52.2005.300
Multa per demolizione abusiva
6 febbraio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.300
Data decisione, Autorità:
06.02.2006, TRAM
Titolo:
Multa per demolizione abusiva
CONTRAVVENZIONE EDILIZIA
DEMOLIZIONE
art. 11 LE
art. 46 LE
Incarto n.
52.2005.300
Lugano
6 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2005 del
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 23 agosto 2005 (n. 4028) del Consiglio
di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa dell'arch. CO 1 contro la
risoluzione 13 aprile 2005 con cui il municipio di RI 1 gli ha inflitto una
multa di fr. 5'000.- per violazione formale della legge edilizia cantonale;
viste le risposte:
- 28 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 14 ottobre 2005 dell'arch.
CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22
aprile 2003 l'arch. CO 1, qui resistente, ha chiesto al municipio di RI 1 il
permesso di ristrutturare un vecchio stabile, situato nella zona nucleo (part.
n. 988), che necessitava di importanti interventi; i piani approvati
prevedevano di conservare i muri perimetrali e quelli portanti;
che
raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 5 agosto
2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che il 4 ottobre 2004, l'arch. CO 1 ha chiesto
al municipio il permesso di demolire completamente lo stabile e di ricostruirlo
di nuovo, poiché le pareti perimetrali e centrali dell'edificio versavano in
uno stato che non permetteva di risanarle come previsto dalla licenza edilizia;
che il giorno seguente, 5 ottobre 2004, l'impresa
di costruzioni incaricata della ristrutturazione, ha abbattuto le due pareti
perimetrali dello stabile, senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione;
che il 22 ottobre 2004, l'arch. CO 1 ha
notificato all'autorità municipale l'intenzione di ricostruire lo stabile come
ai piani approvati con licenza del 5 agosto precedente;
che il 25
ottobre 2004 il municipio ha notificato al resistente un rapporto di contravvenzione,
nel quale gli ha rimproverato di aver proceduto alla demolizione di pareti
statiche e perimetrali dello stabile, non rispettando le condizioni elencate
nella licenza edilizia rilasciata il 5 agosto 2003;
che il prevenuto in contravvenzione si è
giustificato asserendo che l'impresa di costruzioni avrebbe agito di suo
spontanea iniziativa;
che, richiamato il rapporto di
contravvenzione notificato al resistente, il 13 aprile 2005 il municipio gli ha
inflitto una multa di
fr. 5'000.- per gli abusi (violazione formale ai vigenti disposti in materia
edilizia) sul mapp. 988;
che lo stesso giorno, ottenuto il nulla osta
da parte della CBN, il municipio ha concesso la licenza edilizia per la
ricostruzione dell'immobile demolito;
che con giudizio 23 agosto 2005 il Consiglio
di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dall'architetto e
ridotto la multa irrogatagli a fr. 500.-;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che il
resistente avesse omesso di inoltrare una regolare notifica per la demolizione
(art. 46 cpv. 1 comma 2 LE);
che
contro il predetto giudizio governativo il comune di RI 1 insorge ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che venga
confermato il decreto di multa;
che secondo l'insorgente il resistente
avrebbe omesso di inoltrare una domanda di costruzione nella forma ordinaria e
non già di una notifica; la demolizione, eseguita nell'ottica di una ricostruzione
integrale dell'intero edificio, non può essere considerata un intervento a se
stante; l'architetto avrebbe inoltre agito intenzionalmente e a fine di lucro;
l'autorità non sarebbe dunque vincolata ai valori massimi di multa fissati dall'art.
46 cpv. 1 LE;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni; ad identica
conclusione perviene l'arch. CO 1, con argomentazioni che saranno riprese - per
quanto necessario - in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 46 cpv. 5 LE, 46 cpv. 1
PAmm, nonché 148 cpv. 3 LOC;
che il gravame è pertanto ricevibile in
ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti (art. 18
PAmm);
che le contravvenzioni
alla LE, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal
municipio con la multa fino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di
costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; con l'ammonimento o con la
multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica; con la multa fino a fr.
10'000.- negli altri casi (art. 46 cpv. 1 LE); se l'autore è recidivo, ha agito
intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi
massimi (cpv. 2); la multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione
e, se del caso, della colpa (cpv. 3);
che il procedimento di
contravvenzione è avviato con la notifica al presunto autore di un rapporto,
che deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni
sono avvenute, nonché le norme di legge o di regolamento violate (art. 147 cpv.
