52.2005.284
Ripristino di un permesso di domicilio
21 ottobre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2005.284
Data decisione, Autorità:
21.10.2005, TRAM
Titolo:
Ripristino di un permesso di domicilio
PERMESSO DI DOMICILIO
art. 9 cpv. 3 let. c LDDS
art. 17 LDDS
Incarto n.
52.2005.284
Lugano
21 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 settembre 2005 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 17 agosto 2005 (n. 3902) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 27 giugno 2005 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di ripristino di un
permesso di domicilio;
viste le risposte:
- 9 settembre 2005 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 13 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) RI 1
(1957), cittadino dell'allora Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (ora:
dell'Unione di Serbia e Montenegro), è entrato la prima volta in Svizzera nel
1987 come stagionale. Ottenuto un permesso di dimora nel 1990, egli è stato in
seguito raggiunto nel nostro paese dalla moglie N__________ (1961) e dalla figlia
D__________ (1980). Nel 1997, tutti i membri della famiglia RI 1 sono stati
posti al beneficio di un'autorizzazione di domicilio.
Il 30 luglio 2001, RI 1 ha notificato alla
Sezione dei permessi e dell’immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la
propria partenza definitiva alla volta del suo paese d’origine, dove si è trasferito
una decina di giorni più tardi.
Il 22 settembre 2003, il Pretore del
Distretto di Lugano ha accolto l'istanza promossa il 21 febbraio 2002 da N__________
volta a ottenere l'autorizzazione a vivere separata dal marito.
b) Interrogato il 20 ottobre 2003 dalla
Polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Svizzera, l'interessato ha
dichiarato di essere rientrato nel nostro paese il 27 gennaio 2002, di vivere
separato dalla moglie e di essere tornato nel suo paese d'origine quattro volte
restandoci un mese ogni volta. Il 9 novembre 2003 egli ha dovuto lasciare il
nostro paese.
Il 26 novembre 2003, il dipartimento ha
respinto la domanda presentata dall'Osteria__________ di __________ volta a ottenere
il rilascio di un permesso di lavoro in favore di RI 1 per impiegarlo come
aiuto cuoco, rilevando che egli aveva soggiornato illegalmente nel nostro
cantone dal 27 gennaio 2002 al 9 novembre 2003 e pure svolto attività abusiva
durante un mese.
c) Con decisione 1° settembre 2004,
confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 12 ottobre successivo, l’Ufficio
della manodopera estera ha respinto la domanda della __________ Sagl di __________
volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora in favore di RI 1 per
impiegarlo come manovale. Con sentenza del 9 dicembre 2004, questo tribunale ha
dichiarato irricevibile, in quanto incompetente a statuire sulla vertenza, il
gravame inoltrato dal qui ricorrente contro la predetta risoluzione governativa.
B. a) Il 25
aprile 2005 RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, per
il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Belgrado, l'autorizzazione a entrare
nel nostro Paese e il ripristino del suo permesso di domicilio. Ha pure posto
in evidenza che nel cantone Ticino vi ha risieduto durante 17 anni e vi vivono sua
moglie e sua figlia.
b) Il 27 giugno 2005, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda, rilevando che il permesso
di domicilio dell'interessato ha perso inesorabilmente di validità con la sua
partenza per l'estero e che non erano date le premesse per l'ottenimento dello
stesso nell'ambito del ricongiungimento familiare, dal momento che egli stesso
aveva deciso di vivere separato dalla propria famiglia.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4 e 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere richiamato gli incarti relativi
alla procedura di separazione e alla situazione debitoria dell'interessato,
l'Esecutivo cantonale ha ribadito i motivi addotti dal dipartimento ponendo
inoltre in evidenza che il ricorrente ha aperte diverse procedure esecutive, ha
a carico alcuni attestati di carenza beni e ha interessato durante il suo
precedente soggiorno le autorità amministrative e penali, segnatamente in materia
di circolazione stradale.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino del suo
permesso di domicilio.
In primo luogo lamenta la violazione del suo
diritto di essere sentito, dolendosi del fatto che il Governo gli avrebbe
trasmesso le risultanze degli accertamenti esperiti in merito alla sua situazione
debitoria e matrimoniale poco prima dell'emanazione della decisione senza permettergli
di determinarsi al riguardo.
Sostiene in seguito di essersi assentato
dalla Svizzera durante meno di sei mesi e che pertanto la sua autorizzazione di
domicilio non avrebbe perso di validità. Ritiene in ogni caso di avere diritto
a siffatto permesso per avere vissuto durante cinque anni insieme alla moglie
domiciliata nel nostro paese come prevede l'art. 17 LDDS.
Non esclude comunque di ricomporre la
comunione coniugale, adducendo che un'audizione di sua moglie non farebbe altro
che confermare quanto sostiene.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti
la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b
n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2;
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325).
Ritenuto quindi che il ricorrente chiede di
accertare la validità della sua autorizzazione di domicilio ottenuta nel 1997, in
altre parole se siffatto permesso non è decaduto, anche la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI
1 è data (cfr. Rep 120/1987 170).
Se il suo permesso possa essere ripristinato
è una questione di merito, non di ricevibilità.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in seguito (consid. 3), non
è infatti necessario procedere all'audizione della moglie del ricorrente per verificare
se ella intende tornare a vivere insieme al marito, in quanto non appare atta a
procurare al tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è
chiamato a rendere.
