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Decisione

52.2005.291

concorso per la fornitura di sedie

28 settembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i simboli, la terminologia, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, o i

processi e metodi di produzione, come pure le prescrizioni relative alle

procedure di valutazione della conformità definite dalle entità contraenti, non

devono essere stabilite, adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non

necessari al commercio internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto

(cpv. 1). Le specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se

del caso: (a) definite in funzione delle proprietà d’impiego del prodotto piuttosto

che in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive; e

(b) basate su norme internazionali, se esistono, oppure, in caso contrario, su

regolamenti tecnici nazionali, su norme nazionali riconosciute o su codici

delle costruzioni (cpv. 2). Non devono essere richiesti o menzionati, soggiunge

la norma (cpv. 3), marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali,

brevetti, modelli o tipi speciali, né origini o produttori o fornitori determinati,

tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o

intelleggibili per descrivere le condizioni dell’appalto e purché nel fascicolo

di gara figurino espressioni quali «o l’equivalente».

Per le commesse edili e le forniture,

dispone il diritto cantonale, il capitolato d'appalto deve basarsi sulle norme

professionali in vigore ed essere allestito secondo posizioni standardizzate e

riconosciute dalle categorie professionali (art. 6 cpv. 1 RLCPubb).

Nell'allestimento del capitolato è in

particolare vietato - a meno che ciò non sia giustificato dal

particolare oggetto della commessa - introdurvi prescrizioni che menzionino

prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure che indichino marche,

brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del

genere, accompagnate dalla menzione “o equivalente” sono ammesse soltanto nei

casi in cui non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto

mediante prescrizioni sufficientemente precise (art. 9 cpv. 2 RLCPubb). L'esigenza di precisione del capitolato deve evitare di tradursi

nell'imposizione di condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei

potenziali concorrenti (STA 23.4.04 in re O.P.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth

Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 202 seg.).

Deroghe sono ammesse qualora: (a) le norme,

Considerandi

i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non

includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei

prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in

modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare

o a tali specificazioni tecniche comuni, oppure (b) quando le apparecchiature

già impiegate dai committenti impongono l’uso di prodotti non compatibili, o il

cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa,

purché venga consensualmente definita una strategia che consenta il graduale

passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni (art. 9 cpv. 3

RLCPubb).

3.

Nell'evenienza concreta, il bando di concorso prescrive in modo

vincolante la marca ed il tipo di prodotto che lo Stato intende acquistare.

La prescrizione viola in modo palese il

divieto sancito dagli art. VI cpv. 3 AAP, rispettivamente 9 cpv. 2 RLCPubb. È invero

evidente che la prescrizione favorisca la ditta Embru, escludendo qualsiasi

concorrenza. Irrilevante è la circostanza che chiunque, in assenza di

particolari criteri d'idoneità, possa procurarsi le sedie della ditta in

questione e partecipare al concorso. Il principio della libera concorrenza

(art. 1 lett. b LCPubb) è comunque disatteso a monte.

Altrettanto palesemente non sono dati i

presupposti per una deroga. Nemmeno il committente d'altronde lo pretende.

Invano tenta il resistente di giustificare

la controversa prescrizione richiamandosi al catalogo del mobilio allestito dal

DFE in base alle linee direttive per la logistica del 21 dicembre 2004, emanate

dal Consiglio di Stato allo scopo di definire gli standard di arredamento e dei

prodotti acquistati dalla Sezione della logistica.

Il chiaro divieto sancito dalle disposizioni

succitate non può essere eluso attraverso l'emanazione di linee direttive,

elaborate dallo stesso committente.

Le esigenze di razionalizzazione e di

uniformazione degli acquisti vanno affrontate e risolte attraverso la

definizione di criteri qualitativi che possono essere valutati in modo

oggettivo.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto ed il

bando di concorso annullato.

Il committente rinvierà ai concorrenti le

offerte pervenutegli senza aprirle.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dello Stato secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. VI cpv. 3 AAP; 19, 36, 37 LCPubb; 9

RLCPubb 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 24 agosto 2005 con cui il

Dipartimento delle finanze e dell'economia ha indetto il concorso n. 05087 per la

fornitura di 1680 sedie modello Embru è annullata.

1.2.

il DFE rinvierà ai concorrenti le offerte

pervenutegli senza aprirle.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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