52.2005.3
licenza per la posa di un impianto di telefonia mobile in zona edificabile
14 giugno 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2005.3
Data decisione, Autorità:
14.06.2005, TRAM
Titolo:
licenza per la posa di un impianto di telefonia mobile in zona edificabile
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
ANTENNA O RIPETITORE
CORPO TECNICO / CORPI TECNICI
art. 40 LE
art. 39 cpv. 1 RLE
art. 5 cpv. 2 RORNI
Incarto n.
52.2005.3
52.2005.6
Lugano
14 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso (a) 4 gennaio 2005 e (b) 12
giugno 2005 di
(a)
(b)
RI 1
CO 3, ,
RI 2 ,
RI 3 ,
RI 4 ,
RI 5 ,
RI 6 ,
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 7 dicembre 2004 del Consiglio di Stato
(n. 5534) che annulla la decisione 9 agosto 2004 con cui il municipio di M__________
ha negato alla CO 1 la licenza edilizia per installare un impianto per la
telefonia mobile sul tetto dello stabile d'appartamenti che sorge sulla part.
1711 RF M__________;
viste le risposte:
- 20 gennaio 2005 di CO 1;
- 25 gennaio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 18 gennaio 2005 del
Dipartimento del territorio;
ad entrambi i ricorsi;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'8 marzo
2004 la CO 1 ha chiesto al municipio di M__________ il permesso di installare
un impianto per la telefonia mobile GSM/UMTS sul tetto dello stabile d'appartamenti
situato al numero 117 di via san G__________ (part. 1711) nella zona residenziale
R5. L'impianto si compone essenzialmente di due pali, alti m 2.50, eretti negli
angoli sudest e nordest dell'immobile e destinati a sostenere le antenne vere e
proprie, nonché di due cassoni, alti m 1.64, lunghi m 1.30 e larghi m 0.94,
addossati alla torretta dell'ascensore e dell'accesso al tetto.
Alla
domanda di costruzione si sono opposti numerosi vicini, fra cui i ricorrenti CO
3, che hanno contestato l'impianto dal profilo della sua conformità con le NAPR,
rispettivamente delle immissioni prodotte.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento
del territorio, il 9 agosto 2004 il municipio si è rifiutato di rilasciare la
licenza richiesta, reputando l'impianto lesivo dell'altezza massima prescritta dalle
norme di zona (m 20.00) e dell'art. 21 NAPR, che disciplina i corpi tecnici sui
tetti degli edifici. Non trattandosi di un impianto funzionalmente connesso
allo stabile sottostante, la licenza andrebbe negata.
B. Con
giudizio 16 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa inoltrata contro di esso dalla CO 1.
Il
Governo ha ritenuto che l'intervento, conforme alla destinazione della zona e
alle prescrizioni vigenti in materia di protezione dalle radiazioni non
ionizzanti (RNI), rispettasse anche l'art. 21 NAPR, che limita l'altezza dei corpi
tecnici a m 2.50 e la superficie occupata da questi manufatti al 10% di quella
del tetto. Non esigendo l'art. 21 NAPR che il corpo tecnico serva all'edificio
sottostante, l'impianto potrebbe essere autorizzato siccome rientrante nei
limiti di altezza e di superficie occupata fissati da tale norma.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti ed il comune di Minusio si aggravano
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con
conseguente ripristino della decisione di diniego della licenza.
Con analoghi argomenti, gli insorgenti
contestano le tesi del Consiglio di Stato, sottolineando in particolare come l'art.
21 NAPR presupponga l'esistenza di un rapporto di subordinazione funzionale tra
il corpo tecnico ed il sottostante edificio. Scostandosi dall'interpretazione
data dal municipio alla norma in questione il Consiglio di Stato avrebbe
violato l'autonomia comunale.
Lo stabile, allegano ancora, supera già
attualmente l'altezza massima consentita. Autorizzando l'installazione dell'impianto
il contrasto con il diritto vigente verrebbe aggravato.
Considerata la vicinanza della casa per
anziani Rea e della scuola media, disatteso sarebbe anche l'art. 5 RORNI, che
raccomanda di evitare la posa di simili impianti nelle zone residenziali o in
prossimità di luoghi ove soggiornano persone particolarmente sensibili. Nella
misura in cui concerne la tecnologia UMTS, destinata anche alla diffusione di
servizi d'intrattenimento, l'impianto non costituirebbe infine un'infrastruttura
di servizio conforme alla funzione residenziale semi-intensiva della zona.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la CO 1,
contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti, con argomenti che verranno
discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva del comune e degli altri ricorrenti, abitanti nella zona
d'influenza dell'impianto e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2
LE). I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
Fondandosi sugli stessi fatti le impugnative
possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dai ricorrenti (sopralluogo, testi) non
appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio, poiché la situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione
ed è sufficientemente nota a questo tribunale.