Considerandi
2.
2.1. Il
permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la
propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei
mesi; questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è
presentata prima della scadenza dei sei mesi (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS).
La notifica della partenza è valida solo se
dettata dall'intenzione di rinunciare al domicilio. In altre parole, al fine di
evitare equivoci, essa deve essere effettuata senza riserve (cfr. STF non pubblicato
del 22 gennaio 2001 nella causa M.A.D.B.,2A.357/200; Rep 120/1987 171). In
questo caso, solo una notifica della partenza accompagnata da una domanda di
mantenimento del permesso non implica la fine del permesso di domicilio (v.
"Istruzioni LDDS", n. 335, emanate dall'IMES, ora UFM: stato gennaio
2004).
2.2
In concreto il 30 luglio 2001 RI 1 ha
notificato al Dipartimento delle istituzioni la propria partenza definitiva
alla volta di R__________ (ex Iugoslavia), dove si è trasferito il 10 agosto
successivo, sottoscrivendo la seguente dichiarazione espressamente prevista per
gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio che lasciano
definitivamente la Svizzera:
"Il/la
sottoscritto/a attesta d'essere stato/a informato/a che con la notifica della
partenza per l'estero il suo permesso ha perso ogni validità, conformemente
all'articolo 9 cpv. 1 lett. c) e cpv. 3 lett. c) della Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26.3.1931/18.10.48.
Dichiara inoltre,
nella sua qualità di titolare di un permesso di domicilio, d'essere stato/a
informato/a sulla procedura vigente per la presentazione di una domanda tendente
ad ottenere il permesso di assenza dalla Svizzera".
Invano egli tenta ora di mettere in
discussione tale dichiarazione, sostenendo che sarebbe viziata di errore. Il
ricorrente è persona adulta. Non è quindi uno sprovveduto. La dichiarazione è
chiara e non lascia spazio a dubbi sulle sue intenzioni di lasciare definitivamente
il territorio elvetico. In altre parole, egli sapeva esattamente a cosa andava
incontro al momento di firmarla.
Visto che ha dichiarato di lasciare
definitivamente il nostro paese, non permette quindi di giungere a conclusioni a
lui più favorevoli il fatto che egli sostenga di essere rientrato stabilmente in
Svizzera già nel gennaio del 2002 e di non avere pertanto risieduto all'estero
per più di sei mesi. Tanto più, e nemmeno l'insorgente lo pretende, che al
momento della sua partenza per l'estero egli non ha presentato una domanda tendente
ad ottenere un permesso di assenza dalla Svizzera.
Di conseguenza, il permesso di domicilio di RI
1.
ha perso inesorabilmente di validità nel 2001 ed egli non può chiederne ora
il ripristino invocando l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
3.
Il
ricorrente sostiene di avere in ogni caso diritto a conservare il permesso per
avere vissuto durante cinque anni insieme a sua moglie titolare di
un'autorizzazione di domicilio in Svizzera.
L'art. 17 cpv. 2 LDDS prevede in effetti che
lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto
al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono
insieme e che dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, anch'esso
ha diritto al permesso di domicilio.
Sennonché il permesso di domicilio che l'insorgente
aveva ottenuto nel 1997 ha perso di validità nel 2001 con la notifica della sua
partenza definitiva per l'estero. Inoltre da allora egli vive separato dalla
moglie e dall'inserto di causa non risulta minimamente che i coniugi RI 1
intendano ricomporre la comunione domestica con il rientro dell'interessato in
Svizzera.
Su questo aspetto il ricorrente non può pretendere
che il tribunale proceda ad esperire un'istruttoria interrogando sua moglie al
fine di verificare se ella sia intenzionata a riprendere la vita insieme a lui.
Se una riconciliazione appariva reale e sincera, nulla gli impediva di versare
senza indugio agli atti una dichiarazione in questo senso della stessa. Giova infatti
ricordare che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel
suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima
è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo
informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue
allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a).
Di conseguenza, non essendovi più vita
coniugale da almeno quattro anni, il ricorrente non potrebbe prevalersi neanche
della protezione della vita famigliare garantita dall'art. 8 CEDU. Egli non potrebbe
invocare tale disposto nemmeno per ottenere un permesso di soggiorno
nell'ambito del ricongiungimento familiare con la figlia D__________, ritenuto
che non si trova in un rapporto di dipendenza con la stessa e non risulta che
necessiti delle sue cure (DTF 120 Ib 261 consid. 1e).
4.
Infine,
può rimanere aperta la questione a sapere se il Consiglio di Stato abbia violato
il diritto di essere sentito dell'insorgente (art. 29 Cost) per non avergli
dato la possibilità pratica di prendere posizione riguardo alle risultanze
delle indagini effettuate presso l'Ufficio esecuzioni e la Pretura di Lugano,
rispettivamente, in merito alla sua situazione debitoria e ai tempi e ai modi
della separazione dalla moglie. Difatti, tali accertamenti sono stati compiuti
su aspetti irrilevanti per l'esito del procedimento e come tali erano
perfettamente inutili.
In ogni caso il vizio risulterebbe sanato,
dal momento che l'insorgente ha potuto prendere posizione su tali risultanze
nell'ambito del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, il quale dispone
su questo aspetto di pieno potere cognitivo.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 1, 4, 9 cpv. 3 lett. c, 17
LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d, 10 lett. a LALPS; 3, 28,
43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
da: avv.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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