52.2005.287
Sopraelevazione e prolungo di un muro di sostegno fuori zona edificabile
3 gennaio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.287
Data decisione, Autorità:
03.01.2006, TRAM
Titolo:
Sopraelevazione e prolungo di un muro di sostegno fuori zona edificabile
FUORI ZONA
art. 24c LPT
art. 41 OPT
art. 42 OPT
Incarto n.
52.2005.287
Lugano
3 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 settembre 2005 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 17 agosto 2005 (n. 3880) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 6 aprile 2005 con cui il municipio di Morbio Superiore gli ha negato
il rilascio della licenza edilizia per la sopraelevazione e il prolungo del
muro in sasso esistente al mapp.;
viste le risposte:
- 16 settembre 2005 del
municipio di Morbio Superiore;
- 20 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1, qui
ricorrente, è proprietario di una casa d'abitazione situata a Morbio Superiore,
in località, fuori della zona edificabile (). Il fondo è separato dalla
sottostante strada cantonale da un muro di sostengo in sasso, di forma
irregolare, lungo ca. m 46 ed alto tra m 0.40 e m 2.40.
Il 14 febbraio 2005 il ricorrente ha chiesto
al municipio il permesso di prolungare il manufatto di m 4 e di sopraelevarlo
di m 1.20 su un fronte di 37 m, al fine di ampliare, nonché rendere più agevole
e sicuro, l'accesso veicolare alla proprietà.
Preso atto dell'opposizione dell'autorità
dipartimentale, il municipio ha negato la postulata licenza edilizia.
B. Con giudizio
17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dall'insorgente. Negata
l'ubicazione vincolata, il Governo ha ritenuto che l'intervento fosse dettato
unicamente da ragioni personali e di mero comodo. Non potrebbe dunque essere
autorizzato giusta l'art. 24 LPT. Un'autorizzazione ai sensi dell'art. 24c LPT (tutela delle situazioni acquisite) sarebbe pure esclusa,
poiché la modifica travalicherebbe quanto ammesso da tale disposizione.
C. Contro il
predetto giudizio, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli venga rilasciata
l'autorizzazione richiesta.
A suo avviso, l'intervento potrebbe essere
autorizzato giusta l'art. 24c LPT. L'identità
dei dintorni sarebbe conservata appieno e l'immobile non verrebbe neppure
toccato.
Qualora fosse ritenuto eccessivo,
l'ampliamento potrebbe essere limitato alla parte centrale.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare
particolari osservazioni.
Il dipartimento del territorio, dal canto
suo, si limita a confermare il preavviso negativo espresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43
PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
L'esperimento del sopralluogo non appare necessario all'evasione della lite,
poiché i piani e le fotografie agli atti danno un'idea sufficientemente precisa
della situazione dei luoghi e dell'intervento in oggetto.
2. Per
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per
impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Non essendo conforme alla funzione
della zona, situata fuori del perimetro edificabile, l'ampliamento non può beneficiare
di alcun permesso ordinario. Neppure il ricorrente lo contesta.
Non essendo ad ubicazione vincolata, l'opera
in contestazione non può nemmeno essere autorizzata in base all'art. 24 LPT.
Resta da esaminare se, come sostiene il
ricorrente, la licenza possa essere accordata giusta gli art. 24c LPT e 41-42 OPT.
Essendo ad ogni modo escluso che
l'intervento possa essere autorizzato in base ad altre disposizioni
disciplinanti gli interventi ammissibili fuori della zona edificabile, il
presente giudizio può limitarsi a verificare se la tesi del ricorrente possa
essere accreditata.
3. 3.1.
Giusta l'art. 24c LPT, fuori delle zone
edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione
ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti
nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità
competente, soggiunge la norma, tali edifici e impianti possono essere
rinnovati, trasformati parzialmente, amplianti con moderazione o ricostruiti,
purché siano eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la
compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale
(cpv. 2).
