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Decisione

52.2005.284

Ripristino di un permesso di domicilio

21 ottobre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) RI 1

(1957), cittadino dell'allora Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (ora:

dell'Unione di Serbia e Montenegro), è entrato la prima volta in Svizzera nel

1987 come stagionale. Ottenuto un permesso di dimora nel 1990, egli è stato in

seguito raggiunto nel nostro paese dalla moglie N__________ (1961) e dalla figlia

D__________ (1980). Nel 1997, tutti i membri della famiglia RI 1 sono stati

posti al beneficio di un'autorizzazione di domicilio.

Il 30 luglio 2001, RI 1 ha notificato alla

Sezione dei permessi e dell’immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la

propria partenza definitiva alla volta del suo paese d’origine, dove si è trasferito

una decina di giorni più tardi.

Il 22 settembre 2003, il Pretore del

Distretto di Lugano ha accolto l'istanza promossa il 21 febbraio 2002 da N__________

volta a ottenere l'autorizzazione a vivere separata dal marito.

b) Interrogato il 20 ottobre 2003 dalla

Polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Svizzera, l'interessato ha

dichiarato di essere rientrato nel nostro paese il 27 gennaio 2002, di vivere

separato dalla moglie e di essere tornato nel suo paese d'origine quattro volte

restandoci un mese ogni volta. Il 9 novembre 2003 egli ha dovuto lasciare il

nostro paese.

Il 26 novembre 2003, il dipartimento ha

respinto la domanda presentata dall'Osteria__________ di __________ volta a ottenere

il rilascio di un permesso di lavoro in favore di RI 1 per impiegarlo come

aiuto cuoco, rilevando che egli aveva soggiornato illegalmente nel nostro

cantone dal 27 gennaio 2002 al 9 novembre 2003 e pure svolto attività abusiva

durante un mese.

c) Con decisione 1° settembre 2004,

confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 12 ottobre successivo, l’Ufficio

della manodopera estera ha respinto la domanda della __________ Sagl di __________

volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora in favore di RI 1 per

impiegarlo come manovale. Con sentenza del 9 dicembre 2004, questo tribunale ha

dichiarato irricevibile, in quanto incompetente a statuire sulla vertenza, il

gravame inoltrato dal qui ricorrente contro la predetta risoluzione governativa.

B. a) Il 25

aprile 2005 RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, per

il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Belgrado, l'autorizzazione a entrare

nel nostro Paese e il ripristino del suo permesso di domicilio. Ha pure posto

in evidenza che nel cantone Ticino vi ha risieduto durante 17 anni e vi vivono sua

moglie e sua figlia.

b) Il 27 giugno 2005, la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda, rilevando che il permesso

di domicilio dell'interessato ha perso inesorabilmente di validità con la sua

partenza per l'estero e che non erano date le premesse per l'ottenimento dello

stesso nell'ambito del ricongiungimento familiare, dal momento che egli stesso

aveva deciso di vivere separato dalla propria famiglia.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4 e 16 LDDS e 8 ODDS.

C. Con

giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere richiamato gli incarti relativi

alla procedura di separazione e alla situazione debitoria dell'interessato,

l'Esecutivo cantonale ha ribadito i motivi addotti dal dipartimento ponendo

inoltre in evidenza che il ricorrente ha aperte diverse procedure esecutive, ha

a carico alcuni attestati di carenza beni e ha interessato durante il suo

precedente soggiorno le autorità amministrative e penali, segnatamente in materia

di circolazione stradale.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino del suo

permesso di domicilio.

In primo luogo lamenta la violazione del suo

diritto di essere sentito, dolendosi del fatto che il Governo gli avrebbe

trasmesso le risultanze degli accertamenti esperiti in merito alla sua situazione

debitoria e matrimoniale poco prima dell'emanazione della decisione senza permettergli

di determinarsi al riguardo.

Sostiene in seguito di essersi assentato

dalla Svizzera durante meno di sei mesi e che pertanto la sua autorizzazione di

domicilio non avrebbe perso di validità. Ritiene in ogni caso di avere diritto

a siffatto permesso per avere vissuto durante cinque anni insieme alla moglie

domiciliata nel nostro paese come prevede l'art. 17 LDDS.

Non esclude comunque di ricomporre la

comunione coniugale, adducendo che un'audizione di sua moglie non farebbe altro

che confermare quanto sostiene.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti

la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b

n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2;

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325).

Ritenuto quindi che il ricorrente chiede di

accertare la validità della sua autorizzazione di domicilio ottenuta nel 1997, in

altre parole se siffatto permesso non è decaduto, anche la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI

1 è data (cfr. Rep 120/1987 170).

Se il suo permesso possa essere ripristinato

è una questione di merito, non di ricevibilità.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in seguito (consid. 3), non

è infatti necessario procedere all'audizione della moglie del ricorrente per verificare

se ella intende tornare a vivere insieme al marito, in quanto non appare atta a

procurare al tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è

chiamato a rendere.

Considerandi

2.

2.1. Il

permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la

propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei

mesi; questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è

presentata prima della scadenza dei sei mesi (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS).

