52.2005.30
multa per violazione dell'Ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale
2 maggio 2005Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.30
Data decisione, Autorità:
02.05.2005, TRAM
Titolo:
multa per violazione dell'Ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale
SEGNALETICA
art. 90 LCSTR
art. 145 LOC
Incarto n.
52.2005.30
Lugano
2 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2005 dell'
avv. RI 1RI 1
contro
la decisione 11 gennaio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 98) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 4 ottobre 2004 con cui il municipio di CO 1 gli ha inflitto una multa
per violazione dell'Ordinanza municipale concernente la regolamentazione
della zona pedonale;
viste le risposte:
- 14 febbraio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 23 marzo 2005 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
il 27 agosto 2004 il municipio di CO 1 ha notificato al ricorrente, avv. RI 1,
un rapporto di contravvenzione fondato sulla LOC, con il quale gli ha
addebitato di aver violato gli art. 4, 5 e 6 dell'ordinanza concernente la
regolamentazione della zona pedonale (OZP), per aver lasciato sostare la sua
Porsche in via N__________, il 15 agosto 2004 dalle 1440 alle 1610, per scopi
diversi da quelli consentiti dall'autorizzazione di tipo B che gli aveva rilasciato
(sosta continua in luogo di carico e scarico);
che, preso atto delle osservazioni inoltrate
dall'avv. RI 1, il 4 ottobre 2004 il municipio gli ha inflitto una multa di fr.
100.- per i fatti addebitatigli con il rapporto di contravvenzione;
che con risoluzione 11 gennaio 2005 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dal ricorrente;
che il Governo ha anzitutto ritenuto che l'avv.
RI 1, in quanto titolare di un'autorizzazione per circolare nella zona pedonale,
soggiacesse alla procedura di contravvenzione retta dall'art. 145 LOC; quella
disciplinata dalla legislazione sulla circolazione stradale sarebbe a suo
giudizio applicabile soltanto a chi circola all'interno della zona pedonale
senza essere in possesso di alcuna autorizzazione; nel merito, il Consiglio di
Stato ha poi ritenuto che il perfezionamento dell'infrazione da parte del ricorrente
fosse adeguatamente comprovato;
che contro il predetto giudizio governativo
Fatti
il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ripropone e sviluppa in
questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza, contestando
anzitutto l'applicabilità della procedura di contravvenzione retta dall'art.
145 LOC;
che, a suo giudizio, il perseguimento dell'infrazione
addebitatagli sarebbe regolato in modo esaustivo dalla legislazione sulla circolazione
stradale; sarebbe inconcepibile che la medesima infrazione sia sanzionata in
base a due ordinamenti penali diversi a seconda del fatto che l'autore sia in
possesso o meno dell'au-torizzazione;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto
dell'impugnativa senza formulare osservazioni;
che il municipio si oppone a sua volta all'accoglimento
del ricorso contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
saranno discussi qui di seguito;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 3
LOC; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); il
ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che l'OZP, fondata sul regolamento sui beni
comunali (RBM), disciplina l'uso della zona pedonale istituita nel nucleo di L__________;
dopo aver definito l'oggetto e le basi legali (capitolo I, art. 1 - 2), l'ordinanza
regola la circolazione veicolare (capitolo II, art. 3 - 6), le agevolazioni di
parcheggio (capitolo III, art. 7 - 9), gli aspetti estetici (capitolo IV, art.
