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Decisione

52.2005.3

licenza per la posa di un impianto di telefonia mobile in zona edificabile

14 giugno 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'8 marzo

2004 la CO 1 ha chiesto al municipio di M__________ il permesso di installare

un impianto per la telefonia mobile GSM/UMTS sul tetto dello stabile d'appartamenti

situato al numero 117 di via san G__________ (part. 1711) nella zona residenziale

R5. L'impianto si compone essenzialmente di due pali, alti m 2.50, eretti negli

angoli sudest e nordest dell'immobile e destinati a sostenere le antenne vere e

proprie, nonché di due cassoni, alti m 1.64, lunghi m 1.30 e larghi m 0.94,

addossati alla torretta dell'ascensore e dell'accesso al tetto.

Alla

domanda di costruzione si sono opposti numerosi vicini, fra cui i ricorrenti CO

3, che hanno contestato l'impianto dal profilo della sua conformità con le NAPR,

rispettivamente delle immissioni prodotte.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento

del territorio, il 9 agosto 2004 il municipio si è rifiutato di rilasciare la

licenza richiesta, reputando l'impianto lesivo dell'altezza massima prescritta dalle

norme di zona (m 20.00) e dell'art. 21 NAPR, che disciplina i corpi tecnici sui

tetti degli edifici. Non trattandosi di un impianto funzionalmente connesso

allo stabile sottostante, la licenza andrebbe negata.

B. Con

giudizio 16 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,

accogliendo l'impugnativa inoltrata contro di esso dalla CO 1.

Il

Governo ha ritenuto che l'intervento, conforme alla destinazione della zona e

alle prescrizioni vigenti in materia di protezione dalle radiazioni non

ionizzanti (RNI), rispettasse anche l'art. 21 NAPR, che limita l'altezza dei corpi

tecnici a m 2.50 e la superficie occupata da questi manufatti al 10% di quella

del tetto. Non esigendo l'art. 21 NAPR che il corpo tecnico serva all'edificio

sottostante, l'impianto potrebbe essere autorizzato siccome rientrante nei

limiti di altezza e di superficie occupata fissati da tale norma.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, i soccombenti ed il comune di Minusio si aggravano

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con

conseguente ripristino della decisione di diniego della licenza.

Con analoghi argomenti, gli insorgenti

contestano le tesi del Consiglio di Stato, sottolineando in particolare come l'art.

21 NAPR presupponga l'esistenza di un rapporto di subordinazione funzionale tra

il corpo tecnico ed il sottostante edificio. Scostandosi dall'interpretazione

data dal municipio alla norma in questione il Consiglio di Stato avrebbe

violato l'autonomia comunale.

Lo stabile, allegano ancora, supera già

attualmente l'altezza massima consentita. Autorizzando l'installazione dell'impianto

il contrasto con il diritto vigente verrebbe aggravato.

Considerata la vicinanza della casa per

anziani Rea e della scuola media, disatteso sarebbe anche l'art. 5 RORNI, che

raccomanda di evitare la posa di simili impianti nelle zone residenziali o in

prossimità di luoghi ove soggiornano persone particolarmente sensibili. Nella

misura in cui concerne la tecnologia UMTS, destinata anche alla diffusione di

servizi d'intrattenimento, l'impianto non costituirebbe infine un'infrastruttura

di servizio conforme alla funzione residenziale semi-intensiva della zona.

D. All'accoglimento

dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la CO 1,

contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti, con argomenti che verranno

discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva del comune e degli altri ricorrenti, abitanti nella zona

d'influenza dell'impianto e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2

LE). I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.

Fondandosi sugli stessi fatti le impugnative

possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli

atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dai ricorrenti (sopralluogo, testi) non

appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti per il giudizio, poiché la situazione dei luoghi e dell'oggetto della

contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione

ed è sufficientemente nota a questo tribunale.

2. 2.1. In

materia di polizia delle costruzioni il comune fruisce di

un'autonomia costituzionalmente protetta (art. 50 cpv. 1 Cost. fed.; 16 cpv. 2

Cost. cant.; RDAT 1994 II n. 48; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 37

LALPT, n. 357).

