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Decisione

52.2005.293

Rifiuto di rinnovare un permesso di dimora a una straniera che invoca in modo manifestamente abusivo il proprio matrimonio contratto con un cittadino svizzero

31 ottobre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decreto

d'accusa 9 agosto 2000, confermato il 10 aprile 2001 dal Pretore del Distretto

di Lugano, il Procuratore pubblico ha condannato la cittadina slovacca RI 1

Considerandi

(1973) a 3 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio elvetico per

una durata di 3 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 2 anni,

nonché a una multa di fr. 300.–, per infrazione alla LDDS per avere soggiornato

illegalmente nel nostro Paese e esercitato un'attività lucrativa in maniera abusiva.

Dispositivo

Per questi motivi, il 9 agosto 2000 l'Ufficio

federale degli stranieri (ora della migrazione) le ha vietato l'entrata in

territorio svizzero sino all'8 agosto 2002.

B. a) Il 29

settembre 2000 la ricorrente è stata autorizzata a rientrare in Svizzera perché

intendeva sposarsi con il cittadino elvetico S__________ (1961).

Le nozze sono state celebrate il 2 ottobre

2000 a B__________. Per permetterle di vivere con il marito nel nostro Paese,

la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni

le ha rilasciato un permesso di dimora annuale e il 23 ottobre 2000 l'autorità

federale ha revocato il divieto d'entrata emesso nei suoi confronti il 9 agosto

precedente.

Il 25 agosto 2001 è stata raggiunta in

Svizzera dalla figlia E__________ (1993), nata da un precedente matrimonio.

b) Il 28 febbraio 2002 il dipartimento ha

deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, perché nel corso del mese

di agosto del 2001 aveva cessato la vita in comune con il marito e la separazione

appariva definitiva.

Pendente il ricorso dinnanzi al Consiglio di

Stato, ritenuto che nel frattempo l'interessata aveva affermato di essersi

riconciliata con il marito e di essere tornata a vivere insieme a lui a O__________,

il dipartimento ha annullato la propria decisione e le ha rinnovato

l'autorizzazione di soggiorno.

Il 15 maggio 2002, la figlia E__________ è tornata

definitivamente in Slovacchia.

c) Nel novembre 2003, S__________ ha

trasferito il proprio domicilio a B__________. Dal canto suo, il 1° dicembre

2003, la ricorrente ha preso in locazione un monolocale in via __________ a P__________,

con prima scadenza per la disdetta fissata per il 30 ottobre 2004.

Il 20 gennaio 2004 i coniugi RI 1 hanno informato

l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ che la loro separazione era

dettata unicamente da motivi lavorativi e che avrebbero ricomposto la comunione

domestica non appena trovata una sistemazione a loro più confacente. Preso atto

di tale dichiarazione, il dipartimento ha rinnovato il permesso di dimora alla

ricorrente sino al 1° ottobre 2004, avvertendola comunque di trovare un appartamento

in comune con il marito entro tale scadenza.

Il 27 gennaio 2004 RI 1 è stata assunta

quale portinaia presso lo stabile in cui dimorava; poco più di un mese dopo, è

stata licenziata.

d) Interrogato il 26 marzo 2005 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, S__________ ha in

sostanza dichiarato di non vivere più insieme alla moglie dal giugno 2002 e di volere

chiedere il divorzio.

Interrogata a sua volta, il 1° aprile 2005 RI

1 ha affermato di avere sempre abitato con il marito a O__________ fino al

momento di trasferirsi a P__________ alla fine di novembre del 2003, a parte un

periodo trascorso in Slovacchia e nonostante avesse locato una stanza nel

palazzo __________ adiacente alla discoteca __________ a Pa__________ a partire

dal marzo 2003. Ha soggiunto di avere conservato la camera a Pa__________ anche

in seguito per potersi riposare dalle serate passate in discoteca quando era

troppo stanca per raggiungere l'abitazione di P__________.

Inoltre ha imputato il fallimento del

matrimonio al marito perché beveva.

C. a) Fondandosi

sulle premesse emergenze, il 4 maggio 2005 il dipartimento ha risolto di non

rinnovare il permesso di dimora a RI 1, ritenendo in sostanza che si richiamasse

in modo manifestamente abusivo ad un matrimonio da tempo ormai privo di ogni

contenuto (art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS).

Alla stessa è stato fissato un termine con

scadenza il 30 giugno 2005 per lasciare il territorio cantonale.

La decisione, inviata lo stesso giorno per

raccomandata, non è stata ritirata dall'interessata ed è stata retrocessa al

mittente.

b) Il 2 giugno 2005 il patrocinatore della

ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di

trasmettergli la predetta decisione, affermando di averne preso conoscenza

della sua esistenza soltanto il giorno precedente.

Il 9 dello stesso mese il dipartimento gli

ha inviato la risoluzione, indicando che la stessa era cresciuta in giudicato.

D. a) Il 13

giugno 2005 RI 1 ha inoltrato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione un

atto denominato "domanda di restituzione in intero ex art. 14 PAmm, in via

subordinata: ricorso", che è stato trasmesso d'ufficio al Servizio dei

ricorsi del Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm).

b) Con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio

di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, in quanto tardiva. Ha

considerato che anche se l'interessata avesse effettivamente preso conoscenza

della decisione dipartimentale il 1° giugno 2005 come ella aveva sostenuto, la

stessa sarebbe a quel momento in ogni caso già cresciuta in giudicato.

Entrando comunque nel merito della domanda,

il Governo ha ritenuto che il gravame fosse da respingere per i motivi addotti

dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

E. Contro la

predetta pronunzia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con l'esenzione dal pagamento

delle spese ricorsuali e postulando il rinnovo del permesso di dimora.