Fatti
1 LOC);
al prevenuto (denunciato) va offerta l'occasione di
presentare le sue giustificazioni (art. 147 cpv. 2 LOC);
che il rapporto di contravvenzione serve a definire preliminarmente
il quadro dell'infrazione addebitata al prevenuto in modo da permettergli di
esercitare efficacemente i suoi diritti di difesa;
che, accertata la violazione, il municipio
infligge la multa (art. 148 cpv. 1 LOC); nella decisione devono fra l'altro essere
richiamati:(a) il rapporto di contravvenzione e (b) i motivi della multa;
che fra gli addebiti mossi al trasgressore
con il rapporto di contravvenzione e quelli ritenuti dal decreto di multa deve
esservi sostanziale congruenza; in altri termini, il prevenuto in contravvenzione
non può di principio essere punito per fatti diversi da quelli che gli sono
stati imputati dal rapporto di contravvenzione; lo esigono elementari
considerazioni riferite al diritto di essere sentito;
che nel caso in esame, il rapporto di
contravvenzione notificato al resistente gli rimproverava di aver proceduto
alla demolizione di pareti statiche e perimetrali dello stabile, non rispettando
le condizioni elencate nella licenza edilizia rilasciata il 5 agosto 2003;
che, in sostanza, il municipio ha addebitato
all'arch. CO 1 di aver eseguito un intervento di demolizione che non era stato
preventivamente autorizzato;
che la demolizione parziale o totale di
edifici è soggetta alla procedura di notifica (art. 11 cpv. 1 LE; 6 cpv. 1
cifra 5 RLE);
che anche la procedura di notifica prevede
il rilascio di un'autorizzazione esplicita da parte del municipio (art. 13 LE);
non permette di certo all'istante di iniziare i lavori notificati prima che l'autorità
abbia statuito sulla domanda e la licenza accordatagli sia cresciuta in
giudicato formale;
che, in concreto, il resistente ha notificato
al municipio l'intenzione di demolire l'immobile; la demolizione è stata
tuttavia eseguita prima che il municipio avesse statuito sulla domanda
notificatagli, rilasciando la necessaria autorizzazione;
che la fattispecie addebitata al resistente
con il rapporto di contravvenzione non perfeziona dunque gli estremi dell'ipotesi
di reato dell'omessa notifica, prevista dall'art. 46 cpv. 1 comma 2 LE, che
commina al trasgressore l'ammonimento o la multa sino a
fr. 500.-; tanto meno perfeziona gli estremi dell'omesso inoltro di una domanda
Considerandi
di costruzione soggetta alla procedura ordinaria;
che il municipio non ha peraltro
rimproverato al resistente di non aver notificato la demolizione, ma di averla
eseguita in contrasto con i piani approvati con la licenza che gli aveva
rilasciato il 5 agosto 2004; né avrebbe potuto addebitargli con successo di
aver omesso di notificare l'intervento, poiché la notifica è stata comunque
inoltrata prima che la demolizione fosse eseguita;
che, a torto, il ricorrente si richiama all'ipotesi
di contravvenzione prevista dall'art. 46 cpv. 1 comma 1 LE, che punisce con la
multa sino a fr. 5'000.- l'omesso inoltro di una domanda di costruzione
sottoposta a procedura ordinaria; è ben vero che la ricostruzione dell'edificio
demolito era soggetta a tale procedura, ma l'autorità, con il rapporto di
contravvenzione, non ha addebitato al resistente di aver omesso di inoltrare
una domanda di costruzione per la ricostruzione dello stabile, bensì di averlo
demolito senza la necessaria autorizzazione, ovvero in contrasto con la licenza
accordatagli; tanto meno gli ha rimproverato di aver iniziato i lavori di ricostruzione
senza permesso;
che la fattispecie addebitata al resistente
dal rapporto di contravvenzione può dunque essere ricondotta soltanto all'art.
46.
cpv. 1 comma 3 LE, che commina la multa sino a fr. 10'000.- in tutti gli
altri casi;
che resta comunque da stabilire se il
resistente possa essere effettivamente ritenuto responsabile materiale dell'intervento
di demolizione eseguito senza permesso;
che il municipio non ha esperito alcun
accertamento in proposito; in particolare non ha assunto alcuna informazione
interpellando l'impresa di costruzioni che ha eseguito i lavori per sapere se
il resistente avesse dato disposizioni per demolire l'immobile;
che, in tali circostanze, non essendo stato
accertato il dolo, il resistente poteva essere punito soltanto per avere, per
negligenza, omesso di vigilare, nella sua qualità di progettista e direttore
dei lavori, che l'impresa incaricata non eseguisse la demolizione prima che il
municipio si fosse pronunciato sulla notifica, rilasciando la necessaria
autorizzazione;
che, valutate tutte le circostanze, questo
tribunale reputa che l'infrazione non possa comunque essere minimizzata; la
demolizione non autorizzata di un intero edificio di un nucleo, anche se
commessa per negligenza, rappresenta pur sempre una violazione di una certa
gravità, da sanzionare con una multa adeguata;
che una multa di fr. 2'000.- appare
ragionevolmente commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del
resistente;
che, sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio
governativo impugnato e riformando di conseguenza la multa in discussione;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); nella misura in cui non sono
compensate, le ripetibili sono invece poste a carico del ricorrente (art. 31
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 21 LE; 148 LOC; 3, 18, 28, 31, 43,
46, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 23 agosto 2005 (n. 4048) del Consiglio
di Stato è annullata;
1.2.
la risoluzione 13 aprile 2005 del municipio di RI
1 è riformata nel senso che la multa è ridotta a fr. 2'000.- .
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di RI 1 rifonderà al resistente fr. 1'000.-
a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
4. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. arch. Gerhard
Kunz, 6992 Vernate,
1 patrocinato da: avv. Stefano Romelli, 6908
Massagno Caselle,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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