Il Consiglio di Stato, quale autorità di

ricorso, esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della

decisione impugnata (art. 56 PAmm). Nell'interpretazione e nell'applicazione di

norme del diritto comunale, esso deve tuttavia rispettare la sfera di autonomia

che distingue il comune da un'istanza gerarchicamente subordinata. In quest'ambito,

deve in particolare intervenire con il dovuto riserbo, limitandosi a censurare

le interpretazioni lesive del diritto, in quanto sprovviste di valide ragioni o

altrimenti lesive dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussista

una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può

annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi

arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia

comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità

di ricorso alla norma applicata appaia altrettanto sostenibile di quella

attribuitagli dall'autorità comunale (DTF 116 Ia 54 seg.; 96 I 369 seg. consid.

4; RDAT 1996 I n. 14 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm n. 3).

2.2. Giusta l'art. 21 NAPR di M__________, i

corpi tecnici (quali cabine, lift, ventilazione, ecc.) possono superare di m

2.50 al massimo l'altezza della gronda e occupare al massimo un'area pari al

10% della superficie della soletta di copertura o della proiezione orizzontale

del tetto, escluse le sporgenze di gronda.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la

norma non esiga esplicitamente che i corpi tecnici costituiscano un accessorio

della costruzione principale. Ne ha quindi dedotto che l'impianto in discussione,

assimilabile ad un corpo tecnico, potesse essere autorizzato siccome rientrante

nei limiti degli ingombri verticali ed orizzontali prescritti. Implicitamente,

ha quindi contraddetto l'interpretazione data dal municipio a tale norma,

laddove quest'ultimo considera corpi tecnici soltanto le strutture funzionalmente

connesse all'edificio sottostante. Da questo profilo, il giudizio impugnato non

regge alla critica dei ricorrenti, poiché la tesi del municipio di considerare

corpi tecnici soltanto i manufatti e gli impianti destinati a servire l'edificio

principale non appare affatto insostenibile.

La conclusione alla quale è pervenuto il

Consiglio di Stato va nondimeno confermata, poiché il controverso impianto

appare comunque conforme al diritto anche se gli si nega la qualifica di corpo

tecnico.

3. 3.1. Le

norme che limitano l'altezza delle costruzioni sono volte a definirne gli ingombri

verticali, in modo da assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle distanze

tra edifici, la salubrità degli insediamenti dal profilo dell'illuminazione e

dell'aerazione naturali. Indirettamente determinano anche il quadro del paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un

edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento

edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei

colmi, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione. Salvo

diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i

corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali

torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e

servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85

consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Sono invece

computati gli attici (art. 43 RLE), siccome determinanti ingombri superiori a

quelli di un semplice corpo tecnico.

Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli

edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti d'altezza

e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile

per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione

dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un

ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul

quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio.

In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza

non si applicassero a pali della luce ed antenne (STA 30.5.2005 in re Pax; BVR

1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).

3.2. L'art. 21 NAPR di M__________, recante

il titolo marginale altezza dei corpi tecnici, è inserita nel capitolo

Considerandi

II. delle norme, dedicato alle disposizioni edificatorie generali. Il suo scopo

è unicamente quello di limitare l'altezza e l'ingombro orizzontale dei corpi

tecnici, ovvero dei manufatti e degli impianti che rendono funzionale lo

stabile sottostante. Da questa finalità non è tuttavia lecito dedurre che la

norma sia volta ad ammettere esclusivamente i corpi tecnici, escludendo

qualsiasi altra installazione che non sia connessa all'edificio su cui insiste.

A differenza di norme analoghe di PR di altri comuni (p. es. art. 21 cpv. 3

NAPR di Mendrisio), nella controversa disposizione non è ravvisabile nemmeno

una remota finalità di ordine estetico-paesaggistico, volta a bandire dai tetti

qualsiasi altra installazione che non sia funzionalmente connessa all'immobile

sottostante.

In mancanza di contrarie disposizioni, dal

profilo dell'ordinamento delle altezze sancito dal PR, sui tetti degli edifici vanno

dunque ammessi anche impianti estranei almeno fintanto che non determinano

ingombri superiori a quelli prescritti per i corpi tecnici.

3.3

Nel caso concreto, l'impianto che la

resistente intende installare sul tetto dello stabile situato al numero civico

117.

di via san Gottardo, si compone di due pali alti m 2.50, destinati a sorreggere

4.

minuscole antenne, che verrebbero collocati negli angoli sudest e nordest

dell'edificio, nonché di due box alti m 1.61, con base 0.94 x 1.30, che

verrebbero addossati alla torretta dell'ascensore.