Ritiene che il Governo abbia violato il suo

diritto di essere sentita per avere dichiarato il suo ricorso tardivo,

impedendole in tal modo di determinarsi sui motivi per cui il dipartimento le

ha negato il rinnovo del permesso. Sostiene di non avere trovato nella

bucalettere l'invito al ritiro dell'invio raccomandato con cui il dipartimento ha

risolto di non rinnovarle l'autorizzazione di soggiorno e di avere comunque preso

conoscenza della decisione quando la stessa non era ancora cresciuta in

giudicato. Per dimostrare i suoi argomenti, chiede che vengano sentiti i

funzionari dell'ufficio postale di P__________ e della Sezione dei permessi e

dell'immigrazione.

Nel merito afferma che la disunione è

avvenuta solo a partire dalla fine del 2003 con il suo trasferimento a P__________.

Soggiunge che la separazione dev'essere addebitata a suo marito, in quanto egli

si è invaghito di una donna sudamericana, beve e intende chiedere il divorzio al

solo scopo di allontanarla dalla Svizzera. Sottolinea di essere cittadina

dell'Unione Europea e di soggiornare in Svizzera ormai da cinque anni.

F. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta

norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale

giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, la ricorrente risulta sempre

sposata con il cittadino elvetico S__________. Di conseguenza ella ha, in linea

di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto

amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data. Infatti, se il permesso

sollecitato non possa esserle rinnovato è una questione di merito.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Per i motivi che verranno esposti nel

considerando 2, si può infatti rinunciare a raccogliere la testimonianza degli

impiegati dell'ufficio postale di P__________ e dei funzionari della Sezione

dei permessi e dell'immigrazione, che l'insorgente chiede di sentire per dimostrare

di avere inoltrato tempestivamente il suo ricorso al Consiglio di Stato.

Non risulta nemmeno necessario richiamare dall'Ufficio

circondariale di tassazione e dalla Sezione della circolazione gli incarti relativi

a S__________, né dall'ufficio controllo abitanti di B__________, O__________ e

P__________ e dalla Polizia cantonale i dossier concernenti la ricorrente, in

quanto non appaiono atti a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori

fatti rilevanti per il giudizio.

2. Bisogna

innanzitutto osservare che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame

di RI 1 per avere inoltrato l'impugnativa dopo la scadenza del termine ricorsuale.

Ora, sapere se il ricorso dinnanzi

all'autorità inferiore fosse effettivamente tardivo può rimanere indeciso, dal

momento che l'Esecutivo cantonale, seppure a titolo abbondanziale, è entrato

nel merito della vertenza e l'insorgente ha potuto prendere posizione sulla risoluzione

governativa nell'ambito del suo gravame al Tribunale cantonale amministrativo.

Su questo punto, non è pertanto necessario

procedere all'audizione degli impiegati dell'ufficio postale di P__________ e

dei funzionari della Sezione dei permessi e dell'immigrazione per verificare se

il ricorso al Consiglio di Stato era tempestivo.

Non è nemmeno necessario chinarsi

sull'asserita violazione del diritto di essere sentita sollevata dalla

ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.) per non avere potuto determinarsi in merito

ai motivi per cui il dipartimento le ha negato il rinnovo del permesso, ritenuto

che è stata in ogni caso sanata con l'inoltro del suo gravame al tribunale.

3. L'art. 7

cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro

effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati

a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

4. 4.1. In

concreto, il 2 ottobre 2000 la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a

seguito del suo matrimonio con il cittadino elvetico S__________.

Secondo l'insorgente, la separazione

risalirebbe solo a partire dalla fine 2003 e non nel 2002 come sostiene suo

marito.

Ai fini del presente giudizio non è comunque

necessario accertare a quando risale la loro disunione. Ritenuto che la cessazione

della comunione coniugale tra RI 1 e S__________ dura tuttora, che è pendente

la procedura di divorzio e che essi hanno da tempo ormai organizzato ciascuno

la propria vita autonomamente, si può infatti ritenere che la loro separazione sia

definitiva.

Da quanto precede risulta pertanto in modo

manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,

svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare

del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.

Sapere poi se la crisi matrimoniale sia imputabile

al marito perché beve e si è invaghito di una cittadina sudamericana è irrilevante

ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo

determinanti (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

4.2. RI 1 risiede in Svizzera regolarmente

da quattro anni. In effetti la sua presenza a partire dal 1° ottobre 2004, data

di scadenza del permesso, è unicamente tollerata. Il suo soggiorno va quindi

considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha i suoi legami sociali,

culturali e famigliari, tra cui la figlia E__________, in Slovacchia dove è

nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere regolarmente in Svizzera all'età

di 27 anni (v. anche curriculum vitae 14 ottobre 2000, agli atti).

Per questi motivi, il suo rientro nel paese

d'origine non le pone alcun problema di riadattamento.

5. Visto

quanto precede, la ricorrente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita

familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il

proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita

coniugale.

Infine, pur essendo cittadina slovacca, RI 1

non beneficia ancora di un diritto autonomo di risiedere in Svizzera in qualità

di lavoratrice ai sensi dell'ALC, in quanto il menzionato Accordo, sebbene sia

già stato esteso alla Repubblica Slovacca non è ancora entrato in vigore.

6. In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa e le spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm). La ricorrente non può essere mandata esente dal pagamento

degli oneri processuali, in quanto il suo ricorso era manifestamente infondato sin

dall'inizio (M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, ad art. 28 PAmm).

Si può comunque porle a carico una tassa di

giudizio contenuta, dal momento che ha inoltrato il gravame senza essere patrocinata

da un avvocato.

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a

LALPS; 7, 9 LDDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dal- l'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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