52.2005.290
Posteggi pubblici sulla strada cantonale
15 dicembre 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.290
Data decisione, Autorità:
15.12.2005, TRAM
Titolo:
Posteggi pubblici sulla strada cantonale
SEGNALETICA
art. 5 LCSTR
art. 101 OSSTR
art. 107 OSSTR
Incarto n.
52.2005.290
Lugano
15 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 settembre 2005 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 17 agosto 2005 (n. 3868) del Consiglio
di Stato, che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso presentato dalla
ricorrente contro la decisione 24 marzo 2005 con cui il comune di __________
aveva risolto di mantenere due posteggi pubblici ubicati sul sedime della
strada cantonale;
viste le risposte:
- 20 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 27 settembre 2005 del CO
1;
- 18 novembre 2005 del
Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1
è proprietaria del mapp. n. 1378 RFD di Sonvico, ubicato lungo la strada
cantonale;
che sul lato opposto della strada di fronte
alla proprietà il comune di __________ ha delimitato con linea bianca continua alcuni
posteggi pubblici;
che il 23 febbraio 2005 la ricorrente ha
chiesto al municipio di riconsiderare la collocazione dei posteggi, che le
impedirebbero di accedere agevolmente alla propria autorimessa;
che con decisione 21 marzo 2005 il municipio
ha risolto di non dare seguito alla suddetta richiesta, rilevando che i
posteggi esistevano da oltre un ventennio e non ostacolavano l'accesso all'autorimessa;
che contro la predetta risoluzione municipale
la ricorrente si è aggravata davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che
venisse accertato il carattere abusivo del parcheggio, ordinata la sua
soppressione ed eventualmente dato ordinato al comune di sanarne lo statuto
giuridico, avviando le necessarie procedure edilizie, pianificatorie o di altro
tipo;
che con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio
Fatti
di Stato ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi, dichiarando nulla la
decisione municipale impugnata;
che il Governo ha in sostanza rilevato l'incompetenza
dell'autorità comunale ad esprimersi in materia di segnaletica stradale siccome
sprovvista della necessaria delega dipartimentale;
che contro il predetto giudicato
governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo
le domande presentate davanti alla precedente istanza; subordinatamente chiede
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Consiglio di
Stato affinché statuisca nel merito o rinvii a sua volta gli atti all'autorità
competente;
che secondo l'insorgente l'Esecutivo
cantonale non avrebbe evaso le domande sottoposte al suo giudizio, violando il suo
diritto di essere sentita;
che nel merito i controversi posteggi andrebbero
rimossi, perché non previsti dalla pianificazione e sprovvisti di qualsiasi
titolo autorizzativo;
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il
Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento, ed il CO 1,
con argomenti che verranno eventualmente ripresi nel seguito;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 208 LOC), la legittimazione della ricorrente (art. 209
lett. a LOC) e la tempestività del gravame (art. 213 cpv. 2 LOC) sono certe;
che il
ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 PAmm); le prove invocate dalla ricorrente non
appaiono invero suscettibili di procurare a questo tribunale la conoscenza di
Considerandi
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che
giusta l'art. 5 cpv. 3 LCStr, per le strade aperte alla circolazione dei
veicoli a motore o dei velocipedi, possono essere usati solamente i segnali e
le demarcazioni stabiliti dal Consiglio federale, tra cui figurano anche le
demarcazioni per i parcheggi (cfr. art. 79 OSStr); essi devono essere collocati
solo dalle autorità competenti o con l’approvazione di queste;
che secondo l'art. 101 cpv. 2 OSStr i
segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto se è
ordinato dall’autorità secondo la procedura prevista dall'art. 107 OSStr;
che, riservata un'espressa delega a favore
del comune (cfr. art. 5 cifra 4 LALCStr), l'Area del supporto e del
coordinamento è l'autorità cantonale competente ad approvare, mediante
decisione formale, la segnaletica verticale ed orizzontale, sia essa provvisoria
o definitiva (art. 4 LALCStr e 23 lett. a RLALCStr);
che, in concreto, il comune di __________
non dispone di alcuna delega dipartimentale per adottare misure di segnaletica
stradale;
che il municipio non era dunque competente a
delimitare i controversi posteggi sul sedime della strada cantonale;
che, come correttamente dedotto dal Governo,
il municipio non poteva dunque nemmeno esprimersi sul mantenimento o la soppressione
della segnaletica demarcante i parcheggi;
che non occorre comunque esprimersi sulla
legalità dei controversi parcheggi nell'ambito della presente procedura;
che tale compito spetterà semmai all'autorità
competente, ovvero all'Area del supporto e del coordinamento, alla quale la
ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi sin dall'inizio, all'occorrenza mediante
un'azione di accertamento;
che cade dunque nel vuoto la censura della
ricorrente secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe dovuto esaminare nel
merito le censure sottopostegli;
che il Governo non era tenuto ad intervenire
neppure in veste di autorità di vigilanza sui comuni (art. 196a cpv. 2 LOC);
che il ricorso va dunque respinto,
confermando il giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5 LCStr; 101, 107 OSStr; 4, 5 LALCStr;
23 RLALCStr; 208, 209, 213 LOC; 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.–, sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster