Lexipedia

Decisione

52.2005.300

Multa per demolizione abusiva

6 febbraio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1 LOC);

al prevenuto (denunciato) va offerta l'occasione di

presentare le sue giustificazioni (art. 147 cpv. 2 LOC);

che il rapporto di contravvenzione serve a definire preliminarmente

il quadro dell'infrazione addebitata al prevenuto in modo da permettergli di

esercitare efficacemente i suoi diritti di difesa;

che, accertata la violazione, il municipio

infligge la multa (art. 148 cpv. 1 LOC); nella decisione devono fra l'altro essere

richiamati:(a) il rapporto di contravvenzione e (b) i motivi della multa;

che fra gli addebiti mossi al trasgressore

con il rapporto di contravvenzione e quelli ritenuti dal decreto di multa deve

esservi sostanziale congruenza; in altri termini, il prevenuto in contravvenzione

non può di principio essere punito per fatti diversi da quelli che gli sono

stati imputati dal rapporto di contravvenzione; lo esigono elementari

considerazioni riferite al diritto di essere sentito;

che nel caso in esame, il rapporto di

contravvenzione notificato al resistente gli rimproverava di aver proceduto

alla demolizione di pareti statiche e perimetrali dello stabile, non rispettando

le condizioni elencate nella licenza edilizia rilasciata il 5 agosto 2003;

che, in sostanza, il municipio ha addebitato

all'arch. CO 1 di aver eseguito un intervento di demolizione che non era stato

preventivamente autorizzato;

che la demolizione parziale o totale di

edifici è soggetta alla procedura di notifica (art. 11 cpv. 1 LE; 6 cpv. 1

cifra 5 RLE);

che anche la procedura di notifica prevede

il rilascio di un'autorizzazione esplicita da parte del municipio (art. 13 LE);

non permette di certo all'istante di iniziare i lavori notificati prima che l'autorità

abbia statuito sulla domanda e la licenza accordatagli sia cresciuta in

giudicato formale;

che, in concreto, il resistente ha notificato

al municipio l'intenzione di demolire l'immobile; la demolizione è stata

tuttavia eseguita prima che il municipio avesse statuito sulla domanda

notificatagli, rilasciando la necessaria autorizzazione;

che la fattispecie addebitata al resistente

con il rapporto di contravvenzione non perfeziona dunque gli estremi dell'ipotesi

di reato dell'omessa notifica, prevista dall'art. 46 cpv. 1 comma 2 LE, che

commina al trasgressore l'ammonimento o la multa sino a

fr. 500.-; tanto meno perfeziona gli estremi dell'omesso inoltro di una domanda

Considerandi

di costruzione soggetta alla procedura ordinaria;

che il municipio non ha peraltro

rimproverato al resistente di non aver notificato la demolizione, ma di averla

eseguita in contrasto con i piani approvati con la licenza che gli aveva

rilasciato il 5 agosto 2004; né avrebbe potuto addebitargli con successo di

aver omesso di notificare l'intervento, poiché la notifica è stata comunque

inoltrata prima che la demolizione fosse eseguita;

che, a torto, il ricorrente si richiama all'ipotesi

di contravvenzione prevista dall'art. 46 cpv. 1 comma 1 LE, che punisce con la

multa sino a fr. 5'000.- l'omesso inoltro di una domanda di costruzione

sottoposta a procedura ordinaria; è ben vero che la ricostruzione dell'edificio

demolito era soggetta a tale procedura, ma l'autorità, con il rapporto di

contravvenzione, non ha addebitato al resistente di aver omesso di inoltrare

una domanda di costruzione per la ricostruzione dello stabile, bensì di averlo

demolito senza la necessaria autorizzazione, ovvero in contrasto con la licenza

accordatagli; tanto meno gli ha rimproverato di aver iniziato i lavori di ricostruzione

senza permesso;

che la fattispecie addebitata al resistente

dal rapporto di contravvenzione può dunque essere ricondotta soltanto all'art.

46.

cpv. 1 comma 3 LE, che commina la multa sino a fr. 10'000.- in tutti gli

altri casi;

che resta comunque da stabilire se il

resistente possa essere effettivamente ritenuto responsabile materiale dell'intervento

di demolizione eseguito senza permesso;

che il municipio non ha esperito alcun

accertamento in proposito; in particolare non ha assunto alcuna informazione

interpellando l'impresa di costruzioni che ha eseguito i lavori per sapere se

il resistente avesse dato disposizioni per demolire l'immobile;

che, in tali circostanze, non essendo stato

accertato il dolo, il resistente poteva essere punito soltanto per avere, per

negligenza, omesso di vigilare, nella sua qualità di progettista e direttore

dei lavori, che l'impresa incaricata non eseguisse la demolizione prima che il

municipio si fosse pronunciato sulla notifica, rilasciando la necessaria

autorizzazione;

che, valutate tutte le circostanze, questo

tribunale reputa che l'infrazione non possa comunque essere minimizzata; la

demolizione non autorizzata di un intero edificio di un nucleo, anche se

commessa per negligenza, rappresenta pur sempre una violazione di una certa

gravità, da sanzionare con una multa adeguata;

che una multa di fr. 2'000.- appare

ragionevolmente commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del

resistente;

che, sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio

governativo impugnato e riformando di conseguenza la multa in discussione;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); nella misura in cui non sono

compensate, le ripetibili sono invece poste a carico del ricorrente (art. 31

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 11, 21 LE; 148 LOC; 3, 18, 28, 31, 43,

46, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 23 agosto 2005 (n. 4048) del Consiglio

di Stato è annullata;

1.2.

la risoluzione 13 aprile 2005 del municipio di RI

1 è riformata nel senso che la multa è ridotta a fr. 2'000.- .

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune di RI 1 rifonderà al resistente fr. 1'000.-

a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

4. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. arch. Gerhard

Kunz, 6992 Vernate,

1 patrocinato da: avv. Stefano Romelli, 6908

Massagno Caselle,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster