamenti operata dall'autorità all'inizio dei lavori. L'ufficio tecnico
si è infatti limitato a controllare l'ubicazione dell'edificio per rapporto ai
confini. Non ha verificato anche le quote e le altimetrie.
Nemmeno la licenza edilizia in sanatoria concessa dal municipio
l'11 aprile 2001 giova alla causa dei ricorrenti. Basti al riguardo considerare
che le quote ivi indicate non corrispondono a quelle effettive, rilevate dal
geometra nel 2004 (PT: quota indicata m 345.43 s/m, quota effettiva: >
346.04
s/m; gronda: quota indicata del filo inferiore 351.65 s/m; quota
effettiva del filo superiore 352.59).
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa,
è posta a carico dei ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 11, 30, 52 NAPR di B__________;
3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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