10 - 11 OZP) e quelli comuni alle varie fattispecie (capitolo V, art. 12 - 20);
che, giusta l'art. 3 cpv 1 OZP, la zona
pedonale è riservata ai pedoni; la circolazione nella stessa è pertanto vietata
per principio a tutti i veicoli;
che deroghe (autorizzazioni) alla
vigente segnaletica - soggiunge l'art. 4 OZP - possono venir
eccezionalmente concesse (cpv. 1) ai residenti per veicoli a motore il
cui detentore può dimostrare (...) che legalmente risiede nella zona
chiusa al traffico, per recarsi presso l'abitazione ad effettuare operazioni di
carico e scarico (cpv. 2 lett. b);
che gli effetti, ovvero i limiti dell'autorizzazione
in deroga sono disciplinati dall'art. 5 OZP, che permette al beneficiario di
transitare, rispettivamente di sostare, per il periodo strettamente necessario
ad effettuare operazioni di carico e scarico nella zona pedonale (art. 5
cpv. 1 OZP), ossia per procedere a spostamenti di merce
che per volume, peso o quantità necessitano forzatamente di un veicolo a motore
(art. 6 cpv. 1 OZP);
Considerandi
che le infrazioni alla segnaletica esposta
nella zona pedonale sono punite dagli organi di polizia a norma dell'art. 90
LCStr (art. 18 cpv. 1 OZP); le (altre) infrazioni all'OZP sono invece punite
dal municipio con la multa secondo la procedura retta dall'art. 145 LOC o con
la revoca dell'autorizzazione (art. 18 cpv. 2 e 3 OZP);
che la via N__________ e l'attigua piazza B__________
sono definite zona pedonale, ovvero zona nella quale l'art. 22c OSStr ammette
soltanto eccezionalmente un traffico limitato di veicoli (cpv. 1) e permette il
parcheggio soltanto nei luoghi designati da segnali o da demarcazioni
(cpv. 2);
che gli accessi a questa zona pedonale sono
contrassegnati dal relativo segnale (2.59.3 dell'allegato 2 all'OSStr), abbinato
ad una tavola complementare recante l'indicazione eccezioni: - con
autorizzazione scritta, - fornitori con autoveicoli leggeri (...);
che ai fini del giudizio occorre anzitutto
stabilire se il presunto conducente di un veicolo autorizzato a circolare nella
zona pedonale in virtù di un'autorizzazione rilasciata al suo detentore siccome
residente, che lascia stazionare il mezzo per un tempo più lungo di quello
necessario ad un'operazione di carico e scarico commetta un'infrazione alla
segnaletica esposta punibile dagli organi di polizia a norma dell'art. 90 LCStr
(art. 18 cpv. 1 OZP) o incorra invece in un'altra infrazione dell'OZP punibile
da parte del municipio con la multa secondo la procedura retta dall'art. 145
LOC;
che, come giustamente annota il Consiglio di
Stato, chi circola all'interno della zona pedonale senza essere in possesso
della necessaria autorizzazione commette un'infrazione alla segnaletica
esposta; non v'è dubbio, in particolare, che disattenda il segnale di zona
pedonale 2.59.3 di cui all'allegato 2 all'OSStr;
che anche il conducente che circola all'interno
della zona pedonale senza attenersi ai limiti dell'autorizzazione rilasciatagli
a titolo eccezionale si rende tuttavia autore di un'infrazione della segnaletica
esposta; nella misura ne travalica i limiti, il suo modo di circolare non è
invero giustificato dall'autorizzazione;
che, analogamente, il conducente munito di
autorizzazione in quanto residente, che lascia stazionare il veicolo nella zona
pedonale, al di fuori di uno stallo appositamente designato, per un tempo
strettamente necessario per un'operazione di carico e scarico infrange il
segnale di zona pedonale 2.59.3 di cui all'allegato 2 all'OSStr;
che nella misura in cui dura più del tempo
strettamente necessario per un'operazione di carico e scarico, lo stazionamento
assume in effetti le connotazioni di un parcheggio;
che, siccome effettuato al di fuori di un
luogo appositamente previsto, il parcheggio viola il segnale di zona pedonale,
che non si riduce a limitare la circolazione all'interno della zona pedonale,
ma vieta anche di parcheggiare al di fuori dei luoghi designati da segnali o
da demarcazioni (cfr. art. 22c cpv. 2 OSStr);
che, in quanto configurabile come un'infrazione
alla segnaletica esposta, il reato addebitato all'avv. RI 1 doveva pertanto essere
perseguito dagli organi di polizia a norma dell'art. 90 LCStr e della relativa
legislazione d'applicazione (art. 18 cpv. 1 OZP);
che, stando così le cose, il ricorso va accolto,
annullando la multa inflitta al ricorrente dal municipio secondo la procedura
retta dall'art. 145 LOC ed il giudizio governativo che - a torto - la conferma;
che dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); non si assegnano ripetibili, poiché
il ricorrente si è difeso da solo, senza far capo al patrocinio di un avvocato iscritto
nel registro degli avvocati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 145, 148 LOC; 90 LCStr; 22c
OSStr; 4, 5, 6, 18 OZP di L__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 11 gennaio 2005 del Consiglio
di Stato (n. 98);
1.2. la decisione 4 ottobre 2004 del municipio
di CO 1, che infligge al ricorrente una multa di fr. 100.-.
2.Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Non
si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster