52.2005.283
Tinteggio facciata di uno stabile
20 ottobre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.283
Data decisione, Autorità:
20.10.2005, TRAM
Titolo:
Tinteggio facciata di uno stabile
POTERE D'ESAME
art. 28 LPAMM
art. 35 let. a LPAMM
Incarto n.
52.2005.283
Lugano
20 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 settembre 2005 di
RI 1
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato
(n. 3860) che annulla la decisione 14 dicembre 2004 con cui il municipio di CO
2 ha avallato il tinteggio della facciata dello stabile dei ricorrenti situato
nella zona del nucleo (part. 258);
viste le risposte:
- 9 settembre 2005 di CO
1;
- 20 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 23 settembre 2005 del
municipio di CO 2;
- 30 settembre 2005 dell'UDC
del Dipartimento del territorio;
- 30 settembre 2005 dell'UBC
del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i
ricorrenti RI 1 sono comproprietari di uno stabile che si affaccia sulla piazza
principale del nucleo di B__________, all'intersezione con via M__________
(part. 258);
che il 16 luglio 2001 le precedenti
proprietarie dell'edificio avevano chiesto al municipio il permesso di riattarlo;
la relazione tecnica accompagnante la domanda di costruzione dichiarava di
voler trattare il fronte lago e quello del primo settore verso la contrada
riproponendo i decori originali (disegni attorno alle finestre che si possono
ancora leggere);
che, dopo aver rimosso l'opposizione del
Dipartimento del territorio rielaborando le aperture previste, il 17 dicembre
2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che verso la fine dei lavori, il 27 aprile
2004 la progettista arch. C__________ ha chiesto al municipio il permesso di
tinteggiare le facciate, sottoponendogli i colori che sarebbero stati impiegati
per tinteggiare le facciate e le gelosie delle finestre; alla domanda era
allegato un prospetto colorato delle facciate, sul quale non figuravano le
decorazioni sovrastanti le finestre;
che, dopo aver interpellato l'arch. G__________,
membro della CBN, il 24 maggio 2004 il municipio ha autorizzato il tinteggio secondo
Fatti
i campioni e le modalità presentate;
che, a lavori ultimati, il resistente CO 1,
proprietario dello stabile contiguo verso nord (part. 258), si è rivolto al
municipio per contestare la scomparsa delle decorazioni;
che dopo aver interpellato il proprio
consulente, il 14 dicembre 2004 il municipio ha comunicato al reclamante che il
tinteggio era stato eseguito in conformità della licenza rilasciata e che non
vedeva la necessità di intraprendere ulteriori procedure;
che contro questa determinazione CO 1 è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse annullata, che fosse
accertata l'illiceità della distruzione delle decorazioni, che ne fosse ordinato
il ripristino e che fosse ordinata l'apertura di un procedimento
contravvenzionale per violazione della LE;
che con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio
di Stato ha accolto il ricorso, annullando la decisione censurata e rinviando
gli atti al municipio affinché fissasse ai proprietari un termine per inoltrare
una domanda di costruzione a posteriori per l'eliminazione delle decorazioni e
statuisse in merito;
che, dopo aver rilevato che il nucleo di B__________
è dichiarato sito pittoresco ai sensi del DLBN, il Governo ha in sostanza ritenuto
che la licenza accordata fosse stata rilasciata in violazione della legge,
poiché il municipio avrebbe omesso di sottoporre la domanda all'autorità
cantonale, raccogliendo in particolare il preavviso della CBN;
che il Consiglio di Stato ha posto a carico
dei ricorrenti la tassa di giustizia (fr. 800.-), suddividendo le ripetibili
(fr. 1'200.-) in parti uguali fra il comune e gli stessi ricorrenti;
che contro il predetto giudizio RI 1 insorgono
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli atti siano
rinviati al municipio affinché proceda nei suoi incombenti e statuisca nel
merito della domanda inoltrata il 27 aprile 2004;
che, dopo aver rilevato che l'impugnativa di
CO 1 non è stata interamente accolta, i ricorrenti chiedono inoltre che la
tassa di giustizia sia posta per 2/3 a carico di CO 1 e che le ripetibili siano
poste unicamente a carico del comune nella misura di fr. 600.-;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto
dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni;
che il municipio si rimette in sostanza al
giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
che il resistente CO 1 chiede invece che il
ricorso sia evaso ai sensi dei considerandi per quanto concerne la domanda di costruzione
e che sia invece respinto per quanto concerne spese e ripetibili;
che l'UDC e l'UBC si richiamano in sostanza
alle osservazioni presentate in prima istanza;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la
legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm); il ricorso,
tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che con determinazione 14 dicembre 2004 il
municipio di CO 2 ha comunicato a CO 1 di non vedere la necessità di intraprendere
ulteriori procedure in relazione al tinteggio delle facciate che era stato
eseguito come al permesso accordato;
Considerandi
che CO 1, anziché impugnare il permesso di
tinteggiare le facciate eliminando i fregi, accordato dal municipio ai vicini
senza offrigli l'opportunità di opporvisi, ha dedotto davanti al Consiglio di
Stato la determinazione con cui l'autorità comunale gli comunicava di non volere
intraprendere ulteriori procedure;
che il Consiglio di Stato, con il giudizio
impugnato, ha annullato tale provvedimento, limitandosi a rilevare nei
considerandi che il permesso di tinteggiare le facciate, accordato dal
municipio a RI 1, era nullo siccome era stato omesso di raccogliere il
preavviso dell'autorità cantonale, in particolare della CBN;
che il Governo ha quindi imposto la
ripetizione della procedura di rilascio del permesso;
che i ricorrenti non contestano in sostanza
questo provvedimento; aderendo al giudizio governativo nella misura in cui
annulla la determinazione 14 dicembre 2004, accettano implicitamente anche le
deduzioni sviluppate dal Consiglio di Stato in merito alla nullità dell'autorizzazione
per tinteggiare le facciate rilasciata loro dal municipio il 24 maggio 2004;
che il divieto di statuire ultra petita,
deducibile dall'art. 35 lett. a PAmm, impedisce a questo tribunale di annullare
il giudizio governativo impugnato e rinviare gli atti al Consiglio di Stato
affinché, raccolto il preavviso della CBN mancante, si pronunci sulla
legittimità materiale della predetta autorizzazione;
che nulla impedisce tuttavia a questo
tribunale di accogliere la domanda dei ricorrenti, in pratica condivisa da
tutti i comparenti ad eccezione del Consiglio di Stato, di obbligare il
municipio, raccolto il preavviso della CBN, a pronunciarsi nuovamente sulla
notifica per il tinteggio delle facciate, inoltratagli il 27 aprile 2004 dai
ricorrenti, rispettivamente sull'opposizione del vicino;
che, entro questi limiti, nulla osta all'accoglimento
del ricorso;
che giusta l'art.
28.
PAmm il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni, a carico
della parte soccombente, una tassa di giustizia variante da 10.- a 10'000.-
fr.;
che la tassa di giustizia deve rispettare il
principio della copertura dei costi e quello di proporzionalità o dell'equivalenza
(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 28 PAmm, n. 2);
che in concreto, la tassa di giustizia applicata,
anche se insufficiente a coprire i costi, appare palesemente inadeguata per rapporto
alla prestazione concretamente fornita con il giudizio impugnato, inutilmente
formalistico, oltre che incompleto;
che in tali circostanze si giustificava piuttosto
prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;
che non potendo questo tribunale statuire ultra
petita, va dunque accolta la richiesta dei ricorrenti di ridurre ad un 1/3
la tassa di giustizia posta a loro carico; va invece respinta la richiesta di
porre i rimanenti 2/3 a carico del vicino opponente;
che secondo l'art. 31 PAmm il Consiglio di
Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo quali autorità di ricorso,
condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;
che davanti al Consiglio di Stato, RI 1 sono
rimasti soccombenti nella misura in cui si sono opposti al ricorso del vicino CO
1, chiedendo il rigetto della domanda di annullamento della decisione 14
dicembre 2004;
che RI 1 sono invece risultati vincenti, anche
se il Consiglio di Stato ha omesso di pronunciarsi formalmente al riguardo, nella
misura in cui si sono opposti alle richieste del vicino ricorrente, volte ad
ottenere l'accertamento dell'illiceità della distruzione delle decorazioni, l'emanazione
di un ordine di ripristino e l'apertura di un procedimento contravvenzionale
per violazione della LE;
che, valutata la rispettiva soccombenza, le
ripetibili fra queste due parti andavano compensate;
che stando così le cose il ricorso va dunque
accolto nei limiti dei precedenti considerandi;
che, dato che le controparti si sono
sostanzialmente rimesse al giudizio di questo tribunale, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, i dispositivi 1.2, 2 e 3 della
decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato (n. 3860) sono annullati e riformati
come segue:
1.2. gli atti sono ritornati al municipio di CO
2 affinché, raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio (CBN),
statuisca con decisione impugnabile sulla notifica per il tinteggio delle
facciate, inoltratagli il 27 aprile 2004 dai ricorrenti, rispettivamente sull'opposizione
del vicino;
2. la tassa di giustizia è a carico dei
ricorrenti in solido nella misura di fr. 266.66;
3. il comune rifonderà a CO 1 fr. 600.- a
titolo di ripetibili.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
2 patrocinato da: PA 3
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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