Secondo l'art. 41 OPT, l'art. 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o modificati a suo
tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche
posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla
destinazione della zona. La protezione della situazione acquisita riguarda
innanzitutto le costruzioni realizzate o trasformate conformemente al diritto
materiale allora in vigore, vale a dire, in linea di massima, prima del 1°
luglio 1972, nel momento in cui è entrata in vigore la legge federale dell'8
ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque, che ha esplicitamente
introdotto il principio della separazione del territorio edificato da quello
inedificato (STF 7 aprile 2005, N. 1a. 134/2004).
Giusta l'art. 42 OPT, trasformazioni a
edifici e impianti, ai quali è applicabile l'art. 24c LPT, sono ammesse, nella misura in cui l'identità dell'edificio o
dell'impianto unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali.
Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato
di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui
si trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei
piani (cpv. 2). Il quesito di sapere se l'identità dell'edificio o
dell'impianto resti sostanzialmente immutata, va valutato tenendo conto di
tutte le circostanze (cpv. 3 Ia frase). Essa, in ogni caso, non è più garantita
se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona è
ampliata per più del 30%; gli ampliamenti all'interno del volume esistente
dell'edificio essendo computati soltanto per metà (lett. a); o se la superficie
utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona dentro o fuori del
volume esistente dell'edificio è ampliata in totale per più di 100 mq (cpv. 3
lett. b; RDAT II - 2001 n. 33; STA 6 febbraio 2004 in re B.).
3.2. In
concreto, l'applicazione degli art. 24c LPT e 41
- 42 OPT presuppone che venga dimostrato che il muro di sostengo e l'accesso veicolare
erano conformi al diritto in vigore al momento in cui sono stati realizzati e
che sono venuti a trovarsi fuori della zona edificabile in contrasto con la
funzione assegnata alla zona di utilizzazione in seguito a modifiche
legislative entrate successivamente in vigore.
Fatti
I manufatti sono verosimilmente stati
realizzati nel 1977 (licenza edilizia 11 gennaio 1977). A quell'epoca, il
comune di Morbio Superiore era privo di una pianificazione vincolante. Il PR,
che ha escluso il fondo del ricorrente dalla zona edificabile, è infatti
entrato in vigore soltanto nel 1984.
Per stabilire se il fondo nel 1977 fosse
compreso o meno nella zona edificabile occorre di conseguenza far capo alla
legge federale contro l'inquinamento delle acque (LFIA), entrata in vigore il
1° luglio 1972, che ha separato la zona edificabile da quella non edificabile
(cfr. USTE, Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT: trasformazioni a edifici e impianti divenuti non conformi alla
destinazione di zona, N. 2.1). In particolare, occorre stabilire se il fondo,
Considerandi
nel 1977, fosse compreso nel perimetro del PGC, rispettivamente nel cosiddetto
territorio edificabile ristretto ai sensi degli art. 27 e 28 OPA (cfr. RDAT
1977.
n. 110).
Ora, gli atti non permettono di pronunciarsi
al riguardo. Il Consiglio di Stato non ha in particolare esperito i necessari
accertamenti.
4.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va
parzialmente accolto, annullando il giudizio censurato e rinviando gli atti
all'istanza inferiore, affinché statuisca nuovamente sul ricorso dopo aver
completato gli accertamenti.
La tassa di giustizia, posta a carico del
ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, è compensata con le
ripetibili dovutegli dallo Stato, ai cui servizi il difetto riscontrato deve
essere addebitato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 24c LPT; 41, 42 OPT; 21 LE; 18, 28, 43,
46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 17 agosto 2005 (n. 3880) del
Consiglio di Stato è annullata.
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato,
affinché, completati gli accertamenti, statuisca nuovamente sul ricorso
inoltratogli.
2. La tassa di
giustizia è compensata con le ripetibili.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
3003 Bern.
terzi implicati
1. Municipio
di Morbio Superiore, 6835 Morbio Superiore,
2. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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