2. 2.1. In
materia di polizia delle costruzioni il comune fruisce di
un'autonomia costituzionalmente protetta (art. 50 cpv. 1 Cost. fed.; 16 cpv. 2
Cost. cant.; RDAT 1994 II n. 48; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 37
LALPT, n. 357).
Il Consiglio di Stato, quale autorità di
ricorso, esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della
decisione impugnata (art. 56 PAmm). Nell'interpretazione e nell'applicazione di
norme del diritto comunale, esso deve tuttavia rispettare la sfera di autonomia
che distingue il comune da un'istanza gerarchicamente subordinata. In quest'ambito,
deve in particolare intervenire con il dovuto riserbo, limitandosi a censurare
le interpretazioni lesive del diritto, in quanto sprovviste di valide ragioni o
altrimenti lesive dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussista
una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può
annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi
arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia
comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità
di ricorso alla norma applicata appaia altrettanto sostenibile di quella
attribuitagli dall'autorità comunale (DTF 116 Ia 54 seg.; 96 I 369 seg. consid.
4; RDAT 1996 I n. 14 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm n. 3).
2.2. Giusta l'art. 21 NAPR di M__________, i
corpi tecnici (quali cabine, lift, ventilazione, ecc.) possono superare di m
2.50 al massimo l'altezza della gronda e occupare al massimo un'area pari al
10% della superficie della soletta di copertura o della proiezione orizzontale
del tetto, escluse le sporgenze di gronda.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la
norma non esiga esplicitamente che i corpi tecnici costituiscano un accessorio
della costruzione principale. Ne ha quindi dedotto che l'impianto in discussione,
assimilabile ad un corpo tecnico, potesse essere autorizzato siccome rientrante
nei limiti degli ingombri verticali ed orizzontali prescritti. Implicitamente,
ha quindi contraddetto l'interpretazione data dal municipio a tale norma,
laddove quest'ultimo considera corpi tecnici soltanto le strutture funzionalmente
connesse all'edificio sottostante. Da questo profilo, il giudizio impugnato non
regge alla critica dei ricorrenti, poiché la tesi del municipio di considerare
corpi tecnici soltanto i manufatti e gli impianti destinati a servire l'edificio
principale non appare affatto insostenibile.
La conclusione alla quale è pervenuto il
Consiglio di Stato va nondimeno confermata, poiché il controverso impianto
appare comunque conforme al diritto anche se gli si nega la qualifica di corpo
tecnico.
3. 3.1. Le
norme che limitano l'altezza delle costruzioni sono volte a definirne gli ingombri
verticali, in modo da assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle distanze
tra edifici, la salubrità degli insediamenti dal profilo dell'illuminazione e
dell'aerazione naturali. Indirettamente determinano anche il quadro del paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un
edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento
edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei
colmi, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione. Salvo
diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i
corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali
torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e
servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85
consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Sono invece
computati gli attici (art. 43 RLE), siccome determinanti ingombri superiori a
quelli di un semplice corpo tecnico.
Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli
edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti d'altezza
e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile
per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione
dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un
ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul
quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio.
In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza
non si applicassero a pali della luce ed antenne (STA 30.5.2005 in re Pax; BVR
1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).
3.2. L'art. 21 NAPR di M__________, recante
il titolo marginale altezza dei corpi tecnici, è inserita nel capitolo
Considerandi
II. delle norme, dedicato alle disposizioni edificatorie generali. Il suo scopo
è unicamente quello di limitare l'altezza e l'ingombro orizzontale dei corpi
tecnici, ovvero dei manufatti e degli impianti che rendono funzionale lo
stabile sottostante. Da questa finalità non è tuttavia lecito dedurre che la
norma sia volta ad ammettere esclusivamente i corpi tecnici, escludendo
qualsiasi altra installazione che non sia connessa all'edificio su cui insiste.
A differenza di norme analoghe di PR di altri comuni (p. es. art. 21 cpv. 3
NAPR di Mendrisio), nella controversa disposizione non è ravvisabile nemmeno
una remota finalità di ordine estetico-paesaggistico, volta a bandire dai tetti
qualsiasi altra installazione che non sia funzionalmente connessa all'immobile
sottostante.
In mancanza di contrarie disposizioni, dal
profilo dell'ordinamento delle altezze sancito dal PR, sui tetti degli edifici vanno
dunque ammessi anche impianti estranei almeno fintanto che non determinano
ingombri superiori a quelli prescritti per i corpi tecnici.
3.3
Nel caso concreto, l'impianto che la
resistente intende installare sul tetto dello stabile situato al numero civico
117.
di via san Gottardo, si compone di due pali alti m 2.50, destinati a sorreggere
4.
minuscole antenne, che verrebbero collocati negli angoli sudest e nordest
dell'edificio, nonché di due box alti m 1.61, con base 0.94 x 1.30, che
verrebbero addossati alla torretta dell'ascensore.
