52.2005.291
concorso per la fornitura di sedie
28 settembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.291
Data decisione, Autorità:
28.09.2005, TRAM
Titolo:
concorso per la fornitura di sedie
BANDO
TEMPESTIVITÀ
art. 14 cpv. 2 LPAMM
art. 6 cpv. 1 RLCPUBB
art. 9 cpv. 2 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.291
Lugano
28 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 settembre 2005 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 24 agosto 2005 con cui il Dipartimento
delle finanze e dell'economia ha indetto il concorso n. 05087 per la
fornitura di 1680 sedie modello Embru per cinque scuole medie del luganese;
vista la risposta 19
settembre 2005 della Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con avviso
apparso sul FU n. 68/2005 di venerdì 26 agosto 2005 (pag. 5806 seg.) il Dipartimento
delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso per la
fornitura di 1680 sedie modello Embru n. 4585/C1 colore 31.71386 MP per cinque
sedi di scuola media del luganese. Il bando indicava espressamente che il
prodotto richiesto era vincolante.
B. Contro il
bando in questione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la RI
1, contestando in sostanza la prescrizione vincolante di un prodotto preciso, lesiva,
a suo giudizio, dell'art. 9 cpv. 2 RLCPubb.
La ricorrente afferma di essere in grado di
fornire un prodotto equivalente, peraltro già fornito a diverse scuole del
cantone.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppone il committente, ritenendolo tardivo ed obiettando in
sostanza che le sedie soddisfano gli standards di riferimento per l'arredamento
in uso nell'amministrazione e negli istituti scolastici, contenute nelle linee
direttive emanate dal Consiglio di Stato con risoluzione del 21 dicembre 2004.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
1.2. All'insorgente, attiva nel campo
specifico della produzione e del commercio di prodotti simili a quelli oggetto
della commessa, va riconosciuta la legittimazione attiva (art. 43 PAmm).
1.3. Il ricorso, contrariamente a quanto
assume il resistente, è tempestivo.
Se la notificazione di una decisione avviene
per via edittale, i termini di ricorso decorrono dalla data della pubblicazione
(art. 14 cpv. 2 PAmm e 123 cpv. 3 CPC; cfr. anche BR 2/2002 pag. 62; GAAC
61.78). Quale data di pubblicazione va considerato il giorno in cui il FU
perviene ai suoi abbonati per corriere ordinario nella località in cui esso
viene spedito. La data impressa sul FU fonda semplicemente la presunzione,
comunque reversibile, di costituire la data della pubblicazione (cfr. DTF 62
III 201; 66 I 69; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, N. 526;
Kälin, das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., p. 348; Poudret,
Commentaire de l'OJ, vol. I, ad art. 32 n. 1.8). La finzione creata dalla
pubblicazione sul FU, ossia la conoscenza erga omnes del suo contenuto,
presuppone in ogni caso che ai potenziali interessati sia concretamente data la
possibilità di prendere effettivamente conoscenza di tale pubblicazione (cfr.
la terminologia tedesca: öffentliche Bekanntmachung).
Di regola, il FU compare il martedì ed il
venerdì. In questi giorni, esso è tuttavia accessibile al pubblico unicamente
in forma elettronica a partire dalla tarda mattinata. L'edizione su carta viene
invece distribuita dalla Posta, perlomeno in Ticino, soltanto il giorno
seguente, ossia il mercoledì e il sabato.
Alla diffusione elettronica non possono,
allo stadio attuale, venire attribuiti effetti giuridici vincolanti, quali la
decorrenza di un termine di ricorso (cfr. Brunner, Die Anwendung neuer Informations-
und Kommunikationstechniken im Zivilprozess und anderen Verfahren, pag. 18). Lo
ricordano del resto espressamente anche le informazioni legali a cui rinvia la
home page del sito http://www.ti.ch/CAN/temi/fu, che
negano effetti vincolanti per l'amministrazione a quanto pubblicato sul suo
sito web.
Il FU del Cantone Ticino va dunque
considerato come pubblicato non al martedì ed al venerdì, bensì il giorno
seguente, ossia il mercoledì, rispettivamente il sabato, fatte salve eventuali
festività (RDAT I 2003 n. 12 consid. 1.3.1).
Nel caso concreto, il controverso bando di
concorso è apparso sul FU n. 68 di venerdì 26 agosto 2005. Esso è stato dunque
pubblicato il 27, per cui il termine di ricorso ha iniziato a decorrere
domenica 28.
