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Decisione

52.2005.283

Tinteggio facciata di uno stabile

20 ottobre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i campioni e le modalità presentate;

che, a lavori ultimati, il resistente CO 1,

proprietario dello stabile contiguo verso nord (part. 258), si è rivolto al

municipio per contestare la scomparsa delle decorazioni;

che dopo aver interpellato il proprio

consulente, il 14 dicembre 2004 il municipio ha comunicato al reclamante che il

tinteggio era stato eseguito in conformità della licenza rilasciata e che non

vedeva la necessità di intraprendere ulteriori procedure;

che contro questa determinazione CO 1 è

insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse annullata, che fosse

accertata l'illiceità della distruzione delle decorazioni, che ne fosse ordinato

il ripristino e che fosse ordinata l'apertura di un procedimento

contravvenzionale per violazione della LE;

che con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio

di Stato ha accolto il ricorso, annullando la decisione censurata e rinviando

gli atti al municipio affinché fissasse ai proprietari un termine per inoltrare

una domanda di costruzione a posteriori per l'eliminazione delle decorazioni e

statuisse in merito;

che, dopo aver rilevato che il nucleo di B__________

è dichiarato sito pittoresco ai sensi del DLBN, il Governo ha in sostanza ritenuto

che la licenza accordata fosse stata rilasciata in violazione della legge,

poiché il municipio avrebbe omesso di sottoporre la domanda all'autorità

cantonale, raccogliendo in particolare il preavviso della CBN;

che il Consiglio di Stato ha posto a carico

dei ricorrenti la tassa di giustizia (fr. 800.-), suddividendo le ripetibili

(fr. 1'200.-) in parti uguali fra il comune e gli stessi ricorrenti;

che contro il predetto giudizio RI 1 insorgono

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli atti siano

rinviati al municipio affinché proceda nei suoi incombenti e statuisca nel

merito della domanda inoltrata il 27 aprile 2004;

che, dopo aver rilevato che l'impugnativa di

CO 1 non è stata interamente accolta, i ricorrenti chiedono inoltre che la

tassa di giustizia sia posta per 2/3 a carico di CO 1 e che le ripetibili siano

poste unicamente a carico del comune nella misura di fr. 600.-;

che il Consiglio di Stato postula il rigetto

dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni;

che il municipio si rimette in sostanza al

giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

che il resistente CO 1 chiede invece che il

ricorso sia evaso ai sensi dei considerandi per quanto concerne la domanda di costruzione

e che sia invece respinto per quanto concerne spese e ripetibili;

che l'UDC e l'UBC si richiamano in sostanza

alle osservazioni presentate in prima istanza;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la

legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm); il ricorso,

tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che con determinazione 14 dicembre 2004 il

municipio di CO 2 ha comunicato a CO 1 di non vedere la necessità di intraprendere

ulteriori procedure in relazione al tinteggio delle facciate che era stato

eseguito come al permesso accordato;

Considerandi

che CO 1, anziché impugnare il permesso di

tinteggiare le facciate eliminando i fregi, accordato dal municipio ai vicini

senza offrigli l'opportunità di opporvisi, ha dedotto davanti al Consiglio di

Stato la determinazione con cui l'autorità comunale gli comunicava di non volere

intraprendere ulteriori procedure;

che il Consiglio di Stato, con il giudizio

impugnato, ha annullato tale provvedimento, limitandosi a rilevare nei

considerandi che il permesso di tinteggiare le facciate, accordato dal

municipio a RI 1, era nullo siccome era stato omesso di raccogliere il

preavviso dell'autorità cantonale, in particolare della CBN;

che il Governo ha quindi imposto la

ripetizione della procedura di rilascio del permesso;

che i ricorrenti non contestano in sostanza

questo provvedimento; aderendo al giudizio governativo nella misura in cui

annulla la determinazione 14 dicembre 2004, accettano implicitamente anche le

deduzioni sviluppate dal Consiglio di Stato in merito alla nullità dell'autorizzazione

per tinteggiare le facciate rilasciata loro dal municipio il 24 maggio 2004;

che il divieto di statuire ultra petita,

deducibile dall'art. 35 lett. a PAmm, impedisce a questo tribunale di annullare

il giudizio governativo impugnato e rinviare gli atti al Consiglio di Stato

affinché, raccolto il preavviso della CBN mancante, si pronunci sulla

legittimità materiale della predetta autorizzazione;

che nulla impedisce tuttavia a questo

tribunale di accogliere la domanda dei ricorrenti, in pratica condivisa da

tutti i comparenti ad eccezione del Consiglio di Stato, di obbligare il

municipio, raccolto il preavviso della CBN, a pronunciarsi nuovamente sulla

notifica per il tinteggio delle facciate, inoltratagli il 27 aprile 2004 dai

ricorrenti, rispettivamente sull'opposizione del vicino;

che, entro questi limiti, nulla osta all'accoglimento

del ricorso;

che giusta l'art.

28.

PAmm il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni, a carico

della parte soccombente, una tassa di giustizia variante da 10.- a 10'000.-

fr.;

che la tassa di giustizia deve rispettare il

principio della copertura dei costi e quello di proporzionalità o dell'equivalenza

(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 28 PAmm, n. 2);

che in concreto, la tassa di giustizia applicata,

anche se insufficiente a coprire i costi, appare palesemente inadeguata per rapporto

alla prestazione concretamente fornita con il giudizio impugnato, inutilmente

formalistico, oltre che incompleto;

che in tali circostanze si giustificava piuttosto

prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;

che non potendo questo tribunale statuire ultra

petita, va dunque accolta la richiesta dei ricorrenti di ridurre ad un 1/3

la tassa di giustizia posta a loro carico; va invece respinta la richiesta di

porre i rimanenti 2/3 a carico del vicino opponente;

che secondo l'art. 31 PAmm il Consiglio di

Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo quali autorità di ricorso,

condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;

che davanti al Consiglio di Stato, RI 1 sono

rimasti soccombenti nella misura in cui si sono opposti al ricorso del vicino CO

1, chiedendo il rigetto della domanda di annullamento della decisione 14

dicembre 2004;

che RI 1 sono invece risultati vincenti, anche

se il Consiglio di Stato ha omesso di pronunciarsi formalmente al riguardo, nella

misura in cui si sono opposti alle richieste del vicino ricorrente, volte ad

ottenere l'accertamento dell'illiceità della distruzione delle decorazioni, l'emanazione

di un ordine di ripristino e l'apertura di un procedimento contravvenzionale

per violazione della LE;

che, valutata la rispettiva soccombenza, le

ripetibili fra queste due parti andavano compensate;

che stando così le cose il ricorso va dunque

accolto nei limiti dei precedenti considerandi;

che, dato che le controparti si sono

sostanzialmente rimesse al giudizio di questo tribunale, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, i dispositivi 1.2, 2 e 3 della

decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato (n. 3860) sono annullati e riformati

come segue:

1.2. gli atti sono ritornati al municipio di CO

2 affinché, raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio (CBN),

statuisca con decisione impugnabile sulla notifica per il tinteggio delle

facciate, inoltratagli il 27 aprile 2004 dai ricorrenti, rispettivamente sull'opposizione

del vicino;

2. la tassa di giustizia è a carico dei

ricorrenti in solido nella misura di fr. 266.66;

3. il comune rifonderà a CO 1 fr. 600.- a

titolo di ripetibili.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

2 patrocinato da: PA 3

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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