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Decisione

52.2005.292

Assegnazione di ripetibili

23 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.292

Data decisione, Autorità:

23.01.2006, TRAM

Titolo:

Assegnazione di ripetibili

RIPETIBILI

TASSA DI GIUSTIZIA

art. 31 LPAMM

Incarto n.

52.2005.292

Lugano

23 gennaio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 settembre 2005 del

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 23 agosto 2005 (n. 4046) con cui il

Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame introdotto da CO 1 avverso

lo scritto 24 maggio 2005 del municipio di RI 1 in materia di applicazione

del regolamento organico del cimitero, limitatamente al dispositivo no. 3 relativo

all'assegnazione di ripetibili;

viste le risposte:

- 20 settembre 2005 del

Consiglio di Stato;

- 21 ottobre 2005 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 28

dicembre 2004 CO 1 ha avuto modo di constatare che alcuni operai stavano

procedendo, su incarico del municipio di RI 1, allo spurgo della tomba di suo padre,

sepolto presso il locale cimitero;

che, agendo per il tramite del proprio legale, pochi giorni dopo ella si è

rivolta alla predetta autorità comunale per manifestare il proprio disappunto in

merito all'accaduto e per chiedere che le venissero fornite delle spiegazioni

in proposito;

che con uno scritto dell'11 gennaio 2005, il municipio ha affermato di avere

agito nell'occasione come da consueta prassi, informando l'interessata per telefono

e depositando nella medesima tomba, sotto un adeguato strato di terra, le ossa

della salma esumata;

che il 13 maggio seguente CO 1 ha nuovamente preso contatto con il municipio per

ribadire le proprie lamentele e per chiedere che le fossero comunicate le

disposizioni che sarebbero state adottate per la sepoltura delle spoglie del

padre nell'ossario, così come previsto dal regolamento organico del cimitero;

che con lettera raccomandata del 24 maggio

2005 l'esecutivo di RI 1 si è riconfermato nel proprio precedente scritto, affermando

che non avrebbe intrattenuto ulteriore corrispondenza con CO 1 in merito alla

questione dello spurgo della tomba del suo defunto padre;

che contro questo atto CO 1 è insorta

dinanzi al Consiglio di Stato chiedendo, in via principale, che lo stesso fosse

annullato con conseguente rinvio al municipio degli atti per l'emanazione di

una decisione formale motivata e, in via subordinata, che fosse fatto ordine a

quest'ultima autorità di disporre un'adeguata risepoltura dei resti del defunto

nell'ossario del cimitero o in altro luogo adatto e dignitoso;

che in quella sede ella ha in sostanza

censurato la violazione degli art. 10 e 11 del regolamento organico del

cimitero ed ha rimproverato al municipio di essere incorso in un diniego di giustizia

formale per non avere evaso le sue richieste;

che il municipio di RI 1 ha postulato che il gravame fosse respinto e che

qualsiasi tassa o spesa venisse addebitata alla ricorrente;

che con giudizio del 23 agosto 2005, il

Governo ha dichiarato il gravame irricevibile in quanto introdotto contro uno

scritto che non costituiva una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 208

cpv. 1 LOC; esso ha nondimeno disposto la retrocessione degli atti al municipio

di RI 1 affinché questo statuisca in maniera puntuale sulle richieste formulate

da CO 1 nella sua lettera del 13 maggio 2005 ed ha condannato il comune di RI 1

a versare a quest'ultima un'indennità di fr. 500.— a titolo di ripetibili per

Considerandi

averla indotta con il proprio agire a ricorrere;

che il comune si aggrava ora dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo avverso questa decisione, limitatamente al punto

n. 3 del suo dispositivo che lo condanna al versamento delle ripetibili,

chiedendone l'annullamento;

che all'accoglimento del gravame si

oppongono sia CO 1, sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, in seguito;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC; la legittimazione attiva del

ricorrente è pacifica (art. 209 lett. b LOC);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è

dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm);

che oggetto della presente contestazione è

unicamente la questione inerente alla condanna del comune ricorrente al versamento

di ripetibili a favore di CO 1;

che, giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di

Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso,

condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;

che soccombente è la parte o il soggetto del

rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente

o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente

resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31);

che l'indennità per ripetibili deve essere

adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla

controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n. 12);