Il ricorso, inoltrato il 7 settembre 2005,
rispetta pertanto il termine di 10 giorni prescritto dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
2.Secondo l'art. VI dell'Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici (AAP)
del 15 aprile 1994 (RS 0.632.231.422), le specifiche tecniche che
definiscono le caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un
appalto, come la qualità, le proprietà d’impiego, la sicurezza e le dimensioni,
Fatti
i simboli, la terminologia, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, o i
processi e metodi di produzione, come pure le prescrizioni relative alle
procedure di valutazione della conformità definite dalle entità contraenti, non
devono essere stabilite, adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non
necessari al commercio internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto
(cpv. 1). Le specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se
del caso: (a) definite in funzione delle proprietà d’impiego del prodotto piuttosto
che in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive; e
(b) basate su norme internazionali, se esistono, oppure, in caso contrario, su
regolamenti tecnici nazionali, su norme nazionali riconosciute o su codici
delle costruzioni (cpv. 2). Non devono essere richiesti o menzionati, soggiunge
la norma (cpv. 3), marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali,
brevetti, modelli o tipi speciali, né origini o produttori o fornitori determinati,
tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o
intelleggibili per descrivere le condizioni dell’appalto e purché nel fascicolo
di gara figurino espressioni quali «o l’equivalente».
Per le commesse edili e le forniture,
dispone il diritto cantonale, il capitolato d'appalto deve basarsi sulle norme
professionali in vigore ed essere allestito secondo posizioni standardizzate e
riconosciute dalle categorie professionali (art. 6 cpv. 1 RLCPubb).
Nell'allestimento del capitolato è in
particolare vietato - a meno che ciò non sia giustificato dal
particolare oggetto della commessa - introdurvi prescrizioni che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure che indichino marche,
brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del
genere, accompagnate dalla menzione “o equivalente” sono ammesse soltanto nei
casi in cui non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto
mediante prescrizioni sufficientemente precise (art. 9 cpv. 2 RLCPubb). L'esigenza di precisione del capitolato deve evitare di tradursi
nell'imposizione di condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei
potenziali concorrenti (STA 23.4.04 in re O.P.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth
Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 202 seg.).
Deroghe sono ammesse qualora: (a) le norme,
Considerandi
i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non
includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei
prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in
modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare
o a tali specificazioni tecniche comuni, oppure (b) quando le apparecchiature
già impiegate dai committenti impongono l’uso di prodotti non compatibili, o il
cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa,
purché venga consensualmente definita una strategia che consenta il graduale
passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni (art. 9 cpv. 3
RLCPubb).
3.
Nell'evenienza concreta, il bando di concorso prescrive in modo
vincolante la marca ed il tipo di prodotto che lo Stato intende acquistare.
La prescrizione viola in modo palese il
divieto sancito dagli art. VI cpv. 3 AAP, rispettivamente 9 cpv. 2 RLCPubb. È invero
evidente che la prescrizione favorisca la ditta Embru, escludendo qualsiasi
concorrenza. Irrilevante è la circostanza che chiunque, in assenza di
particolari criteri d'idoneità, possa procurarsi le sedie della ditta in
questione e partecipare al concorso. Il principio della libera concorrenza
(art. 1 lett. b LCPubb) è comunque disatteso a monte.
Altrettanto palesemente non sono dati i
presupposti per una deroga. Nemmeno il committente d'altronde lo pretende.
Invano tenta il resistente di giustificare
la controversa prescrizione richiamandosi al catalogo del mobilio allestito dal
DFE in base alle linee direttive per la logistica del 21 dicembre 2004, emanate
dal Consiglio di Stato allo scopo di definire gli standard di arredamento e dei
prodotti acquistati dalla Sezione della logistica.
Il chiaro divieto sancito dalle disposizioni
succitate non può essere eluso attraverso l'emanazione di linee direttive,
elaborate dallo stesso committente.
Le esigenze di razionalizzazione e di
uniformazione degli acquisti vanno affrontate e risolte attraverso la
definizione di criteri qualitativi che possono essere valutati in modo
oggettivo.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto ed il
bando di concorso annullato.
Il committente rinvierà ai concorrenti le
offerte pervenutegli senza aprirle.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dello Stato secondo
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. VI cpv. 3 AAP; 19, 36, 37 LCPubb; 9
RLCPubb 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 24 agosto 2005 con cui il
Dipartimento delle finanze e dell'economia ha indetto il concorso n. 05087 per la
fornitura di 1680 sedie modello Embru è annullata.
1.2.
il DFE rinvierà ai concorrenti le offerte
pervenutegli senza aprirle.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a
titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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