Tanto dal profilo delle altezze, quanto dal

profilo dell'occupazione orizzontale, le singole componenti dell'impianto

rientrano nei limiti fissati dall'art. 21 NAPR. L'esile asticella che, stando

ai piani, sembra oltrepassare l'altezza di m 2.50 dei pali di sostegno delle

antenne, è del tutto irrilevante dal profilo degli ingombri.

La superficie occupata dai due box e dalle

antenne vere e proprie (< 3 mq), aggiunta a quella della torretta dell'ascensore

(16 mq) e dei due comignoli (1.5 mq), non supera d'altro canto il limite del

10% della superficie del tetto (ca. 250 mq).

Nulla osta dunque, dal profilo dell'art. 21

NAPR, al rilascio della controversa licenza.

4.4.1

A norma dell'art. 39 cpv. 1 RLE, edifici e impianti

esistenti in contrasto col nuovo diritto possono essere riparati e mantenuti,

esclusi lavori di trasformazione sostanziali; trasformazioni più importanti

possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto col nuovo diritto non

pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.

La norma permette anche trasformazioni di una certa

importanza travalicanti i limiti ammissibili in base alla garanzia della

proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite (RDAT 1994 II n. 46).

Per stabilire i limiti degli interventi ammissibili, occorre considerare le

finalità delle norme applicabili, la natura del contrasto esistente, l'entità

dell'intervento e le conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli

interessi pubblici e privati posti a confronto. Inammissibili sono soprattutto

quegli interventi che aggravano i momenti di contrasto con il nuovo diritto o

che incidono sull'aspetto esterno della costruzione, alterandone l'identità in

misura significativa (Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT n. 516).

4.2

Nella zona R5 l'altezza degli edifici è

limitata a m 16.50 (art. 36 cpv. 1 lett. c NAPR). La facciata sud dello stabile

su cui verrebbe installato l'impianto è alta 20 m. L'edificio, realizzato prima

dell'entrata in vigore dell'attuale PR, è dunque una costruzione esistente in

contrasto con il nuovo diritto, segnatamente con l'altezza massima degli

edifici.

L'intervento in discussione non rientra nei

lavori di manutenzione o di riparazione. Non è tuttavia nemmeno una

trasformazione sostanziale. Tanto dal profilo qualitativo, quanto dal profilo

quantitativo non sovverte infatti l'identità dell'immobile. È dunque una trasformazione

più importante, ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 RLE, che come tale può essere

autorizzata, sia perché il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in

modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini, sia perché non

aggrava i momenti di contrasto con il diritto in vigore. L'altezza dell'edificio,

misurata in corrispondenza delle facciate, resta infatti invariata. Vero è che

aumentano leggermente gli ingombri sul tetto. Ma gli ingombri dei corpi tecnici

esistenti sono del tutto conformi all'art. 21 NAPR. Non v'è dunque alcun

aggravamento dei momenti di contrasto con il nuovo diritto.

5.

Giusta l'art.

5.

cpv. 2 del regolamento di applicazione dell'ordi-nanza federale sulla

protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI), occorre per

quanto possibile evitare di installare impianti di telefonia mobile nelle zone

a carattere prevalentemente residenziale o in prossimità di luoghi ove soggiornano

persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati). La norma ha

valore di semplice raccomandazione. Non permette in particolare di subordinare

il rilascio dell'autorizzazione alla dimostrazione che l'antenna risponde ad un

pubblico interesse o che è necessaria per lo sviluppo della rete. Le limitazioni

di natura ambientale sono stabilite esclusivamente dalla legislazione federale

(LPAmb; ORNI), che non lascia spazio ai cantoni per introdurre ulteriori

vincoli.

Vanno quindi disattese le ulteriori,

generiche contestazioni che gli insorgenti sollevano con riferimento alla

vicinanza del centro scolastico o della casa per anziani, alla natura

prevalentemente residenziale della zona ed alle particolari caratteristiche delle

prestazioni fornite dalla rete UMTS.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.

La tassa di giustizia è posta a carico dei

ricorrenti ad eccezione del comune, che non è intervenuto in difesa di suoi

interessi particolari. Le ripetibili sono invece suddivise fra i ricorrenti

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 39 RLE; 21, 36 NAPR di M__________;

5 RORNI; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti sub

b) in solido.

3. Le

ripetibili di fr. 2'000.- sono suddivise in parti uguali fra il comune (fr. 1'000.-)

e gli altri ricorrenti (fr. 1'000.-).

3. Intimazione

a:

patr. da:;

;

patr. da:;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

3 patrocinato da: PA 2

4. CO 4

4 rappr. da: RA 1

5. CO 5

6. CO 6

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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