che, procedendo da apprezzamento, la

determinazione delle ripetibili è sindacabile da parte di questo tribunale

soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto

sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare

insostenibile;

che

l'ente pubblico che non compare in lite a difesa di suoi interessi particolari

è di regola esentato, in caso di soccombenza, dal pagamento di una tassa di

giustizia; le ripetibili gli sono invece addossate: (a) integralmente, se

compare in lite quale unica controparte; (b) in tutto o in parte, se invece

partecipa al procedimento a fianco di altre parti, rimanendo soccombente

assieme a quest'ultime; in questi casi, le particolarità della partecipazione

dell'ente pubblico possono essere messe in evidenza, addossando le ripetibili

esclusivamente alle parti che si sono battute al suo fianco senza successo

(RDAT I-1993 n. 19; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 32 PAmm n. 2 b);

che

l’autorità amministrativa è tenuta a condannare la parte soccombente al versamento

di ripetibili alla controparte che ne abbia fatto esplicita richiesta

(Borghi/Corti, op. cit., n. 1 ad art. 31);

che nel caso concreto contestata è essenzialmente

la soccombenza del comune di RI 1 dinanzi alla precedente istanza di giudizio;

secondo il ricorrente, alla luce del giudizio di irricevibilità pronunciato dal

Governo, soccombente in quella sede andava considerata CO 1, alla quale non

potevano dunque essere riconosciute delle ripetibili; non porterebbe a diversa

conclusione il fatto che l'Esecutivo cantonale abbia disposto la restituzione degli

atti al municipio, non essendo ravvisabile in questa circostanza un caso di

applicazione dell'art 59 PAmm, giusta il quale, laddove il Consiglio di Stato

annulla la decisione impugnata, può rinviare gli atti all'istanza inferiore per

una nuova decisione;

che gli argomenti addotti dal comune non

possono essere condivisi;

che dalle motivazioni del giudizio impugnato

emerge che se da un lato il Governo ha considerato che il gravame inoltrato dal

CO 1 era diretto contro un atto che non poteva essere qualificato alla stregua

di una decisione emanata da un organo comunale, ai sensi dell'art. 208 cpv. 1

LOC, dall'altro esso ha comunque rilevato che l'esecutivo di RI 1 non aveva

dato seguito alle richieste formulate da quest'ultima mediante scritto del 13

maggio 2005 ed ha dunque disposto il rinvio degli atti all'autorità comunale

per una presa di posizione formale riguardo alle medesime;

che, in questo modo, il Governo ha

implicitamente riconosciuto che il municipio era incorso in un diniego di

giustizia, per non avere evaso nel merito la suddetta istanza presentata da CO

1;

che, di conseguenza, a prescindere dall'infelice

formulazione del dispositivo della querelata decisione, con la medesima il Consiglio

di Stato ha in realtà accolto il gravame presentato da CO 1, nella misura in

cui lo stesso andava trattato alla stregua di un ricorso per denegata o

ritardata giustizia, ai sensi dell'art. 45 PAmm;

che, viste le circostanze, è dunque senza incorrere in una violazione dell'art.

31.

PAmm che, ai fini della ripartizione degli oneri processuali, la precedente

autorità di giudizio ha considerato il comune quale parte soccombente del

procedimento, condannandolo a versare un'indennità per ripetibili alla

controparte;

che oltretutto, stabilendo in fr. 500.—

l'ammontare di detta indennità, il Consiglio di Stato non ha affatto abusato

dell'ampio margine di apprezzamento che gli spetta nella determinazione delle

ripetibili;

che, stante tutto quanto precede, il

presente ricorso deve pertanto essere respinto, siccome infondato;

che la tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico del comune di RI 1, essendo esso comparso in causa nel caso

concreto per tutelare i suoi particolari interessi e non soltanto per motivi

derivanti dalla sua funzione (art. 28 PAmm; cfr. RDAT I-1993 n. 19);

che il ricorrente dovrà inoltre versare a CO

1, assistita da un avvocato iscritto al relativo ordine, un'adeguata indennità

a titolo di ripetibili di questa sede (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208, 209 LOC; 18, 28, 31, 45, 46, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 600.- sono poste a carico del comune di RI 1 il

quale rifonderà a CO 1 il medesimo importo a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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