Tanto dal profilo delle altezze, quanto dal
profilo dell'occupazione orizzontale, le singole componenti dell'impianto
rientrano nei limiti fissati dall'art. 21 NAPR. L'esile asticella che, stando
ai piani, sembra oltrepassare l'altezza di m 2.50 dei pali di sostegno delle
antenne, è del tutto irrilevante dal profilo degli ingombri.
La superficie occupata dai due box e dalle
antenne vere e proprie (< 3 mq), aggiunta a quella della torretta dell'ascensore
(16 mq) e dei due comignoli (1.5 mq), non supera d'altro canto il limite del
10% della superficie del tetto (ca. 250 mq).
Nulla osta dunque, dal profilo dell'art. 21
NAPR, al rilascio della controversa licenza.
4.4.1
A norma dell'art. 39 cpv. 1 RLE, edifici e impianti
esistenti in contrasto col nuovo diritto possono essere riparati e mantenuti,
esclusi lavori di trasformazione sostanziali; trasformazioni più importanti
possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto col nuovo diritto non
pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
La norma permette anche trasformazioni di una certa
importanza travalicanti i limiti ammissibili in base alla garanzia della
proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite (RDAT 1994 II n. 46).
Per stabilire i limiti degli interventi ammissibili, occorre considerare le
finalità delle norme applicabili, la natura del contrasto esistente, l'entità
dell'intervento e le conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli
interessi pubblici e privati posti a confronto. Inammissibili sono soprattutto
quegli interventi che aggravano i momenti di contrasto con il nuovo diritto o
che incidono sull'aspetto esterno della costruzione, alterandone l'identità in
misura significativa (Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT n. 516).
4.2
Nella zona R5 l'altezza degli edifici è
limitata a m 16.50 (art. 36 cpv. 1 lett. c NAPR). La facciata sud dello stabile
su cui verrebbe installato l'impianto è alta 20 m. L'edificio, realizzato prima
dell'entrata in vigore dell'attuale PR, è dunque una costruzione esistente in
contrasto con il nuovo diritto, segnatamente con l'altezza massima degli
edifici.
L'intervento in discussione non rientra nei
lavori di manutenzione o di riparazione. Non è tuttavia nemmeno una
trasformazione sostanziale. Tanto dal profilo qualitativo, quanto dal profilo
quantitativo non sovverte infatti l'identità dell'immobile. È dunque una trasformazione
più importante, ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 RLE, che come tale può essere
autorizzata, sia perché il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in
modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini, sia perché non
aggrava i momenti di contrasto con il diritto in vigore. L'altezza dell'edificio,
misurata in corrispondenza delle facciate, resta infatti invariata. Vero è che
aumentano leggermente gli ingombri sul tetto. Ma gli ingombri dei corpi tecnici
esistenti sono del tutto conformi all'art. 21 NAPR. Non v'è dunque alcun
aggravamento dei momenti di contrasto con il nuovo diritto.
5.
Giusta l'art.
5.
cpv. 2 del regolamento di applicazione dell'ordi-nanza federale sulla
protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI), occorre per
quanto possibile evitare di installare impianti di telefonia mobile nelle zone
a carattere prevalentemente residenziale o in prossimità di luoghi ove soggiornano
persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati). La norma ha
valore di semplice raccomandazione. Non permette in particolare di subordinare
il rilascio dell'autorizzazione alla dimostrazione che l'antenna risponde ad un
pubblico interesse o che è necessaria per lo sviluppo della rete. Le limitazioni
di natura ambientale sono stabilite esclusivamente dalla legislazione federale
(LPAmb; ORNI), che non lascia spazio ai cantoni per introdurre ulteriori
vincoli.
Vanno quindi disattese le ulteriori,
generiche contestazioni che gli insorgenti sollevano con riferimento alla
vicinanza del centro scolastico o della casa per anziani, alla natura
prevalentemente residenziale della zona ed alle particolari caratteristiche delle
prestazioni fornite dalla rete UMTS.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti ad eccezione del comune, che non è intervenuto in difesa di suoi
interessi particolari. Le ripetibili sono invece suddivise fra i ricorrenti
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 39 RLE; 21, 36 NAPR di M__________;
5 RORNI; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono respinti.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti sub
b) in solido.
3. Le
ripetibili di fr. 2'000.- sono suddivise in parti uguali fra il comune (fr. 1'000.-)
e gli altri ricorrenti (fr. 1'000.-).
3. Intimazione
a:
patr. da:;
;
patr. da:;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
3 patrocinato da: PA 2
4. CO 4
4 rappr. da: RA 1
5. CO 5
6. CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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