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Decisione

52.2005.290

Posteggi pubblici sulla strada cantonale

15 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di Stato ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi, dichiarando nulla la

decisione municipale impugnata;

che il Governo ha in sostanza rilevato l'incompetenza

dell'autorità comunale ad esprimersi in materia di segnaletica stradale siccome

sprovvista della necessaria delega dipartimentale;

che contro il predetto giudicato

governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo

le domande presentate davanti alla precedente istanza; subordinatamente chiede

l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Consiglio di

Stato affinché statuisca nel merito o rinvii a sua volta gli atti all'autorità

competente;

che secondo l'insorgente l'Esecutivo

cantonale non avrebbe evaso le domande sottoposte al suo giudizio, violando il suo

diritto di essere sentita;

che nel merito i controversi posteggi andrebbero

rimossi, perché non previsti dalla pianificazione e sprovvisti di qualsiasi

titolo autorizzativo;

che

all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il

Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento, ed il CO 1,

con argomenti che verranno eventualmente ripresi nel seguito;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo (art. 208 LOC), la legittimazione della ricorrente (art. 209

lett. a LOC) e la tempestività del gravame (art. 213 cpv. 2 LOC) sono certe;

che il

ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 PAmm); le prove invocate dalla ricorrente non

appaiono invero suscettibili di procurare a questo tribunale la conoscenza di

Considerandi

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che

giusta l'art. 5 cpv. 3 LCStr, per le strade aperte alla circolazione dei

veicoli a motore o dei velocipedi, possono essere usati solamente i segnali e

le demarcazioni stabiliti dal Consiglio federale, tra cui figurano anche le

demarcazioni per i parcheggi (cfr. art. 79 OSStr); essi devono essere collocati

solo dalle autorità competenti o con l’approvazione di queste;

che secondo l'art. 101 cpv. 2 OSStr i

segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto se è

ordinato dall’autorità secondo la procedura prevista dall'art. 107 OSStr;

che, riservata un'espressa delega a favore

del comune (cfr. art. 5 cifra 4 LALCStr), l'Area del supporto e del

coordinamento è l'autorità cantonale competente ad approvare, mediante

decisione formale, la segnaletica verticale ed orizzontale, sia essa provvisoria

o definitiva (art. 4 LALCStr e 23 lett. a RLALCStr);

che, in concreto, il comune di __________

non dispone di alcuna delega dipartimentale per adottare misure di segnaletica

stradale;

che il municipio non era dunque competente a

delimitare i controversi posteggi sul sedime della strada cantonale;

che, come correttamente dedotto dal Governo,

il municipio non poteva dunque nemmeno esprimersi sul mantenimento o la soppressione

della segnaletica demarcante i parcheggi;

che non occorre comunque esprimersi sulla

legalità dei controversi parcheggi nell'ambito della presente procedura;

che tale compito spetterà semmai all'autorità

competente, ovvero all'Area del supporto e del coordinamento, alla quale la

ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi sin dall'inizio, all'occorrenza mediante

un'azione di accertamento;

che cade dunque nel vuoto la censura della

ricorrente secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe dovuto esaminare nel

merito le censure sottopostegli;

che il Governo non era tenuto ad intervenire

neppure in veste di autorità di vigilanza sui comuni (art. 196a cpv. 2 LOC);

che il ricorso va dunque respinto,

confermando il giudizio impugnato;

che la tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5 LCStr; 101, 107 OSStr; 4, 5 LALCStr;

23 RLALCStr; 208, 209, 213 LOC; 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.–, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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