La notifica della partenza è valida solo se

dettata dall'intenzione di rinunciare al domicilio. In altre parole, al fine di

evitare equivoci, essa deve essere effettuata senza riserve (cfr. STF non pubblicato

del 22 gennaio 2001 nella causa M.A.D.B.,2A.357/200; Rep 120/1987 171). In

questo caso, solo una notifica della partenza accompagnata da una domanda di

mantenimento del permesso non implica la fine del permesso di domicilio (v.

"Istruzioni LDDS", n. 335, emanate dall'IMES, ora UFM: stato gennaio

2004).

2.2

In concreto il 30 luglio 2001 RI 1 ha

notificato al Dipartimento delle istituzioni la propria partenza definitiva

alla volta di R__________ (ex Iugoslavia), dove si è trasferito il 10 agosto

successivo, sottoscrivendo la seguente dichiarazione espressamente prevista per

gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio che lasciano

definitivamente la Svizzera:

"Il/la

sottoscritto/a attesta d'essere stato/a informato/a che con la notifica della

partenza per l'estero il suo permesso ha perso ogni validità, conformemente

all'articolo 9 cpv. 1 lett. c) e cpv. 3 lett. c) della Legge federale

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26.3.1931/18.10.48.

Dichiara inoltre,

nella sua qualità di titolare di un permesso di domicilio, d'essere stato/a

informato/a sulla procedura vigente per la presentazione di una domanda tendente

ad ottenere il permesso di assenza dalla Svizzera".

Invano egli tenta ora di mettere in

discussione tale dichiarazione, sostenendo che sarebbe viziata di errore. Il

ricorrente è persona adulta. Non è quindi uno sprovveduto. La dichiarazione è

chiara e non lascia spazio a dubbi sulle sue intenzioni di lasciare definitivamente

il territorio elvetico. In altre parole, egli sapeva esattamente a cosa andava

incontro al momento di firmarla.

Visto che ha dichiarato di lasciare

definitivamente il nostro paese, non permette quindi di giungere a conclusioni a

lui più favorevoli il fatto che egli sostenga di essere rientrato stabilmente in

Svizzera già nel gennaio del 2002 e di non avere pertanto risieduto all'estero

per più di sei mesi. Tanto più, e nemmeno l'insorgente lo pretende, che al

momento della sua partenza per l'estero egli non ha presentato una domanda tendente

ad ottenere un permesso di assenza dalla Svizzera.

Di conseguenza, il permesso di domicilio di RI

1.

ha perso inesorabilmente di validità nel 2001 ed egli non può chiederne ora

il ripristino invocando l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.

3.

Il

ricorrente sostiene di avere in ogni caso diritto a conservare il permesso per

avere vissuto durante cinque anni insieme a sua moglie titolare di

un'autorizzazione di domicilio in Svizzera.

L'art. 17 cpv. 2 LDDS prevede in effetti che

lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto

al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono

insieme e che dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, anch'esso

ha diritto al permesso di domicilio.

Sennonché il permesso di domicilio che l'insorgente

aveva ottenuto nel 1997 ha perso di validità nel 2001 con la notifica della sua

partenza definitiva per l'estero. Inoltre da allora egli vive separato dalla

moglie e dall'inserto di causa non risulta minimamente che i coniugi RI 1

intendano ricomporre la comunione domestica con il rientro dell'interessato in

Svizzera.

Su questo aspetto il ricorrente non può pretendere

che il tribunale proceda ad esperire un'istruttoria interrogando sua moglie al

fine di verificare se ella sia intenzionata a riprendere la vita insieme a lui.

Se una riconciliazione appariva reale e sincera, nulla gli impediva di versare

senza indugio agli atti una dichiarazione in questo senso della stessa. Giova infatti

ricordare che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel

suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima

è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo

informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue

allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a).

Di conseguenza, non essendovi più vita

coniugale da almeno quattro anni, il ricorrente non potrebbe prevalersi neanche

della protezione della vita famigliare garantita dall'art. 8 CEDU. Egli non potrebbe

invocare tale disposto nemmeno per ottenere un permesso di soggiorno

nell'ambito del ricongiungimento familiare con la figlia D__________, ritenuto

che non si trova in un rapporto di dipendenza con la stessa e non risulta che

necessiti delle sue cure (DTF 120 Ib 261 consid. 1e).

4.

Infine,

può rimanere aperta la questione a sapere se il Consiglio di Stato abbia violato

il diritto di essere sentito dell'insorgente (art. 29 Cost) per non avergli

dato la possibilità pratica di prendere posizione riguardo alle risultanze

delle indagini effettuate presso l'Ufficio esecuzioni e la Pretura di Lugano,

rispettivamente, in merito alla sua situazione debitoria e ai tempi e ai modi

della separazione dalla moglie. Difatti, tali accertamenti sono stati compiuti

su aspetti irrilevanti per l'esito del procedimento e come tali erano

perfettamente inutili.

In ogni caso il vizio risulterebbe sanato,

dal momento che l'insorgente ha potuto prendere posizione su tali risultanze

nell'ambito del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, il quale dispone

su questo aspetto di pieno potere cognitivo.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 1, 4, 9 cpv. 3 lett. c, 17

LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d, 10 lett. a LALPS; 3, 28,

43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente

decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a

Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

da: avv.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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